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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16722/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDUCCI JURI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 6 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. MONDUCCI JURI
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: Per Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito Parte_1
A. dichiarare (C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 10/05/1967, tenuta al pagamento, in favore dell'Avv. delle spese e delle competenze, Parte_1 oltre accessori di legge, relativi all'attività da quest'ultima svolta in sua difesa nel processo penale iscritto al R.G.N.R. 12628/2008 - R.G.GIP. 1754/09 - R.G.DIB. 1411/12 dinanzi al Tribunale di Bologna e R.G.APP. 5726/15 dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna e, conseguentemente, Co ondannare la medesima al pagamento in favore dell'Avv. della somma ritenuta di Parte_1 giustizia per il procedimento dinanzi al Tribunale di Bologna iscritto R.G.N.R. 12628/2008 – R.G.GIP.
1754/09 - R.G.DIB 1411/12 e, per il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna iscritto al
R.G.APP. 5726/15, oltre le spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora sino alla domanda, comunque nei limiti della competenza per valore dell'autorità adita, e agli interessi moratori dalla domanda al saldo;
C. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, spese generali, IVA e CPA come per Legge.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19/12/23, l'avv. conveniva in Parte_1 giudizio onde ottenere il pagamento delle competenze professionali maturate a proprio Controparte_1 favore a seguito dell'attività di assistenza giudiziale espletata nel procedimento penale RGNR 12628/2008, R.G.GIP. 1754/09 - R.G.DIB. 1411/12, R.G.APP. 5726/15, essendo stata nominata quale difensore d'ufficio nel verbale della guardia di finanzia del 17.7.2008 (doc. 1) e poi successivamente divenuta difensore di fiducia per intervenuta nomina.
Nella sua qualità di difensore la ricorrente svolgeva le seguenti attività difensive: opposizione al decreto penale di condanna con una istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti e, in subordine, definizione del giudizio;
successivamente, a seguito di rigetto del GIP, trasmessi gli atti al GUP, veniva emessa ordinanza che disponeva il rito ordinario, ad esito del quale la veniva CP_1 condannata con sentenza n. 1329/2014 del 2.4.2014. Avverso tale sentenza, l'Avv. proponeva atto Pt_1 di appello;
in secondo grado veniva dichiarato con sentenza n. 4321/2020 di non doversi procedere per prescrizione del reato.
a tutt'oggi, non risultava aver pagato l'avv. per l'attività difensiva svolta. CP_1 Pt_1 Parte ricorrente argomentava esplicitando come l'ammontare del compenso a essa spettante dovesse essere calcolato, in assenza di accordo fra le parti, sulla base dell'art. 13 l. 247/2012 e dell'art. 2233
c.c.; veniva altresì richiamata la sentenza della Cassazione n. 12822/2013, nella quale si affermava che in rispetto del principio di irretroattività della norma sopravvenuta, ai fini della individuazione delle tariffe appiccabili al compenso professionale, occorresse far riferimento al momento dell'espletamento dell'attività difensiva o della cessazione della stessa. Nel caso di specie, parte attrice richiamava il DM 55/2014, sulla base del quale veniva calcolato il compenso dovuto, sul quale rivendicava altresì gli interessi legali dalla costituzione in mora sino alla domanda, nonché gli interessi di mora, quest'ultimi dovuti ex art. 1284 comma 4 c.c. Escludeva invece che, per il periodo in cui l'attività era stata espletata quale difensore d'ufficio, potesse applicarsi l'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 sulla scorta della giurisprudenza locale nonché protocolli stipulati presso le varie sedi giudiziarie in merito al calcolo dei compensi in quanto ritenuti privi di efficacia vincolante con recente sentenza della Suprema Corte (n.
29184/23)
Tale, in sintesi, l'atto introduttivo della parte ricorrente.
Con decreto del 16/01/2024 la scrivente fissava udienza ex art.281 undecies c.p.c. al 9/04/2024. Parte ricorrente provvedeva quindi a notificare a il ricorso introduttivo unitamente al citato Controparte_1 decreto;
nonostante il perfezionamento della notifica il 2/2/2024 con consegna a mani proprie presso la di lei abitazione di residenza, con dichiarazione della stessa di essere invalida al 100%, quest'ultima non si costituiva in giudizio. Alla fissata udienza il giudice si riservava;
con ordinanza del 14.6.2024 veniva dichiarata la contumacia della resistente e rinviato per la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2025 allorquando veniva trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente deve osservarsi come l'odierno procedimento, avente ad oggetto la liquidazione del compenso per prestazioni professionali di avvocato, risulta instaurato in epoca successiva al
28/02/2023 e, di conseguenza, è disciplinato dal rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma
“Cartabia”, in sostituzione del rito sommario ex art.702 bis c.p.c., in precedenza applicato.
Il rito semplificato di cui all'art.281 terdecies c.p.c. prevede che la decisione sia resa, ex art.281 sexies c.p.c., con sentenza contestuale ovvero soggetta a deposito entro 30 giorni dall'udienza – come nel caso pagina 2 di 5 di specie.
2. Sempre con riguardo alle condizioni di cui alle citate norme, sussiste la competenza per territorio del Giudice adito, atteso che l'attività giudiziale prestata dall'Avv. è stata svolta presso il Tribunale Pt_1
Penale di Bologna e la medesima Corte di Appello e che la resistente è residente in [...]10.
Non può ritenersi controversia soggetta al rito dall'art.28 L. 794/1942 e dall'art. 14 del d. lgs 150/2011 alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia e, segnatamente, della decisione a SU
n. 4485/2018.
Si dà atto che, in ogni caso, il mandato professionale è cessato, stante la conclusione del rapporto a seguito della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 4321/2020 (doc.18) depositata il
12/10/2020 nel procedimento R.G.APP. 5726/15, ove veniva dichiarato il non doversi procedere in quanto il reato era estinto per intervenuta prescrizione;
3. Quanto al merito della domanda, deve rilevarsi come, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che sul professionista incombe l'onere di dimostrare, innanzitutto, che vi sia stato conferimento dell'incarico e, in secondo luogo, l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito (vedasi Cassazione civile, sez. II , 10/03/2020 , n. 6734).
Ciò precisato, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente - in particolare dalla copia degli scritti relativi al procedimento avanti al Tribunale di Bologna (opposizione al decreto penale di condanna, assistenza durante le udienze davanti al Gip, GUP e al Giudice del dibattimento come allegato nei verbali di causa e nelle sentenze doc. da 2 a 18) - si evince non solo il formale conferimento dell'incarico professionale da parte della Guardia di Finanza di Bologna, ma anche l'attività prestata dalla stessa per conto della suddetta cliente, così come esposta nel ricorso, potendosi ritenere provato lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'avv. in favore della Pt_1 CP_1
L'espletamento dell'incarico è indubbio.
Invero, sul punto, non va trascurata la condotta processuale della resistente, la quale, pur avendo avuto precisa conoscenza dell'odierno giudizio, ha deciso di non costituirsi e, pertanto, di non avanzare contestazione alcuna in merito alla domanda svolta nei suoi confronti dall'avv. pur potendo Pt_1 beneficiare dell'eventuale assistenza di un difensore utilizzando le modalità di accesso al gratuito patrocinio, come del resto indicato nell'avvertimento di cui a pag. 7 del ricorso.
4. Ciò detto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'Avv. ha adempiuto il proprio incarico professionale dapprima d'ufficio conferitole tramite Pt_1 verbale della GdF, così come si evince dalla successiva attività prestata nonché dalla conclusione del procedimento penale a carico della propria assistita.
Va evidenziato in primo luogo che il professionista ha disatteso il disposto dell'art. 2233 comma terzo c.c., a norma del quale “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Il patto sui compensi deve tuttavia precedere o essere contestuale al ricevimento dell'incarico, come si evince anche dall'art. 13 comma 5 della L. n. 247/2012 (come modificato dalla L. n. 24/2017), norma pagina 3 di 5 che ha reso obbligatorio il preventivo in forma scritta dei costi della prestazione professionale, distinguendo tra oneri, spese e compensi professionali (la cui violazione comporta la sanzione dell'avvertimento, ai sensi dell'art. 27 co. 2 del codice deontologico forense); in mancanza di preventivo, si applicano le tabelle parametriche.
Da ciò consegue che, a parere della scrivente, i compensi debbano essere liquidati secondo i parametri minimi in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali furono condotte a termine.
Infatti, l'art. 28 del successivo D.M. 55 del 2014, nel dettare la disciplina di diritto intertemporale, stabilisce che i nuovi parametri si applicano alle liquidazioni intervenute in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, qualora tali attività siano terminate successivamente all'entrata in vigore, come nel caso di specie, in cui la sentenza di appello è intervenuta nel 2020.
Va altresì evidenziato che, secondo i parametri generali per la determinazione del compenso di cui all'art.4 sempre D.M. 55/2014, deve tenersi conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattati.
Per l'attività espletata dall'Avv. a favore della nel corso del giudizio penale per i reati di Pt_1 CP_1 cui all'art. 624 e 625 c.p., conclusosi nel corso dell'anno 2020 mediante l'emissione della sentenza n.4321/2020, che ha riformato la precedente sentenza del Tribunale dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell'appellante sopra indicata perché il reato per cui vi è stata condanna, come sopra indicato, è estinto per prescrizione, è doveroso applicare i parametri minimi del D.M. 55/2014 in vigore al momento della pronuncia e quindi al 12 ottobre 2020, tenuto conto che l'impegno profuso, anche alla luce del reato contestato, è risultato di non particolare complessità, vista la ripetitività delle questioni oggetto di studio ad eccezione del giudizio di appello, per il quale vengono applicati i parametri medi.
Pertanto, spettano all'Avv.to i compensi in misura minima per le fasi richieste nella nota spese Pt_1
(doc. 21):
- opposizione al decreto penale di condanna (non rinvenuto tra i documenti di causa in quanto il doc. 3 rappresenta un documento formato dalla cancelleria, davanti al GIP: € 405,00 per studio ed € 360,00 per fase introduttiva, per un totale €765,00;
- patteggiamento di fronte al GIP: € 405,00 per studio e € 675,00 per fase decisoria, per un totale di
€1080,00;
- giudizio di fronte al GUP: € 405,00 per studio e € 675,00 per fase decisoria, per un totale di €1080,00;
- giudizio dibattimentale I grado: € 225,00 per studio, €540,00 per fase istruttoria e € 675,00 per fase decisoria, per un totale di €1440,00;
- giudizio di II grado: € 500,00 per studio, € 900,00 per fase introduttiva, per un totale di €1350,00.
Complessivamente all'avv. spetta la somma di €5715,00 oltre spese generali nella misura del 15% Pt_1 nonché IVA e CPA.
Quanto alle anticipazioni sostenute e quantificate in € 4,97 nella nota spese allegata quale doc. 21, non è stato allegato il relativo esborso nonché il documento giustificativo.
La resistente va pertanto condannata al pagamento di onorari €5715,00, oltre R.s.g., C.p.a. e I.v.a. come per legge. pagina 4 di 5 5. Alla somma suddetta vanno aggiunti gli interessi moratori nella misura moratoria (art. 1284 co. 4 c.c.) dal ricevimento della missiva datata 2.2.23, ricevimento intervenuto in data 6.2.2023.
Si vedano a tal proposito:
-Cass. n. 13145/2021: “Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice
e a successiva notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore” (avuto riguardo a come debba individuarsi la data della domanda, in caso di causa instaurata con ricorso);
-Cass. n. 24973/2022: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (avuto riguardo alla data di decorrenza degli interessi).
6. Va infine presa posizione sulle spese di lite.
La soccombenza di parte resistente comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. Esse vanno liquidate sulla scorta dei parametri del D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione corrispondente all'importo liquidato (€5715,00) quindi quello da € 5.201,00 a € 26.000,00: nella misura media per la fasi di studio € 919,00 ed introduttiva € 777,00, e nella misura minima per la fase istruttoria €840,00, esclusa la fase decisionale in assenza di scritti difensivi per complessivi € 2.536,00 oltre accessori e spese generali.
Non spetta invece alcun rimborso delle anticipazioni, non richieste perché trattasi di giudizio esente ex art. 32 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di €5715,00, oltre R.s.g., C.p.a. e I.v.a. come per legge, oltre interessi come da parte motiva.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€2.536,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16722/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDUCCI JURI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARSALA 6 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. MONDUCCI JURI
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: Per Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito Parte_1
A. dichiarare (C.F. ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 10/05/1967, tenuta al pagamento, in favore dell'Avv. delle spese e delle competenze, Parte_1 oltre accessori di legge, relativi all'attività da quest'ultima svolta in sua difesa nel processo penale iscritto al R.G.N.R. 12628/2008 - R.G.GIP. 1754/09 - R.G.DIB. 1411/12 dinanzi al Tribunale di Bologna e R.G.APP. 5726/15 dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna e, conseguentemente, Co ondannare la medesima al pagamento in favore dell'Avv. della somma ritenuta di Parte_1 giustizia per il procedimento dinanzi al Tribunale di Bologna iscritto R.G.N.R. 12628/2008 – R.G.GIP.
1754/09 - R.G.DIB 1411/12 e, per il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna iscritto al
R.G.APP. 5726/15, oltre le spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora sino alla domanda, comunque nei limiti della competenza per valore dell'autorità adita, e agli interessi moratori dalla domanda al saldo;
C. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, spese generali, IVA e CPA come per Legge.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19/12/23, l'avv. conveniva in Parte_1 giudizio onde ottenere il pagamento delle competenze professionali maturate a proprio Controparte_1 favore a seguito dell'attività di assistenza giudiziale espletata nel procedimento penale RGNR 12628/2008, R.G.GIP. 1754/09 - R.G.DIB. 1411/12, R.G.APP. 5726/15, essendo stata nominata quale difensore d'ufficio nel verbale della guardia di finanzia del 17.7.2008 (doc. 1) e poi successivamente divenuta difensore di fiducia per intervenuta nomina.
Nella sua qualità di difensore la ricorrente svolgeva le seguenti attività difensive: opposizione al decreto penale di condanna con una istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti e, in subordine, definizione del giudizio;
successivamente, a seguito di rigetto del GIP, trasmessi gli atti al GUP, veniva emessa ordinanza che disponeva il rito ordinario, ad esito del quale la veniva CP_1 condannata con sentenza n. 1329/2014 del 2.4.2014. Avverso tale sentenza, l'Avv. proponeva atto Pt_1 di appello;
in secondo grado veniva dichiarato con sentenza n. 4321/2020 di non doversi procedere per prescrizione del reato.
a tutt'oggi, non risultava aver pagato l'avv. per l'attività difensiva svolta. CP_1 Pt_1 Parte ricorrente argomentava esplicitando come l'ammontare del compenso a essa spettante dovesse essere calcolato, in assenza di accordo fra le parti, sulla base dell'art. 13 l. 247/2012 e dell'art. 2233
c.c.; veniva altresì richiamata la sentenza della Cassazione n. 12822/2013, nella quale si affermava che in rispetto del principio di irretroattività della norma sopravvenuta, ai fini della individuazione delle tariffe appiccabili al compenso professionale, occorresse far riferimento al momento dell'espletamento dell'attività difensiva o della cessazione della stessa. Nel caso di specie, parte attrice richiamava il DM 55/2014, sulla base del quale veniva calcolato il compenso dovuto, sul quale rivendicava altresì gli interessi legali dalla costituzione in mora sino alla domanda, nonché gli interessi di mora, quest'ultimi dovuti ex art. 1284 comma 4 c.c. Escludeva invece che, per il periodo in cui l'attività era stata espletata quale difensore d'ufficio, potesse applicarsi l'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 sulla scorta della giurisprudenza locale nonché protocolli stipulati presso le varie sedi giudiziarie in merito al calcolo dei compensi in quanto ritenuti privi di efficacia vincolante con recente sentenza della Suprema Corte (n.
29184/23)
Tale, in sintesi, l'atto introduttivo della parte ricorrente.
Con decreto del 16/01/2024 la scrivente fissava udienza ex art.281 undecies c.p.c. al 9/04/2024. Parte ricorrente provvedeva quindi a notificare a il ricorso introduttivo unitamente al citato Controparte_1 decreto;
nonostante il perfezionamento della notifica il 2/2/2024 con consegna a mani proprie presso la di lei abitazione di residenza, con dichiarazione della stessa di essere invalida al 100%, quest'ultima non si costituiva in giudizio. Alla fissata udienza il giudice si riservava;
con ordinanza del 14.6.2024 veniva dichiarata la contumacia della resistente e rinviato per la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2025 allorquando veniva trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente deve osservarsi come l'odierno procedimento, avente ad oggetto la liquidazione del compenso per prestazioni professionali di avvocato, risulta instaurato in epoca successiva al
28/02/2023 e, di conseguenza, è disciplinato dal rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma
“Cartabia”, in sostituzione del rito sommario ex art.702 bis c.p.c., in precedenza applicato.
Il rito semplificato di cui all'art.281 terdecies c.p.c. prevede che la decisione sia resa, ex art.281 sexies c.p.c., con sentenza contestuale ovvero soggetta a deposito entro 30 giorni dall'udienza – come nel caso pagina 2 di 5 di specie.
2. Sempre con riguardo alle condizioni di cui alle citate norme, sussiste la competenza per territorio del Giudice adito, atteso che l'attività giudiziale prestata dall'Avv. è stata svolta presso il Tribunale Pt_1
Penale di Bologna e la medesima Corte di Appello e che la resistente è residente in [...]10.
Non può ritenersi controversia soggetta al rito dall'art.28 L. 794/1942 e dall'art. 14 del d. lgs 150/2011 alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia e, segnatamente, della decisione a SU
n. 4485/2018.
Si dà atto che, in ogni caso, il mandato professionale è cessato, stante la conclusione del rapporto a seguito della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 4321/2020 (doc.18) depositata il
12/10/2020 nel procedimento R.G.APP. 5726/15, ove veniva dichiarato il non doversi procedere in quanto il reato era estinto per intervenuta prescrizione;
3. Quanto al merito della domanda, deve rilevarsi come, secondo il criterio di distribuzione dell'onere della prova, spetta al creditore fornire la dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul debitore l'onere di provare il fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che sul professionista incombe l'onere di dimostrare, innanzitutto, che vi sia stato conferimento dell'incarico e, in secondo luogo, l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo credito (vedasi Cassazione civile, sez. II , 10/03/2020 , n. 6734).
Ciò precisato, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente - in particolare dalla copia degli scritti relativi al procedimento avanti al Tribunale di Bologna (opposizione al decreto penale di condanna, assistenza durante le udienze davanti al Gip, GUP e al Giudice del dibattimento come allegato nei verbali di causa e nelle sentenze doc. da 2 a 18) - si evince non solo il formale conferimento dell'incarico professionale da parte della Guardia di Finanza di Bologna, ma anche l'attività prestata dalla stessa per conto della suddetta cliente, così come esposta nel ricorso, potendosi ritenere provato lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'avv. in favore della Pt_1 CP_1
L'espletamento dell'incarico è indubbio.
Invero, sul punto, non va trascurata la condotta processuale della resistente, la quale, pur avendo avuto precisa conoscenza dell'odierno giudizio, ha deciso di non costituirsi e, pertanto, di non avanzare contestazione alcuna in merito alla domanda svolta nei suoi confronti dall'avv. pur potendo Pt_1 beneficiare dell'eventuale assistenza di un difensore utilizzando le modalità di accesso al gratuito patrocinio, come del resto indicato nell'avvertimento di cui a pag. 7 del ricorso.
4. Ciò detto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'Avv. ha adempiuto il proprio incarico professionale dapprima d'ufficio conferitole tramite Pt_1 verbale della GdF, così come si evince dalla successiva attività prestata nonché dalla conclusione del procedimento penale a carico della propria assistita.
Va evidenziato in primo luogo che il professionista ha disatteso il disposto dell'art. 2233 comma terzo c.c., a norma del quale “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
Il patto sui compensi deve tuttavia precedere o essere contestuale al ricevimento dell'incarico, come si evince anche dall'art. 13 comma 5 della L. n. 247/2012 (come modificato dalla L. n. 24/2017), norma pagina 3 di 5 che ha reso obbligatorio il preventivo in forma scritta dei costi della prestazione professionale, distinguendo tra oneri, spese e compensi professionali (la cui violazione comporta la sanzione dell'avvertimento, ai sensi dell'art. 27 co. 2 del codice deontologico forense); in mancanza di preventivo, si applicano le tabelle parametriche.
Da ciò consegue che, a parere della scrivente, i compensi debbano essere liquidati secondo i parametri minimi in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali furono condotte a termine.
Infatti, l'art. 28 del successivo D.M. 55 del 2014, nel dettare la disciplina di diritto intertemporale, stabilisce che i nuovi parametri si applicano alle liquidazioni intervenute in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, qualora tali attività siano terminate successivamente all'entrata in vigore, come nel caso di specie, in cui la sentenza di appello è intervenuta nel 2020.
Va altresì evidenziato che, secondo i parametri generali per la determinazione del compenso di cui all'art.4 sempre D.M. 55/2014, deve tenersi conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattati.
Per l'attività espletata dall'Avv. a favore della nel corso del giudizio penale per i reati di Pt_1 CP_1 cui all'art. 624 e 625 c.p., conclusosi nel corso dell'anno 2020 mediante l'emissione della sentenza n.4321/2020, che ha riformato la precedente sentenza del Tribunale dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell'appellante sopra indicata perché il reato per cui vi è stata condanna, come sopra indicato, è estinto per prescrizione, è doveroso applicare i parametri minimi del D.M. 55/2014 in vigore al momento della pronuncia e quindi al 12 ottobre 2020, tenuto conto che l'impegno profuso, anche alla luce del reato contestato, è risultato di non particolare complessità, vista la ripetitività delle questioni oggetto di studio ad eccezione del giudizio di appello, per il quale vengono applicati i parametri medi.
Pertanto, spettano all'Avv.to i compensi in misura minima per le fasi richieste nella nota spese Pt_1
(doc. 21):
- opposizione al decreto penale di condanna (non rinvenuto tra i documenti di causa in quanto il doc. 3 rappresenta un documento formato dalla cancelleria, davanti al GIP: € 405,00 per studio ed € 360,00 per fase introduttiva, per un totale €765,00;
- patteggiamento di fronte al GIP: € 405,00 per studio e € 675,00 per fase decisoria, per un totale di
€1080,00;
- giudizio di fronte al GUP: € 405,00 per studio e € 675,00 per fase decisoria, per un totale di €1080,00;
- giudizio dibattimentale I grado: € 225,00 per studio, €540,00 per fase istruttoria e € 675,00 per fase decisoria, per un totale di €1440,00;
- giudizio di II grado: € 500,00 per studio, € 900,00 per fase introduttiva, per un totale di €1350,00.
Complessivamente all'avv. spetta la somma di €5715,00 oltre spese generali nella misura del 15% Pt_1 nonché IVA e CPA.
Quanto alle anticipazioni sostenute e quantificate in € 4,97 nella nota spese allegata quale doc. 21, non è stato allegato il relativo esborso nonché il documento giustificativo.
La resistente va pertanto condannata al pagamento di onorari €5715,00, oltre R.s.g., C.p.a. e I.v.a. come per legge. pagina 4 di 5 5. Alla somma suddetta vanno aggiunti gli interessi moratori nella misura moratoria (art. 1284 co. 4 c.c.) dal ricevimento della missiva datata 2.2.23, ricevimento intervenuto in data 6.2.2023.
Si vedano a tal proposito:
-Cass. n. 13145/2021: “Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice
e a successiva notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore” (avuto riguardo a come debba individuarsi la data della domanda, in caso di causa instaurata con ricorso);
-Cass. n. 24973/2022: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (avuto riguardo alla data di decorrenza degli interessi).
6. Va infine presa posizione sulle spese di lite.
La soccombenza di parte resistente comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. Esse vanno liquidate sulla scorta dei parametri del D.M. 147/2022 con riferimento allo scaglione corrispondente all'importo liquidato (€5715,00) quindi quello da € 5.201,00 a € 26.000,00: nella misura media per la fasi di studio € 919,00 ed introduttiva € 777,00, e nella misura minima per la fase istruttoria €840,00, esclusa la fase decisionale in assenza di scritti difensivi per complessivi € 2.536,00 oltre accessori e spese generali.
Non spetta invece alcun rimborso delle anticipazioni, non richieste perché trattasi di giudizio esente ex art. 32 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di €5715,00, oltre R.s.g., C.p.a. e I.v.a. come per legge, oltre interessi come da parte motiva.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€2.536,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Bologna, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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