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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/11/2024, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 10458/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10458 /2023 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. TRESKA EGI, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA CASTEL SAN PIETRO N. 19, RAVENNA presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
[...]
domiciliati presso la sede distrettuale dell'Avvocatura, in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6
RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 9 ottobre 2024; parte resistente come da memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 09.08.2023, il ricorrente, cittadino del Kosovo nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Ravenna del 10.07.2023, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286 presentata in data 17.11.2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co.
2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscergli il diritto al rilascio di un permesso di
Pagina 1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 10.08.2023, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Ravenna il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere Controparte_1
l'avverso ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza 2.11.2023, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti testuali dichiarazioni:
ADR: Sono in Italia dal 2020.
ADR: Vivo a Ravenna in un appartamento, con amici originari del Kosovo.
ADR: Faccio il muratore
ADR: Guadagno circa 1500- 1800 euro al mese.
ADR: Nel tempo libero frequento gli amici.
ADR: Ho un contratto a tempo indeterminato.
Il difensore del ricorrente ha depositato in atti documentazione relativa al percorso di integrazione dell'assistito. In particolare, risultano depositati in atti: contratto di lavoro a tempo indeterminato, modello unificato LAV;
buste paga;
documenti comprovanti invio di denaro in
Kosovo; estratto contributivo INPS;
visura penale.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato un termine alle parti per ulteriore produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 21.02.2024, in seguito rinviata al 06.05.2024 e sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 14.05.2024, ritenuta opportuna l'acquisizione, a cura della Procura della
Repubblica di Ravenna, del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale del ricorrente, la causa è stata nuovamente rinviata all'udienza del 12.06.2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 20.05.2024, la Procura competente ha, dunque, depositato le certificazioni richieste, dalle quali è emerso che, nei confronti del ricorrente era stato richiesto il rinvio giudizio, da parte della Procura della Repubblica di Ravenna, per la violazione degli artt. 582, 583 e 585 c.2, n2, c.p., reati commessi in data 8-9.7.2021 a Ravenna.
Dal casellario giudiziale, inoltre, emergeva, a carico del soggetto, un decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Ravenna esecutivo il 27.01.2021 per violazione dell'art. 4, co.2, L. 18.04.1975 n.110, commesso in concorso il 7.11.2020, in Ravenna.
Pagina 2 Pertanto, con ordinanza del 15.06.2024, il giudice istruttore, osservato che la causa era stata rimessa al Collegio per la discussione e che occorreva tuttavia ulteriore istruttoria, ha assegnato al ricorrente termine sino al 2.07.2024 per il deposito di: Decreto penale GIP Tribunale Ravenna dell'11.1.2021 e Ordinanza di ammissione alla messa alla prova nel procedimento penale N.
2021/3107 RGNR Procura Ravenna, rinviando, dunque, la causa all'udienza del 4.07.2024.
Con memoria depositata in data 1.07.2024, il difensore del ricorrente ha chiarito che nei confronti dell'assistito vi era soltanto una richiesta di emissione di decreto da parte del Pubblico
Ministero ed ha ribadito che il procedimento penale pendente era stato rinviato a settembre 2024, poiché erano in corso proposte risarcitorie rivolte alle persone offese, in particolare da parte dell'assistito, coinvolto nella rissa con esiti lesivi oggetto del procedimento medesimo. Pertanto, con istanza del 3.07.2024, ha chiesto un rinvio dell'udienza a data successiva a quella dell'udienza fissata avanti al G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, prevista per il giorno 25.09.2024.
In accoglimento dell'istanza, il giudice designato, con decreto del 4.07.2024, ha fissato nuova udienza collegiale di discussione ex art. 275 bis c.p.c. al 23.10.2024, sostituendola, come già disposto, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Scaduto il termine assegnato, la difesa ha depositato copia del verbale dell'udienza preliminare avanti al G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n.
137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di
Pagina 3 violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della
Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge
n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Pagina 4 Tali principi sono stati di in seguito confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di
Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata
e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…non si ravvisi, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2020, ha presentato richiesta di protezione internazionale il cui diniego è stato confermato dal competente Tribunale. Il richiedente non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che ha prodotto unicamente documentazione concernente dichiarazione di ospitalità e non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato.
Per quanto riguarda l'attività lavorativa, praticamente assente, il richiedente dichiara di non aver potuto lavorare per assenza del permesso di soggiorno. Invero risulta essere stato titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo dal 2020 sino al maggio del 20222. Risulta inoltre gravato da pregiudizi penali.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti non risultano presenti i necessari elementi idonei a fondare una tutela ex art. 8 CEDU "
Sulla scorta di tali valutazioni, la Commissione Territoriale, con parere del 14.04.2023, ha espresso giudizio sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pagina 5 Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il radicamento instaurato con il territorio nazionale, ove risiede dal 2020, e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione depositata e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 28, si è allontanato dal Paese di provenienza al fine di aiutare la propria famiglia, atteso che negli ultimi tempi non era stato pagato per il suo lavoro di muratore, sicché aveva contratto un prestito per trasferirsi in Italia, ove è giunto nel 2020.
L'istante vive sin dal suo arrivo a Ravenna, ospite di un connazionale.
Con riferimento all'integrazione socio-lavorativa del medesimo, dalla documentazione in atti si rileva che ricorrente ha un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la società
Green Costruction s.r.l.s. dall'1.08.2023 e percepisce uno stipendio mensile all'incirca di 1.500-
1.800 euro, pertanto ampiamente rapportato alle sue esigenze di vita.
Oltretutto, la capacità economica gradualmente e progressivamente costruita in Italia consente al ricorrente, come comprovato dalle ricevute depositate, di inviare risorse in Kosovo ai propri familiari, ai quali continua a garantire un sostegno.
Inoltre, dall'estratto contributivo INPS, in atti, si evince come il svolga attività Pt_1 lavorativa con regolari contratti sin dal 2021.
Il medesimo, poi, nel corso dell'audizione in giudizio, ha mostrato una buona conoscenza della lingua italiana ed ha dichiarato di dedicare gran parte del suo tempo libero alle relazioni amicali intessute sul territorio.
Per quanto riguarda i precedenti penali a carico del soggetto, dal casellario giudiziale risulta un solo pregiudizio: con decreto penale del Gip del Tribunale di Ravenna esecutivo il 27.01.2021, il ricorrente, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato condannato a pena pecuniaria per il reato di porto d'armi in concorso commesso nel novembre del 2020, con la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p. e la non menzione ai sensi dell'art.175
c.p., sulla base, pertanto, di un giudizio prognostico positivo di non recidivanza.
Il ricorrente, ancora, ha una sola pendenza a suo carico in relazione al reato di cui agli artt.
110, 582, 583, 585 c.p., commesso in data 8-9.7.2021.
Dalla documentazione in atti, si rileva, tuttavia, che il con ordinanza del 25.09.2024, il G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, in relazione a detto procedimento, lo ha ammesso alla prova, stralciando la sua posizione processuale da quella dei correi, sulla base delle seguenti argomentazioni: “L'imputato, sebbene censurato, è socialmente e lavorativamente inserito e, rispetto alla vicenda in esame, ha mostrato un buon comportamento processuale e anche nel rapporto con gli operatori dell'UEPE, ammettendo la partecipazione al fatto lesivo, sicché nei suoi riguardi può operarsi la valutazione prognostica attinente
Pagina 6 alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, potendosi positivamente valutare il percorso sintomatico di revisione critica”.
Questo Collegio ritiene, pertanto, aderendo alla valutazione espressa dal giudice penale, che il ricorrente non possa essere considerato attualmente pericoloso, in considerazione del lasso di tempo rilevante decorso dalla commissione del reato contravvenzionale e dal fatto per il quale è stato ammesso alla prova nonché del positivo percorso di inserimento socio-lavorativo dal medesimo compiuto dal suo ingresso sul territorio nazionale, oltre quattro anni orsono.
Nel corso dei quattro anni vissuti in Italia, il ricorrente risulta, infatti, aver continuativamente svolto attività lavorativa con regolari contratti ed anche intrecciato importanti legami sociali, in particolare nel territorio ravennate, ove si è stabilito fin dal suo arrivo.
È indubbio, quindi, che negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza oltremodo significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai quattro anni fa e soprattutto il suo vissuto Kosovo, suo paese d'origine.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Per_1 Per_2
Svezia): tale bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Pagina 7 All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la partenza dal Paese di origine ormai quattro anni fa, la capacità dimostrata di creare ed intrattenere nuovi ed importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio compiuto in giovane età, la creazione di importanti legami in Italia, la buona conoscenza della lingua italiana e la realizzazione di una posizione lavorativa progressivamente stabile e finanziariamente solida, sono i termini del confronti che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
Pagina 8 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 05/11/2024
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10458 /2023 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. TRESKA EGI, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA CASTEL SAN PIETRO N. 19, RAVENNA presso il difensore
RICORRENTE contro Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA,
[...]
domiciliati presso la sede distrettuale dell'Avvocatura, in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6
RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 9 ottobre 2024; parte resistente come da memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 09.08.2023, il ricorrente, cittadino del Kosovo nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Ravenna del 10.07.2023, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286 presentata in data 17.11.2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co.
2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscergli il diritto al rilascio di un permesso di
Pagina 1 soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Con decreto del 10.08.2023, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di Ravenna il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere Controparte_1
l'avverso ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza 2.11.2023, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti testuali dichiarazioni:
ADR: Sono in Italia dal 2020.
ADR: Vivo a Ravenna in un appartamento, con amici originari del Kosovo.
ADR: Faccio il muratore
ADR: Guadagno circa 1500- 1800 euro al mese.
ADR: Nel tempo libero frequento gli amici.
ADR: Ho un contratto a tempo indeterminato.
Il difensore del ricorrente ha depositato in atti documentazione relativa al percorso di integrazione dell'assistito. In particolare, risultano depositati in atti: contratto di lavoro a tempo indeterminato, modello unificato LAV;
buste paga;
documenti comprovanti invio di denaro in
Kosovo; estratto contributivo INPS;
visura penale.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato un termine alle parti per ulteriore produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 21.02.2024, in seguito rinviata al 06.05.2024 e sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 14.05.2024, ritenuta opportuna l'acquisizione, a cura della Procura della
Repubblica di Ravenna, del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale del ricorrente, la causa è stata nuovamente rinviata all'udienza del 12.06.2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data 20.05.2024, la Procura competente ha, dunque, depositato le certificazioni richieste, dalle quali è emerso che, nei confronti del ricorrente era stato richiesto il rinvio giudizio, da parte della Procura della Repubblica di Ravenna, per la violazione degli artt. 582, 583 e 585 c.2, n2, c.p., reati commessi in data 8-9.7.2021 a Ravenna.
Dal casellario giudiziale, inoltre, emergeva, a carico del soggetto, un decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Ravenna esecutivo il 27.01.2021 per violazione dell'art. 4, co.2, L. 18.04.1975 n.110, commesso in concorso il 7.11.2020, in Ravenna.
Pagina 2 Pertanto, con ordinanza del 15.06.2024, il giudice istruttore, osservato che la causa era stata rimessa al Collegio per la discussione e che occorreva tuttavia ulteriore istruttoria, ha assegnato al ricorrente termine sino al 2.07.2024 per il deposito di: Decreto penale GIP Tribunale Ravenna dell'11.1.2021 e Ordinanza di ammissione alla messa alla prova nel procedimento penale N.
2021/3107 RGNR Procura Ravenna, rinviando, dunque, la causa all'udienza del 4.07.2024.
Con memoria depositata in data 1.07.2024, il difensore del ricorrente ha chiarito che nei confronti dell'assistito vi era soltanto una richiesta di emissione di decreto da parte del Pubblico
Ministero ed ha ribadito che il procedimento penale pendente era stato rinviato a settembre 2024, poiché erano in corso proposte risarcitorie rivolte alle persone offese, in particolare da parte dell'assistito, coinvolto nella rissa con esiti lesivi oggetto del procedimento medesimo. Pertanto, con istanza del 3.07.2024, ha chiesto un rinvio dell'udienza a data successiva a quella dell'udienza fissata avanti al G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, prevista per il giorno 25.09.2024.
In accoglimento dell'istanza, il giudice designato, con decreto del 4.07.2024, ha fissato nuova udienza collegiale di discussione ex art. 275 bis c.p.c. al 23.10.2024, sostituendola, come già disposto, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Scaduto il termine assegnato, la difesa ha depositato copia del verbale dell'udienza preliminare avanti al G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
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Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n.
137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di
Pagina 3 violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della
Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge
n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Pagina 4 Tali principi sono stati di in seguito confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di
Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata
e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “…non si ravvisi, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2020, ha presentato richiesta di protezione internazionale il cui diniego è stato confermato dal competente Tribunale. Il richiedente non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che ha prodotto unicamente documentazione concernente dichiarazione di ospitalità e non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato.
Per quanto riguarda l'attività lavorativa, praticamente assente, il richiedente dichiara di non aver potuto lavorare per assenza del permesso di soggiorno. Invero risulta essere stato titolare di permesso di soggiorno per richiesta asilo dal 2020 sino al maggio del 20222. Risulta inoltre gravato da pregiudizi penali.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti non risultano presenti i necessari elementi idonei a fondare una tutela ex art. 8 CEDU "
Sulla scorta di tali valutazioni, la Commissione Territoriale, con parere del 14.04.2023, ha espresso giudizio sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pagina 5 Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio il radicamento instaurato con il territorio nazionale, ove risiede dal 2020, e il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione depositata e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 28, si è allontanato dal Paese di provenienza al fine di aiutare la propria famiglia, atteso che negli ultimi tempi non era stato pagato per il suo lavoro di muratore, sicché aveva contratto un prestito per trasferirsi in Italia, ove è giunto nel 2020.
L'istante vive sin dal suo arrivo a Ravenna, ospite di un connazionale.
Con riferimento all'integrazione socio-lavorativa del medesimo, dalla documentazione in atti si rileva che ricorrente ha un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con la società
Green Costruction s.r.l.s. dall'1.08.2023 e percepisce uno stipendio mensile all'incirca di 1.500-
1.800 euro, pertanto ampiamente rapportato alle sue esigenze di vita.
Oltretutto, la capacità economica gradualmente e progressivamente costruita in Italia consente al ricorrente, come comprovato dalle ricevute depositate, di inviare risorse in Kosovo ai propri familiari, ai quali continua a garantire un sostegno.
Inoltre, dall'estratto contributivo INPS, in atti, si evince come il svolga attività Pt_1 lavorativa con regolari contratti sin dal 2021.
Il medesimo, poi, nel corso dell'audizione in giudizio, ha mostrato una buona conoscenza della lingua italiana ed ha dichiarato di dedicare gran parte del suo tempo libero alle relazioni amicali intessute sul territorio.
Per quanto riguarda i precedenti penali a carico del soggetto, dal casellario giudiziale risulta un solo pregiudizio: con decreto penale del Gip del Tribunale di Ravenna esecutivo il 27.01.2021, il ricorrente, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato condannato a pena pecuniaria per il reato di porto d'armi in concorso commesso nel novembre del 2020, con la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art 163 c.p. e la non menzione ai sensi dell'art.175
c.p., sulla base, pertanto, di un giudizio prognostico positivo di non recidivanza.
Il ricorrente, ancora, ha una sola pendenza a suo carico in relazione al reato di cui agli artt.
110, 582, 583, 585 c.p., commesso in data 8-9.7.2021.
Dalla documentazione in atti, si rileva, tuttavia, che il con ordinanza del 25.09.2024, il G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, in relazione a detto procedimento, lo ha ammesso alla prova, stralciando la sua posizione processuale da quella dei correi, sulla base delle seguenti argomentazioni: “L'imputato, sebbene censurato, è socialmente e lavorativamente inserito e, rispetto alla vicenda in esame, ha mostrato un buon comportamento processuale e anche nel rapporto con gli operatori dell'UEPE, ammettendo la partecipazione al fatto lesivo, sicché nei suoi riguardi può operarsi la valutazione prognostica attinente
Pagina 6 alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, potendosi positivamente valutare il percorso sintomatico di revisione critica”.
Questo Collegio ritiene, pertanto, aderendo alla valutazione espressa dal giudice penale, che il ricorrente non possa essere considerato attualmente pericoloso, in considerazione del lasso di tempo rilevante decorso dalla commissione del reato contravvenzionale e dal fatto per il quale è stato ammesso alla prova nonché del positivo percorso di inserimento socio-lavorativo dal medesimo compiuto dal suo ingresso sul territorio nazionale, oltre quattro anni orsono.
Nel corso dei quattro anni vissuti in Italia, il ricorrente risulta, infatti, aver continuativamente svolto attività lavorativa con regolari contratti ed anche intrecciato importanti legami sociali, in particolare nel territorio ravennate, ove si è stabilito fin dal suo arrivo.
È indubbio, quindi, che negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. È vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza oltremodo significativa, ma di contro occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai quattro anni fa e soprattutto il suo vissuto Kosovo, suo paese d'origine.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Per_1 Per_2
Svezia): tale bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Pagina 7 All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la partenza dal Paese di origine ormai quattro anni fa, la capacità dimostrata di creare ed intrattenere nuovi ed importanti legami sociali, di saper cogliere le occasioni di inserimento ed integrazione messe a sua disposizione dopo il percorso migratorio compiuto in giovane età, la creazione di importanti legami in Italia, la buona conoscenza della lingua italiana e la realizzazione di una posizione lavorativa progressivamente stabile e finanziariamente solida, sono i termini del confronti che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata e familiare come realizzata in Italia.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'amministrazione resistente, circostanza che richiede di verificare se fossero sussistenti le condizioni al momento della presentazione della domanda in Questura.
Non è chi non veda come la prova relativa alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno invocato sia risultata successivamente comprovata a seguito dell'istruttoria svolta nel presente giudizio.
Le superiori considerazioni consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
Pagina 8 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 05/11/2024
Il giudice est.
Sabrina Bosi
Il Presidente
Luca Minniti
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