Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1237/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente relatore
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice all'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1237 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Fabio Pernice, in virtù di procura alle liti allegata in ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO (CONTUMACE) con l'intervento necessario di PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12/2/25, l'avv. Pernice conclude come da atti e verbali di causa, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori adottati all'esito della prima comparizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 21/8/24 ha chiesto la pronuncia della separazione Parte_1
dal coniuge, con il quale ha contratto matrimonio in data 17/6/2018, celebrato Controparte_1
1
(l'8/4/2019) e deducendo, a fondamento della domanda, che il matrimonio tra Persona_1 le parti è entrato in crisi a causa dell'assenza costante e ingiustificata del convenuto dalla residenza familiare. ha, pertanto, chiesto: pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
Parte_1 disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre;
regolare il diritto di visita del minore con il padre;
assegnare la casa coniugale sita in Mazara del Vallo nella via Ospedale Vecchio n.56 con i mobili che la corredano alla ricorrente che la abiterà unitamente al figlio minore porre a Parte_1 Per_1
carico dell' un assegno di mantenimento per il figlio di € 300,00 da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT nonché prevedere in capo a ciascun coniuge l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie. Con vittoria di spese.
2) Pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito;
pertanto, all'udienza Controparte_1
del 4/12/24, il Giudice delegato, ha dichiarato la contumacia del resistente, nonché disposto - tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza predetta - ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c: l'affido esclusivo del minore alla ricorrente;
l'assegno di € Persona_1
200,00 a carico del resistente quale contribuzione al mantenimento del minore Per_1 Per_1
e, infine, l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale di Via Ospedale Vecchio n. 56.
3) Nel corso del giudizio, è stato disposto l'intervento dei Servizi Sociali e la causa è stata trattenuta in decisione, a seguito di discussione ex art. 473bis.22, quarto comma, c.p.c. all'udienza del 12/2/25, senza assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
4) Sulla separazione.
Va senz'altro accolta la domanda principale, avente all'oggetto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, giacché dagli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare la contumacia del convenuto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di parte ricorrente, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
5) Sull'affidamento e mantenimento del minore . Persona_1
2 In merito all'affidamento e collocamento del figlio minore, va confermato quanto disposto ex art. 473bis.22 c.p.c. dal Giudice Delegato all'udienza del 4/12/24.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'affido esclusivo dei figli a uno solo dei genitori un'eccezione alla regola dell'affido condiviso applicabile rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere quest'ultimo contrario all'interesse dei figli.
Tale contrarietà deve valutarsi esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori, di gravità tali da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
È pacifico che l'affido esclusivo va disposto in presenza di un genitore che si disinteressa economicamente ed emotivamente dei figli.
Nel caso di specie, è emerso che la madre è l'unico genitore presente nella vita del figlio avendo la stessa dichiarato all'udienza del 4/12/24: “Il bambino non vede il padre da sei mesi. L' Per_1 non versa alcun mantenimento per il figlio. L'Oueslati compra e vende macchine. In particolare compra auto in Svizzera e le vende Tunisi. L' non mi diceva quanto guadagnava facendo Per_1 questo lavoro. Mia madre e le mie sorelle vivono qui a Mazara del Vallo. L' non Per_1 risponde alle mie telefonate. Ho ancora le chiavi della casa di Via Ospedale Vecchio”.
Tale sostanziale lontananza – materiale e affettiva - è stata confermata dai Servizi Sociali del
Comune di Mazara del Vallo che, nella relazione trasmessa in data 5/2/2, hanno riferito: “in ordine al padre del minore si rappresenta che lo stesso ad oggi è risultato irreperibile in quanto non risulta presente sul territorio di Mazara del Vallo” (cfr. pag. 3 relazione Servizi Sociali depositata in atti).
Ed invero, ad avviso del Collegio, l'affidamento esclusivo del minore si giustifica, oltre che sul sistematico mancato versamento dell'assegno di mantenimento in favore del predetto, anche sull'indifferenza mostrata dal convenuto, il quale, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, è rimasto, peraltro, contumace senza fornire alcuna prova dell'adempimento dei propri obblighi di educazione e mantenimento.
Nel caso in esame, il comportamento del padre denota un'incostanza e una trascuratezza nell'adempimento dei doveri genitoriali tale da ritenere l'affido esclusivo con collocamento
3 prevalente presso la ricorrente, il regime più adeguato alle esigenze del minore, nonché l'unico in grado di assicurare certezza e stabilità.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, va ritenuto l'affidamento esclusivo del minore alla madre rappresenti, allo stato, la soluzione più rispondente agli interessi del figlio, oltre che un'importante forma di tutela per la serenità e lo sviluppo psico-fsico dello stesso, attesa la condotta assolutamente distonica nei confronti degli interessi di serena crescita di Per_1
assunta dal padre, così come ampiamente dimostrata dalle scarse occasioni di
[...]
frequentazione, dalla omessa contribuzione al mantenimento nonché dalla sua irreperibilità, come dimostrato persino dai Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo.
In assenza di prove in ordine alla capacità reddituale del convenuto e in ragione delle presumibili esigenze di vita del minore , si reputa congruo confermare a carico di Persona_1 CP_1
un assegno di € 200,00 mensili, a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio da
[...]
pagare, entro il giorno 5 di ogni mese, presso il domicilio della creditrice oltre Parte_1
al 50 % delle spese straordinarie documentate.
6) In ragione della collocazione prevalente del figlio presso la madre deve Per_1 definitivamente disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Mazara del Vallo, nella via
Ospedale Vecchio n. 56, a Parte_1
Il convenuto potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni sabato, dalle ore 15:00 alle ore Per_1
20:00.
7) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati sulla scorta della contenuta complessità delle questioni dedotte e della tenue estensione dell'attività istruttoria, con pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, e senza necessità di provvedere in questa sede alla dimidiazione ex art. 130 D.p.R. 115/02 (Cass. Civ. sez. II,
11/09/2018, n.22017).
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione in epigrafe definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in data 17/6/2018 celebrato con rito islamico presso la città di Sousse
4 (Tunisia) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mazara del Vallo al n.65, parte
2°, serie C, dell'anno 2018;
2) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
3) dispone il collocamento del figlio presso la madre, con la facoltà di Parte_1
frequentazione del padre meglio precisata in motivazione;
4) onera di corrispondere a presso il domicilio di Controparte_1 Parte_1 quest'ultima, entro il giorno 5 di ciascun mese un assegno di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) assegna la casa coniugale sita in Mazara del Vallo, nella via Ospedale Vecchio n. 56, a
[...]
che vi vivrà unitamente al figlio;
Parte_1
6) dispone che l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo verifichi l'andamento dei rapporti tra e il figlio, predisponendo apposita relazione Controparte_1
quadrimestrale da inoltrare, sino al compimento dell'età di otto anni del minore, al Giudice
Tutelare del Tribunale di Marsala, presso il quale si aprirà apposito fascicolo di vigilanza;
7) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Mazara del Vallo, atto n. 65, parte II, serie C, dell'anno 2018;
8) condanna a rifondere delle spese del presente giudizio che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 3.312,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, iva e cpa come per legge, da pagarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 28 Febbraio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Paolo Pizzo
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