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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, all'esito della scadenza del termine perentorio delle ore 13.00 del 04.11.2025 assegnato in sostituzione di udienza di discussione orale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2508 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente TRA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TI NI con elezione di domicilio in via XX SETTEMBRE 23 CASSINO e domicilio digitale PEC: Email_1 parte apellante CONTRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vito CP_1 P.IVA_2
Melgiovanni, con elezione di domicilio in piazza SAN DOMENICO 10 73042 CASARANO e domicilio digitale pec: Email_2 parte appellata OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 6132/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce il 19 dicembre 2024, mai notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 13.00 del 04.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni depositando note di trattazione scritta con le quali hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa. Con ricorso ritualmente depositato la , in qualità di CP_1 proprietaria del veicolo RENAULT ARKANA tg. GM414ZE, ha impugnato la sanzione amministrativa n. 7470/2024 elevata dalla Polizia Locale del Comune di per violazione dell'art 126bis, comma 2, C.d.S. Pt_1
Nello specifico, ha dedotto:
la carenza e la genericità della motivazione del verbale;
Tribunale di Lecce
l'omessa notifica del verbale d'infrazione presupposto, da cui sarebbe conseguita l'impossibilità di fornire i dati del conducente e la relativa violazione dell'art. 126bis, comma 2, C.d.S.. Si è costituito il resistendo ai motivi di opposizione e Parte_1 chiedendone il rigetto. Il Giudice di pace di Lecce, con sentenza n. 6132/2024 del 19.12.2024, ha accolto l'opposizione, annullando il verbale impugnato. Il giudice di prime cure, in particolare, ha ritenuto:
che la notifica del verbale prodromico era esistente e si era perfezionata nei confronti dell'opponente per compiuta giacenza;
che il ricorrente non aveva potuto trasmettere i dati in quanto, essendosi la notifica del verbale perfezionata per compiuta giacenza, non era venuto a conoscenza dell'infrazione;
che il verbale doveva essere annullato per insussistenza dell'elemento soggettivo, stante il difetto di coscienza e volontarietà della condotta addebitatagli. Con ricorso depositato il 02.04.2025, il ha proposto Parte_1 appello avverso la suddetta sentenza. Con il primo motivo ha dedotto che il giudice di pace ha erroneamente ritenuto che la notifica per compiuta giacenza del verbale presupposto non fosse idonea a far sorgere l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente. Con il secondo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo della violazione, non avendo l'opponente provato che la mancata comunicazione dei dati era dipesa da un impedimento oggettivo e incolpevole. Costituitasi in giudizio, la si è opposta ai motivi di appello e CP_1 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, deducendo:
che l'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c. e 348bis c.p.c.;
che la notifica del verbale prodromico è nulla;
che il verbale è altresì nullo per insussistenza dell'elemento soggettivo.
2. Sull'eccezione di inammissibilità. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa della parte appellata per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., l'appello deve
Tribunale di Lecce
contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli specifici motivi di censura e, per ciascun motivo, i capi della decisione oggetto di impugnazione. In relazione a ciascun capo, deve poi indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'appello proposto dal rispetta i canoni di specificità prescritti dalla Pt_1 richiamata previsione, in quanto consente di individuare i capi della pronuncia impugnata, le ragioni di doglianza e la loro rilevanza ai fini delle modiche richieste alla pronuncia di primo grado. Pertanto l'eccezione avanzata dall'appellata è destituita di fondamento.
3. Sui motivi di appello. L'appello è meritevole di accoglimento. Ritiene il Tribunale che la decisione impugnata debba essere riformata nella parte in cui ha statuito che la notifica per compiuta giacenza non è idonea a produrre come effetto quello della legale conoscenza del verbale. Dalla documentazione in atti risulta che per il verbale prodromico n. 33413/2023 del 25 settembre 2023 è stata tentata la notifica il 19.12.2023 ma, stante la temporanea assenza della destinataria, è stata inviata in data 27 Parte dicembre 2023 la raccomandata contentente la , che è stata immessa nella cassetta postale il 29.12.23. Nonostante ciò, l'atto non è stato ritirato presso il suddetto ufficio e la notifica si è perfezionata in data 6 gennaio 2024, decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata contenente la C.a.d. Il giudice di pace ha ritenuto che notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza e l'appellante non ha mosso alcun rilievo rispetto a tale statuizione. Il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza produce pieni effetti giuridici indipendentemente dall'effettivo ritiro dell'atto da parte del destinatario, determinando così una presunzione legale di conoscenza. Tale presunzione può essere vinta solo se il destinatario fornisce la prova rigorosa di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia dell'atto. Sul punto, la Suprema Corte con sentenza n. 8895 del 2022 ha statuito che:
“In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la
Tribunale di Lecce
raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”. Pertanto, la mancata effettiva conoscenza del contenuto dell'atto per la scelta del destinatario di non ritirarlo non può assurgere ad esimente dall'obbligo di comunicazione imposto ex lege. Difatti, la prova richiesta dalla legge, per vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario e il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non potendo cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cassazione civile sez. II, 06/10/2011, n.20482). Del pari fondato è il secondo motivo di gravame, non essendo ravvisabili nel caso di specie i presupposti per la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/81. La norma pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo la prova contraria di aver agito senza colpa. Nel caso di specie l'opponente nulla ha provato. Non ha infatti fornito la prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del contenuto del plico e quindi di eventuali impedimenti oggettivi che abbiano ostacolato la conoscenza dell'atto. Venendo ora ad esaminare le deduzioni difensive di parte appellata, va rilevato che si tratta in realtà di motivi di opposizione del tutto nuovi sotto il profilo della causa petendi, in quanto l'opponente, odierno appellato, non si è mai lamentato in primo grado della nullità della notifica ma piuttosto della sua effettiva esistenza;
questione, quest'ultima, superata dal primo giudice con una statuizione che non è stata formalmente oggetto di appello (in quanto l'appellante, dando per presupposta la decisione del giudice di ritenere esistente e valida la notifica, si è limitato ad impugnare la parte della sentenza in cui sono state tratte conseguenze errate in ordine all'idoneità della compiuta giacenza a produrre effetti di legale conoscenza dell'atto notificato). Né si può ritenere che l'opponente sia in questa sede legittimato a far valere l'eccepita nullità (nullità che peraltro sembrerebbe effettivamente palesarsi, in ragione del fatto che la notifica è stata eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. nei confronti di una persona giuridica, anziché nelle forme dell'art. 145 c.p.c.) della notifica ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto tale previsione, a differenza di quanto accaduto nel caso di specie, si riferisce alla riproposizione di
Tribunale di Lecce
domande ed eccezioni non accolte in primo grado, fintantoché le stesse siano state però effettivamente avanzate. Come detto, la solo in appello ha eccepito la nullità del CP_1 procedimento notificatorio, nonché la nullità del verbale per insussistenza dell'elemento soggettivo, avendo invece in primo grado dedotto esclusivamente l'inesistenza della suddetta notifica (ritenuta però del tutto valida dal giudice di prime cure). Ne consegue che i principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 Cpc e del tantum devolutum quantum appellatum implicano il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato) oppure di emettere qualsiasi pronuncia su domanda nuova, quanto a causa petendi. (Cassazione civile, sez. II, 18/04/2023
, n. 10271). In definitiva, in accoglimento dell'appello, la pronuncia impugnata va integralmente riformata con il rigetto dell'opposizione, cui consegue la conferma della sanzione amministrativa n. 7470/2024. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellata (liquidate in dispositivo mediante l'applicazione dei parametri minimi e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, tenuto conto della non particolare complessità della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 6132/2024 del 19.12.2024 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione formulata da CP_1 avverso il verbale n. 7470/2024 elevato dalla Polizia Locale del
[...]
Comune di Pt_1
visto l'art. 7, co. 11, del d.lgs. n. 150/2011, conferma l'importo della sanzione irrogata, come indicata nel verbale oggetto di opposizione, al quale si rinvia per la determinazione del contenuto;
condanna la al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 delle spese di lite del doppio grado, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 139,00 per il primo grado ed in € 232,00 per il presente, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese esenti. Così deciso in Lecce, all'udienza del 04/11/2025.
Tribunale di Lecce
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
Tribunale di Lecce
TI NI con elezione di domicilio in via XX SETTEMBRE 23 CASSINO e domicilio digitale PEC: Email_1 parte apellante CONTRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vito CP_1 P.IVA_2
Melgiovanni, con elezione di domicilio in piazza SAN DOMENICO 10 73042 CASARANO e domicilio digitale pec: Email_2 parte appellata OGGETTO: appello avverso la Sentenza n. 6132/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce il 19 dicembre 2024, mai notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. delle ore 13.00 del 04.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni depositando note di trattazione scritta con le quali hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa. Con ricorso ritualmente depositato la , in qualità di CP_1 proprietaria del veicolo RENAULT ARKANA tg. GM414ZE, ha impugnato la sanzione amministrativa n. 7470/2024 elevata dalla Polizia Locale del Comune di per violazione dell'art 126bis, comma 2, C.d.S. Pt_1
Nello specifico, ha dedotto:
la carenza e la genericità della motivazione del verbale;
Tribunale di Lecce
l'omessa notifica del verbale d'infrazione presupposto, da cui sarebbe conseguita l'impossibilità di fornire i dati del conducente e la relativa violazione dell'art. 126bis, comma 2, C.d.S.. Si è costituito il resistendo ai motivi di opposizione e Parte_1 chiedendone il rigetto. Il Giudice di pace di Lecce, con sentenza n. 6132/2024 del 19.12.2024, ha accolto l'opposizione, annullando il verbale impugnato. Il giudice di prime cure, in particolare, ha ritenuto:
che la notifica del verbale prodromico era esistente e si era perfezionata nei confronti dell'opponente per compiuta giacenza;
che il ricorrente non aveva potuto trasmettere i dati in quanto, essendosi la notifica del verbale perfezionata per compiuta giacenza, non era venuto a conoscenza dell'infrazione;
che il verbale doveva essere annullato per insussistenza dell'elemento soggettivo, stante il difetto di coscienza e volontarietà della condotta addebitatagli. Con ricorso depositato il 02.04.2025, il ha proposto Parte_1 appello avverso la suddetta sentenza. Con il primo motivo ha dedotto che il giudice di pace ha erroneamente ritenuto che la notifica per compiuta giacenza del verbale presupposto non fosse idonea a far sorgere l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente. Con il secondo motivo ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo della violazione, non avendo l'opponente provato che la mancata comunicazione dei dati era dipesa da un impedimento oggettivo e incolpevole. Costituitasi in giudizio, la si è opposta ai motivi di appello e CP_1 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, deducendo:
che l'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c. e 348bis c.p.c.;
che la notifica del verbale prodromico è nulla;
che il verbale è altresì nullo per insussistenza dell'elemento soggettivo.
2. Sull'eccezione di inammissibilità. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa della parte appellata per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., l'appello deve
Tribunale di Lecce
contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli specifici motivi di censura e, per ciascun motivo, i capi della decisione oggetto di impugnazione. In relazione a ciascun capo, deve poi indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'appello proposto dal rispetta i canoni di specificità prescritti dalla Pt_1 richiamata previsione, in quanto consente di individuare i capi della pronuncia impugnata, le ragioni di doglianza e la loro rilevanza ai fini delle modiche richieste alla pronuncia di primo grado. Pertanto l'eccezione avanzata dall'appellata è destituita di fondamento.
3. Sui motivi di appello. L'appello è meritevole di accoglimento. Ritiene il Tribunale che la decisione impugnata debba essere riformata nella parte in cui ha statuito che la notifica per compiuta giacenza non è idonea a produrre come effetto quello della legale conoscenza del verbale. Dalla documentazione in atti risulta che per il verbale prodromico n. 33413/2023 del 25 settembre 2023 è stata tentata la notifica il 19.12.2023 ma, stante la temporanea assenza della destinataria, è stata inviata in data 27 Parte dicembre 2023 la raccomandata contentente la , che è stata immessa nella cassetta postale il 29.12.23. Nonostante ciò, l'atto non è stato ritirato presso il suddetto ufficio e la notifica si è perfezionata in data 6 gennaio 2024, decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata contenente la C.a.d. Il giudice di pace ha ritenuto che notifica si sia perfezionata per compiuta giacenza e l'appellante non ha mosso alcun rilievo rispetto a tale statuizione. Il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza produce pieni effetti giuridici indipendentemente dall'effettivo ritiro dell'atto da parte del destinatario, determinando così una presunzione legale di conoscenza. Tale presunzione può essere vinta solo se il destinatario fornisce la prova rigorosa di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia dell'atto. Sul punto, la Suprema Corte con sentenza n. 8895 del 2022 ha statuito che:
“In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la
Tribunale di Lecce
raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.”. Pertanto, la mancata effettiva conoscenza del contenuto dell'atto per la scelta del destinatario di non ritirarlo non può assurgere ad esimente dall'obbligo di comunicazione imposto ex lege. Difatti, la prova richiesta dalla legge, per vincere la presunzione legale, deve necessariamente avere ad oggetto un fatto o una situazione che spezza o interrompe in modo duraturo il collegamento esistente tra il destinatario e il luogo di destinazione della comunicazione e deve, altresì, dimostrare che tale situazione è incolpevole, non potendo cioè essere superata dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cassazione civile sez. II, 06/10/2011, n.20482). Del pari fondato è il secondo motivo di gravame, non essendo ravvisabili nel caso di specie i presupposti per la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/81. La norma pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo la prova contraria di aver agito senza colpa. Nel caso di specie l'opponente nulla ha provato. Non ha infatti fornito la prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del contenuto del plico e quindi di eventuali impedimenti oggettivi che abbiano ostacolato la conoscenza dell'atto. Venendo ora ad esaminare le deduzioni difensive di parte appellata, va rilevato che si tratta in realtà di motivi di opposizione del tutto nuovi sotto il profilo della causa petendi, in quanto l'opponente, odierno appellato, non si è mai lamentato in primo grado della nullità della notifica ma piuttosto della sua effettiva esistenza;
questione, quest'ultima, superata dal primo giudice con una statuizione che non è stata formalmente oggetto di appello (in quanto l'appellante, dando per presupposta la decisione del giudice di ritenere esistente e valida la notifica, si è limitato ad impugnare la parte della sentenza in cui sono state tratte conseguenze errate in ordine all'idoneità della compiuta giacenza a produrre effetti di legale conoscenza dell'atto notificato). Né si può ritenere che l'opponente sia in questa sede legittimato a far valere l'eccepita nullità (nullità che peraltro sembrerebbe effettivamente palesarsi, in ragione del fatto che la notifica è stata eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. nei confronti di una persona giuridica, anziché nelle forme dell'art. 145 c.p.c.) della notifica ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto tale previsione, a differenza di quanto accaduto nel caso di specie, si riferisce alla riproposizione di
Tribunale di Lecce
domande ed eccezioni non accolte in primo grado, fintantoché le stesse siano state però effettivamente avanzate. Come detto, la solo in appello ha eccepito la nullità del CP_1 procedimento notificatorio, nonché la nullità del verbale per insussistenza dell'elemento soggettivo, avendo invece in primo grado dedotto esclusivamente l'inesistenza della suddetta notifica (ritenuta però del tutto valida dal giudice di prime cure). Ne consegue che i principi della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 Cpc e del tantum devolutum quantum appellatum implicano il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato) oppure di emettere qualsiasi pronuncia su domanda nuova, quanto a causa petendi. (Cassazione civile, sez. II, 18/04/2023
, n. 10271). In definitiva, in accoglimento dell'appello, la pronuncia impugnata va integralmente riformata con il rigetto dell'opposizione, cui consegue la conferma della sanzione amministrativa n. 7470/2024. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellata (liquidate in dispositivo mediante l'applicazione dei parametri minimi e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria, tenuto conto della non particolare complessità della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 6132/2024 del 19.12.2024 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione formulata da CP_1 avverso il verbale n. 7470/2024 elevato dalla Polizia Locale del
[...]
Comune di Pt_1
visto l'art. 7, co. 11, del d.lgs. n. 150/2011, conferma l'importo della sanzione irrogata, come indicata nel verbale oggetto di opposizione, al quale si rinvia per la determinazione del contenuto;
condanna la al pagamento in favore del CP_1 Parte_1 delle spese di lite del doppio grado, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 139,00 per il primo grado ed in € 232,00 per il presente, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché spese esenti. Così deciso in Lecce, all'udienza del 04/11/2025.
Tribunale di Lecce
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
Tribunale di Lecce