TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/10/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e nella funzione di
Giudice d'appello, nella persona della dott.ssa HE Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8058/2015 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Vincenzo Marinelli, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti; appellante
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., eletti- Controparte_1 P.IVA_1 vamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Viviana Gabriele, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
appellata
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cristian Borrelli, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
appellata e appellante in via incidentale
CONCLUSIONI
Le parti, ottemperando al decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 23.4.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni che qui si intendono integralmente riportate;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 19.6.2025, è stata trattenuta in decisione, con la conces- sione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 231/2015 con cui il Giudice di Pace di Cerignola ha rigettato la domanda proposta nei confronti della per la risoluzione per inadempimento del contratto di manuten- Controparte_1 zione programmata di un addolcitore domestico di acqua del 10.11.2009.
La vicenda trae origine dal contratto di acquisto dell'addolcitore, stipulato tra il e la Pt_1 in data 28.11.2007; in seguito, la è stata "assorbita" dalla Controparte_3 Controparte_3 [...]
società con cui il ha stipulato il contratto di manutenzione del 10.11.2009 im- CP_1 Pt_1 pugnato in primo grado;
a fronte dell'inadempimento della società manutentrice, più volte sollecita- ta dal cliente affinché ponesse rimedio ai malfunzionamenti del dispositivo, infatti, il ha Pt_1 proposto ricorso ex art. 696 c.p.c. e, successivamente, all'esito del deposito della relazione peritale, ha introdotto il giudizio di cognizione conclusosi con la dichiarazione di improcedibilità della do- manda di garanzia formulata dalla nei confronti della e Controparte_1 Controparte_2 con il rigetto, nel merito, della domanda principale.
L'appellante ha impugnato il provvedimento di prime cure censurando il capo rela- Pt_1 tivo al rigetto della domanda principale e quello relativo alla compensazione delle spese di lite, rite- nendo che il Giudice di Pace abbia erroneamente escluso la responsabilità della Controparte_1 avendo ignorato le risultanze della c.t.u. e, di conseguenza, individuato l'origine del malfunziona- mento in un difetto o danneggiamento del prodotto anziché nell'omessa manutenzione.
Il ha quindi rassegnato le proprie conclusioni chiedendo, in riforma della sentenza Pt_1 impugnata, l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.2.2016, si è costituita in giudizio la ribadendo la propria estraneità rispetto ai fatti di causa, e, nel merito, la pro- Controparte_2 pria irresponsabilità, chiedendo il rigetto dell'appello principale;
ha inoltre proposto appello inci- dentale contro la sentenza impugnata, chiedendo che sia riformata nella parte in cui il Giudice di
Pace ha erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite, nonostante l'attore fosse risul- tato totalmente soccombente.
La parte ha precisato le proprie conclusioni insistendo, quindi, per il rigetto dell'appello principale, in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto;
ha altresì chiesto che, in acco- glimento dell'appello incidentale, venga riformata la sentenza di primo grado in relazione al capo
2 che ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, con condanna di chi di ragione al pa- gamento delle spese di lite di primo grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.2.2016, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con con- Controparte_1 ferma del provvedimento impugnato;
in particolare, secondo l'appellata, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto che, vertendosi in un'ipotesi di sostituzione o riparazione di parti difettose o danneggiate del prodotto, la prestazione dedotta quale inadempimento dal esula dal pro- Pt_1 gramma di manutenzione di cui al contratto del 10.11.2009.
All'udienza del 17.1.2023, l'avv. Marinelli per l'appellante principale ha dato atto che tra l'appellante e la società appellata è intervenuto un accordo transattivo che pre- Controparte_1 vede l'abbandono del giudizio a spese compensate.
Essendo residuata, quale unica questione controversa, la regolamentazione delle spese di lite della terza chiamata, all'esito della predetta udienza, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., a cui i procuratori di tutte le parti hanno dichiarato di volere aderire;
ciononostan- te, all'udienza fissata per verificare il buon esito delle trattative, la ha fatto Controparte_2 rilevare che la non aveva provveduto a versare l'importo pattuito e accettato nel- Controparte_1 la proposta conciliativa;
sicché constatata l'impossibilità di addivenire ad una definizione bonaria della controversia, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.6.2025, svoltasi in modalità cartolare e, lette le note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale del 16.9.2025, l'appellante ha chiesto dichiararsi la Pt_1 cessazione della materia del contendere per intervento accordo transattivo tra l'appellante e la socie- tà appellata e ha chiesto, altresì, la condanna, ai sensi del combinato disposto de- Controparte_1 gli artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c., della al pagamento di una somma, da liquidarsi Controparte_1
d'ufficio in via equitativa, per il comportamento processuale operato dalla stessa, ed al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, accettata ma non adempiuta.
II.- Preliminarmente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo all'appello principale, atteso che e la hanno riferito, nel corso Parte_1 Controparte_1 dell'udienza del 17.1.2023, di avere raggiunto un accordo transattivo per la definizione bonaria della lite a spese compensate;
di talché, questo Giudice non può che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia sul punto.
Come è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal
Giudice, anche d'ufficio, allorquando sia sopravvenuta una situazione che, per espresso
3 riconoscimento delle parti, abbia eliminato la posizione di contrasto tra le stesse, così facendo venir meno la necessità di una pronuncia sull'oggetto della controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950/2003); in proposito, costituisce jus receptum il principio per cui la cessazione della materia del contendere, che è una fattispecie di estinzione del processo civile di formazione giurisprudenziale, è rilevabile nei casi in cui sopravvenga una situazione che fa venir meno l'interesse ad agire e a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., ex multis, Cass. civ. n. 12310/2007 e Cass. civ. n. 4714/2006). Tra
l'altro, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa neppure dal perdurare di contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, potendo al riguardo il Giudice di merito pronunciarsi secondo il principio della “soccombenza virtuale” (cfr.
Cass. civ. n. 4884/1996; Cass. Civ. n. 4442/2001).
Nel caso di specie, essendo intervenuto un accordo transattivo tra il e la Pt_1 [...] avente a oggetto i fatti di cui all'appello principale, deve essere dichiarata la cessazione CP_1 della materia del contendere, a nulla rilevando, in senso contrario, la circostanza che la
[...] abbia rassegnato le proprie conclusioni insistendo per il rigetto dell'appello CP_2 principale, essendo la terza chiamata priva di interesse a contraddire in relazione alla domanda principale, non essendo stata impugnata la sentenza nella parte in cui è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda di garanzia per difetto di legittimazione passiva della società terza chiamata;
con conseguente passaggio in giudicato del relativo capo.
Passando all'esame dell'appello incidentale, ha chiesto la riforma Controparte_2 della sentenza di primo grado in relazione al capo con cui è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite e la condanna di chi di ragione alla rifusione delle stesse nei propri confronti;
l'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Il Giudice di Pace di Cerignola ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di garanzia promossa da nei confronti della terza chiamata "mancando agli Controparte_1 Controparte_2 atti la prova della sussistenza della legittimazione passiva in capo alla terza chiamata"; a prescindere dal merito della statuizione (che, si ribadisce, è passata in giudicato in quanto non impugnata), deve rilevarsi che, in ossequio ai principi di causazione e soccombenza, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto correttamente porre le spese di lite sostenute dalla terza chiamata a carico del chiamante, alla luce della manifesta infondatezza della chiamata in garanzia formulata dalla nei confronti della (società che – come evidenziato nel Controparte_1 Controparte_2 corso nel giudizio di primo grado – non aveva alcun rapporto negoziale con le controparti né aveva
4 assunto alcun obbligo specifico di garanzia con una di esse), mentre le ha compensate invocando non meglio precisate difficoltà interpretative in relazione alle tematiche trattate e alle questioni giuridiche sottese, ai sensi l'art. 92 c.p.c.
In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che “le spese sostenute dal terzo chiamato […] restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale” (Cass. civ. n. 10364/2023).
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata in parte qua, disponendo che la chiamante sia condannata a rifondare le spese di lite di primo grado sostenute dalla terza Controparte_1 chiamata Controparte_2
Alla liquidazione dei compensi deve procedersi – in assenza di nota spese – d'ufficio, ai sen- si del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 5.200, in ragione del petitum, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio celebrato innanzi al Giudice di Pace di Cerignola.
In caso di riforma della decisione, infatti, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la di- sciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
“compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
(Cass. civ. n. 19989/2021).
IV.- A fronte della dichiarazione di cessazione della materia del contendere intervenuta tra il e la a seguito di composizione bonaria a spese compensate (cfr. verbale Pt_1 Controparte_1 di udienza del 17.1.2023) e dell'accoglimento dell'appello incidentale in ragione di un vizio della motivazione di primo grado del tutto indipendente dalla volontà e dalla condotta delle controparti, le spese di lite di questa fase vanno integralmente compensate tra tutte le parti.
Il ha inoltre chiesto la condanna ex art. 91 c.p.c. della al Pt_1 Controparte_1 pagamento delle spese sostenute per le fasi celebrate successivamente alla proposta conciliativa del
Giudice, nonché la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c., essendo il giudizio proseguito a causa del mancato adempimento da parte della della Controparte_1 proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. accettata da tutte le parti.
In proposito, se da un lato la condanna ex art. 91 c.p.c. non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la sola proposta conciliativa rilevante per l'applicazione della norma citata è quella effettuata in giudizio dalla parte e non quella formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis
5 c.p.c. (così Corte Cost. n. 268/2020), dall'altro, il comportamento processuale tenuto dalla
[...]
caratterizzato dalla adesione alla proposta conciliativa non seguita da adempimento, in CP_1 assenza di giustificato motivo, nonché dall'omissione di ogni ulteriore attività processuale a seguito dell'udienza del 14.4.2023 (tant'è che l'appellante ha omesso di depositare la note di trattazione scritta per le udienze successive e le memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.), integra un abuso quantomeno colposo degli strumenti difensivi che, a prescindere dalle richieste delle parti, deve essere sanzionato d'ufficio ai sensi dell'art. 96, ult. co., c.p.c. con la condanna a risarcire entrambe le controparti.
La quantificazione equitativa del risarcimento deve, per un verso, tenere conto della mancanza di una valida motivazione che spieghi tale contegno processuale della parte e dell'ingiustificato prolungamento dei tempi di definizione della controversia (che avrebbe potuto essere estinta più di due anni fa) e, dall'altro, mantenere una ragionevole proporzionalità con il valore economico effettivo della lite. Pare equo, pertanto, contenere la condanna nella somma di €
1.000 a favore di ciascuna delle controparti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione della materia del contendere con riguardo all'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2. ACCOGLIE l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 231/2015 del
Giudice di Pace di Cerignola, CONDANNA alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite di primo grado, in favore di che liquida in € 1.265 Controparte_2 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della società vittoriosa, avv. Cristian Borrelli, dichiaratosi antistatario;
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. CONDANNA l pagamento, in favore di e di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 1.000 ciascuno, a titolo di lite temeraria ex art. Controparte_2
96, ult. co., c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Foggia, 20 Ottobre 2025
Il Giudice – HE Valeriani
6