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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13330/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 13330/2022 tra
Parte_1
Parte_2
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 11 aprile 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per l'avv. CENTI VALENTINA Parte_3
Per 'avv. LOMBARDI KATIA CP_1
Per l'avv. MORROCCHI GIANNI Controparte_2
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa . Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata LLudienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento LLudienza. Il giudice avverte che la registrazione LLudienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento LLudienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Centi ribadisce la carenza di legittimazione passiva e nel merito si riporta a quanto già esposto, fa presente che dall'istruttoria orale è emerso chiaramente il difetto di incarico da parte degli assistiti CP_ all'arch. pagina 1 di 10 CP_ L'Avv. Lombardi per arch. ribadisce l'infondatezza LLeccezione preliminare, ribadisce che l'istruttoria ha confermato il conferimento LLincarico sia da parte degli opponenti che della terza chiamata;
si riporta agli atti.
L'Avv. Morrocchi insiste nelle conclusioni già rassegnate sia in rito che nel merito , evidenzia che l'incarico come sostenuto fin dall'inizio era subordinato all'ottenimento delle detrazioni fiscali.
I difensori rinunciano alla lettura della sentenza
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13330/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio LLavv. VINCENTI FEDERICO e LLavv. CENTI C.F._2
VALENTINA ( ) , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._3
VINCENTI FEDERICO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio LLavv. LOMBARDI KATIA CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 118 50054 FUCECCHIO presso il difensore avv. LOMBARDI KATIA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 CP_2 C.F._5
VINCENTI FEDERICO e LLavv. MORROCCHI GIANNI ( ) VIA PIETRO C.F._6
GIORDANI 6 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIALE GIOTTO 25 EMPOLI presso il difensore avv. VINCENTI FEDERICO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: contratto d'opera professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE :
pagina 3 di 10 1. In via preliminare: Annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o privo di effetti il Decreto
Ingiuntivo n. 3410/2022 del 06.09.2022, RG: 9474/2022, emesso in data 06.09.2022 su ricorso LLCH , in quanto sussiste la carenza di legittimazione passiva degli CP_1
odierni opponenti per i motivi dedotti nella narrativa LLatto. In conseguenza di ciò Voglia l'Ill.mo Giudice estromettere dal presente giudizio gli odierni attori in opposizione.
2. In via subordinata preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto
Ingiuntivo opposto, sussistendo gravi motivi costituiti dalla carenza di legittimazione passiva.
3. In via subordinata, nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte degli odierni opponenti all'odierno opposto per mancanza della condizione sospensiva richiesta per il conferimento LLincarico professionale, per i motivi dedotti nella narrativa LLatto.
4. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
PER L'OPPOSTO:
- In rito: differire la prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo sig.ra CP_2
(cod. fisc. ), residente in [...],
[...] C.F._5
a norma LLart. 269 c.p.c.;
- in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione LLefficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermarne la provvisoria esecutività;
- in via principale: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto confermando il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare gli opponenti sig. e sig. Parte_1
a pagare all'Arch. in proprio e/o in solido con la sig.ra Parte_2 CP_1 CP_2 la somma di € 12.558,73 oltre Iva calcolata sull'importo di € 12.380,17 se dovuta al
[...]
momento del pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre Iva, c.p.a. come per legge, sia per la fase monitoria che per il presente giudizio di cognizione;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dai signori Parte_1
e condannare la sig.ra al pagamento in favore
[...] Parte_2 Controparte_2
pagina 4 di 10 LLArch. della somma di € 12.558,73 oltre Iva calcolata sull'importo di € 12.380,17 se CP_1
dovuta al momento del pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre Iva, c.p.a. come per legge, sia per la fase monitoria che per il presente giudizio di cognizione.”
PER LA TERZA CHIAMATA:
“Piaccia all' Ecc.mo Giudice del Tribunale adito, contraris reiectis: CP_ 1) In via riconvenzionale: Condannare l'CH a corrispondere l'importo, da determinarsi in via equitativa e che verrà ritenuto di giustizia, in favore della
Sig.ra per i danni descritti in narrativa;
CP_2
2) Nel merito, rigettare le domande tutte dispiegate nei confronti della terza chiamata in causa in quanto infondate ed inammissibili e comunque: in tesi: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della terza chiamata estranea al procedimento monitorio, in ipotesi: rigettare le domande LLopposta per estraneità della terza chiamata nel procedimento monitorio anche nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore ipotesi: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dall'odierna chiamata in causa all'odierno opposto per mancato avveramento della condizione sospensiva posta per il conferimento LLincarico professionale, per i motivi dedotti nella narrativa LLatto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari”.
SINTESI DI FATTO E PROCESSO
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo Decreto Ingiuntivo n. Parte_1 Pt_2
3410/2022 del 06.09.2022, RG: 9474/2022, emesso in data 06.09.2022 dal Giudice del Tribunale di
Firenze su richiesta LLCH con il quale veniva ingiunto il pagamento CP_1
immediato della somma di € 12.558,73, oltre interessi legali e spese liquidate , quale compenso a fronte LLincarico professionale per redazione di elaborati grafici relativi ad un progetto di ampliamento e ristrutturazione edilizia (ovvero progetto di massima, definitivo e progetto esecutivo, oltre redazione di computo metrico estimativo), nonché della compravendita di una porzione LLimmobile posto in
Castelfiorentino, Via Praticelli n. 68 di proprietà dei fratelli . Gli opponenti eccepivano il Pt_1 difetto di legittimazione passiva, per essere committente l'acquirente LLimmobile;
nel merito eccepivano che l'incarico affidato all'CH era subordinato all'avverarsi della condizione sospensiva della detraibilità al 50% dei costi LLoperazione, in quanto in caso contrario la stessa pagina 5 di 10 operazione si sarebbe rivelata antieconomica ed al di sopra delle facoltà della committenza. In ipotesi,
l'CH, come attività preliminare facente parte LLincarico , doveva verificare la detraibilità LLintervento , e di ciò forniva espressa garanzia ingenerando nella committente una falsa aspettativa. Chiedevano la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'opposto che ribadiva il conferimento di incarico da parte dei proprietari LLimmobile, non potendosi viceversa avere alcun incarico da dal momento che non era CP_2
proprietaria del bene. Nel merito, di non avere mai garantito alcuna detraibilità degli interventi.
Chiedeva comunque la chiamata in causa del terzo al quale estendeva la domanda di pagamento, anche in solido.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il terzo chiamato , che eccepiva l'inammissibile estensione della domanda monitoria nei CP_2
CP_ propri confronti, confermava di avere conferito l'incarico all'architetto sia per l'assistenza alla compravendita LLimmobile che per il progetto di ampliamento e ristrutturazione edilizia , di avere subordinato l'incarico espressamente alla detraibilità al 50% LLintera operazione, avendo espressamente rappresentato al medesimo professionista che il budget che aveva a disposizione per l'effettuazione LLoperazione non poteva essere superiore alla cifra di € 40.000,00 /€ 45.000,00. Tale CP_ detraibilità, anche con riferimento all'ampliamento, veniva dall'CH garantita a più riprese, per cui eccepiva di nulla dovere al professionista non essendosi poi rivelata detraibile tale operazione.
Disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo, assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prove testimoniali, quindi passava alla decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Gli opponenti eccepiscono di non avere conferito alcun incarico professionale all'opposto in merito sia alla compravendita che all'ampliamento e ristrutturazione LLimmobile di cui erano proprietari, affermando che a conferire incarico sia stata l'acquirente nel proprio esclusivo interesse, e di CP_2
avere nondimeno sottoscritto i documenti edilizi afferenti le pratiche in questione solo in quanto proprietari e futuri venditori LLimmobile.
Gli opponenti si ritengono quindi estranei alla pretesa di pagamento e lamentano il difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione risulta fondata. Gli opponenti hanno prodotto – doc. 1 – il progetto di notula n.26 del CP_ 1/8/2021 intestato dall'arch. alla terza chiamata relativo all'attività di predisposizione della CP_2
pagina 6 di 10 relazione per la compravendita, prestazione appunto oggetto di domanda in sede monitoria e oggetto di decreto ingiuntivo unitamente ad altre ( ampliamento e ristrutturazione) sempre riferite al medesimo immobile di Via Praticelli 68.
Il documento , di provenienza LLopposto, attesta che il rapporto professionale era instaurato esclusivamente con la medesima, in quanto non vi compaiono i fratelli . La circostanza è Pt_1 confermata inoltre dall'istruttoria orale: il testimone degli opponenti, , sentito Testimone_1 all'udienza del 24/7/24, ha confermato infatti di avere assistito al conferimento verbale LLincarico da parte LLacquirente CP_2
Recessiva rispetto a tali evidenze risulta la deposizione del teste indicato dall'opposto , Tes_2 che contraddice le risultanze documentali sopra richiamate affermando al contrario che l'incarico fu conferito dai soli , con ciò smentendo il progetto di notula redatto dallo stesso opposto. Pt_1
Non risulta determinante , al fine della decisione sulla legittimazione passiva degli opponenti, la sottoscrizione da parte di questi ultimi dei documenti edilizi inerenti le pratiche di ristrutturazione ed ampliamento, in quanto essi, come proprietari , erano gli unici a poter dare l'assenso alle modifiche strutturali degli immobili ad essi intestati.
Di contro, gli opponenti hanno prodotto – doc 4 – i pagamenti effettuati dalla terza chiamata degli CP_2 oneri edilizi relativi alla pratica Scia depositata dall'opposto, in linea con la qualifica di committente rivestita dalla terza chiamata.
Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato per difetto di legittimazione passiva degli ingiunti e Parte_1 Parte_2
- NEL MERITO
Preliminarmente occorre evidenziare l'ammissibilità della domanda di pagamento svolta in via subordinata dall'opposto e della chiamata in causa del terzo richiesta da quest'ultimo in comparsa di risposta , richiamandosi sul punto il principio affermato dalla S.C. secondo il quale il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio meramente impugnatorio e caducatorio del decreto ingiuntivo, ma si connota per la cognizione piena sulla domanda di pagamento , che ben può essere estesa sia nel petitum – ove inerente alla stessa vicenda sostanziale – che per i soggetti , ove in questo caso sia eccepito il difetto di legittimazione da parte LLopponente (cfr. Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, n.927 L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti LLemessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio
pagina 7 di 10 autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, n.25499 In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto LLopposizione - anche tardiva, ex art. 650 c.p.c. - non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore
(opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore (opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte LLopposto - la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che
l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese LLopponente, convenuto in senso sostanziale - trova applicazione l'art. 269, comma 3, c.p.c, dovendosi pertanto ritenere corretta la relativa istanza avanzata nella prima udienza.).
Pertanto non vi è alcuna inammissibilità della chiamata in causa svolta dall'opposto a seguito delle eccezioni LLopponente, né delle domande svolte sempre dall'opposto in via subordinata verso il chiamato in causa.
Passando al merito, la terza chiamata, così come anche gli opponenti, affermano che l'incarico professionale sarebbe stato soggetto alla “condizione sospensiva” LLottenimento dei bonus fiscali ossia della detrazione del 50% per gli interventi edilizi sull'immobile: in altri termini si afferma che il professionista era consapevole che solo in caso di ottenimento dei bonus fiscali egli avrebbe potuto pretendere un corrispettivo.
La ricostruzione fattuale non è convincente , in quanto un contratto del genere sarebbe stato aleatorio per il solo professionista e non si vede per quale motivo quest'ultimo avrebbe dovuto accettare un simile rischio, eseguendo totalmente – come avvenuto – l'intera prestazione fino alla richiesta di pagamento .
Inoltre lo stesso testimone della terza chiamata – dott. – conferma che non vi fu tale pattuizione Tes_3
fra le parti in quanto nulla sa riferire (peraltro de relato, per riferito dalla terza chiamata) circa questa
CP_
“condizione” afferente l'incarico (sul cap. 10 non è vero, ho avuto un incontro con alla quale aveva fatto il mio nome l'arch. in quanto sono commercialista dedicato fra l'altro alla cessione CP_1
dei crediti fiscali che nascono dai lavori di ristrutturazione , incontro inerente quindi la cessione di un credito da ristrutturazione edilizia . ADR non era presente l'arch. ADR Anzi preciso che la sig.ra CP_1
CP_ si è recata al mio studio col compagno per chiedermi la detraibilità di un intervento edilizio che stava facendo . Io ho spiegato che solo la ristrutturazione era detraibile. ADR non ricordo se la sig.ra mi parlò di ristrutturazione e di ampliamento, io ricercai i documenti edilizi e sulla base di quelli ho appurato che si trattava di entrambi gli interventi. Dopo di che telefonai al brancato e gli diedi la pagina 8 di 10 notizia della parziale detraibilità. sul cap. 11 non è vero. Non ricordo se la sig.ra mi parlò di una CP_ garanzia sul punto della detraibilità , rilasciata dall'arch. Io ho avuto l'incontro con ho CP_1
CP_ esaminato i documenti che mi ha portato e sulla base di questi ho informato il compagno della successivamente che quella detrazione non era pienamente disponibile dall'erario, in quanto
l'intervento era in parte ristrutturazione e in parte ampliamento e che bisognava valutare quanto incidesse l'ampliamento e quanto la ristrutturazione, in quanto solo la seconda risultava utile per la CP_ detrazione fiscale ADR all'incontro era presente anche il compagno della , , avevo i Pt_1 numeri di entrambi e telefonai a lui, era indifferente l'uno o l'altro. ADR anzi preciso che la sig.ra in sede di incontro non mi portò alcun documento, infatti i documenti li cercai io successivamente, li chiesi all'arch. che via email me li trasmise.). CP_1
La terza chiamata non ha altresì provato che la circostanza della detrazione fiscale fosse una specie di
“garanzia” del professionista o rientrasse nell' oggetto LLincarico come verifica preliminare da parte del professionista.
Sempre dalla deposizione del teste emerge come la terza chiamata avesse chiesto delle Tes_3
informazioni sulla detraibilità degli interventi edilizi che aveva commissionato, e ciò conferma che nessuna garanzia e rassicurazione avesse avuto dall'opposto (peraltro su materia fiscale estranea alle competenze di un architetto), tale da ingenerare un qualche suo affidamento o sicurezza sul punto .
Per il resto, nessuna contestazione è stata mossa sulla quantificazione della notula, peraltro dotata di parere di congruità LLOrdine professionale di appartenenza LLopposto, per cui la somma portata dal decreto ingiuntivo deve ritenersi integralmente dovuta dalla terza chiamata. Sulla stessa decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo.
- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della terza chiamata quanto alla domanda svolta verso quest'ultima e a carico LLopposto quanto alla domanda di pagamento spiegata verso gli opponenti.
Le stesse vengono liquidate come da dispositivo secondo parametri medi di cui al DM 55/2014, ad eccezione della fase conclusiva che viene quantificata al minimo stante la modalità semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa, pagina 9 di 10 - REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3410/2022 per difetto di legittimazione passiva di Parte_2
e ;
[...] Parte_1
- CONDANNA la terza chiamata al pagamento in favore LLopposto Controparte_2
della somma di € 12.558,73 oltre Iva calcolata sull'importo di € 12.380,17 , se CP_1
dovuta al momento del pagamento, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore degli CP_1 opponenti che liquida in € 4.227,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari;
- CONDANNA la terza chiamata al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore LLopposto che liquida in € 4.227,00 per compensi, oltre 15% spese CP_1
generali, Iva e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 19,30 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 13330/2022 tra
Parte_1
Parte_2
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 11 aprile 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, sono comparsi:
Per l'avv. CENTI VALENTINA Parte_3
Per 'avv. LOMBARDI KATIA CP_1
Per l'avv. MORROCCHI GIANNI Controparte_2
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa . Persona_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata LLudienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento LLudienza. Il giudice avverte che la registrazione LLudienza è vietata.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento LLudienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'Avv. Centi ribadisce la carenza di legittimazione passiva e nel merito si riporta a quanto già esposto, fa presente che dall'istruttoria orale è emerso chiaramente il difetto di incarico da parte degli assistiti CP_ all'arch. pagina 1 di 10 CP_ L'Avv. Lombardi per arch. ribadisce l'infondatezza LLeccezione preliminare, ribadisce che l'istruttoria ha confermato il conferimento LLincarico sia da parte degli opponenti che della terza chiamata;
si riporta agli atti.
L'Avv. Morrocchi insiste nelle conclusioni già rassegnate sia in rito che nel merito , evidenzia che l'incarico come sostenuto fin dall'inizio era subordinato all'ottenimento delle detrazioni fiscali.
I difensori rinunciano alla lettura della sentenza
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13330/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio LLavv. VINCENTI FEDERICO e LLavv. CENTI C.F._2
VALENTINA ( ) , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._3
VINCENTI FEDERICO
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio LLavv. LOMBARDI KATIA CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 118 50054 FUCECCHIO presso il difensore avv. LOMBARDI KATIA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 CP_2 C.F._5
VINCENTI FEDERICO e LLavv. MORROCCHI GIANNI ( ) VIA PIETRO C.F._6
GIORDANI 6 FIRENZE;
elettivamente domiciliato in VIALE GIOTTO 25 EMPOLI presso il difensore avv. VINCENTI FEDERICO
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: contratto d'opera professionale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE :
pagina 3 di 10 1. In via preliminare: Annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo e/o privo di effetti il Decreto
Ingiuntivo n. 3410/2022 del 06.09.2022, RG: 9474/2022, emesso in data 06.09.2022 su ricorso LLCH , in quanto sussiste la carenza di legittimazione passiva degli CP_1
odierni opponenti per i motivi dedotti nella narrativa LLatto. In conseguenza di ciò Voglia l'Ill.mo Giudice estromettere dal presente giudizio gli odierni attori in opposizione.
2. In via subordinata preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto
Ingiuntivo opposto, sussistendo gravi motivi costituiti dalla carenza di legittimazione passiva.
3. In via subordinata, nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte degli odierni opponenti all'odierno opposto per mancanza della condizione sospensiva richiesta per il conferimento LLincarico professionale, per i motivi dedotti nella narrativa LLatto.
4. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
PER L'OPPOSTO:
- In rito: differire la prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo sig.ra CP_2
(cod. fisc. ), residente in [...],
[...] C.F._5
a norma LLart. 269 c.p.c.;
- in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione LLefficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermarne la provvisoria esecutività;
- in via principale: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto confermando il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare gli opponenti sig. e sig. Parte_1
a pagare all'Arch. in proprio e/o in solido con la sig.ra Parte_2 CP_1 CP_2 la somma di € 12.558,73 oltre Iva calcolata sull'importo di € 12.380,17 se dovuta al
[...]
momento del pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre Iva, c.p.a. come per legge, sia per la fase monitoria che per il presente giudizio di cognizione;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte dai signori Parte_1
e condannare la sig.ra al pagamento in favore
[...] Parte_2 Controparte_2
pagina 4 di 10 LLArch. della somma di € 12.558,73 oltre Iva calcolata sull'importo di € 12.380,17 se CP_1
dovuta al momento del pagamento, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre Iva, c.p.a. come per legge, sia per la fase monitoria che per il presente giudizio di cognizione.”
PER LA TERZA CHIAMATA:
“Piaccia all' Ecc.mo Giudice del Tribunale adito, contraris reiectis: CP_ 1) In via riconvenzionale: Condannare l'CH a corrispondere l'importo, da determinarsi in via equitativa e che verrà ritenuto di giustizia, in favore della
Sig.ra per i danni descritti in narrativa;
CP_2
2) Nel merito, rigettare le domande tutte dispiegate nei confronti della terza chiamata in causa in quanto infondate ed inammissibili e comunque: in tesi: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della terza chiamata estranea al procedimento monitorio, in ipotesi: rigettare le domande LLopposta per estraneità della terza chiamata nel procedimento monitorio anche nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in ulteriore ipotesi: accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dall'odierna chiamata in causa all'odierno opposto per mancato avveramento della condizione sospensiva posta per il conferimento LLincarico professionale, per i motivi dedotti nella narrativa LLatto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari”.
SINTESI DI FATTO E PROCESSO
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo Decreto Ingiuntivo n. Parte_1 Pt_2
3410/2022 del 06.09.2022, RG: 9474/2022, emesso in data 06.09.2022 dal Giudice del Tribunale di
Firenze su richiesta LLCH con il quale veniva ingiunto il pagamento CP_1
immediato della somma di € 12.558,73, oltre interessi legali e spese liquidate , quale compenso a fronte LLincarico professionale per redazione di elaborati grafici relativi ad un progetto di ampliamento e ristrutturazione edilizia (ovvero progetto di massima, definitivo e progetto esecutivo, oltre redazione di computo metrico estimativo), nonché della compravendita di una porzione LLimmobile posto in
Castelfiorentino, Via Praticelli n. 68 di proprietà dei fratelli . Gli opponenti eccepivano il Pt_1 difetto di legittimazione passiva, per essere committente l'acquirente LLimmobile;
nel merito eccepivano che l'incarico affidato all'CH era subordinato all'avverarsi della condizione sospensiva della detraibilità al 50% dei costi LLoperazione, in quanto in caso contrario la stessa pagina 5 di 10 operazione si sarebbe rivelata antieconomica ed al di sopra delle facoltà della committenza. In ipotesi,
l'CH, come attività preliminare facente parte LLincarico , doveva verificare la detraibilità LLintervento , e di ciò forniva espressa garanzia ingenerando nella committente una falsa aspettativa. Chiedevano la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'opposto che ribadiva il conferimento di incarico da parte dei proprietari LLimmobile, non potendosi viceversa avere alcun incarico da dal momento che non era CP_2
proprietaria del bene. Nel merito, di non avere mai garantito alcuna detraibilità degli interventi.
Chiedeva comunque la chiamata in causa del terzo al quale estendeva la domanda di pagamento, anche in solido.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il terzo chiamato , che eccepiva l'inammissibile estensione della domanda monitoria nei CP_2
CP_ propri confronti, confermava di avere conferito l'incarico all'architetto sia per l'assistenza alla compravendita LLimmobile che per il progetto di ampliamento e ristrutturazione edilizia , di avere subordinato l'incarico espressamente alla detraibilità al 50% LLintera operazione, avendo espressamente rappresentato al medesimo professionista che il budget che aveva a disposizione per l'effettuazione LLoperazione non poteva essere superiore alla cifra di € 40.000,00 /€ 45.000,00. Tale CP_ detraibilità, anche con riferimento all'ampliamento, veniva dall'CH garantita a più riprese, per cui eccepiva di nulla dovere al professionista non essendosi poi rivelata detraibile tale operazione.
Disposta la mediazione delegata, che si svolgeva con esito negativo, assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prove testimoniali, quindi passava alla decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Gli opponenti eccepiscono di non avere conferito alcun incarico professionale all'opposto in merito sia alla compravendita che all'ampliamento e ristrutturazione LLimmobile di cui erano proprietari, affermando che a conferire incarico sia stata l'acquirente nel proprio esclusivo interesse, e di CP_2
avere nondimeno sottoscritto i documenti edilizi afferenti le pratiche in questione solo in quanto proprietari e futuri venditori LLimmobile.
Gli opponenti si ritengono quindi estranei alla pretesa di pagamento e lamentano il difetto di legittimazione passiva.
L'eccezione risulta fondata. Gli opponenti hanno prodotto – doc. 1 – il progetto di notula n.26 del CP_ 1/8/2021 intestato dall'arch. alla terza chiamata relativo all'attività di predisposizione della CP_2
pagina 6 di 10 relazione per la compravendita, prestazione appunto oggetto di domanda in sede monitoria e oggetto di decreto ingiuntivo unitamente ad altre ( ampliamento e ristrutturazione) sempre riferite al medesimo immobile di Via Praticelli 68.
Il documento , di provenienza LLopposto, attesta che il rapporto professionale era instaurato esclusivamente con la medesima, in quanto non vi compaiono i fratelli . La circostanza è Pt_1 confermata inoltre dall'istruttoria orale: il testimone degli opponenti, , sentito Testimone_1 all'udienza del 24/7/24, ha confermato infatti di avere assistito al conferimento verbale LLincarico da parte LLacquirente CP_2
Recessiva rispetto a tali evidenze risulta la deposizione del teste indicato dall'opposto , Tes_2 che contraddice le risultanze documentali sopra richiamate affermando al contrario che l'incarico fu conferito dai soli , con ciò smentendo il progetto di notula redatto dallo stesso opposto. Pt_1
Non risulta determinante , al fine della decisione sulla legittimazione passiva degli opponenti, la sottoscrizione da parte di questi ultimi dei documenti edilizi inerenti le pratiche di ristrutturazione ed ampliamento, in quanto essi, come proprietari , erano gli unici a poter dare l'assenso alle modifiche strutturali degli immobili ad essi intestati.
Di contro, gli opponenti hanno prodotto – doc 4 – i pagamenti effettuati dalla terza chiamata degli CP_2 oneri edilizi relativi alla pratica Scia depositata dall'opposto, in linea con la qualifica di committente rivestita dalla terza chiamata.
Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato per difetto di legittimazione passiva degli ingiunti e Parte_1 Parte_2
- NEL MERITO
Preliminarmente occorre evidenziare l'ammissibilità della domanda di pagamento svolta in via subordinata dall'opposto e della chiamata in causa del terzo richiesta da quest'ultimo in comparsa di risposta , richiamandosi sul punto il principio affermato dalla S.C. secondo il quale il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è un giudizio meramente impugnatorio e caducatorio del decreto ingiuntivo, ma si connota per la cognizione piena sulla domanda di pagamento , che ben può essere estesa sia nel petitum – ove inerente alla stessa vicenda sostanziale – che per i soggetti , ove in questo caso sia eccepito il difetto di legittimazione da parte LLopponente (cfr. Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, n.927 L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti LLemessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio
pagina 7 di 10 autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, n.25499 In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto LLopposizione - anche tardiva, ex art. 650 c.p.c. - non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore
(opposto) mantiene la veste di attore ed il debitore (opponente) quella di convenuto. Discende da quanto precede che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte LLopposto - la cui autorizzazione è subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che
l'esigenza di estensione del contraddittorio sia effettivamente derivata dalle difese LLopponente, convenuto in senso sostanziale - trova applicazione l'art. 269, comma 3, c.p.c, dovendosi pertanto ritenere corretta la relativa istanza avanzata nella prima udienza.).
Pertanto non vi è alcuna inammissibilità della chiamata in causa svolta dall'opposto a seguito delle eccezioni LLopponente, né delle domande svolte sempre dall'opposto in via subordinata verso il chiamato in causa.
Passando al merito, la terza chiamata, così come anche gli opponenti, affermano che l'incarico professionale sarebbe stato soggetto alla “condizione sospensiva” LLottenimento dei bonus fiscali ossia della detrazione del 50% per gli interventi edilizi sull'immobile: in altri termini si afferma che il professionista era consapevole che solo in caso di ottenimento dei bonus fiscali egli avrebbe potuto pretendere un corrispettivo.
La ricostruzione fattuale non è convincente , in quanto un contratto del genere sarebbe stato aleatorio per il solo professionista e non si vede per quale motivo quest'ultimo avrebbe dovuto accettare un simile rischio, eseguendo totalmente – come avvenuto – l'intera prestazione fino alla richiesta di pagamento .
Inoltre lo stesso testimone della terza chiamata – dott. – conferma che non vi fu tale pattuizione Tes_3
fra le parti in quanto nulla sa riferire (peraltro de relato, per riferito dalla terza chiamata) circa questa
CP_
“condizione” afferente l'incarico (sul cap. 10 non è vero, ho avuto un incontro con alla quale aveva fatto il mio nome l'arch. in quanto sono commercialista dedicato fra l'altro alla cessione CP_1
dei crediti fiscali che nascono dai lavori di ristrutturazione , incontro inerente quindi la cessione di un credito da ristrutturazione edilizia . ADR non era presente l'arch. ADR Anzi preciso che la sig.ra CP_1
CP_ si è recata al mio studio col compagno per chiedermi la detraibilità di un intervento edilizio che stava facendo . Io ho spiegato che solo la ristrutturazione era detraibile. ADR non ricordo se la sig.ra mi parlò di ristrutturazione e di ampliamento, io ricercai i documenti edilizi e sulla base di quelli ho appurato che si trattava di entrambi gli interventi. Dopo di che telefonai al brancato e gli diedi la pagina 8 di 10 notizia della parziale detraibilità. sul cap. 11 non è vero. Non ricordo se la sig.ra mi parlò di una CP_ garanzia sul punto della detraibilità , rilasciata dall'arch. Io ho avuto l'incontro con ho CP_1
CP_ esaminato i documenti che mi ha portato e sulla base di questi ho informato il compagno della successivamente che quella detrazione non era pienamente disponibile dall'erario, in quanto
l'intervento era in parte ristrutturazione e in parte ampliamento e che bisognava valutare quanto incidesse l'ampliamento e quanto la ristrutturazione, in quanto solo la seconda risultava utile per la CP_ detrazione fiscale ADR all'incontro era presente anche il compagno della , , avevo i Pt_1 numeri di entrambi e telefonai a lui, era indifferente l'uno o l'altro. ADR anzi preciso che la sig.ra in sede di incontro non mi portò alcun documento, infatti i documenti li cercai io successivamente, li chiesi all'arch. che via email me li trasmise.). CP_1
La terza chiamata non ha altresì provato che la circostanza della detrazione fiscale fosse una specie di
“garanzia” del professionista o rientrasse nell' oggetto LLincarico come verifica preliminare da parte del professionista.
Sempre dalla deposizione del teste emerge come la terza chiamata avesse chiesto delle Tes_3
informazioni sulla detraibilità degli interventi edilizi che aveva commissionato, e ciò conferma che nessuna garanzia e rassicurazione avesse avuto dall'opposto (peraltro su materia fiscale estranea alle competenze di un architetto), tale da ingenerare un qualche suo affidamento o sicurezza sul punto .
Per il resto, nessuna contestazione è stata mossa sulla quantificazione della notula, peraltro dotata di parere di congruità LLOrdine professionale di appartenenza LLopposto, per cui la somma portata dal decreto ingiuntivo deve ritenersi integralmente dovuta dalla terza chiamata. Sulla stessa decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo.
- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della terza chiamata quanto alla domanda svolta verso quest'ultima e a carico LLopposto quanto alla domanda di pagamento spiegata verso gli opponenti.
Le stesse vengono liquidate come da dispositivo secondo parametri medi di cui al DM 55/2014, ad eccezione della fase conclusiva che viene quantificata al minimo stante la modalità semplificata della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione respinta e disattesa, pagina 9 di 10 - REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3410/2022 per difetto di legittimazione passiva di Parte_2
e ;
[...] Parte_1
- CONDANNA la terza chiamata al pagamento in favore LLopposto Controparte_2
della somma di € 12.558,73 oltre Iva calcolata sull'importo di € 12.380,17 , se CP_1
dovuta al momento del pagamento, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore degli CP_1 opponenti che liquida in € 4.227,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e CPA, con distrazione in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari;
- CONDANNA la terza chiamata al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore LLopposto che liquida in € 4.227,00 per compensi, oltre 15% spese CP_1
generali, Iva e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 19,30 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice onor. dott. Giovanna Colzi
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