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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/11/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 85/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. IA AN MO Presidente dott. CO LL Giudice rel. dott. AN Carena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
, p. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in San Damiano d'Asti, via Industria n. 48;
***
vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dal sig. CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Manfredi e Corrado Bertoni;
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
1 rilevato che la società debitrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata convocata innanzi al Tribunale per essere sentita sui fatti relativi al ricorso e che non si è costituita né è comparsa all'udienza fissata;
considerato che la società convenuta non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società debitrice sede legale in
San Damiano d'Asti, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che la società debba essere considerata quale imprenditore commerciale, avuto riguardo all'attività in concreto dalla stessa esercitata come risulta dagli atti e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lettera d) CCII, mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalle citate norme;
rilevato che il ricorrente vanta nei confronti della società resistente un credito che alla data dell'atto di precetto del 4.9.2023 ammontava a € 2.975,77, come da atti allegati al ricorso, oltre a interessi legali e rivalutazione successivamente maturati sull'importo capitale pari alla somma lorda corrispondente a quella netta di € 2.076,06, interessi che alla data odierna ammontano a un importo di oltre 500 euro, tenuto conto del tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trattandosi di interessi successivi alla domanda giudiziale proposta con ricorso monitorio del 28.3.2023;
2 rilevato che a carico della debitrice risultano inoltre debiti fiscali iscritti a ruolo per complessivi €
26.840,28, come da comunicazione in atti;
ritenuto che, pertanto, risulti accertato il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza della debitrice, alla luce del mancato pagamento del credito del ricorrente, fondato su titolo giudiziale passato in giudicato,
dell'esistenza dei suddetti debiti erariali, della cessazione dell'attività in data 20.4.2023 e del mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2022 come emergenti dalla visura camerale;
visto l'art. 49 CCII
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1
legale in San Damiano d'Asti, via Industria n. 48;
NOMINA
il dott. CO LL Giudice Delegato alla procedura e l'avv. Alessandro Agostinucci curatore;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1)
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso
3 delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
l'udienza del 2.3.2026, ore 12,50, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
NA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato
4 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa debitrice;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
MANDA
alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
CO LL IA AN MO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. IA AN MO Presidente dott. CO LL Giudice rel. dott. AN Carena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
, p. iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in San Damiano d'Asti, via Industria n. 48;
***
vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata dal sig. CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Manfredi e Corrado Bertoni;
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
1 rilevato che la società debitrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata convocata innanzi al Tribunale per essere sentita sui fatti relativi al ricorso e che non si è costituita né è comparsa all'udienza fissata;
considerato che la società convenuta non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società debitrice sede legale in
San Damiano d'Asti, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
ritenuto che la società debba essere considerata quale imprenditore commerciale, avuto riguardo all'attività in concreto dalla stessa esercitata come risulta dagli atti e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lettera d) CCII, mancano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalle citate norme;
rilevato che il ricorrente vanta nei confronti della società resistente un credito che alla data dell'atto di precetto del 4.9.2023 ammontava a € 2.975,77, come da atti allegati al ricorso, oltre a interessi legali e rivalutazione successivamente maturati sull'importo capitale pari alla somma lorda corrispondente a quella netta di € 2.076,06, interessi che alla data odierna ammontano a un importo di oltre 500 euro, tenuto conto del tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trattandosi di interessi successivi alla domanda giudiziale proposta con ricorso monitorio del 28.3.2023;
2 rilevato che a carico della debitrice risultano inoltre debiti fiscali iscritti a ruolo per complessivi €
26.840,28, come da comunicazione in atti;
ritenuto che, pertanto, risulti accertato il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza della debitrice, alla luce del mancato pagamento del credito del ricorrente, fondato su titolo giudiziale passato in giudicato,
dell'esistenza dei suddetti debiti erariali, della cessazione dell'attività in data 20.4.2023 e del mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2022 come emergenti dalla visura camerale;
visto l'art. 49 CCII
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1
legale in San Damiano d'Asti, via Industria n. 48;
NOMINA
il dott. CO LL Giudice Delegato alla procedura e l'avv. Alessandro Agostinucci curatore;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1)
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso
3 delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
FISSA
l'udienza del 2.3.2026, ore 12,50, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
NA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato
4 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa debitrice;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
MANDA
alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
CO LL IA AN MO
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