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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1319/2023 del 18 aprile 2023 del
Giudice di pace di Salerno, iscritto al n. 8607/2023 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avvocato Michele Marino (C.F. ), presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via B. Freda n. 50
-appellante-
E
(p. IVA ), con sede in Bologna, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45;
, residente in [...] (C.F. Controparte_2
) -appellati contumaci- C.F._3
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 24 gennaio/6 febbraio 2020, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Salerno l e , Controparte_1 Controparte_2 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che assumeva esserle derivati delle lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi lungo la via Monti di Eboli, ad Olevano sul
Tusciano, il 3 maggio 2010, alle ore 9:00 circa, allorquando l'autovettura Fiat Stilo targata
CN564PJ, di proprietà di e da lei condotta, era stata dapprima tamponata Controparte_3
dall'auto Renault Clio targata BF097FE di , assicurata per la cosiddetta Controparte_2
r.c.a. con l che procedeva nella sua stessa direzione di Controparte_1
marcia, e, per effetto dell'urto, sospita contro il veicolo Ford Focus targato DL497VC che proveniva dall'opposta corsia di marcia.
Nel contraddittorio dell' e di , che Controparte_1 Controparte_2
eccepirono l'improponibilità della domanda attrice per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145 e ss. D.Lgs. 209/05, la prescrizione del diritto al risarcimento invocato, la nullità
della citazione di primo grado, il difetto di legittimazione attiva e passiva e contestarono l'an
e il quantum dell'invocato risarcimento, la causa fu istruita dall'adito Giudice di Pace di
Salerno con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, l'escussione dei testimoni e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, quindi, decisa con sentenza n. 1319/2023.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 1319/2023, pronunciata il 18 aprile 2023 e resa pubblica il 21 aprile
2023, il Giudice di Pace di Salerno, appurata la proponibilità della domanda e ritenuta l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Renault Clio, accolse la richiesta risarcitoria dell'attrice, condannando i convenuti, in solido tra loro, a pagarle la somma di €
7.542,21, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché a rifonderle le spese del giudizio, definitivamente addebitando ai soccombenti anche le spese di CTU.
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 20 novembre 2023, impugnò detta decisione Parte_1
innanzi a questo Tribunale di Salerno, dolendosi dell'errata quantificazione del danno non patrimoniale, del mancato riconoscimento del danno morale e dell'errato calcolo degli interessi, riconosciuti solo far data dalla domanda e non dal fatto illecito. Contestato, infine, l'importo liquidatole per spese di causa, l'appellante chiese: “1) accogliere il presente
appello; 2) per l'effetto, condannare la sig,ra e la in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra di loro, al pagamento in favore della
sig.ra della restante somma di Euro 1.282,07 (giusta differenza tra Parte_1
l'importi liquidato di Euro 7.542,21 e quello dovuto di Euro 8.824,28), o di quella somma
maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi residui da calcolare
sull'intera somma dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, altresì, la sig.ra
e la in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido Controparte_2 Controparte_1
tra loro, al pagamento in favore dell'avv. Michele Marino dell'importo di Euro 43,65 per spese
anticipate per conto del cliente nel giudizio di primo grado (differenza tra l'importo di Euro
264,00 liquidato in sentenza e quello effettivamente sborsato di Euro 307,65); 4)
condannare la sig.ra e la in persona del legale rapp.te Controparte_2 Controparte_1
pro tempore, in solido tra di loro, al pagamento in favore del sottoscritto delle competenze
del presente giudizio, rimborso spese generali, CNAP ed IVA”.
e , ai quali l'appello fu notificato il 20 Controparte_1 Controparte_2
novembre 2023, furono dichiarati contumaci all'udienza del 29 maggio 2024.
Istruita documentalmente la causa e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del
18 giugno 2025, celebrata ex art.127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di Parte_1
, sostanzialmente conformi a quelle formulate con l'atto introduttivo, è stata riservata
[...]
in decisione.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Col primo motivo di gravame, l'appellante contesta l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio, ripresa dal giudice di pace, secondo cui la valutazione del danno biologico presuppone l'accertamento strumentale della lesione, censurando la quantificazione nella misura di soli 4 punti percentuali dei postumi permanenti derivati dalle lesioni patite in occasione dell'incidente per cui è causa, oltre che la determinazione della durata dell'invalidità temporanea dalla stessa riportata;
ella invoca, invece, la perizia del suo fiduciario, il dott. , che le aveva riconosciuto postumi invalidanti del 7% e Persona_1
una invalidità temporanea proporzionata alla documentazione sanitaria versata agli atti.
La doglianza è infondata.
Il giudice di prime cure per la valutazione delle lesioni personali e dei danni che ne erano derivati all'attrice ha officiato di una consulenza medico legale il dott. , il Persona_2
quale, dopo aver sottoposto a visita e raccolto l'anamnesi, ha riscontrato Parte_1
un “trauma contusivo – distorsivo del rachide cervicale e lombosacrale, contusione
dell'emitorace sinistro e contusione del ginocchio sinistro con lesione meniscale stabile”, ha accertato la compatibilità del quadro clinico, documentato da quanto prodotto in atti, con la dinamica dei fatti ed ha concluso, richiamando diffusa letteratura medica, che Parte_2
aveva patito, in conseguenza di quelle lesioni, un'invalidità temporanea che fu totale
[...]
per 10 giorni e parziale per 40 giorni, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50 % per i primi 20 giorni ed al 25 % per gli ultimi 20 giorni, oltre che un danno biologico permanente implicante la riduzione della sua integrità-psicofisica del 4 %.
Va ribadito che l'indicato ausiliare ha puntualmente riscontrato e confutato le osservazioni del perito di parte attrice, osservando che “in forza della legge 24 marzo 2012 n. 27, articolo
32,3-ter e 3-quater, possono essere valutate percentualmente in responsabilità civile solo
le lesioni strumentalmente o visivamente accertabili, per cui, in relazione agli esiti accertati
nella perizianda (postumi di distorsione del rachide cervicale lombosacrale con lieve
impegno funzionale del collo e del tronco. Postumi di contusione ginocchio sinistro con
lesione meniscale stabile), non è possibile riconoscere alla perizianda una percentuale di
invalidità superiore al 4 %”. Ed ancora, relativamente alla contestata valutazione del danno biologico temporaneo ha chiarito: “si osserva che un periodo di invalidità temporanea di
complessivi giorni 50, come riconosciuti dal CTU alla OR (di cui 10 Parte_1
giorni di invalidità totale e 40 giorni di invalidità parziale), è solitamente ritenuto, in sede
medico-legale, un periodo congruo per la guarigione o per la stabilizzazione di esiti dei
traumi contusivi” (cfr. pag. 24, 25 e 26 della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado).
È ben vero che la disposizione contenuta nel richiamato art. 32, comma 3 ter, del d.l. n.
1/2012, convertito, con modifiche dalla legge n. 27/2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una "norma in senso lato", a cui va data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso che nell'accertamento del danno alla persona non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico. Nel caso di specie, tuttavia, l'ausiliario del primo giudice risulta avere condotto la sua analisi secondo una rigorosa e criteriologia medico-legale, valorizzando quanto emerso dalla visita della perizianda e la vasta documentazione sanitaria versata in atti e sussumendo le sue osservazioni nei suggerimenti e nelle analisi della letteratura di settore, giungendo a conclusioni che, confortate dalla scienza medico-legale ed immuni da errori logici, oltre che coerenti con i barème normalmente praticati dalla medicina legale e dalla giurisprudenza di merito, anche di questo tribunale, sono pienamente condivise.
L'appellante, piuttosto che confutare la concreta valutazione dell'entità della lesione dell'integrità psico-fisica accertata dall'ausiliario del giudice, ha invocato le diverse conclusioni del suo perito: ma non v'è ragione per attribuire maggiore affidabilità alle consulenze di parte piuttosto che alla consulenza tecnica d'ufficio, essendo le prime,
semplici allegazioni difensive, ontologicamente tese a sostenere le ragioni di uno dei litiganti, la seconda riferibile ad un ausiliare del giudice incaricato di riferire solo la verità ed in tal senso formalmente impegnatosi.
Pertanto, non v'è motivo per valutare i postumi accertati nella misura del 7% piuttosto che del 4%, come correttamente ritenuto dal primo giudice, né per affermare che l'invalidità
temporanea parziale sia stata di 50 giorni (durata sostenuta col generico richiamo “agli
effettivi giorni di guarigione consigliati dai medici ospedalieri” – così il CTP – e alla documentazione prodotta in atti – così nell'appello – dalla quale, tuttavia, non risulta una precisa indicazione della data di completa ripresa della vittima del sinistro) piuttosto che di
40, sufficiente per la guarigione completa (sia pure con postumi) dalle lesioni patite dall'attrice.
4.2.- Col secondo motivo di appello, parte attrice s'è doluta del mancato riconoscimento e liquidazione del danno morale, reclamato nella di 1/5 del danno biologico.
Anche tale doglianza è infondata e va respinta.
Ed invero, nulla spetta all'odierna appellante per tale voce di danno in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, diverso da quello ordinariamente correlato alle lesioni del tipo di quelle patite e già ristorate con la liquidazione tabellare del danno non patrimoniale: anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato, ancorché
conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. fra le tante Cass., Sez.
3, sentenza n. 339 del 13/01/2016 e Sez. 3, ordinanza n. 6443 del 03/03/2023).
Nella specie, restano del tutto generiche sul punto le allegazioni dell'attrice sul punto,
considerata la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale e la circostanza per cui la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato. Ne consegue la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione,
da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole,
fondarne il convincimento.
si è limitata a chiedere il ristoro del danno morale senza, tuttavia, Parte_1
allegare, tantomeno provare, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni patite in termini di effettiva sofferenza interiore, restando invece il dolore correlato alle modeste lesioni subite interamente assorbito dal danno biologico. 4.3.- Col terzo motivo di gravame l'appellante s'è doluta dell'errato computo degli interessi,
riconosciuti dal primo giudice solo a far data dalla decisione e non dal fatto illecito.
La doglianza è fondata.
Invero, sull'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno da ritardato pagamento, per non aver potuto il danneggiato disporre della somma dovuta nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro al saldo: tale danno va equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al primo degli indicati termini temporali (epoca del sinistro: nella specie 3
maggio 2010) secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità.
Gli interessi compensativi così computati ammontano a € 1.339,40.
4.4.- Con il quarto e ultimo motivo di gravame parte appellante si duole dell'erroneo calcolo delle spese processuali sostenute, liquidate nella somma di € 264,00 e non in quella di €
307,65 effettivamente sostenuta e richiesta con la notula riepilogativa prodotta in atti.
È ben vero che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità cui lo scrivente intende dare continuità, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione di spese e compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata, esponendo, sia pure in modo conciso, le ragioni di fatto e di diritto della propria determinazione, pur non essendo tenuto a rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.
Per altro, la riforma parziale della decisione di primo, in ragione dell'accoglimento del terzo motivo di gravame, determina la caducazione della statuizione accessoria sulle spese, che vanno regolate ex novo da questo giudice, in applicazione delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. c.p.c., sicché il motivo va assorbito.
4.5.- Tanto premesso, in parziale riforma della gravata sentenza, e Controparte_2
vanno condannate, in solido, a pagare a Controparte_1 Parte_1
gli interessi compensativi nella misura di € 1.339,40.
5.- Le spese.
5.- Le spese del giudizio di primo grado vanno poste interamente a carico delle convenute e riliquidate in € 307,65 per esborsi (interamente documentati), € 425,00 per la fase di studio,
€ 360,00 per la fase introduttiva, € 580,00 per la fase istruttoria ed € 750,00 per la fase conclusionale, considerando il valore della lite, la natura delle questioni trattate, l'attività
professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
Vanno, invece, interamente compensate le spese della presente fase di appello, attesa la solo parziale fondatezza dell'impugnazione e la reciprocità della soccombenza.
Restano definitivamente a carico delle indicate convenute le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno n. Parte_1
1319/2023, così provvede per tutte le ragioni esposte in parte motiva:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza,
condanna e , in solido tra loro, a pagare Controparte_1 Controparte_2
a gli interessi compensativi nella misura di € 1.339,40; Parte_1
2) condanna e , in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2
pagare all'appellante le spese del primo grado di grado di giudizio che Parte_1
liquida in € 307,65 per esborsi e complessivi € 2.115,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA
come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Michele Marino;
3) compensa per intero tra le parti le spese del presente grado di appello. Salerno, 29 giugno 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1319/2023 del 18 aprile 2023 del
Giudice di pace di Salerno, iscritto al n. 8607/2023 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura speciale a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'avvocato Michele Marino (C.F. ), presso il cui C.F._2
studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via B. Freda n. 50
-appellante-
E
(p. IVA ), con sede in Bologna, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45;
, residente in [...] (C.F. Controparte_2
) -appellati contumaci- C.F._3
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado
Con citazione notificata il 24 gennaio/6 febbraio 2020, evocò in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Salerno l e , Controparte_1 Controparte_2 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che assumeva esserle derivati delle lesioni subite in occasione del sinistro verificatosi lungo la via Monti di Eboli, ad Olevano sul
Tusciano, il 3 maggio 2010, alle ore 9:00 circa, allorquando l'autovettura Fiat Stilo targata
CN564PJ, di proprietà di e da lei condotta, era stata dapprima tamponata Controparte_3
dall'auto Renault Clio targata BF097FE di , assicurata per la cosiddetta Controparte_2
r.c.a. con l che procedeva nella sua stessa direzione di Controparte_1
marcia, e, per effetto dell'urto, sospita contro il veicolo Ford Focus targato DL497VC che proveniva dall'opposta corsia di marcia.
Nel contraddittorio dell' e di , che Controparte_1 Controparte_2
eccepirono l'improponibilità della domanda attrice per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145 e ss. D.Lgs. 209/05, la prescrizione del diritto al risarcimento invocato, la nullità
della citazione di primo grado, il difetto di legittimazione attiva e passiva e contestarono l'an
e il quantum dell'invocato risarcimento, la causa fu istruita dall'adito Giudice di Pace di
Salerno con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, l'escussione dei testimoni e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, quindi, decisa con sentenza n. 1319/2023.
2.- La sentenza appellata
Con la sentenza n. 1319/2023, pronunciata il 18 aprile 2023 e resa pubblica il 21 aprile
2023, il Giudice di Pace di Salerno, appurata la proponibilità della domanda e ritenuta l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Renault Clio, accolse la richiesta risarcitoria dell'attrice, condannando i convenuti, in solido tra loro, a pagarle la somma di €
7.542,21, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché a rifonderle le spese del giudizio, definitivamente addebitando ai soccombenti anche le spese di CTU.
3.- Il processo di appello
Con citazione notificata il 20 novembre 2023, impugnò detta decisione Parte_1
innanzi a questo Tribunale di Salerno, dolendosi dell'errata quantificazione del danno non patrimoniale, del mancato riconoscimento del danno morale e dell'errato calcolo degli interessi, riconosciuti solo far data dalla domanda e non dal fatto illecito. Contestato, infine, l'importo liquidatole per spese di causa, l'appellante chiese: “1) accogliere il presente
appello; 2) per l'effetto, condannare la sig,ra e la in Controparte_2 Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra di loro, al pagamento in favore della
sig.ra della restante somma di Euro 1.282,07 (giusta differenza tra Parte_1
l'importi liquidato di Euro 7.542,21 e quello dovuto di Euro 8.824,28), o di quella somma
maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi residui da calcolare
sull'intera somma dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, altresì, la sig.ra
e la in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido Controparte_2 Controparte_1
tra loro, al pagamento in favore dell'avv. Michele Marino dell'importo di Euro 43,65 per spese
anticipate per conto del cliente nel giudizio di primo grado (differenza tra l'importo di Euro
264,00 liquidato in sentenza e quello effettivamente sborsato di Euro 307,65); 4)
condannare la sig.ra e la in persona del legale rapp.te Controparte_2 Controparte_1
pro tempore, in solido tra di loro, al pagamento in favore del sottoscritto delle competenze
del presente giudizio, rimborso spese generali, CNAP ed IVA”.
e , ai quali l'appello fu notificato il 20 Controparte_1 Controparte_2
novembre 2023, furono dichiarati contumaci all'udienza del 29 maggio 2024.
Istruita documentalmente la causa e acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del
18 giugno 2025, celebrata ex art.127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni di Parte_1
, sostanzialmente conformi a quelle formulate con l'atto introduttivo, è stata riservata
[...]
in decisione.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Col primo motivo di gravame, l'appellante contesta l'affermazione del consulente tecnico d'ufficio, ripresa dal giudice di pace, secondo cui la valutazione del danno biologico presuppone l'accertamento strumentale della lesione, censurando la quantificazione nella misura di soli 4 punti percentuali dei postumi permanenti derivati dalle lesioni patite in occasione dell'incidente per cui è causa, oltre che la determinazione della durata dell'invalidità temporanea dalla stessa riportata;
ella invoca, invece, la perizia del suo fiduciario, il dott. , che le aveva riconosciuto postumi invalidanti del 7% e Persona_1
una invalidità temporanea proporzionata alla documentazione sanitaria versata agli atti.
La doglianza è infondata.
Il giudice di prime cure per la valutazione delle lesioni personali e dei danni che ne erano derivati all'attrice ha officiato di una consulenza medico legale il dott. , il Persona_2
quale, dopo aver sottoposto a visita e raccolto l'anamnesi, ha riscontrato Parte_1
un “trauma contusivo – distorsivo del rachide cervicale e lombosacrale, contusione
dell'emitorace sinistro e contusione del ginocchio sinistro con lesione meniscale stabile”, ha accertato la compatibilità del quadro clinico, documentato da quanto prodotto in atti, con la dinamica dei fatti ed ha concluso, richiamando diffusa letteratura medica, che Parte_2
aveva patito, in conseguenza di quelle lesioni, un'invalidità temporanea che fu totale
[...]
per 10 giorni e parziale per 40 giorni, progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50 % per i primi 20 giorni ed al 25 % per gli ultimi 20 giorni, oltre che un danno biologico permanente implicante la riduzione della sua integrità-psicofisica del 4 %.
Va ribadito che l'indicato ausiliare ha puntualmente riscontrato e confutato le osservazioni del perito di parte attrice, osservando che “in forza della legge 24 marzo 2012 n. 27, articolo
32,3-ter e 3-quater, possono essere valutate percentualmente in responsabilità civile solo
le lesioni strumentalmente o visivamente accertabili, per cui, in relazione agli esiti accertati
nella perizianda (postumi di distorsione del rachide cervicale lombosacrale con lieve
impegno funzionale del collo e del tronco. Postumi di contusione ginocchio sinistro con
lesione meniscale stabile), non è possibile riconoscere alla perizianda una percentuale di
invalidità superiore al 4 %”. Ed ancora, relativamente alla contestata valutazione del danno biologico temporaneo ha chiarito: “si osserva che un periodo di invalidità temporanea di
complessivi giorni 50, come riconosciuti dal CTU alla OR (di cui 10 Parte_1
giorni di invalidità totale e 40 giorni di invalidità parziale), è solitamente ritenuto, in sede
medico-legale, un periodo congruo per la guarigione o per la stabilizzazione di esiti dei
traumi contusivi” (cfr. pag. 24, 25 e 26 della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado).
È ben vero che la disposizione contenuta nel richiamato art. 32, comma 3 ter, del d.l. n.
1/2012, convertito, con modifiche dalla legge n. 27/2012, costituisce non già una norma di tipo precettivo, ma una "norma in senso lato", a cui va data un'interpretazione compatibile con l'art. 32 Cost., dovendo essa essere intesa nel senso che nell'accertamento del danno alla persona non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico. Nel caso di specie, tuttavia, l'ausiliario del primo giudice risulta avere condotto la sua analisi secondo una rigorosa e criteriologia medico-legale, valorizzando quanto emerso dalla visita della perizianda e la vasta documentazione sanitaria versata in atti e sussumendo le sue osservazioni nei suggerimenti e nelle analisi della letteratura di settore, giungendo a conclusioni che, confortate dalla scienza medico-legale ed immuni da errori logici, oltre che coerenti con i barème normalmente praticati dalla medicina legale e dalla giurisprudenza di merito, anche di questo tribunale, sono pienamente condivise.
L'appellante, piuttosto che confutare la concreta valutazione dell'entità della lesione dell'integrità psico-fisica accertata dall'ausiliario del giudice, ha invocato le diverse conclusioni del suo perito: ma non v'è ragione per attribuire maggiore affidabilità alle consulenze di parte piuttosto che alla consulenza tecnica d'ufficio, essendo le prime,
semplici allegazioni difensive, ontologicamente tese a sostenere le ragioni di uno dei litiganti, la seconda riferibile ad un ausiliare del giudice incaricato di riferire solo la verità ed in tal senso formalmente impegnatosi.
Pertanto, non v'è motivo per valutare i postumi accertati nella misura del 7% piuttosto che del 4%, come correttamente ritenuto dal primo giudice, né per affermare che l'invalidità
temporanea parziale sia stata di 50 giorni (durata sostenuta col generico richiamo “agli
effettivi giorni di guarigione consigliati dai medici ospedalieri” – così il CTP – e alla documentazione prodotta in atti – così nell'appello – dalla quale, tuttavia, non risulta una precisa indicazione della data di completa ripresa della vittima del sinistro) piuttosto che di
40, sufficiente per la guarigione completa (sia pure con postumi) dalle lesioni patite dall'attrice.
4.2.- Col secondo motivo di appello, parte attrice s'è doluta del mancato riconoscimento e liquidazione del danno morale, reclamato nella di 1/5 del danno biologico.
Anche tale doglianza è infondata e va respinta.
Ed invero, nulla spetta all'odierna appellante per tale voce di danno in difetto di specifica allegazione e prova delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, diverso da quello ordinariamente correlato alle lesioni del tipo di quelle patite e già ristorate con la liquidazione tabellare del danno non patrimoniale: anche in caso di incidente stradale il danno morale va liquidato, ancorché
conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico (cfr. fra le tante Cass., Sez.
3, sentenza n. 339 del 13/01/2016 e Sez. 3, ordinanza n. 6443 del 03/03/2023).
Nella specie, restano del tutto generiche sul punto le allegazioni dell'attrice sul punto,
considerata la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale e la circostanza per cui la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato. Ne consegue la necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione,
da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole,
fondarne il convincimento.
si è limitata a chiedere il ristoro del danno morale senza, tuttavia, Parte_1
allegare, tantomeno provare, circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza delle lesioni patite in termini di effettiva sofferenza interiore, restando invece il dolore correlato alle modeste lesioni subite interamente assorbito dal danno biologico. 4.3.- Col terzo motivo di gravame l'appellante s'è doluta dell'errato computo degli interessi,
riconosciuti dal primo giudice solo a far data dalla decisione e non dal fatto illecito.
La doglianza è fondata.
Invero, sull'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi compensativi del maggior danno da ritardato pagamento, per non aver potuto il danneggiato disporre della somma dovuta nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro al saldo: tale danno va equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al primo degli indicati termini temporali (epoca del sinistro: nella specie 3
maggio 2010) secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità.
Gli interessi compensativi così computati ammontano a € 1.339,40.
4.4.- Con il quarto e ultimo motivo di gravame parte appellante si duole dell'erroneo calcolo delle spese processuali sostenute, liquidate nella somma di € 264,00 e non in quella di €
307,65 effettivamente sostenuta e richiesta con la notula riepilogativa prodotta in atti.
È ben vero che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità cui lo scrivente intende dare continuità, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione di spese e compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata, esponendo, sia pure in modo conciso, le ragioni di fatto e di diritto della propria determinazione, pur non essendo tenuto a rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.
Per altro, la riforma parziale della decisione di primo, in ragione dell'accoglimento del terzo motivo di gravame, determina la caducazione della statuizione accessoria sulle spese, che vanno regolate ex novo da questo giudice, in applicazione delle regole dettate dagli artt. 91 e segg. c.p.c., sicché il motivo va assorbito.
4.5.- Tanto premesso, in parziale riforma della gravata sentenza, e Controparte_2
vanno condannate, in solido, a pagare a Controparte_1 Parte_1
gli interessi compensativi nella misura di € 1.339,40.
5.- Le spese.
5.- Le spese del giudizio di primo grado vanno poste interamente a carico delle convenute e riliquidate in € 307,65 per esborsi (interamente documentati), € 425,00 per la fase di studio,
€ 360,00 per la fase introduttiva, € 580,00 per la fase istruttoria ed € 750,00 per la fase conclusionale, considerando il valore della lite, la natura delle questioni trattate, l'attività
professionale effettivamente svolta e le vigenti tariffe forensi.
Vanno, invece, interamente compensate le spese della presente fase di appello, attesa la solo parziale fondatezza dell'impugnazione e la reciprocità della soccombenza.
Restano definitivamente a carico delle indicate convenute le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno n. Parte_1
1319/2023, così provvede per tutte le ragioni esposte in parte motiva:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza,
condanna e , in solido tra loro, a pagare Controparte_1 Controparte_2
a gli interessi compensativi nella misura di € 1.339,40; Parte_1
2) condanna e , in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2
pagare all'appellante le spese del primo grado di grado di giudizio che Parte_1
liquida in € 307,65 per esborsi e complessivi € 2.115,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA
come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Michele Marino;
3) compensa per intero tra le parti le spese del presente grado di appello. Salerno, 29 giugno 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce