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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4510/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Annalisa Cannizzo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
in persona del Ministero pro tempore;
[...]
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 16/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 marzo 2024 ha chiesto che il Parte_1 [...]
, l' ed il Controparte_1 Controparte_2 [...]
vengano condannati al pagamento di € 5.504,41, oltre Controparte_3
accessori, a titolo di indennità sostitutiva di ferie ed ex festività soppresse non godute. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, dipendente dell'Amministrazione convenuta con mansioni di collaboratore scolastico (personale ATA) dal 3 settembre 2018 al 31 agosto
1 2023, ha dedotto che, a causa di una grave patologia che lo costringeva ad una prolungata assenza dal servizio, prima di andare in pensione non usufruiva delle ferie e dell'ex festività soppresse, maturando, così, il diritto all'indennità sostitutiva (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , l' Controparte_1 Controparte_2
ed il , pur ritualmente evocati in giudizio, non si Controparte_3
sono costituiti, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, il ricorso merita di trovare accoglimento (esclusivamente, però, nei confronti del convenuto, quale unico soggetto passivamente legittimato rispetto CP_1
alla pretesa attorea) per le seguenti ragioni.
Premesso che “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass., sez. lav., sentenza n. 21780 dell'8 luglio 2022), va condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di ferie del lavoratore, allorché il lavoratore, assentatosi dal lavoro a causa di una lunga malattia, non abbia goduto - in tutto o in parte - delle ferie annuali di propria spettanza (…) in assenza di alcuna determinazione al riguardo da parte del datore di lavoro, non può desumersi dal silenzio serbato dall'interessato alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute. (…) in ogni caso la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non può escludere il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva delle ferie, in considerazione della irrinunciabilità del diritto stesso, costituzionalmente garantito” (Cass., sez. lav., sentenza n. 21028 del 27 novembre
2012).
Accertata la sussistenza del diritto, appare del tutto superfluo disporre l'accertamento tecnico contabile pur diligentemente richiesto dal , vista Pt_1
l'adeguatezza dei conteggi di parte allegati all'atto introduttivo.
Il convenuto, dunque, va condannato al pagamento di € 5.504,41, oltre CP_1 accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nella contumacia del , dell' Controparte_1 [...]
e del , Controparte_2 Controparte_3
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 5.504,41, oltre accessori nella misura legalmente dovuta Parte_1
da ciascun rateo fino al saldo;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.886,00 per compenso, oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 16/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4510/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Annalisa Cannizzo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
in persona del Ministero pro tempore;
[...]
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 16/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 marzo 2024 ha chiesto che il Parte_1 [...]
, l' ed il Controparte_1 Controparte_2 [...]
vengano condannati al pagamento di € 5.504,41, oltre Controparte_3
accessori, a titolo di indennità sostitutiva di ferie ed ex festività soppresse non godute. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, dipendente dell'Amministrazione convenuta con mansioni di collaboratore scolastico (personale ATA) dal 3 settembre 2018 al 31 agosto
1 2023, ha dedotto che, a causa di una grave patologia che lo costringeva ad una prolungata assenza dal servizio, prima di andare in pensione non usufruiva delle ferie e dell'ex festività soppresse, maturando, così, il diritto all'indennità sostitutiva (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Il , l' Controparte_1 Controparte_2
ed il , pur ritualmente evocati in giudizio, non si Controparte_3
sono costituiti, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Ciò detto, il ricorso merita di trovare accoglimento (esclusivamente, però, nei confronti del convenuto, quale unico soggetto passivamente legittimato rispetto CP_1
alla pretesa attorea) per le seguenti ragioni.
Premesso che “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass., sez. lav., sentenza n. 21780 dell'8 luglio 2022), va condiviso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di ferie del lavoratore, allorché il lavoratore, assentatosi dal lavoro a causa di una lunga malattia, non abbia goduto - in tutto o in parte - delle ferie annuali di propria spettanza (…) in assenza di alcuna determinazione al riguardo da parte del datore di lavoro, non può desumersi dal silenzio serbato dall'interessato alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute. (…) in ogni caso la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non può escludere il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva delle ferie, in considerazione della irrinunciabilità del diritto stesso, costituzionalmente garantito” (Cass., sez. lav., sentenza n. 21028 del 27 novembre
2012).
Accertata la sussistenza del diritto, appare del tutto superfluo disporre l'accertamento tecnico contabile pur diligentemente richiesto dal , vista Pt_1
l'adeguatezza dei conteggi di parte allegati all'atto introduttivo.
Il convenuto, dunque, va condannato al pagamento di € 5.504,41, oltre CP_1 accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nella contumacia del , dell' Controparte_1 [...]
e del , Controparte_2 Controparte_3
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 5.504,41, oltre accessori nella misura legalmente dovuta Parte_1
da ciascun rateo fino al saldo;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.886,00 per compenso, oltre spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 16/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3