Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al N. 526/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO ALDO Parte_1
CARLO e dell'avv. FRANCESCHINIS LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA LARIO, 26 MILANO
contro
contumace CP_1
Oggetto: retribuzione ferie
Svolgimento del processo.
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 15-1-
25, ha convenuto in giudizio la per sentirla condannare al Parte_1 CP_1 pagamento del complessivo importo lordo di € 1.395,52, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1-1-19 al 31-5-20.
Il ricorrente ha esposto di avere gia' richiesto, con un precedente ricorso, l'adeguamento della retribuzione dei periodi di ferie e di avere ottenuto una sentenza di accertamento del proprio diritto, per ogni giorno di ferie, ad una retribuzione comprensiva delle voci incentivo per attivita' di condotta e indennita' di riserva, sentenza confermata dalla Corte d'appello: le sentenze di merito erano passate in giudicato, a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.
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Nessuno di e' costituito per la convenuta ed il Giudice, verificata la regolarita' della notificazione del ricorso introduttivo, ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice ha quindi invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
L'odierno ricorrente ha gia' ottenuto l'accertamento del proprio diritto all'adeguamento della retribuzione dei periodi di ferie.
Con sentenza non definitiva n. 2469/2020 il Tribunale di Milano ha cosi' statuito: “Non definitivamente pronunciando e disapplicata ogni norma contrattuale in contrasto con tali principi, dichiara il diritto dei ricorrenti al computo dell'indennità di condotta e dell'indennità di riserva nella retribuzione dovuta durante le ferie e senza detrazione di quanto versato a titolo di patto di competitività. ”.
La sentenza e' stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.1119/2021 e il ricorso per Cassazione promosso dalla convenuta e' stato rigettato con ordinanza n.
35733/23.
Nel presente giudizio il ricorrente chiede il pagamento degli importi maturati, per gli stessi titoli oggetto delle predette sentenze, negli anni successivi, vale a dire dall'1-1-19 al 31-5-20.
Il ricorso da' atto che la societa' convenuta, nonostante il ricorrente non abbia accettato gli importi previsti dall'accordo sindacale 23-7-19 e non abbia firmato il verbale di conciliazione a cui era subordinata la corresponsione delle somme ivi indicate, ha erogato una somma lorda di € 20,00 per ogni giorno di ferie fruito dal 1-10-19 e ha portato in detrazione tali somme dal complessivo importo dovuto.
Nel caso di specie si e' formato il giudicato per quanto concerne le sentenze di merito e il presente giudizio riguarda la semplice applicazione al periodo successivo delle statuizioni e dei criteri di calcolo indicati nelle sentenze medesime.
Il ricorrente ha quindi diritto al pagamento dell'importo di € 1.395,52, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di €
1.395,52, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare li ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
1.030,00, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Milano, 27-3-25 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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