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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 840/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4461 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
e dall'Avv. Difensore_2, adiva questa Corte per richiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 18902814, emessa da Area S.r.l. per conto del Comune di San Floro. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per omessa notifica del titolo esecutivo presupposto, costituito dall'avviso di accertamento n. 4461 relativo all'IMU per l'annualità 2015, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si costituiva in giudizio Area S.r.l. contestando puntualmente le avverse deduzioni. La resistente depositava ampia documentazione probatoria volta a dimostrare la regolarità del procedimento di riscossione, tra cui la relata di notifica dell'avviso di accertamento presupposto (avvenuta in data 18/11/2020), il successivo sollecito di pagamento (notificato il 23/05/2022), il preavviso di fermo amministrativo (notificato il 02/08/2022)
e l'iscrizione del fermo sul veicolo Lancia K del contribuente in data 08/11/2022. La società concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto, che costituisce il fulcro delle doglianze del ricorrente. Dall'esame della documentazione prodotta dalla parte resistente,
(segnatamente l'Avviso di Accertamento n. 4461), emerge con assoluta chiarezza che il titolo esecutivo è stato regolarmente notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 18/11/2020. Tale circostanza è corroborata non solo dalla relata di notifica, ma anche dai successivi atti interruttivi della prescrizione regolarmente perfezionatisi. In particolare, il sollecito di pagamento n. 11987549 risulta ricevuto dal destinatario in data
23/05/2022 e il preavviso di fermo amministrativo n. 13182164 risulta notificato in data 02/08/2022.
La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, sia essa ordinaria o "nella forma semplificata" prevista per la riscossione, costituisce prova idonea del perfezionamento della notifica, spostando sul contribuente l'onere di provare l'eventuale mancata conoscenza dell'atto per causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, la sequenza cronologica degli atti notificati dimostra inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente del debito tributario. La notifica dell'atto presupposto, una volta documentata dall'Amministrazione attraverso il deposito della relata o dell'avviso di ricevimento, preclude ogni contestazione fondata sul difetto di conoscenza, qualora il contribuente non fornisca prova rigorosa del contrario.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, essa risulta parimenti priva di pregio.
L'annualità IMU 2015 è stata oggetto di avviso di accertamento notificato il 18/11/2020, dunque entro il termine decadenziale quinquennale (tenuto conto anche delle sospensioni straordinarie legate all'emergenza pandemica ex art. 67 D.L. 18/2020). Dalla data della predetta notifica ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale del credito, il quale è stato validamente interrotto dai successivi atti di messa in mora e cautelari sopra menzionati (maggio 2022, agosto 2022 e novembre 2022). L'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata il 10/11/2023, è dunque intervenuta ampiamente entro i termini di legge.
Gli atti cautelari come il preavviso di fermo o l'iscrizione del fermo stesso hanno natura di atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto manifestano in modo inequivocabile la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
In definitiva, attesa la regolarità della notifica dell'atto presupposto e la validità degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal concessionario Area S.r.l., l'intimazione di pagamento impugnata deve considerarsi legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, osez. 3°, in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione reietta:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in complessivi euro 500,00 oltre oneri di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catanzaro, il 2 luglio 2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 02/07/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 840/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4461 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
e dall'Avv. Difensore_2, adiva questa Corte per richiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 18902814, emessa da Area S.r.l. per conto del Comune di San Floro. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per omessa notifica del titolo esecutivo presupposto, costituito dall'avviso di accertamento n. 4461 relativo all'IMU per l'annualità 2015, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si costituiva in giudizio Area S.r.l. contestando puntualmente le avverse deduzioni. La resistente depositava ampia documentazione probatoria volta a dimostrare la regolarità del procedimento di riscossione, tra cui la relata di notifica dell'avviso di accertamento presupposto (avvenuta in data 18/11/2020), il successivo sollecito di pagamento (notificato il 23/05/2022), il preavviso di fermo amministrativo (notificato il 02/08/2022)
e l'iscrizione del fermo sul veicolo Lancia K del contribuente in data 08/11/2022. La società concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza odierna, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto, che costituisce il fulcro delle doglianze del ricorrente. Dall'esame della documentazione prodotta dalla parte resistente,
(segnatamente l'Avviso di Accertamento n. 4461), emerge con assoluta chiarezza che il titolo esecutivo è stato regolarmente notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 18/11/2020. Tale circostanza è corroborata non solo dalla relata di notifica, ma anche dai successivi atti interruttivi della prescrizione regolarmente perfezionatisi. In particolare, il sollecito di pagamento n. 11987549 risulta ricevuto dal destinatario in data
23/05/2022 e il preavviso di fermo amministrativo n. 13182164 risulta notificato in data 02/08/2022.
La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, sia essa ordinaria o "nella forma semplificata" prevista per la riscossione, costituisce prova idonea del perfezionamento della notifica, spostando sul contribuente l'onere di provare l'eventuale mancata conoscenza dell'atto per causa a lui non imputabile. Nel caso di specie, la sequenza cronologica degli atti notificati dimostra inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente del debito tributario. La notifica dell'atto presupposto, una volta documentata dall'Amministrazione attraverso il deposito della relata o dell'avviso di ricevimento, preclude ogni contestazione fondata sul difetto di conoscenza, qualora il contribuente non fornisca prova rigorosa del contrario.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, essa risulta parimenti priva di pregio.
L'annualità IMU 2015 è stata oggetto di avviso di accertamento notificato il 18/11/2020, dunque entro il termine decadenziale quinquennale (tenuto conto anche delle sospensioni straordinarie legate all'emergenza pandemica ex art. 67 D.L. 18/2020). Dalla data della predetta notifica ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione quinquennale del credito, il quale è stato validamente interrotto dai successivi atti di messa in mora e cautelari sopra menzionati (maggio 2022, agosto 2022 e novembre 2022). L'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, notificata il 10/11/2023, è dunque intervenuta ampiamente entro i termini di legge.
Gli atti cautelari come il preavviso di fermo o l'iscrizione del fermo stesso hanno natura di atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto manifestano in modo inequivocabile la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
In definitiva, attesa la regolarità della notifica dell'atto presupposto e la validità degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal concessionario Area S.r.l., l'intimazione di pagamento impugnata deve considerarsi legittima.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, osez. 3°, in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione reietta:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in complessivi euro 500,00 oltre oneri di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catanzaro, il 2 luglio 2025
Il Giudice Monocratico