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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/09/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 873/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nata a [...] il Parte_1
29.06.1975, C.F. e nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Emilia De C.F._2
Piano ed elettivamente domiciliati in Solofra (Av) alla via Abate Giannattasio n. 4;
RICORRENTI
Con il parere del P.M. del 12.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 13.07.2003 e che dalla loro unione sono nati tre figli,
il 12.09.2005, il 10.09.2008 e il 28.08.2015, hanno esposto che a causa Per_1 Per_2 Per_3
di incomprensioni maturate negli anni e di insanabili contrasti è venuta meno la comunione materiale e spirituale e la convivenza è divenuta intollerabile.
Con note scritte depositate per l'udienza del 14.07.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 873/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato con domanda congiunta da nata a [...] il Parte_1
29.06.1975, C.F. e nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
C.F. rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Emilia De C.F._2
Piano ed elettivamente domiciliati in Solofra (Av) alla via Abate Giannattasio n. 4;
RICORRENTI
Con il parere del P.M. del 12.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio in data 13.07.2003 e che dalla loro unione sono nati tre figli,
il 12.09.2005, il 10.09.2008 e il 28.08.2015, hanno esposto che a causa Per_1 Per_2 Per_3
di incomprensioni maturate negli anni e di insanabili contrasti è venuta meno la comunione materiale e spirituale e la convivenza è divenuta intollerabile.
Con note scritte depositate per l'udienza del 14.07.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
1/2 Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2