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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 2085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2085 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio- promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Deo, presso la quale elettivamente domicilia in Portici alla Via Scalea n.15
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] – C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in calce alla comparsa, dall'avv. Raffaella Moio presso la quale elettivamente domicilia in Quarto alla via Masullo n.1
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.01.2024 premetteva che aveva contratto matrimonio Parte_1
con in Quarto (NA) il 12.09.2019; che dalla loro unione era nata una figlia: Controparte_1 Per_1
(nata a [...] il [...]); che a seguito della comparizione innanzi al Presidente dell'intestato
Tribunale in data 19.04.2021, era stata omologata la separazione personale tra le parti con decreto n.13618/2020 reso in data 26.04.2021; che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita;
che nella gestione della bambina erano sorti dei contrasti con la resistente in previsione dell'introduzione del pernottamento a partire dal quarto anno di età della minore, come previsto negli accordi della separazione. Tutto ciò premesso, chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio
(rectius: cessazione degli effetti civili) confermando l'affidamento condiviso della piccola ad Per_1
entrambi i genitori e la sua attuale collocazione presso la madre e disciplinando i tempi di permanenza presso il padre durante la settimana e nel fine settimana incluso il pernottamento nonché prevedendo a suo carico un assegno a titolo di mantenimento della minore di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini per la costituzione della resistente.
Si costituiva la quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, in Controparte_1
ordine ai provvedimenti accessori chiedeva confermare l'affidamento condiviso della piccola ad Per_1
entrambi i genitori e la sua attuale collocazione presso di sé e disciplinare i tempi di permanenza presso il padre introducendo il pernottamento a partire dal quinto anno di età, chiedeva altresì determinare in euro 450,00 l'importo del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre.
All'udienza del 21.05.2024 le parti comparivano personalmente e confermavano la loro volontà di divorziare. In ordine ai provvedimenti accessori, dopo ampia discussione, concordavano di apportare alcune modifiche agli accordi raggiunti in sede di separazione prevedendo che la minore sarebbe rimasta con il padre “Martedì dall'uscita di scuola fino alle 20,30 e giovedì dalle 18,00 alle 20,30, quando la scuola finisce (30 giugno) il padre il martedì, che è il suo giorno libero avrà la possibilità di prendere la bambina, alle ore 10,00. Orientativamente per il prossimo mese il padre, a settimane alterne terrà con sé la bambina dalle ore 18,00 alle ore 20,30 del sabato e dalle ore 10,00 alle ore 20,30 della domenica. A decorrere dal mese di luglio, orientativamente, inizierà a pernottare presso il Per_1
padre nel finesettimana, a settimane alterne, e le parti valuteranno in base alle reazioni di se Per_1
introdurre qualche giorno di vacanza con il padre. In ordine agli aspetti economici allo stato concordano per la conferma dei provvedimenti in atto”
Il Giudice in via provvisoria, modificava in conformità all'accordo raggiunto dalle parti la disciplina dei tempi di permanenza della minore presso il padre prevista in separazione, confermando, in ordine agli ulteriori aspetti, le statuizioni ivi previste e rinviando per discussione orale all'udienza del 5/12/2024 allorquando la causa era riservata in decisione al Collegio previo parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Passando ai provvedimenti accessori, dalle risultanze processuali non sono emerse criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale che possano condurre ad una deroga dell'affido condiviso di , Per_1
pertanto tale regime va adottato nel caso di specie prevedendosi la collocazione prevalente della minore presso la madre, come del resto chiesto da entrambe le parti. Il padre terrà con sè la figlia il Martedì dall'uscita di scuola o dalle ore 18,00 in base ai turni lavorativi, fino alle 20,30 e il giovedì dalle 18,00 alle 20,30, quando la scuola finisce (orientativamente 30 giugno) il padre il martedì, quando coinciderà con il suo giorno libero dal lavoro, avrà la possibilità di prendere la bambina, alle ore 10,00; a settimane alterne il padre terrà con sé dalle ore 18,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica. Per_1
Resta inteso che questo calendario potrà subire le variazioni di giorni e di orari che si rendessero necessarie in base ai turni lavorativi delle parti e che saranno tempestivamente comunicati alla controparte. Infine il Collegio ritiene di dover ribadire l'invito già formulato dal Giudice delegato in corso di causa, ad una maggiore elasticità nella gestione dell'organizzazione della vita della minore, la cui giovane età impone necessariamente una condivisione tra i genitori, senza la necessità di rimettere al
Tribunale la decisione su mutamenti di carattere meramente organizzativo.
Durante le festività la minore resterà ad anni alterni con ciascun genitore l'intera giornata del 24 o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 1 gennaio, del 6 gennaio, del giorno di Pasqua o di lunedì in albis;
durante le vacanze estive trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Passando alla misura del contributo al mantenimento della figlia da porre a carico del genitore non convivente, soccorrono i criteri di cui all'art.337 ter c.c.. Si deve tenere conto dell'età dei figli, degli impegni di studio, di vita di relazione degli stessi, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori e del fatto che convivendo i figli con la madre, risultano ridotti i tempi di permanenza degli stessi presso il padre e quindi parimenti è ridotta la partecipazione diretta del padre ai compiti di cura e sostentamento della prole.
Applicando i suddetti criteri al caso concreto, premesso che in sede di separazione è stato concordato l'importo di € 350,00, tenuto conto dell'età della minore, dei tempi di permanenza della stessa presso il padre come in questa sede disciplinati, dei redditi del ricorrente - dalla Certificazione Unica allegata al ricorso risulta che il ricorrente negli ultimi tre anni antecedenti la proposizione del ricorso ha percepito un reddito da lavoro dipendente di circa € 10.711,00 - appare congruo confermare l'importo concordato in sede di separazione che all'attualità è pari ad € 380,00. Tale somma dovrà essere versata da Pt_1
a entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutata annualmente in base agli indici
[...] Controparte_1
ISTAT; a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuno vanno poi poste le spese straordinarie per la piccola individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale Per_1
e COA del 7/03/2018.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto in Quarto (NA) il 12.09.2019 (atto n. 89, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2019);
• affida la figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
• disciplina i tempi di permanenza della minore presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun mese in favore di Parte_1
la somma di Euro 380,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore oltre il Controparte_1
50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da gennaio2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2085 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio- promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Deo, presso la quale elettivamente domicilia in Portici alla Via Scalea n.15
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] – C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in calce alla comparsa, dall'avv. Raffaella Moio presso la quale elettivamente domicilia in Quarto alla via Masullo n.1
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.01.2024 premetteva che aveva contratto matrimonio Parte_1
con in Quarto (NA) il 12.09.2019; che dalla loro unione era nata una figlia: Controparte_1 Per_1
(nata a [...] il [...]); che a seguito della comparizione innanzi al Presidente dell'intestato
Tribunale in data 19.04.2021, era stata omologata la separazione personale tra le parti con decreto n.13618/2020 reso in data 26.04.2021; che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita;
che nella gestione della bambina erano sorti dei contrasti con la resistente in previsione dell'introduzione del pernottamento a partire dal quarto anno di età della minore, come previsto negli accordi della separazione. Tutto ciò premesso, chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio
(rectius: cessazione degli effetti civili) confermando l'affidamento condiviso della piccola ad Per_1
entrambi i genitori e la sua attuale collocazione presso la madre e disciplinando i tempi di permanenza presso il padre durante la settimana e nel fine settimana incluso il pernottamento nonché prevedendo a suo carico un assegno a titolo di mantenimento della minore di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini per la costituzione della resistente.
Si costituiva la quale aderiva alla domanda di divorzio formulata dal ricorrente, in Controparte_1
ordine ai provvedimenti accessori chiedeva confermare l'affidamento condiviso della piccola ad Per_1
entrambi i genitori e la sua attuale collocazione presso di sé e disciplinare i tempi di permanenza presso il padre introducendo il pernottamento a partire dal quinto anno di età, chiedeva altresì determinare in euro 450,00 l'importo del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre.
All'udienza del 21.05.2024 le parti comparivano personalmente e confermavano la loro volontà di divorziare. In ordine ai provvedimenti accessori, dopo ampia discussione, concordavano di apportare alcune modifiche agli accordi raggiunti in sede di separazione prevedendo che la minore sarebbe rimasta con il padre “Martedì dall'uscita di scuola fino alle 20,30 e giovedì dalle 18,00 alle 20,30, quando la scuola finisce (30 giugno) il padre il martedì, che è il suo giorno libero avrà la possibilità di prendere la bambina, alle ore 10,00. Orientativamente per il prossimo mese il padre, a settimane alterne terrà con sé la bambina dalle ore 18,00 alle ore 20,30 del sabato e dalle ore 10,00 alle ore 20,30 della domenica. A decorrere dal mese di luglio, orientativamente, inizierà a pernottare presso il Per_1
padre nel finesettimana, a settimane alterne, e le parti valuteranno in base alle reazioni di se Per_1
introdurre qualche giorno di vacanza con il padre. In ordine agli aspetti economici allo stato concordano per la conferma dei provvedimenti in atto”
Il Giudice in via provvisoria, modificava in conformità all'accordo raggiunto dalle parti la disciplina dei tempi di permanenza della minore presso il padre prevista in separazione, confermando, in ordine agli ulteriori aspetti, le statuizioni ivi previste e rinviando per discussione orale all'udienza del 5/12/2024 allorquando la causa era riservata in decisione al Collegio previo parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente dell'intestato
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Passando ai provvedimenti accessori, dalle risultanze processuali non sono emerse criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale che possano condurre ad una deroga dell'affido condiviso di , Per_1
pertanto tale regime va adottato nel caso di specie prevedendosi la collocazione prevalente della minore presso la madre, come del resto chiesto da entrambe le parti. Il padre terrà con sè la figlia il Martedì dall'uscita di scuola o dalle ore 18,00 in base ai turni lavorativi, fino alle 20,30 e il giovedì dalle 18,00 alle 20,30, quando la scuola finisce (orientativamente 30 giugno) il padre il martedì, quando coinciderà con il suo giorno libero dal lavoro, avrà la possibilità di prendere la bambina, alle ore 10,00; a settimane alterne il padre terrà con sé dalle ore 18,00 del sabato alle ore 20,30 della domenica. Per_1
Resta inteso che questo calendario potrà subire le variazioni di giorni e di orari che si rendessero necessarie in base ai turni lavorativi delle parti e che saranno tempestivamente comunicati alla controparte. Infine il Collegio ritiene di dover ribadire l'invito già formulato dal Giudice delegato in corso di causa, ad una maggiore elasticità nella gestione dell'organizzazione della vita della minore, la cui giovane età impone necessariamente una condivisione tra i genitori, senza la necessità di rimettere al
Tribunale la decisione su mutamenti di carattere meramente organizzativo.
Durante le festività la minore resterà ad anni alterni con ciascun genitore l'intera giornata del 24 o del 25 dicembre, del 31 dicembre o del 1 gennaio, del 6 gennaio, del giorno di Pasqua o di lunedì in albis;
durante le vacanze estive trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Passando alla misura del contributo al mantenimento della figlia da porre a carico del genitore non convivente, soccorrono i criteri di cui all'art.337 ter c.c.. Si deve tenere conto dell'età dei figli, degli impegni di studio, di vita di relazione degli stessi, del tenore di vita familiare desumibile dai redditi di entrambi i genitori e del fatto che convivendo i figli con la madre, risultano ridotti i tempi di permanenza degli stessi presso il padre e quindi parimenti è ridotta la partecipazione diretta del padre ai compiti di cura e sostentamento della prole.
Applicando i suddetti criteri al caso concreto, premesso che in sede di separazione è stato concordato l'importo di € 350,00, tenuto conto dell'età della minore, dei tempi di permanenza della stessa presso il padre come in questa sede disciplinati, dei redditi del ricorrente - dalla Certificazione Unica allegata al ricorso risulta che il ricorrente negli ultimi tre anni antecedenti la proposizione del ricorso ha percepito un reddito da lavoro dipendente di circa € 10.711,00 - appare congruo confermare l'importo concordato in sede di separazione che all'attualità è pari ad € 380,00. Tale somma dovrà essere versata da Pt_1
a entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutata annualmente in base agli indici
[...] Controparte_1
ISTAT; a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuno vanno poi poste le spese straordinarie per la piccola individuate come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale Per_1
e COA del 7/03/2018.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto in Quarto (NA) il 12.09.2019 (atto n. 89, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2019);
• affida la figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
• disciplina i tempi di permanenza della minore presso il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ciascun mese in favore di Parte_1
la somma di Euro 380,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore oltre il Controparte_1
50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere da gennaio2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino