Sentenza 3 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2004, n. 14821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14821 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO GA - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SICILFOR SICILIA FORESTALE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore Dott. RA PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FURITANO, difeso dall'avvocato ALESSANDRO ALGOZINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA ET, TA VIRGILIO;
- intimati -
a sul 2^ ricorso n. 16329/01 proposto da:
998 TA ET, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, TA VIRGILIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTE 18, presso STUDIO MENICACCI, difeso dall'Avvocato TIBERIO PIERLUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
SICILFOR SICILIA FORESTALE SRL IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 112/00 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, sezione specializzata agraria emessa il 26/4/2000, depositata il 26/05/00; RG. 23/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato ALESSANDRO ALGOZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo del ricorso incidentale, assorbite tutte le altre censure. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti per Notaio Rocca di Palermo in data 28.4.1980 OE GA e OE LI concedevano in affitto alla FO - Sicilia Forestale - spa (successivamente convertita in srl e d'ora innanzi denominata, per brevità, FO) tre fondi in agro di Troina. Con ricorso del luglio 1996 i OE, assumendo che la FO non aveva provveduto al tempestivo pagamento dei canoni, ne' all'ordinaria e necessaria manutenzione dell'intero bosco, ne' all'integrale realizzazione di alcune opere previste in contratto, convenivano dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Nicosia la detta società, PA RA e UT GI, quali ex amministratori della società, per sentir dichiarare la risoluzione dei tre contratti di affitto per grave inadempimento ed ottenere la condanna, in solido, dei convenuti al risarcimento dei danni.
Si costituivano in giudizio la FO in liquidazione e il PA, che deducevano la inammissibilità e infondatezza del ricorso, mentre l'UT restava contumace.
L'adita Sezione con sentenza non definitiva del 17.2.1999 dichiarava risolti i contratti di affitto per grave inadempimento della FO, disponendo per la prosecuzione del giudizio in ordine all'accertamento dei danni subiti dai OE.
Proposto appello dalla sola FO, la Corte d'appello di Caltanisetta/Sezione specializzata agraria con sentenza del 26.5.2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava - come da dispositivo - la domanda proposta dai OE di risarcimento dell'ulteriore danno di cui all'art. 1224, 2 comma c.c., confermando nel resto la decisione stessa impugnata. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso, per Cassazione la FO srl in liquidazione con due motivi. Hanno resistito con controricorso OE GA e OE LI, che hanno proposto anche ricorso incidentale. Le parti hanno inoltre presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto i ricorsi - principale della soc. LO e incidentale dei OE - sono riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Preliminarmente, poi, deve essere esaminato, per la sua antecedenza logico giuridica, il primo motivo del ricorso incidentale. I OE denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c., adducendo che in appello non è stata mantenuta la pluralità
delle parti, in quanto l'impugnazione della LO è stata notificata solo ad essi OE e non pure agli ex amministratori della società PA e UT.
La censura è fondata.
Il petitum - per la medesima causa petendi (inadempimento) - della domanda degli attori OE, contenuta nel ricorso introduttivo - che questa Corte ha il potere-dovere di esaminare essendo denunciato un error in procedendo - consisteva a) nella risoluzione dei contratti d'affitto dei terreni menzionati in narrativa;
b) nella condanna della soc. LI in solido con - per guanto interessa - UT GI e PA RA, per le rivestite cariche di amministratore, al cimento del danno costituito dal mancato pagamento degli interessi moratori sui canoni relativi agli anni 1990 e 1991 e dei canoni relativi agli anni dal 1992 al 1996, oltre accessori;
c) nella condanna dei resistenti in solido al risarcimento per ulteriore danno emergente e lucro cessante.
I germani OE proposero, dunque, domanda di risoluzione dei contratti d'affitto e di condanna solidale di risarcimento danni nei confronti della società e degli amministratori della stessa. Nel giudizio di primo grado si costituirono, di conseguenza, come emerge dalla narrativa della sentenza impugnata, la società LO e il PA, restando (evidentemente) contumace l'UT, e la decisione della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Nicosia in data 9-17.2.1999 venne emessa rispetto ai medesimi. Ora tale pluralità delle parti, come pacificamente si evince dalla stessa sentenza impugnata, non risulta mantenuta in appello, in cui l'impugnazione dell'appellante LO è stata notificata ai soli OE GA e LI, e non pure al PA e all'UT, e ciò in violazione del disposto dell'art. 331 c.p.c.. È infatti evidente che, nel caso che occupa, la domanda di risoluzione implica l'identico accertamento - ossia l'inadempimento - che costituisce il presupposto della domanda di risarcimento, per cui la declaratoria dell'una dispiega i suoi effetti ai fini dell'altra domanda.
Sussiste, quindi, quel rapporto di dipendenza tra le due cause di cui all'art. 331 c.p.c., erroneamente escluso dalla Corte territoriale nissena, ossia quel fatto comportante la necessità dell'evocazione di PA e UT anche nel giudizio di impugnazione, in quanto parti del giudizio anteriore e sui quali si sarebbero riflessi gli effetti del giudizio di impugnazione. Non può dubitarsi, infatti, che, nella futura sentenza, la causa principale interferiva con la posiziona determinatasi nella causa dipendente, sicché la decisione dell'una costituiva il presupposto logico-giuridico della decisione dell'altra.
La sentenza impugnata, del resto, come si fa rilevare dagli stessi ricorrenti incidentali, sia pure relativamente all'ulteriore danno, ne ha disposto il rigetto, così implicitamente ma in concreto assolvendo, contraddittoriamente, da tale domanda i pretermessi PA e UT.
Il motivo va dunque accolto, dovendo riprodursi anche nella fase di appello il contraddittorio nei confronti di tutte le parti, e restano assorbiti, dato il carattere pregiudiziale del motivo accolto, gli altri motivi del ricorso incidentale e quelli del ricorso principale, ovvero il ricorso principale stesso. Conseguentemente la sentenza de qua va cassata in relazione con rinvio, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Caltanisetta, in diversa composizione.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso incidentale ed il ricorso principale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Caltanisetta, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2004