Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1296/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TIZIANA Parte_1 C.F._1
BONGO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TIZIANA Parte_2 C.F._2
BONGO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2 il 28/12/2009 a Scutari (Albania) e dalla loro unione è nato a [...] il figlio il Per_1
01/03/2011.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 14/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni
“CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Perugia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale sarà rilasciata da entrambi i coniugi e, pertanto, non vi è luogo per l'assegnazione della stessa.
3) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella nuova abitazione sita a Molteno, in via A. Moro n. 116.
3.1) Resta già bene inteso e concordato che la madre potrà trasferirsi con il figlio anche in un'altra abitazione diversa da quella sita a Molteno, in via A. Moro n. 116 -che è dei genitori della signora a condizione che sia comunque sita in un comune della provincia di Pt_2
Lecco o in comuni limitrofi.
3.2) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
4) Il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante i giorni infrasettimanali, prendendo accordi direttamente con il minore -di anni 14- ma sempre previo avviso alla madre e nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà il minore nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 10.30 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in difetto di altri accordi, il minore trascorrerà i suddetti periodi con entrambi i genitori tenendo conto dei suoi desideri ed esigenze e compatibilmente con gli impegni di ciascuno.
4.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
4.3) Resta già bene inteso e concordato tra i genitori che laddove il signor dovesse Pt_1 trasferirsi in altra regione o all'estero, in deroga al calendario che precede, il padre starà con il figlio un weekend al mese e ogni volta che potrà compatibilmente con le di lui esigenze di lavoro.
5) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare il minore al quale va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita del minore, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso.
6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
7) Quanto al mantenimento ordinario del figlio, essi coniugi hanno concordato quanto segue:
- fino a quando il signor avrà un lavoro in regime full time e sarà gravato dal canone Pt_1 di locazione per la propria abitazione, il signor , entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 corrisponderà alla signora € 400,00 (euro quattrocento,zerozero), a titolo di Parte_2 concorso con la madre nel mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante versamento sul conto bancario indicato;
- laddove il signor non dovesse essere più gravato da costi di locazione per la Parte_1 propria abitazione e sempreché goda di un lavoro full time, entro il giorno 15 di ogni mese, corrisponderà alla signora € 500,00 (euro cinquecento,zerozero), a titolo di Parte_2 concorso con la madre nel mantenimento ordinario del figlio, mediante versamento sul conto bancario indicato, con decorrenza dal mese successivo al verificarsi della predetta condizione;
- se il signor dovesse perdere il lavoro o lavorare in regime part time, i genitori Parte_1 raggiungeranno un nuovo accordo per il mantenimento del figlio in ossequio al principio di proporzionalità.
7.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
7.2) Con riferimento alle spese comprese nel suddetto assegno di mantenimento, i coniugi hanno concordato quanto segue:
- vitto e spese per l'alloggio: sono comprese nell'assegni di mantenimento;
- vestiario: vi provvederà il padre in ragione del 100% concordando la spesa direttamente con il figlio;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: sarà sostenute con le stesse modalità concordate per le spese straordinarie;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà il padre in ragione del 100%;
- paghette/pocket money: fino al dicembre 2026 vi provvederà il padre, successivamente vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze del figlio.
7.3) Resta bene inteso e concordato tra i coniugi, che laddove le condizioni lavorative della moglie dovessero peggiorare con conseguente riduzione dei suoi redditi, essi genitori si impegneranno a raggiungere un nuovo accordo per il mantenimento ordinario del figlio entro
2 mesi.
8) Quanto alle spese straordinarie per il figlio, i coniugi concordano che fino a dicembre 2026 graveranno sul padre in ragione del 100%, mentre a decorrere dal 1 gennaio 2027 -data a partire dalla quale i genitori divideranno anche l'assegno unico e universale per i figli carico- le spese straordinarie per il figlio graveranno in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
9.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, in difetto di altri accordi, i genitori si danno atto che avranno le linee guida del
Tribunale di Lecco, sottoscritte il 29 marzo 2018, che indicano quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate.
Sono pertanto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o le lenti a contatto se prescritti dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, d) farmaci particolare anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fin al secondo anno fuori corso copreso;
b) i libri di testo;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio persoalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g)corsi die recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA
o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio
(anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, babysitter solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione; attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(babysitter) in caso ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di 10 giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenze.
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno). 9) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
10) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
11) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico fino al mese di dicembre 2026 spetta al padre in ragione del 100%, mentre a decorrere dal mese di gennaio 2027 il predetto assegno unico e universale per i figli a carico o beneficio equivalente spetta ad entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
12) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
13) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) L'automobile Citroen C4, targata FD199ZL, intestata alla moglie e acquistata durante il matrimonio in costanza di regime di comunione dei beni, resterà in uso esclusivo alla moglie, con l'ulteriore intesa che su semplice richiesta della moglie, il marito ove necessario si obbliga ad intervenire in caso di vendita della vettura, il cui provento andrà ad esclusivo beneficio della moglie.
B) L'automobile Ford Kuga, targata GL739HD, di cui la moglie gode in forza di contratto di leasing stipulato durante il matrimonio in costanza di regime di comunione dei beni, continuerà ad essere utilizzata dalla moglie, la quale continuerà a farsi carico integralmente dei canoni di leasing rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del marito in ordine al pagamento delle rate del contratto de quo.
C) L'automobile Mercedes Classe E, targata FN392RS, intestata al marito e acquistata durante il matrimonio in costanza di regime di comunione dei beni, resterà in uso esclusivo al marito, con l'ulteriore intesa che su semplice richiesta del signor , la moglie ove necessario si Pt_1 obbliga ad intervenire in caso di vendita della vettura, il cui provento andrà ad esclusivo beneficio del marito.
D) I coniugi si danno atto di avere ciascuno un proprio conto corrente e con riferimento a tali conti, pur essendo i coniugi in regime di comunione dei beni, ciascun coniuge rinuncia a qualsiasi pretesa rispetto alle giacenze del conto corrente dell'altro coniuge.
E) Le Parti si danno atto che ogni eventuale finanziamento stipulato mentre era vigente il regime di comunione di beni rimarrà in capo esclusivo al solo firmatario, nulla dovendo, pertanto, l'altra parte, la quale sarà manlevata da ogni onere connesso a detti finanziamenti.
CHIEDONO INOLTRE
• che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: - fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
relative allo scioglimento del matrimonio
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto -trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Perugia al n. 132, Serie C, P II, anno 2015-, alle stesse condizioni di cui alla domanda di separazione, da intendersi qui integralmente trascritte;
• ordinare al Comune di Perugia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
e con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto il signor e Parte_1 Parte_3
[...]
• che non sono stati mai pronunciati dal Tribunale per i Minori provvedimenti a carico del loro figlio;
• che non intendono riconciliarsi e, pertanto, ritengono inutile il tentativo di conciliazione, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare;
• che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte e per l'effetto rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta;
• che rinunciano ad impugnare sia l'emananda sentenza che pronuncerà la separazione sia quella che pronuncerà il loro divorzio;
• che rinunciano congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis 12 terzo comma, avendo descritto le proprie condizioni reddituali patrimoniali e i rispettivi oneri a carico nel presente ricorso con la documentazione reddituale dell'ultimo triennio allegata allo stesso.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di scioglimento del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di scioglimento del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito civile a Scutari (Albania) il 28/12/2009, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Perugia, reg. atti di matrimonio, anno
2015, Parte II, Serie C, numero 132;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Perugia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada