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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/05/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 15/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Francesco Tirapani
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Carlo Garroni
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzata, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, la ricorrente è stata titolare, dal 18.04.1998 al 15.03.2012, dell'omonima impresa individuale, esercente l'attività di vendita al minuto di biancheria per la casa, merceria e biancheria intima, oggi cancellata, attività nell'interesse della quale la ricorrente ha negli anni operato investimenti che, unitamente alle condizioni di salute precarie, hanno determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento;
Atteso, quindi, che l'indebitamento è di prevalente derivazione dall'attività di impresa realizzata in precedenza, oggi cessata, deve ritenersi che la ricorrente possa qualificarsi alla stregua di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie” ex art. 2 co. 1 lett c) CCI.
pagina 1 di 3 Nessun dubbio sulla condizione di sovraindebitamento, rispetto alla quale può brevemente riepilogarsi che la ricorrente, a fronte di un reddito netto composto dall'assegno di invalidità mensile percepito dall' di circa € 1.260,02 (oggetto di pignoramento per € 115,00 da parte di Agenzia delle Entrate CP_1
Riscossione), e la presenza di poste attive liquidabili derivanti dalla vendita dell'autovettura e dall'esigua liquidità disponibile sul conto corrente, risulta esposta (essenzialmente verso l'erario ed il ceto bancario) per € 240.417,94;
In particolare, ad esito degli accertamenti richiesti dal giudice relatore in seno all'udienza del 1.04.2025 e vista la relazione integrativa dell'OCC, può rilevarsi: a) che la ricorrente percepisce un assegno ordinario di invalidità, trattamento di natura previdenziale erogato dall' ai sensi della L. 222/1984, CP_1 come risulta dal certificato di pensione INPS e dalla relazione integrativa dell'OCC depositati (All. 2), a fronte di un'invalidità civile nella misura del 75%; b) che con decreto ex art. 445 bis c.p.c. del 25.09.2015, il Tribunale di Ravenna (nr. R.G. 313/2015) ha omologato l'ATP che ha riconosciuto l'invalidità totale della ricorrente;
quest'ultima non ha, tuttavia, inteso avvalersi di tale provvedimento, poiché tale scelta avrebbe comportato una consistente riduzione dell'importo previdenziale percepito;
c) ergo, la pensione periodicamente percepita soggiace ai comuni limiti di impignorabilità ex art. 545 comma 7 c.p.c.; ne discende, attesa la specialità dell'art. 268 c. 4 lett. b) rispetto a tale ultima norma, che tale pensione è legittimamente apprensibile nell'ambito della presente procedura nei limiti di quanto occorrente al mantenimento della debitrice;
d) in fatto, dalle comunicazioni acquisite (All. CP_1 1) risulta che sull'importo mensile dell'assegno (pari a circa € 1.260,02) è oggi trattenuta la somma di € 115,00 in forza di pignoramento esattoriale promosso da l'ammontare attualmente accantonato CP_2 dall'ente erogatore risulta pari a complessivi € 8.395,00, non ancora versati al creditore pignorante. Tale disponibilità, unitamente alle quote dei redditi futuri come determinate dal giudice delegato ex art. 268 c. 4 lett. b), dovrà essere appresa all'attivo della procedura.
Ciò definitivamente accertato, vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che detta relazione contenga esplicita attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCI, sì come riformato ad esito del D.Lgs. 136/2024, circa la sussistenza di un attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura, pur con le debite correzioni da operarsi all'originaria impostazione dell'OCC, in particolare: a) quanto alla pacifica pignorabilità della pensione della ricorrente senza l'osservanza dei limiti ex art. 545 c. 7 c.p.c. e con il solo vincolo – in concreto da determinarsi dal giudice delegato, come meglio si dirà infra – di quanto necessario al mantenimento;
b) quanto alla appresa notizia di disponibilità finanziarie per circa € 8.395,00 da acquisirsi all'attivo della procedura, somma che – unitamente al controvalore della vettura in proprietà della debitrice – dovrebbe consentire il (sia pur minimo) riparto a favore dei creditori concorsuali;
ritenuto che
, pure, risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato, ulteriormente, che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
pagina 2 di 3 ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso, comprensiva della quota spettante all'Organismo, avverrà ad opera del G.D. e all'esito della liquidazione, salvo il riconoscimento di acconti in occasione di riparti parziali;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
) C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Carlo Garroni;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di consiglio del 16.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta Dott. Giovanni Trere'
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nel procedimento ex artt. 268 e ss. CCII promosso da
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. Francesco Tirapani
Con l'ausilio del Professionista dell'OCC avv. Carlo Garroni
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice relatore;
rilevato, preliminarmente, che: sopra generalizzata, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata del proprio patrimonio, deducendo, con il conforto dei dati reddituali e delle certificazioni relative alla propria posizione debitoria, una condizione di sovraindebitamento, nonché dando evidenza di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 2 c.1 lett. d) CCI.
In particolare, la ricorrente è stata titolare, dal 18.04.1998 al 15.03.2012, dell'omonima impresa individuale, esercente l'attività di vendita al minuto di biancheria per la casa, merceria e biancheria intima, oggi cancellata, attività nell'interesse della quale la ricorrente ha negli anni operato investimenti che, unitamente alle condizioni di salute precarie, hanno determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento;
Atteso, quindi, che l'indebitamento è di prevalente derivazione dall'attività di impresa realizzata in precedenza, oggi cessata, deve ritenersi che la ricorrente possa qualificarsi alla stregua di “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie” ex art. 2 co. 1 lett c) CCI.
pagina 1 di 3 Nessun dubbio sulla condizione di sovraindebitamento, rispetto alla quale può brevemente riepilogarsi che la ricorrente, a fronte di un reddito netto composto dall'assegno di invalidità mensile percepito dall' di circa € 1.260,02 (oggetto di pignoramento per € 115,00 da parte di Agenzia delle Entrate CP_1
Riscossione), e la presenza di poste attive liquidabili derivanti dalla vendita dell'autovettura e dall'esigua liquidità disponibile sul conto corrente, risulta esposta (essenzialmente verso l'erario ed il ceto bancario) per € 240.417,94;
In particolare, ad esito degli accertamenti richiesti dal giudice relatore in seno all'udienza del 1.04.2025 e vista la relazione integrativa dell'OCC, può rilevarsi: a) che la ricorrente percepisce un assegno ordinario di invalidità, trattamento di natura previdenziale erogato dall' ai sensi della L. 222/1984, CP_1 come risulta dal certificato di pensione INPS e dalla relazione integrativa dell'OCC depositati (All. 2), a fronte di un'invalidità civile nella misura del 75%; b) che con decreto ex art. 445 bis c.p.c. del 25.09.2015, il Tribunale di Ravenna (nr. R.G. 313/2015) ha omologato l'ATP che ha riconosciuto l'invalidità totale della ricorrente;
quest'ultima non ha, tuttavia, inteso avvalersi di tale provvedimento, poiché tale scelta avrebbe comportato una consistente riduzione dell'importo previdenziale percepito;
c) ergo, la pensione periodicamente percepita soggiace ai comuni limiti di impignorabilità ex art. 545 comma 7 c.p.c.; ne discende, attesa la specialità dell'art. 268 c. 4 lett. b) rispetto a tale ultima norma, che tale pensione è legittimamente apprensibile nell'ambito della presente procedura nei limiti di quanto occorrente al mantenimento della debitrice;
d) in fatto, dalle comunicazioni acquisite (All. CP_1 1) risulta che sull'importo mensile dell'assegno (pari a circa € 1.260,02) è oggi trattenuta la somma di € 115,00 in forza di pignoramento esattoriale promosso da l'ammontare attualmente accantonato CP_2 dall'ente erogatore risulta pari a complessivi € 8.395,00, non ancora versati al creditore pignorante. Tale disponibilità, unitamente alle quote dei redditi futuri come determinate dal giudice delegato ex art. 268 c. 4 lett. b), dovrà essere appresa all'attivo della procedura.
Ciò definitivamente accertato, vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;
rilevato che detta relazione contenga esplicita attestazione ex art. 268 c. 3 ultimo periodo CCI, sì come riformato ad esito del D.Lgs. 136/2024, circa la sussistenza di un attivo distribuibile a favore dei creditori, al netto delle spese di procedura, pur con le debite correzioni da operarsi all'originaria impostazione dell'OCC, in particolare: a) quanto alla pacifica pignorabilità della pensione della ricorrente senza l'osservanza dei limiti ex art. 545 c. 7 c.p.c. e con il solo vincolo – in concreto da determinarsi dal giudice delegato, come meglio si dirà infra – di quanto necessario al mantenimento;
b) quanto alla appresa notizia di disponibilità finanziarie per circa € 8.395,00 da acquisirsi all'attivo della procedura, somma che – unitamente al controvalore della vettura in proprietà della debitrice – dovrebbe consentire il (sia pur minimo) riparto a favore dei creditori concorsuali;
ritenuto che
, pure, risultano divisati dall'OCC i profili attinenti alle cause del sovraindebitamento e alla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni (cfr. art. 269 CCI); rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
precisato, ulteriormente, che la determinazione della quota di reddito e di patrimonio da lasciarsi nella disponibilità del debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, nonché per poter continuare l'esercizio della propria attività (cfr. art. 268 co. 4 lett. b) CCI), spetterà al G.D. successivamente all'apertura della liquidazione (arg. ex. art. 270 CCI in rapporto al “vecchio” art. 14 quinquies co. 2 lett. f) L. 3/2012); visto l'art. 270 CCII;
pagina 2 di 3 ritenuto potersi confermare nell'incarico di liquidatore il già individuato gestore dell'OCC e precisato che la liquidazione unitaria del compenso, comprensiva della quota spettante all'Organismo, avverrà ad opera del G.D. e all'esito della liquidazione, salvo il riconoscimento di acconti in occasione di riparti parziali;
P.Q.M.
1. Dichiara l'apertura della liquidazione controllata sui beni di (C.F. Parte_1
) C.F._1
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Paolo Gilotta;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Carlo Garroni;
4. ordina il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare il subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
9. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del
Tribunale;
10. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
11. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII.
A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Ravenna, Camera di consiglio del 16.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta Dott. Giovanni Trere'
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