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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 7011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7011 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
ssREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20349/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “Morte”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
30/08/1984, COD. FISC. , C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...], COD. FISC. , C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], COD. FISC. T_
, nata a [...] il [...], C.F._4 Parte_5
COD. FISC. , , nata a [...] il C.F._5 Parte_6
14/09/1968, COD. FISC. tutti rappresentati e difesi C.F._6
dall'Avv. SESSA NICOLANGELO, presso cui elettivamente domiciliano, con p.e.c. come da procura in atti;
Email_1
E
, nato a [...] il Controparte_1
06/11/1974, COD. FISC. parte contumace;
C.F._7
NONCHE' quale impresa designata per la Regione Controparte_2 Campania al Fondo di Garanzia Vittima della Strada., in persona dei legali rappresentanti pro tempore e , P.IVA Controparte_3 Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAGALDI RENATO, presso cui P.IVA_1
elettivamente domicilia, con p.e.c. Email_2
come da procura in atti.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 giugno 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale:<E' presente per parte attrice l'Avv. SESSA
NICOLANGELO il quale conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie do- mande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza.
E' altresì presente per parte convenuta l'Avv. Arnaldo Del regno per delega del procuratore costituito, il quale si oppone alle avverse istanze e conclude chiedendo l'accoglimento delle domande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza. >>
IN FATTO
1. , e hanno agito Parte_1 Parte_2 Parte_3
in giudizio, in proprio e quali eredi di chiedendo il Persona_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio, conseguenti al sinistro verificatosi il 07/08/2021, alle ore 10,00 circa, in Napoli alla Via Foria, allorquando veniva investita dalla Persona_1
motocicletta Honda ADV 750 Tg. ET37068, mentre era intenta ad attraversare la strada.
Per i medesimi motivi, hanno pure agito in giudizio , Parte_6 T_
, , che dedotta la loro qualità di germani della de cuius,
[...] Parte_5
hanno richiesto, esclusivamente, il risarcimento del danno iure proprio derivante dalla perdita del rapporto parentale.
Gli attori hanno dedotto che in seguito ed a causa del sinistro, , Persona_1
decedeva poche ore dopo e precisamente il giorno 08/08/2021 alle ore 5,00 circa del mattino.
Gli attori hanno testualmente dedotto:
“a> Il giorno 07.08.2021 verso le ore 10,00, in Napoli, in Via Foria, la signora
restava vittima di un grave incidente stradale dall'esito mortale. Persona_1
b> Nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate, la signora Persona_1
percorreva a piedi Via Foria, giunta all'altezza del civico n. 75, mentre era intenta ad attraversare la carreggiata all'altezza della fermata dell'autobus, in prossimità delle strisce pedonali, sopraggiungeva a velocità sostenuta, con direzione di marcia da Piazza Carlo III verso Piazza Cavour, una motocicletta
Honda ADV 750 tg. ET37068, che investiva con violenza la signora a Per_1
ridosso dello spartitraffico, provocandone uno sbalzo a molti metri di distanza.
c> L'elevata velocità produceva un impatto violento al fianco sinistro del pedone, che in quel momento attraversava la carreggiata da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia della moto investitrice. Il pedone veniva dapprima caricato sul paravento del motociclo e successivamente proiettato a molti metri di distanza, battendo violentemente il corpo e la testa al suolo.
d> Il conducente del motociclo investitore, dopo l'impatto arrestava la marcia per verificare le condizioni di salute della signora investita, che nel frangente giaceva sul piano stradale. e Gli operatori della Polizia Municipale giunti sul luogo nella quasi immediatezza dei fatti, provvedevano alla identificazione del conducente il veicolo investitore, signor Parte_7
nato a [...] il [...]. A quest'ultimo
[...]
veniva immediatamente contestata “la violazione dell'art. 141 commi 4 e 11 del codice della strada per non aver saputo adeguatamente — moderare la velocità di marcia del veicolo da lui condotto nella prevedibile situazione di pericolo costituita | dalla presenza di un attraversamento pedonale” nonchè la violazione dell' art. 116 comma 1Sb del codice della strada in quanto
“conduceva un veicolo, per la cui guida si richiede la patente di categoria A3, quando in possesso della solo abilitazione di categoria A2”. Gli Agenti provvedevano, inoltre, a rilevare i dati del proprietario della moto che risultava invece, essere il signor nato a [...]_1
(NA) il 06.11.1974.
Nelle circostanze gli Agenti provvedevano ad accertare l'identità del pedone investito e le condizioni di salute di quest'ultima e resisi conto della gravità delle lesioni, provvedevano a chiamare il 118 per il trasporto urgente della vittima presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” di Napoli, dove le veniva diagnosticato un “politrauma con prognosi riservata”, come da referto e cartella clinica in atti. Purtroppo, a causa della gravità delle lesioni riportate, la signora , decedeva il giorno 08.07.2021 alle Persona_1
ore 5:00.
f> Prontamente notiziata dell'accaduto il P.M. di turno disponeva il sequestro penale ex art. 354 c.p.p. del motociclo investitore ed il conducente veniva sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 590 bis c.p. e gli agenti accertatori provvedevano al ritiro della patente di guida, finalizzato alla sospensione della stessa ai sensi degli artt. 222 e 223 del c.d.s..
g> Dalla descrizione della dinamica dei fatti risulta chiaro ed evidente che la causa del sinistro de quo è da imputarsi all'esclusivo comportamento negligente, imprudente ed imperito, posto in essere dal conducente della motocicletta
Honda ADV 750 tg. ET37068, da qualificarsi senz'altro come comportamento colposo, atteso che in violazione degli articoli del codice della strada sopra menzionati, procedeva a velocità sostenuta in una strada del centro cittadino ad elevata densità di auto e pedoni ed in prossimità delle strisce pedonali e della fermata dell'autobus, costituendo in tal modo un pericolo per tutti gli utenti della strada.
h> Gli istanti provvedevano a costituire in mora ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e succ. modifiche a mezzo pec del 27.09.2021 la compagnia di assicurazione con raccomandata dell'11.10.2021, ma quest'ultima, comunicava CP_5
la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto alla data del 07.08.2021 il motociclo targato ET37068 non risultava essere più assicurato con quest'ultima, per essere, il contratto di assicurazione, stato annullato in data
06.08.2021 in conseguenza del passaggio di proprietà del mezzo. Pertanto, gli istanti inoltravano richiesta di risarcimento danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 lett. B. D. Lgs. 7 settembre 2005, 209 a mezzo pe del 17.10.2021 e del 26.10.2021 a , quale impresa designata per Controparte_6
la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada” per la regione Campania nonchè alla CONSAP spa, tuttavia ad oggi, gli istanti non sono stati risarciti dei danni subiti e non gli sono stati comunicati i motivi del mancato risarcimento”.
1.2. è rimasto contumace sebbene esattamente Controparte_1
citato.
1.3. Si è costituita la nella sua qualità di impresa Controparte_2
designata, che ha impugnato la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2. Sulle eccezioni preliminari. Va preliminarmente rigettata l'eccezione della convenuta dovendosi in contrario osservare che la titolarità attiva delle parti, e la loro qualità di marito, figli e germani della de cuius, è provata per tabulas dalla documentazione anagrafica prodotta in atti (vedi docc. “stato famiglia integrale ” e “stato famiglia integrale ” della produzione Per_1 Parte_1
attorea).
3. Sulla fondatezza della domanda risarcitoria.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto in motivazione.
L'istruttoria, espletata attraverso l'acquisizione di tutta la documentazione prodotta, del video dell'investimento (acquisito dalla telecamera di sicurezza dell'attività commerciale “l'Eclisse” sita in Via Foria) e del rapporto di incidente redatto dalle autorità giunte sui luoghi nelle immediatezze dell'evento, ha offerto la prova della responsabilità del veicolo investitore nel sinistro stradale.
Alla luce del su menzionato video, come pure ampiamente riportato e descritto nel rapporto di incidente stradale, adeguatamente supportato dai rilievi planimetrici e fotografici, non possono nutrirsi dubbi sul verificarsi del sinistro e le sue modalità (del resto l'evento non è stato contestato dalla convenuta compagnia).
In particolare, è emerso che il conducente del motociclo convenuto, identificato nella persona di , procedendo a Parte_7
velocità sostenuta sulla Via Foria, non riusciva ad evitare l'investimento della de cuius che era intenta ad attraversare la sede stradale.
Dunque, è stato accertato che l'investimento è avvenuto per la responsabilità del conducente del veicolo convenuto e che, in seguito all'incidente, Per_1
veniva prelevata dai sanitari del 118, giunti sui luoghi di causa, e
[...] trasportata presso l'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli (NA).
4. Sul concorso della danneggiata.
Vertendosi in tema di sinistri avvenuti a causa della circolazione stradale opera la presunzione di responsabilità di cui al primo comma dell'art. 2054
c.c. (“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”), per modo che, non avendo l'assicuratore dato prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva della danneggiata, va affermata l'esclusiva responsabilità del veicolo convenuto nella causazione del sinistro.
Del resto, esaminato il materiale istruttorio, tra cui il rapporto di incidente stradale, e visionato il video prodotto in atti, non vi sono elementi tali da poter ritenere con certezza che stesse attraversando la strada fuori Persona_1
dalle apposite strisce pedonali.
Diversamente, va invece osservato che, il conducente del motociclo convenuto non osservava le più basilari norme di condotta rispetto alle condizioni urbane della strada percorsa.
Invero, al momento dell'investimento la danneggiata era già intenta ad attraversare la sede stradale e se il conducente del motociclo investitore avesse tenuto un'andatura di marcia adeguata al centro cittadino avrebbe di certo potuto evitare l'evento di sinistro o, quantomeno, ridurne i danni.
Oltretutto, come pure rilevato dagli agenti della Polizia Municipale, in seguito al sinistro non si rinvenivano tracce di frenatura sull'asfalto, né dal video in atti si riesce a scorgere la frenata del conducente del motociclo, per modo che
è legittimo ritenere che questi non abbia messo in atto manovre di emergenza tali da impedire il verificarsi del sinistro. Concludendo, in difetto di prova contraria, deve trovare applicazione la presunzione di cui al primo comma del su richiamato art. 2054 c.c. e, conseguentemente, va dichiarata la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro stradale.
5. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale richiesto iure hereditatis.
In caso di morte derivante da evento illecito, il danno terminale patito dalla vittima, a cui spetta il diritto al risarcimento, è un danno – conseguenza trasmissibile iure hereditatis.
Tale danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (cfr. Cass. Civ. n.
17577/2019).
Secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. in tal senso
Cass. Civ. n. 7923/2024; Cass. Civ. n. 11719/2021; Cass. Civ. n. 21837 del
30/08/2019, Rv. 655085 – 01; Cass. Civ. n. 26727 del 23/10/2018).
Dunque, il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale (cfr. Cass. Civ. n. 21060/2016) che, caratterizzato dalla lucida agonia del danneggiato derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, costituisce una differente componente del danno terminale autonomamente liquidabile a prescindere dal lasso di tempo intercorso tra l'evento di danno ed il decesso.
Va quindi accertato, caso per caso, se ricorrano i presupposti affinché possa riconoscersi e liquidarsi il danno terminale, tanto nella sua sfera biologica quanto in quella morale (c.d. danno catastrofale).
Tanto premesso, passando all'esame del caso che ci occupa, deve osservarsi che tra l'evento di danno e la morte della danneggiata sono trascorse meno di ventiquattr'ore, difatti, è deceduta circa quindici ore dopo Persona_1
l'incidente (l'investimento è avvenuto alle ore 10,00 circa del 7 agosto 2021 ed il decesso è sopravvenuto alle ore 5,00 circa dell'8 agosto 2021).
Dunque, stante la brevità del lasso temporale, deve ritenersi esclusa la ricorrenza del danno terminale biologico “stricto sensu” (in tal senso Cass. Civ.
n. 18056/2019), da intendersi quale danno da invalidità permanente derivante dal protrarsi dell'invalidità psicofisica nel periodo che intercorre tra il sinistro e l'exitus.
Da ciò, tuttavia, non può automaticamente conseguirne l'esclusione del danno morale terminale, la cui configurabilità deve essere autonomamente accertata.
Difatti, come già detto, il c.d. danno catastrofale è caratterizzato dalla presenza della formido mortis, ovvero, la sofferenza, il turbamento, l'ansia e la paura derivanti dalla lucida percezione dell'imminenza dell'exitus ed è risarcibile indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso.
Ebbene, nel caso di specie, in difetto della prova della lucida agonia sofferta dalla de cuius., nulla può essere riconosciuto e liquidato a titolo di danno morale terminale.
A tal riguardo, seppure dall'esame della documentazione medica prodotta emerge che la danneggiata era “vigile” all'ingresso in pronto soccorso (seppur
“poco collaborante”, e “soporosa” in seguito all'emotrasfusione, vedi pagg. 4 e
8 della cartella del pronto soccorso) e “vigile e cosciente” alle ore 17,40 del medesimo giorno quando trasferita nella UOC di Radiologia vascolare ed interventistica (vedi pag. 22 della cartella clinica), non vi è alcun altro utile elemento idoneo a rifletterne la sfera emotiva, il turbamento, la sofferente e lucida percezione dell'approssimarsi della morte.
Ciò riguardo, è essenziale precisare che può farsi ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. per fondare il convincimento in punto di prova della sofferenza delle lesioni, ma sulle sensazioni interiori, sugli stati d'animo, sulla consapevolezza di dover morire non può adottarsi legittimamente alcun ragionamento presuntivo in difetto di riscontro di documentazione medica e/o di testi che sentirono esternazioni di tale tipo (cfr. Cass. Civ. n. 19506/2024).
Dunque, non essendovi stato alcun testimone che abbia potuto riferire dello stato di lucidità agonica in cui versava la danneggiata, non potendosi evincere dalla documentazione medica in atti tale stato di sofferenza e turbamento, nulla può liquidarsi per il danno catastrofale.
Pertanto nulla può riconoscersi agli attori a titolo di danno terminale, omnicomprensivamente inteso.
5.1. Sulla liquidazione dei danni patrimoniali richiesti iure hereditatis.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno emergente.
Invero, gli attori hanno dedotto della lesione patrimoniale subita a causa dei costi sostenuti per le spese mediche, le onoranze funebri, la tumulazione della salma, ma nulla hanno provato in proposito.
Invero, in difetto della prova dell'effettivo esborso delle somme di cui si chiede il ristoro, e della conseguente diminuzione patrimoniale, nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Lo stesso valga per il danno patrimoniale per lucro cessante.
Difatti, gli attori hanno solamente dedotto che la de cuius, in vita, percepiva una somma mensile a titolo di pensione di anzianità ma nulla hanno provato, prodotto e/o allegato in proposito, per modo che non vi è la dimostrazione dell'effettiva contrazione reddituale familiare subita dagli eredi della de cuius in conseguenza del sinistro e a causa della perdita della madre.
Pertanto, in assenza di tale prova, nulla può essere riconosciuto a tal titolo.
6. Sul risarcimento del danno iure proprio.
Merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dagli eredi della de cuius.
Tale danno, avente natura non patrimoniale, si concreta nel non potere più godere della presenza di colui che è venuto a mancare e del rapporto che si aveva con lo stesso: “il danno da perdita del rapporto parentale, infatti, viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si
è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (così Cass. civ., ord., n.
9196/2018, che richiama Cass. 10107/2011).
Ai fini risarcitori, poi, non è necessaria la coabitazione con la persona deceduta, dovendosi attribuire rilevanza sostanziale alla dimostrazione dell'esistenza di un costante rapporto di reciproco affetto e solidarietà, che può trovare nella semplice convivenza un elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti, oltre a fornire un parametro essenziale per la determinazione del quantum debeatur (cfr. Corte Cass., ordinanza n. 2818/2021). Inoltre, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo” (cfr. Cass. Civ. n.
9010/2022).
Come pure ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur).
In tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr.
Cass. Civ. n. 6500/2025; Cass. 15/02/2018, n. 3767; Cass. 15/07/2022, n.
22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n. 25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n.
4253).
La presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione.
Ebbene, nel caso di specie, oltre ad operare la presunzione semplice di cui si è detto rispetto alla sofferenza provata dai familiari per la perdita del congiunto, lo sconvolgimento morale patito dagli attori in seguito al decesso della de cuius è stato pure confermato dai testi, ed Testimone_1 [...]
, le quali, ascoltate all'udienza del 6 aprile 2024, hanno riferito Tes_2
dell'intimo rapporto d'affetto che legava ed i suoi familiari. Persona_1
Accertando, tra l'altro, ove ve ne fosse la necessità, che , il Persona_1
marito ed i figli convivevano tutti sotto il medesimo tetto della casa scelta per la vita familiare.
6.2. Sulla liquidazione del danno iure proprio Per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale occorre fare ricorso alle Tabelle di liquidazione recentemente predisposte, per il ristoro del danno da morte di un prossimo congiunto, dal Tribunale di Milano
(aggiornate all'anno 2024) che – ad avviso della Suprema Corte –
“costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale” (Cass. 37009/2022).
Tali tabelle prevedono un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro pari a € 3.911,00 per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati e pari ad € 1.698,00 per il caso di perdita di fratelli/nipoti, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza, e la composizione del numero del nucleo familiare nei quali sono previste variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per i valori di cui sopra (€ 3.911,00 o € 1.698,00) sul cui importo possono essere applicati dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nel caso concreto, con riferimento al quantum debeatur, occorre considerare che:
- , nata il [...], è morta in data 8 agosto 2021, all'età Persona_1
di 67 anni;
- il valore del punto è pari ad euro 3.911,00 per il coniuge ed i figli e pari ad euro 1.698,00 per i fratelli e sorelle;
- il nucleo familiare al momento della morte era composto dal marito e dai due figli della vittima;
- il nucleo familiare originario al momento della morte vedeva ancora presenti il fratello e le due sorelle della vittima;
- vi è prova specifica riguardo alla qualità ed intensità delle relazioni affettive che caratterizzavano lo specifico rapporto parentale perduto.
Tutto ciò considerato, tenuto conto dell'età degli attori al momento della morte del loro familiare, il danno parentale può essere liquidato nella maniera che segue:
- in favore di (anni 75), coniuge convivente della Parte_1
vittima: € 277.681,00, sulla base di 71 punti, così determinati: età della vittima primaria 16; età della vittima secondaria 12; convivenza 16; sopravvivenza di altri congiunti 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 15;
- in favore di (anni 40) figlio convivente della vittima: € Parte_2
316.791,00, sulla base di 81 punti, così determinati: età della vittima primaria
16; età della vittima secondaria 22; convivenza 16; sopravvivenza di altri congiunti 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 15;
- in favore di (anni 41) figlia convivente della Parte_3
vittima: € 308.969,00, sulla base di 79 punti, così determinati: età della vittima primaria 16; età della vittima secondaria 20; convivenza 16; sopravvivenza di altri congiunti 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 15;
- in favore di (anni 69) fratello non convivente della vittima, € Parte_4
62.826,00, sulla base di 27 punti, così determinati: età della vittima primaria 10; età della vittima secondaria 10; sopravvivenza di altri fratelli 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 5;
- in favore di (anni 60) sorella convivente nello stesso Parte_5
stabile della vittima, € 84.900,00, sulla base di 50 punti, così determinati: età della vittima primaria 10; età della vittima secondaria 12; convivenza nello stesso stabile 8; sopravvivenza di altri fratelli 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 8;
- in favore di (anni 56) sorella convivente nello stesso Parte_6
stabile della vittima, € 84.900,00, sulla base di 50 punti, così determinati: età della vittima primaria 10; età della vittima secondaria 12; convivenza nello stesso stabile 8; sopravvivenza di altri fratelli 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 8.
6.3. Sugli interessi e sul totale dei danni iure proprio in favore di
[...]
, e alla luce Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle somme corrisposte a titolo di provvisionale.
Vanno poi riconosciuti, sui suddetti importi, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati
(cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 1712/1995).
Il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione.
Circa la quantificazione, tali interessi, però, devono essere calcolati non sulle somme sopra liquidate, ma su quelle devalutate alla data della morte della vittima (8 agosto 2021) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
All'uopo è pure necessario osservare che su istanza di parte, con l'ordinanza del 20/12/2022, il Giudice in via prognostica, e sussistendone i requisiti, disponeva di liquidare a titolo di provvisionale la somma di € 80.000,00 in favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
coniuge e figli della de cuius.
Pertanto, gli interessi andranno calcolati sulla somma totale devalutata alla data della morte della de cuius e rivalutata sino all'ordinanza del 20/12/2022,
e riprenderanno a decorrere dalla medesima data sino alla sentenza, ma sull'importo rivalutato al netto della somma di € 80.000,00 corrisposta a titolo di provvisionale.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento, pari agli interessi compensativi maturati, è di:
- € 19.355,88 (€ 3.205,68 sulla somma devalutata e rivalutata fino al
20/12/2022 + € 16.150,20 sulla somma rivalutata dal 20/12/2022 alla sentenza) per;
Parte_1
- € 23.036,18 (€ 3.657,19 sulla somma devalutata e rivalutata fino al
20/12/2022 + € 19.378,99 sulla somma rivalutata dal 20/12/2022 alla sentenza) per Parte_2
- € 22.300,10 (€ 3.566,88 sulla somma devalutata e rivalutata fino al
20/12/2022 + € 18.733,22 sulla somma rivalutata dal 20/12/2022 alla sentenza) per . Parte_3
Dunque, in definitiva, al netto della somma già corrisposta a titolo di provvisionale, per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, spetteranno complessivamente:
- a l'ulteriore somma di € 217.036,88; Parte_1 - a l'ulteriore somma di € 259.827,18; Parte_2
- a l'ulteriore somma di € 251.269,10; Parte_3
oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
6.4. Sugli interessi e sul totale dei danni iure proprio in favore di T_
, e .
[...] Parte_5 Parte_6
Con le medesime modalità di cui sopra, vanno poi calcolati gli interessi compensativi o da lucro cessante pure sulle somme liquidate a , Parte_4
e a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_5 Parte_6
del rapporto parentale.
Tali interessi, devono essere calcolati non sulle somme sopra liquidate, ma su quelle devalutate alla data della morte della vittima (8 agosto 2021) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento, pari agli interessi compensativi maturati, è di:
- € 5.933,28 per;
Parte_4
- € 8.017,93 per;
Parte_5
- € 8.017,93 per . Parte_6
Dunque, in definitiva, a titolo di risarcimento del danno, spetteranno complessivamente:
- € 68.759,28 in favore di;
Parte_4
- € 92.917,93 in favore di;
Parte_5
- € 92.917,93 in favore di , Parte_6
su tali importi decorreranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
7. Sulle spese di lite.
Per le spese di lite si farà riferimento ai valori medi delle tabelle previste dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo in considerazione la natura della causa e lo scaglione di valore compreso tra € 500.000,00 ed € 1.000.000,00 Con la maggiorazione dovuta per la pluralità di parti.
Queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'Avv. Sessa Nicolangelo dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Arena Angela, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la nella Controparte_2
sua qualità di impresa designata per la Regione Campania al Fondo Vittime della Strada, in solido con , al pagamento in favore Controparte_1
degli attori dei seguenti importi:
- € 217.036,88 in favore di;
Parte_1
- € 259.827,18 in favore di Parte_2
- € 251.269,10 in favore di;
Parte_3
- € 68.759,28 in favore di;
Parte_4
- € 92.917,93 in favore di;
Parte_5
- € 92.917,93 in favore di , Parte_6
oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- b) condanna la nella sua qualità di impresa designata Controparte_2
per la Regione Campania al Fondo Vittime della Strada, in solido con
[...] , al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € € Controparte_1
2.049,00 per esborsi ed € 29.193,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Sessa Nicolangelo, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 11\7\25
Il Giudice Dott.ssa Angela Arena
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20349/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “Morte”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
30/08/1984, COD. FISC. , C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...], COD. FISC. , C.F._3 [...]
, nato a [...] il [...], COD. FISC. T_
, nata a [...] il [...], C.F._4 Parte_5
COD. FISC. , , nata a [...] il C.F._5 Parte_6
14/09/1968, COD. FISC. tutti rappresentati e difesi C.F._6
dall'Avv. SESSA NICOLANGELO, presso cui elettivamente domiciliano, con p.e.c. come da procura in atti;
Email_1
E
, nato a [...] il Controparte_1
06/11/1974, COD. FISC. parte contumace;
C.F._7
NONCHE' quale impresa designata per la Regione Controparte_2 Campania al Fondo di Garanzia Vittima della Strada., in persona dei legali rappresentanti pro tempore e , P.IVA Controparte_3 Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'Avv. MAGALDI RENATO, presso cui P.IVA_1
elettivamente domicilia, con p.e.c. Email_2
come da procura in atti.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 giugno 2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale:<E' presente per parte attrice l'Avv. SESSA
NICOLANGELO il quale conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie do- mande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza.
E' altresì presente per parte convenuta l'Avv. Arnaldo Del regno per delega del procuratore costituito, il quale si oppone alle avverse istanze e conclude chiedendo l'accoglimento delle domande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza. >>
IN FATTO
1. , e hanno agito Parte_1 Parte_2 Parte_3
in giudizio, in proprio e quali eredi di chiedendo il Persona_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio, conseguenti al sinistro verificatosi il 07/08/2021, alle ore 10,00 circa, in Napoli alla Via Foria, allorquando veniva investita dalla Persona_1
motocicletta Honda ADV 750 Tg. ET37068, mentre era intenta ad attraversare la strada.
Per i medesimi motivi, hanno pure agito in giudizio , Parte_6 T_
, , che dedotta la loro qualità di germani della de cuius,
[...] Parte_5
hanno richiesto, esclusivamente, il risarcimento del danno iure proprio derivante dalla perdita del rapporto parentale.
Gli attori hanno dedotto che in seguito ed a causa del sinistro, , Persona_1
decedeva poche ore dopo e precisamente il giorno 08/08/2021 alle ore 5,00 circa del mattino.
Gli attori hanno testualmente dedotto:
“a> Il giorno 07.08.2021 verso le ore 10,00, in Napoli, in Via Foria, la signora
restava vittima di un grave incidente stradale dall'esito mortale. Persona_1
b> Nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate, la signora Persona_1
percorreva a piedi Via Foria, giunta all'altezza del civico n. 75, mentre era intenta ad attraversare la carreggiata all'altezza della fermata dell'autobus, in prossimità delle strisce pedonali, sopraggiungeva a velocità sostenuta, con direzione di marcia da Piazza Carlo III verso Piazza Cavour, una motocicletta
Honda ADV 750 tg. ET37068, che investiva con violenza la signora a Per_1
ridosso dello spartitraffico, provocandone uno sbalzo a molti metri di distanza.
c> L'elevata velocità produceva un impatto violento al fianco sinistro del pedone, che in quel momento attraversava la carreggiata da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia della moto investitrice. Il pedone veniva dapprima caricato sul paravento del motociclo e successivamente proiettato a molti metri di distanza, battendo violentemente il corpo e la testa al suolo.
d> Il conducente del motociclo investitore, dopo l'impatto arrestava la marcia per verificare le condizioni di salute della signora investita, che nel frangente giaceva sul piano stradale. e Gli operatori della Polizia Municipale giunti sul luogo nella quasi immediatezza dei fatti, provvedevano alla identificazione del conducente il veicolo investitore, signor Parte_7
nato a [...] il [...]. A quest'ultimo
[...]
veniva immediatamente contestata “la violazione dell'art. 141 commi 4 e 11 del codice della strada per non aver saputo adeguatamente — moderare la velocità di marcia del veicolo da lui condotto nella prevedibile situazione di pericolo costituita | dalla presenza di un attraversamento pedonale” nonchè la violazione dell' art. 116 comma 1Sb del codice della strada in quanto
“conduceva un veicolo, per la cui guida si richiede la patente di categoria A3, quando in possesso della solo abilitazione di categoria A2”. Gli Agenti provvedevano, inoltre, a rilevare i dati del proprietario della moto che risultava invece, essere il signor nato a [...]_1
(NA) il 06.11.1974.
Nelle circostanze gli Agenti provvedevano ad accertare l'identità del pedone investito e le condizioni di salute di quest'ultima e resisi conto della gravità delle lesioni, provvedevano a chiamare il 118 per il trasporto urgente della vittima presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” di Napoli, dove le veniva diagnosticato un “politrauma con prognosi riservata”, come da referto e cartella clinica in atti. Purtroppo, a causa della gravità delle lesioni riportate, la signora , decedeva il giorno 08.07.2021 alle Persona_1
ore 5:00.
f> Prontamente notiziata dell'accaduto il P.M. di turno disponeva il sequestro penale ex art. 354 c.p.p. del motociclo investitore ed il conducente veniva sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 590 bis c.p. e gli agenti accertatori provvedevano al ritiro della patente di guida, finalizzato alla sospensione della stessa ai sensi degli artt. 222 e 223 del c.d.s..
g> Dalla descrizione della dinamica dei fatti risulta chiaro ed evidente che la causa del sinistro de quo è da imputarsi all'esclusivo comportamento negligente, imprudente ed imperito, posto in essere dal conducente della motocicletta
Honda ADV 750 tg. ET37068, da qualificarsi senz'altro come comportamento colposo, atteso che in violazione degli articoli del codice della strada sopra menzionati, procedeva a velocità sostenuta in una strada del centro cittadino ad elevata densità di auto e pedoni ed in prossimità delle strisce pedonali e della fermata dell'autobus, costituendo in tal modo un pericolo per tutti gli utenti della strada.
h> Gli istanti provvedevano a costituire in mora ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e succ. modifiche a mezzo pec del 27.09.2021 la compagnia di assicurazione con raccomandata dell'11.10.2021, ma quest'ultima, comunicava CP_5
la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto alla data del 07.08.2021 il motociclo targato ET37068 non risultava essere più assicurato con quest'ultima, per essere, il contratto di assicurazione, stato annullato in data
06.08.2021 in conseguenza del passaggio di proprietà del mezzo. Pertanto, gli istanti inoltravano richiesta di risarcimento danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 lett. B. D. Lgs. 7 settembre 2005, 209 a mezzo pe del 17.10.2021 e del 26.10.2021 a , quale impresa designata per Controparte_6
la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada” per la regione Campania nonchè alla CONSAP spa, tuttavia ad oggi, gli istanti non sono stati risarciti dei danni subiti e non gli sono stati comunicati i motivi del mancato risarcimento”.
1.2. è rimasto contumace sebbene esattamente Controparte_1
citato.
1.3. Si è costituita la nella sua qualità di impresa Controparte_2
designata, che ha impugnato la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2. Sulle eccezioni preliminari. Va preliminarmente rigettata l'eccezione della convenuta dovendosi in contrario osservare che la titolarità attiva delle parti, e la loro qualità di marito, figli e germani della de cuius, è provata per tabulas dalla documentazione anagrafica prodotta in atti (vedi docc. “stato famiglia integrale ” e “stato famiglia integrale ” della produzione Per_1 Parte_1
attorea).
3. Sulla fondatezza della domanda risarcitoria.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto in motivazione.
L'istruttoria, espletata attraverso l'acquisizione di tutta la documentazione prodotta, del video dell'investimento (acquisito dalla telecamera di sicurezza dell'attività commerciale “l'Eclisse” sita in Via Foria) e del rapporto di incidente redatto dalle autorità giunte sui luoghi nelle immediatezze dell'evento, ha offerto la prova della responsabilità del veicolo investitore nel sinistro stradale.
Alla luce del su menzionato video, come pure ampiamente riportato e descritto nel rapporto di incidente stradale, adeguatamente supportato dai rilievi planimetrici e fotografici, non possono nutrirsi dubbi sul verificarsi del sinistro e le sue modalità (del resto l'evento non è stato contestato dalla convenuta compagnia).
In particolare, è emerso che il conducente del motociclo convenuto, identificato nella persona di , procedendo a Parte_7
velocità sostenuta sulla Via Foria, non riusciva ad evitare l'investimento della de cuius che era intenta ad attraversare la sede stradale.
Dunque, è stato accertato che l'investimento è avvenuto per la responsabilità del conducente del veicolo convenuto e che, in seguito all'incidente, Per_1
veniva prelevata dai sanitari del 118, giunti sui luoghi di causa, e
[...] trasportata presso l'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli (NA).
4. Sul concorso della danneggiata.
Vertendosi in tema di sinistri avvenuti a causa della circolazione stradale opera la presunzione di responsabilità di cui al primo comma dell'art. 2054
c.c. (“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”), per modo che, non avendo l'assicuratore dato prova di un'eventuale colpa concorrente od esclusiva della danneggiata, va affermata l'esclusiva responsabilità del veicolo convenuto nella causazione del sinistro.
Del resto, esaminato il materiale istruttorio, tra cui il rapporto di incidente stradale, e visionato il video prodotto in atti, non vi sono elementi tali da poter ritenere con certezza che stesse attraversando la strada fuori Persona_1
dalle apposite strisce pedonali.
Diversamente, va invece osservato che, il conducente del motociclo convenuto non osservava le più basilari norme di condotta rispetto alle condizioni urbane della strada percorsa.
Invero, al momento dell'investimento la danneggiata era già intenta ad attraversare la sede stradale e se il conducente del motociclo investitore avesse tenuto un'andatura di marcia adeguata al centro cittadino avrebbe di certo potuto evitare l'evento di sinistro o, quantomeno, ridurne i danni.
Oltretutto, come pure rilevato dagli agenti della Polizia Municipale, in seguito al sinistro non si rinvenivano tracce di frenatura sull'asfalto, né dal video in atti si riesce a scorgere la frenata del conducente del motociclo, per modo che
è legittimo ritenere che questi non abbia messo in atto manovre di emergenza tali da impedire il verificarsi del sinistro. Concludendo, in difetto di prova contraria, deve trovare applicazione la presunzione di cui al primo comma del su richiamato art. 2054 c.c. e, conseguentemente, va dichiarata la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro stradale.
5. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale richiesto iure hereditatis.
In caso di morte derivante da evento illecito, il danno terminale patito dalla vittima, a cui spetta il diritto al risarcimento, è un danno – conseguenza trasmissibile iure hereditatis.
Tale danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (cfr. Cass. Civ. n.
17577/2019).
Secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, il danno morale terminale deve essere tenuto distinto da quello biologico terminale, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. in tal senso
Cass. Civ. n. 7923/2024; Cass. Civ. n. 11719/2021; Cass. Civ. n. 21837 del
30/08/2019, Rv. 655085 – 01; Cass. Civ. n. 26727 del 23/10/2018).
Dunque, il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale (cfr. Cass. Civ. n. 21060/2016) che, caratterizzato dalla lucida agonia del danneggiato derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, costituisce una differente componente del danno terminale autonomamente liquidabile a prescindere dal lasso di tempo intercorso tra l'evento di danno ed il decesso.
Va quindi accertato, caso per caso, se ricorrano i presupposti affinché possa riconoscersi e liquidarsi il danno terminale, tanto nella sua sfera biologica quanto in quella morale (c.d. danno catastrofale).
Tanto premesso, passando all'esame del caso che ci occupa, deve osservarsi che tra l'evento di danno e la morte della danneggiata sono trascorse meno di ventiquattr'ore, difatti, è deceduta circa quindici ore dopo Persona_1
l'incidente (l'investimento è avvenuto alle ore 10,00 circa del 7 agosto 2021 ed il decesso è sopravvenuto alle ore 5,00 circa dell'8 agosto 2021).
Dunque, stante la brevità del lasso temporale, deve ritenersi esclusa la ricorrenza del danno terminale biologico “stricto sensu” (in tal senso Cass. Civ.
n. 18056/2019), da intendersi quale danno da invalidità permanente derivante dal protrarsi dell'invalidità psicofisica nel periodo che intercorre tra il sinistro e l'exitus.
Da ciò, tuttavia, non può automaticamente conseguirne l'esclusione del danno morale terminale, la cui configurabilità deve essere autonomamente accertata.
Difatti, come già detto, il c.d. danno catastrofale è caratterizzato dalla presenza della formido mortis, ovvero, la sofferenza, il turbamento, l'ansia e la paura derivanti dalla lucida percezione dell'imminenza dell'exitus ed è risarcibile indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso.
Ebbene, nel caso di specie, in difetto della prova della lucida agonia sofferta dalla de cuius., nulla può essere riconosciuto e liquidato a titolo di danno morale terminale.
A tal riguardo, seppure dall'esame della documentazione medica prodotta emerge che la danneggiata era “vigile” all'ingresso in pronto soccorso (seppur
“poco collaborante”, e “soporosa” in seguito all'emotrasfusione, vedi pagg. 4 e
8 della cartella del pronto soccorso) e “vigile e cosciente” alle ore 17,40 del medesimo giorno quando trasferita nella UOC di Radiologia vascolare ed interventistica (vedi pag. 22 della cartella clinica), non vi è alcun altro utile elemento idoneo a rifletterne la sfera emotiva, il turbamento, la sofferente e lucida percezione dell'approssimarsi della morte.
Ciò riguardo, è essenziale precisare che può farsi ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. per fondare il convincimento in punto di prova della sofferenza delle lesioni, ma sulle sensazioni interiori, sugli stati d'animo, sulla consapevolezza di dover morire non può adottarsi legittimamente alcun ragionamento presuntivo in difetto di riscontro di documentazione medica e/o di testi che sentirono esternazioni di tale tipo (cfr. Cass. Civ. n. 19506/2024).
Dunque, non essendovi stato alcun testimone che abbia potuto riferire dello stato di lucidità agonica in cui versava la danneggiata, non potendosi evincere dalla documentazione medica in atti tale stato di sofferenza e turbamento, nulla può liquidarsi per il danno catastrofale.
Pertanto nulla può riconoscersi agli attori a titolo di danno terminale, omnicomprensivamente inteso.
5.1. Sulla liquidazione dei danni patrimoniali richiesti iure hereditatis.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno emergente.
Invero, gli attori hanno dedotto della lesione patrimoniale subita a causa dei costi sostenuti per le spese mediche, le onoranze funebri, la tumulazione della salma, ma nulla hanno provato in proposito.
Invero, in difetto della prova dell'effettivo esborso delle somme di cui si chiede il ristoro, e della conseguente diminuzione patrimoniale, nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Lo stesso valga per il danno patrimoniale per lucro cessante.
Difatti, gli attori hanno solamente dedotto che la de cuius, in vita, percepiva una somma mensile a titolo di pensione di anzianità ma nulla hanno provato, prodotto e/o allegato in proposito, per modo che non vi è la dimostrazione dell'effettiva contrazione reddituale familiare subita dagli eredi della de cuius in conseguenza del sinistro e a causa della perdita della madre.
Pertanto, in assenza di tale prova, nulla può essere riconosciuto a tal titolo.
6. Sul risarcimento del danno iure proprio.
Merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dagli eredi della de cuius.
Tale danno, avente natura non patrimoniale, si concreta nel non potere più godere della presenza di colui che è venuto a mancare e del rapporto che si aveva con lo stesso: “il danno da perdita del rapporto parentale, infatti, viene definito come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si
è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (così Cass. civ., ord., n.
9196/2018, che richiama Cass. 10107/2011).
Ai fini risarcitori, poi, non è necessaria la coabitazione con la persona deceduta, dovendosi attribuire rilevanza sostanziale alla dimostrazione dell'esistenza di un costante rapporto di reciproco affetto e solidarietà, che può trovare nella semplice convivenza un elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti, oltre a fornire un parametro essenziale per la determinazione del quantum debeatur (cfr. Corte Cass., ordinanza n. 2818/2021). Inoltre, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo” (cfr. Cass. Civ. n.
9010/2022).
Come pure ribadito da recente giurisprudenza di legittimità, la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur).
In tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr.
Cass. Civ. n. 6500/2025; Cass. 15/02/2018, n. 3767; Cass. 15/07/2022, n.
22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n. 25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n.
4253).
La presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione.
Ebbene, nel caso di specie, oltre ad operare la presunzione semplice di cui si è detto rispetto alla sofferenza provata dai familiari per la perdita del congiunto, lo sconvolgimento morale patito dagli attori in seguito al decesso della de cuius è stato pure confermato dai testi, ed Testimone_1 [...]
, le quali, ascoltate all'udienza del 6 aprile 2024, hanno riferito Tes_2
dell'intimo rapporto d'affetto che legava ed i suoi familiari. Persona_1
Accertando, tra l'altro, ove ve ne fosse la necessità, che , il Persona_1
marito ed i figli convivevano tutti sotto il medesimo tetto della casa scelta per la vita familiare.
6.2. Sulla liquidazione del danno iure proprio Per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale occorre fare ricorso alle Tabelle di liquidazione recentemente predisposte, per il ristoro del danno da morte di un prossimo congiunto, dal Tribunale di Milano
(aggiornate all'anno 2024) che – ad avviso della Suprema Corte –
“costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale” (Cass. 37009/2022).
Tali tabelle prevedono un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro pari a € 3.911,00 per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati e pari ad € 1.698,00 per il caso di perdita di fratelli/nipoti, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza, e la composizione del numero del nucleo familiare nei quali sono previste variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per i valori di cui sopra (€ 3.911,00 o € 1.698,00) sul cui importo possono essere applicati dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nel caso concreto, con riferimento al quantum debeatur, occorre considerare che:
- , nata il [...], è morta in data 8 agosto 2021, all'età Persona_1
di 67 anni;
- il valore del punto è pari ad euro 3.911,00 per il coniuge ed i figli e pari ad euro 1.698,00 per i fratelli e sorelle;
- il nucleo familiare al momento della morte era composto dal marito e dai due figli della vittima;
- il nucleo familiare originario al momento della morte vedeva ancora presenti il fratello e le due sorelle della vittima;
- vi è prova specifica riguardo alla qualità ed intensità delle relazioni affettive che caratterizzavano lo specifico rapporto parentale perduto.
Tutto ciò considerato, tenuto conto dell'età degli attori al momento della morte del loro familiare, il danno parentale può essere liquidato nella maniera che segue:
- in favore di (anni 75), coniuge convivente della Parte_1
vittima: € 277.681,00, sulla base di 71 punti, così determinati: età della vittima primaria 16; età della vittima secondaria 12; convivenza 16; sopravvivenza di altri congiunti 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 15;
- in favore di (anni 40) figlio convivente della vittima: € Parte_2
316.791,00, sulla base di 81 punti, così determinati: età della vittima primaria
16; età della vittima secondaria 22; convivenza 16; sopravvivenza di altri congiunti 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 15;
- in favore di (anni 41) figlia convivente della Parte_3
vittima: € 308.969,00, sulla base di 79 punti, così determinati: età della vittima primaria 16; età della vittima secondaria 20; convivenza 16; sopravvivenza di altri congiunti 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 15;
- in favore di (anni 69) fratello non convivente della vittima, € Parte_4
62.826,00, sulla base di 27 punti, così determinati: età della vittima primaria 10; età della vittima secondaria 10; sopravvivenza di altri fratelli 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 5;
- in favore di (anni 60) sorella convivente nello stesso Parte_5
stabile della vittima, € 84.900,00, sulla base di 50 punti, così determinati: età della vittima primaria 10; età della vittima secondaria 12; convivenza nello stesso stabile 8; sopravvivenza di altri fratelli 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 8;
- in favore di (anni 56) sorella convivente nello stesso Parte_6
stabile della vittima, € 84.900,00, sulla base di 50 punti, così determinati: età della vittima primaria 10; età della vittima secondaria 12; convivenza nello stesso stabile 8; sopravvivenza di altri fratelli 12; qualità ed intensità della relazione affettiva 8.
6.3. Sugli interessi e sul totale dei danni iure proprio in favore di
[...]
, e alla luce Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle somme corrisposte a titolo di provvisionale.
Vanno poi riconosciuti, sui suddetti importi, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati
(cfr. Cass. Civ. Sezioni Unite n. 1712/1995).
Il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione.
Circa la quantificazione, tali interessi, però, devono essere calcolati non sulle somme sopra liquidate, ma su quelle devalutate alla data della morte della vittima (8 agosto 2021) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
All'uopo è pure necessario osservare che su istanza di parte, con l'ordinanza del 20/12/2022, il Giudice in via prognostica, e sussistendone i requisiti, disponeva di liquidare a titolo di provvisionale la somma di € 80.000,00 in favore di , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
coniuge e figli della de cuius.
Pertanto, gli interessi andranno calcolati sulla somma totale devalutata alla data della morte della de cuius e rivalutata sino all'ordinanza del 20/12/2022,
e riprenderanno a decorrere dalla medesima data sino alla sentenza, ma sull'importo rivalutato al netto della somma di € 80.000,00 corrisposta a titolo di provvisionale.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento, pari agli interessi compensativi maturati, è di:
- € 19.355,88 (€ 3.205,68 sulla somma devalutata e rivalutata fino al
20/12/2022 + € 16.150,20 sulla somma rivalutata dal 20/12/2022 alla sentenza) per;
Parte_1
- € 23.036,18 (€ 3.657,19 sulla somma devalutata e rivalutata fino al
20/12/2022 + € 19.378,99 sulla somma rivalutata dal 20/12/2022 alla sentenza) per Parte_2
- € 22.300,10 (€ 3.566,88 sulla somma devalutata e rivalutata fino al
20/12/2022 + € 18.733,22 sulla somma rivalutata dal 20/12/2022 alla sentenza) per . Parte_3
Dunque, in definitiva, al netto della somma già corrisposta a titolo di provvisionale, per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, spetteranno complessivamente:
- a l'ulteriore somma di € 217.036,88; Parte_1 - a l'ulteriore somma di € 259.827,18; Parte_2
- a l'ulteriore somma di € 251.269,10; Parte_3
oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
6.4. Sugli interessi e sul totale dei danni iure proprio in favore di T_
, e .
[...] Parte_5 Parte_6
Con le medesime modalità di cui sopra, vanno poi calcolati gli interessi compensativi o da lucro cessante pure sulle somme liquidate a , Parte_4
e a titolo di risarcimento del danno da perdita Parte_5 Parte_6
del rapporto parentale.
Tali interessi, devono essere calcolati non sulle somme sopra liquidate, ma su quelle devalutate alla data della morte della vittima (8 agosto 2021) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento, pari agli interessi compensativi maturati, è di:
- € 5.933,28 per;
Parte_4
- € 8.017,93 per;
Parte_5
- € 8.017,93 per . Parte_6
Dunque, in definitiva, a titolo di risarcimento del danno, spetteranno complessivamente:
- € 68.759,28 in favore di;
Parte_4
- € 92.917,93 in favore di;
Parte_5
- € 92.917,93 in favore di , Parte_6
su tali importi decorreranno gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
7. Sulle spese di lite.
Per le spese di lite si farà riferimento ai valori medi delle tabelle previste dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo in considerazione la natura della causa e lo scaglione di valore compreso tra € 500.000,00 ed € 1.000.000,00 Con la maggiorazione dovuta per la pluralità di parti.
Queste seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'Avv. Sessa Nicolangelo dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Arena Angela, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la nella Controparte_2
sua qualità di impresa designata per la Regione Campania al Fondo Vittime della Strada, in solido con , al pagamento in favore Controparte_1
degli attori dei seguenti importi:
- € 217.036,88 in favore di;
Parte_1
- € 259.827,18 in favore di Parte_2
- € 251.269,10 in favore di;
Parte_3
- € 68.759,28 in favore di;
Parte_4
- € 92.917,93 in favore di;
Parte_5
- € 92.917,93 in favore di , Parte_6
oltre gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- b) condanna la nella sua qualità di impresa designata Controparte_2
per la Regione Campania al Fondo Vittime della Strada, in solido con
[...] , al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € € Controparte_1
2.049,00 per esborsi ed € 29.193,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Sessa Nicolangelo, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 11\7\25
Il Giudice Dott.ssa Angela Arena