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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/12/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N.C. 3172/2025
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
- Dott. Paolo Vadalà Presidente (rel.)
- Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
- Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3172/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto: disciplina affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, promosso da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. MAGGI Parte_1 C.F._1
MILENA,
e
c.f. , , rappresentato e difeso dall'avv. MAGGI Parte_2 C.F._2
MILENA;
- ricorrenti- con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente il recepimento da parte del Tribunale delle condizioni concordate. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e Diritto
Le parti hanno instato per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento delle figlie minori nata il [...] e nata il [...], dalla loro relazione more uxorio, riconosciute Per_1 Per_2 da entrambi i genitori, chiedendo al Tribunale il recepimento delle condizioni dalle stesse concordate, come riportate nel ricorso. All'udienza del 10.12.2025, tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c., le parti si riportavano alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 14/10/2025.
Ritiene il tribunale che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a norme imperative di legge e siano conformi all'interesse morale e materiale della prole e possano quindi essere interamente recepite dal Collegio.
Si ritiene che la natura congiunta del ricorso giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento, come del resto dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c., recepisce le condizioni concordate tra le parti, riportate in ricorso, in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori e Persona_3 Per_4
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Macerata lì 18/12/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Vadalà
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
- Dott. Paolo Vadalà Presidente (rel.)
- Dott.ssa Alessandra Canullo Giudice
- Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3172/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto: disciplina affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, promosso da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. MAGGI Parte_1 C.F._1
MILENA,
e
c.f. , , rappresentato e difeso dall'avv. MAGGI Parte_2 C.F._2
MILENA;
- ricorrenti- con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente il recepimento da parte del Tribunale delle condizioni concordate. Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e Diritto
Le parti hanno instato per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento delle figlie minori nata il [...] e nata il [...], dalla loro relazione more uxorio, riconosciute Per_1 Per_2 da entrambi i genitori, chiedendo al Tribunale il recepimento delle condizioni dalle stesse concordate, come riportate nel ricorso. All'udienza del 10.12.2025, tenuta nelle forme previste dall'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c., le parti si riportavano alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 14/10/2025.
Ritiene il tribunale che le condizioni concordate tra le parti non siano contrarie a norme imperative di legge e siano conformi all'interesse morale e materiale della prole e possano quindi essere interamente recepite dal Collegio.
Si ritiene che la natura congiunta del ricorso giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento, come del resto dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis e ss. c.p.c., recepisce le condizioni concordate tra le parti, riportate in ricorso, in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori e Persona_3 Per_4
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito a parti private e a P.M. in sede.
Macerata lì 18/12/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Vadalà