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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 92/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, viste le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127ter cpc depositate da parte ricorrente in data 24 ottobre 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 7 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 92/2024 R.G., promossa da
n proprio e quale legale rappresentante della “ , Parte_1 CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cipriano, come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari avv. Giuliana Guida, avv. Anna Rita Fusacchia, avv. Maria Elena Travaglini, come da delega del Direttore dott. in atti;
Controparte_3
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 1/02/2024 in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della , deduceva che: - in data 5 gennaio 2024 la società CP_1 ricorrente riceveva la notifica, da parte dell' di dell'ordinanza Controparte_2 CP_2 ingiunzione numero 315/2023 e dell'ordinanza ingiunzioni numero 316/2023 con le quali veniva ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di € 50.035,19 e € 25.735,19 a titolo di sanzioni amministrative e spese di notifica;
- tali ordinanze dovevano ritenersi
1 illegittime, invalide e meritevoli di essere revocate. Eccepivano, in via preliminare: - che l' era incorso nella decadenza di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 essendo stata la CP_2 violazione contestata oltre i 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento; - la violazione dell'art. 13 del dlgs 124/2004 per avere gli Ispettori, in sede di primo accesso, redatto il verbale senza le indicazioni prescritte dalla suddetta norma. Nel merito, sosteneva la genuinità dell'appalto sottoscritto con la “ ” relativo al periodo Controparte_4
11 maggio 2017 - 11 novembre 2017 e del contratto di appalto sottoscritto con la
[...]
relativo al periodo 1 novembre 2017 - 30 giugno 2018, quest'ultimo concluso Controparte_5 in forma scritta e certificato dalla Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 macrosettori di
Roma; sottolineava che l'elemento qualificante dell'appalto fosse costituito dal know how e quindi dalle competenze apportate dal personale della società appaltatrice, ciò prevalendo sul dato, di per sé neutro, dell'utilizzo di strumenti di proprietà del committente;
in particolare,
l'appaltatrice metteva a disposizione manodopera, fornita della necessaria competenza e specializzazione nelle attività di consegna e rifornimento delle unità locali della società ricorrente e dei suoi clienti. Inoltre, i contratti di appalto sottoscritti soddisfacevano i due requisiti caratterizzanti l'appalto genuino ovvero: l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. Infine il ricorrente deduceva di aver agito in assoluta buona fede, essendo del tutto all'oscuro dei comportamenti ai limiti della liceità che sarebbero poi stati contestati alla società appaltatrice per operazioni compiute in varie parti d'Italia.
Concludeva pertanto chiedendo accertarsi l'infondatezza in fatto ed in diritto nonché
l'ingiustizia delle impugnate ordinanze ingiunzione ovvero, in ogni caso, la ricorrenza della buona fede quale causa scriminante la sua eventuale condotta illecita e, per l'effetto, dichiarare nulli ovvero annullare i provvedimenti impugnati;
in via subordinata, chiedeva ridursi l'ammontare delle sanzioni inflitte al minimo edittale, in ragione della buona fede riposta nella genuinità dell'appalto.
Con memoria depositata in data 8 aprile 2024 l' Controparte_6 si costituiva in giudizio e, in via preliminare, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di
[...] decadenza per violazione dell'articolo 14 della legge 689/1981 in quanto i tempi tecnici impiegati dall'amministrazione per addivenire alla notifica delle ordinanze ingiunzione erano del tutto legittimi e ragionevoli tenuto conto della complessità delle operazioni di accertamento compiute;
nel merito, eccepiva che: - si rinveniva in atti solo la richiesta di certificazione, non anche il documento recante l'asserito provvedimento di esito positivo della richiesta;
in ogni
2 caso, l'ente certificatore interpellato non rispondeva ai requisiti all'art. 2 lett. h) del d.lgs.
276/2003; - il rapporto negoziale si era sostanziato in una mera fornitura di manodopera, senza alcuna assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore, il quale si era limitato a incorporare formalmente, nel proprio organico, i nominativi di lavoratori indicati dallo stesso odierno ricorrente.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante escussione dei testi di entrambe le parti e discussa per la decisione alla odierna udienza.
La domanda non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prendendo le mosse dalle eccezioni di rito, deve essere esaminata la censura di inosservanza dell'art. 14 della L. 689/1981, per essere state le violazioni contestate oltre 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento.
Si premette in proposito che, per pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità (da ultimo,
Cass., s. n. 18288/2020, s. n. 14678/2018, Cass., s. n. 284/2018) il termine di novanta giorni per la notificazione del verbale di contestazione decorre dall'accertamento della violazione, che non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto e con l'acquisizione della documentazione ad esso relativa, ma richiede l'elaborazione dei dati così ottenuti al fine di individuare gli elementi costitutivi delle eventuali violazioni.
Nel caso di specie, l'istruttoria è stata condotta dall' unitamente all' ; Controparte_2 CP_7 il verbale di primo accesso risale al 16 gennaio 2019; seguivano ulteriori accessi in data 27
Febbraio 2019, 13 Marzo 2019, 8 Aprile 2019 nel corso dei quali venivano effettuate copiose acquisizioni documentali;
inoltre, il successivo 10 aprile 2019 gli ispettori procedevano all' assunzione delle dichiarazioni di sei lavoratori coinvolti nel contratto di appalto. Ancora, con Contro comunicazioni a mezzo pec del 25 Marzo 2019 gli ispettori richiedevano alla la produzione di varia documentazione tra cui: Libro unico del lavoro del personale occupato con riferimento ai contratti di appalto in questione, contratti di assunzione dello stesso personale, eventuali atti di licenziamento o dimissioni, prospetti paga sottoscritti dal personale occupato, fatture attive relative al rapporto contrattuale instaurato con la società odierna ricorrente.
Pertanto, dopo diverse acquisizioni documentali e una lunga attività istruttoria svolta di CP_ concerto tra l' e l' si addiveniva alla conclusione dell'accertamento Controparte_2 con la redazione dei verbali del 20 e 26 novembre 2019, quindi in un arco di tempo che si valuta congruo, tenuto conto della necessità di esaminare la posizione di 11 lavoratori e la complessiva posizione (amministrativa e previdenziale) delle tre società coinvolte ( , CP_1 [...]
” e ). Controparte_4 Controparte_5
3 La seconda censura in rito riguarda la violazione dell'art. 13 del d.lgs. 124/2004 che dispone:
“Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione”; secondo la prospettazione di parte ricorrente, la suddetta prescrizione deve intendersi estesa anche ai verbali dei successivi accessi, pena la lesione del diritto di difesa dell'interessato. Invero, nel verbale di primo accesso (al quale letteralmente si rivolge la richiamata norma) vengono identificate le persone presenti sul posto (ovvero, oltre all' amministratore unico i signori , Parte_1 CP_8 Controparte_9 [...]
CP_1
. legale rappresentante, la sig.ra ; invece, con Controparte_11 Testimone_1 riferimento alle eventuali dichiarazioni rese dalle persone individuate, sebbene nel verbale si riporti la dizione “acquisite dichiarazioni”, di fatto queste non sono state verbalizzate;
in ogni caso, deve ritenersi irrilevante la deduzione di tale vizio formale, ove attraverso di essa non siano fatte valere difese sostanziali o non si alleghi che, a causa di esso, sia stato impedito l'esercizio di difese, specificamente indicate e per le quali sia indicato altresì il nesso di causalità tra vizio e impedimento.
Relativamente ai verbali diversi da quelli di primo accesso, invece, nessuna norma replica la stessa previsione, per cui la pretesa di farne applicazione anche con riferimento ai verbali di accesso successivi, è priva di pregio.
Quanto, poi, al rilascio di certificazione da parte della “commissione di certificazione unitaria di 9 macrosettori di Roma”, la circostanza è allegata ma non documentata;
infatti, all'allegato
6, si rinviene soltanto l'istanza rivolta alla “Commissione di certificazione Unitaria dei 9 macrosettori” Via Appia Nuova 612 – 00179 Roma, mentre non risulta documentato l'esito della richiesta.
Venendo all'esame del merito, l'amministrazione ha contestato la violazione dell' art. 29 c. 1 dlgs 276/2003, con applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 18, comma
5bis, d.lgs. 276/2003, che prevede la pena della ammenda di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione. Con L' ha in particolare concluso per l'insussistenza degli elementi caratterizzanti il contratto di appalto di servizio, evidenziando: - la mancanza di organizzazione dell'attività e degli stessi
4 lavoratori da parte dell'appaltatore; - l'assenza del rischio di impresa;
- l'utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà della committente.
E' utile ricordare, in diritto, che l' art. 29 comma 1 D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 stabilisce:
“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
La giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sulla norma ha precisato che la genuinità dell'appalto va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto (cfr Cass., s.n. 31128 del 02.11.2021 secondo cui: “Il legislatore del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, ha codificato, mutuandolo dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla L. n. 1369 del 1960, il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori della genuinità dell'appalto in virtù del quale la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto.
Dall'applicazione dell'indicato criterio di relatività deriva, dunque, che ai sensi della nuova disciplina, non è più elemento di illiceità (ex lege) dell'appalto la titolarità da parte dell'appaltante dei mezzi necessari, a condizione che comunque sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto. Così il D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 29, comma 1, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto, ha richiamato
i due principali elementi che per la disciplina di cui all'art. 1655 c.c. caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio di impresa”.
Dalla documentazione acquisita dagli organi ispettivi risulta che la ha sottoscritto CP_1 con la società un contratto di appalto con decorrenza Controparte_13 dall'11/05/2017 sino al 11/11/2017 (con allegato contratto di comodato di uso gratuito del furgone di proprietà della ); ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, altro CP_1 contratto di appalto di servizi dal 12 novembre 2017 al 12 maggio 2018, (protratto fino al 30 giugno 2018) con la (con allegato contratto di comodato di uso Controparte_5
5 gratuito di furgone FIAT Fiorino targato FE506HC, furgone FIAT Doblò targato FA376TT, furgone FIAT Ducato targato FA378TT).
Nel contratto stipulato con l'oggetto viene così definito: “Servizio Controparte_4 di rifornimento, servizio di distribuzione”; negli stessi identici termini è definito l'oggetto del contratto stipulato con la . Controparte_5
Letteralmente, entrambi i contratti prevedono che l' appaltatore provvederà a organizzare in autonomia il servizio, con organizzazione di mezzi (in parte propri, in parte di proprietà del committente ma conferiti in comodato d'uso gratuito) ed esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati;
tuttavia, gli accertamenti esperiti, hanno rivelato che in realtà si trattò di una mera somministrazione di manodopera, senza alcuna possibilità di individuare gli elementi propri del contratto d'appalto di servizi.
Si è proceduto in particolare all'escussione in qualità di testimoni di alcuni dei lavoratori che furono assunti dalle due società appaltatrici suddette;
dalle dichiarazioni dei testi è emerso che:
- trattavasi di personale indicato direttamente dal legale rappresentante della , CP_1
per l'assunzione alle dipendenze delle due predette società appaltatrici (si Parte_1 vedano le dichiarazioni del teste il quale già conosceva CP_8 Parte_1 avendo lavorato, per quest'ultimo, alle dipendenze di altra società denominata Liomatic, il quale gli propose di continuare a lavorare svolgendo la stessa mansione di manutentore/magazziniere Contro full time con assunzione con la cooperativa In termini analoghi si è espresso il teste il quale, dopo aver confermato le dichiarazioni rese all'ispettore in data 10 Aprile Testimone_2
2019 e di cui gli è stata fatta la lettura, ha dichiarato: “ho iniziato a lavorare con questa realtà aziendale grazie alla proposta di lavoro che mi fu fatta dal sig. ho sempre fatto la Parte_1 stessa attività di magazziniere/riparatore, sempre presso i locali di via Mercurio 1; per qualsiasi questione lavorativa ho sempre fatto riferimento al sig. in tutto il periodo Parte_1 in cui ho svolto la mia attività lavorativa;
ho cessato di svolgere questa attività nel gennaio Contro 2022; ADR: credo di avere avuto occasione di contatto con i rappresentanti della in occasione della stipula del contratto di lavoro ma poi non avevo rapporti con nessuno di loro Contro e non riferire il nominativo dei rappresentanti della o di esponenti del gruppo”. Anche la testimone ha confermato quanto dichiarato agli ispettori il giorno 10 Aprile Testimone_3
2019, ovvero che, grazie alla conoscenza con il signor le fu offerta la possibilità di Parte_1 lavorare in Coffee'n tramite l'assunzione con la Controparte_4
In termini analoghi si sono espressi altri lavoratori ascoltati dagli ispettori il giorno 10 Aprile
2019; in particolare la signora ha dichiarato di aver lavorato in precedenza con la Parte_2
6 LIOMATIC, come addetta al commerciale e acquisizione dei clienti;
successivamente, a causa di procedure di esubero, è stata licenziata e assunta dalla in qualità di addetta alla CP_1 consegna del caffè e acquisizione di clienti;
in seguito, senza soluzione di continuità, è stata assunta dalla per la quale ha continuato a svolgere le stesse mansioni già Controparte_4 svolte alle dipendenze della CP_1
In altre parole, le due società appaltatrici continuavano a svolgere la stessa attività già svolta dalla assumendo personale che aveva già operato in gran parte negli stessi locali e per CP_1 la stessa attività, senza quindi apportare alcun quid pluris inerente quantomeno alla selezione, scelta e assunzione del personale. Non risponde quindi al vero la tesi dalla parte ricorrente, secondo cui l' appalto si caratterizzava per la messa a disposizione, da parte delle società appaltatrici, del know how e quindi delle competenze apportate da proprio personale munito di speciale qualificazione;
- assenza in capo all'impresa appaltatrice di un'autonoma organizzazione imprenditoriale;
i lavoratori svolgevano le loro mansioni nella sostanza conformandosi alle direttive impartite da direttamente ovvero tramite i suoi referenti;
i testi escussi come anche i Parte_1 lavoratori ascoltati dagli ispettori per lo più non ricordano di aver mai interagito con rappresentanti delle appaltatrici se non in occasione della stipula del contratto;
la teste di parte ricorrente (alle dipendenze della società ricorrente dal 2016 quale addetta CP_10 all'amministrazione e servizi operativi), ha dichiarato che il personale assunto dalle società appaltatrici la mattina si recava presso la sede di via Mercurio dove venivano loro consegnate le richieste di consegna del caffè e loro provvedevano a distribuirlo usando i mezzi di proprietà della La stessa gestione del personale di fatto era in capo alla come può CP_1 CP_1 vincersi dalla dichiarazione della stessa teste ove la stessa afferma “io comunicavo CP_10
Contro
Contro le presenze del personale all'ufficio del personale delle due società le richieste di
Contro ferie, permessi del personale della veniva consegnata a noi e io la inoltravo all'ufficio
Contro del personale della e avevo cura di assicurare che l'operatività fosse garantita e che
Contro quindi ci fosse un sostituto;
io mandavo alla una mail con la richiesta di ferie o assenze per altro titolo e rappresentavo che il laboratorio sarebbe stato sostituito con altra persona”.
In sostanza la gestione del personale da parte delle società appaltatrici aveva natura meramente amministrativo - contabile;
non solo non risulta che mai le società appaltatrici abbiano rifiutato una richiesta di assenza o interferito nell'organizzazione delle presenze o delle assenze, ma addirittura la stessa teste, lavoratrice dipendente della , afferma che era lei o CP_1
7 comunque personale della committente a risolvere le problematiche che potevano insorgere nella gestione concreta del personale.
Non è inoltre identificabile quale fosse il rischio d'impresa assunto dalle società appaltatrici, limitandosi in sostanza la loro attività ad assumere e pagare la manodopera, difettando in tal modo l'altro requisito richiesto dall'articolo 29 d.lgs. n. 276/2003 (insieme all'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto) al fine di poter configurare un appalto genuino.
La mera stipulazione formale del contratto e la gestione “amministrativa” dei rapporti di lavoro
(ovvero, redazione buste paga e pagamento stipendi) non è sufficiente a ricondurre l'attività Contro della (cooperativa poi) a quella di un appalto genuino, essendo la stessa CP_14 rimasta estranea al concreto svolgimento dell'attività, sotto ogni profilo (dall'organizzazione dei mezzi alla direzione del personale).
Non è seriamente invocabile la scriminante della buona fede, cui l'istante si appella, in quanto la stessa parte ricorrente è stata diretta e attiva artefice dell'attuazione di un contratto palesemente privo dei requisiti di genuinità richiesti dalla norma;
parte ricorrente non poteva non trascurare il fatto che nessuna atto di certificazione fosse intervenuto da parte dell'ente interpellato, così come non poteva non considerare l'esiguità degli importi delle fatture rilasciate dalle società appaltatrici a fronte dell'impiego di 11 lavoratori;
così come parte ricorrente non poteva trascurare il dato che la sua attività di fatto continuava immutata anche dopo il formale ingresso di altro soggetto.
Infine, non può farsi luogo alla riduzione delle sanzioni invocata dalla parte ricorrente in attuazione dell'articolo 8 della legge 689/1981; il trattamento sanzionatorio applicato alla fattispecie è quello disciplinato dall'articolo 18, comma 5bis, d.lgs. 276/2003, che prevede la pena della ammenda di € 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di occupazione, in tal modo escludendo in radice la possibilità di operare una riduzione della sanzione per effetto del vincolo della continuazione, disciplinato dall' invocato art. 8 della L. 689/1981 secondo cui:
“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, si applica la previsione dell'articolo 1 comma 6 secondo cui: “se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può in ogni caso,
8 essere inferiore ad € 5000,00 nè superiore a € 50.000” (L'articolo 1 comma 1, del d.lgs n.
8/2016 così dispone: “non costituiscono reato e sono soggette alla sanz ione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell' ammenda”). Nel caso di specie, con l'ordinanza ingiunzione n. 315/2023 e n.316/2024, l'amministrazione ha fatto pedissequa applicazione delle predette norme;
peraltro, la sanzione edittale astrattamente applicabile, pari a € 60.300, è stata ricondotta alla soglia massima di euro 50.000,00.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...] in proprio e quale legale rappresentante della nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede: Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite che si liquidano in € 2500,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge, se dovuti.
Si comunichi.
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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