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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Udienza del 24.02.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 16447 del 2024.
È presente per il il procuratore dello Stato , la quale Controparte_1 Persona_1 conclude come da atto di appello. Per l'appellato è presente l'Avv. Schiano Lomoriello, CP_2 che conclude per il rigetto dell'appello e chiede che, data la peculiarità della vicenda, il giudice compensi le spese di lite in caso di accoglimento dell'appello. I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti. Alle ore 12.02, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli,
X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 16447/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con atto di citazione notificato in data 18.07.2024
DA
Parte_1
, codice fiscale , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex
[...] P.IVA_1 lege presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, sita in Napoli, via Diaz n.
11
(Avvocatura dello Stato)
APPELLANTE
CONTRO
, codice fiscale nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, vico Latilla n. 18, presso lo studio dell'Avv. Rosario Schiano
Lomoriello
(Avv. Rosario Schiano Lomoriello)
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con “ricorso ex art. 22 e 23 legge 689/1981”, ha proposto, innanzi Controparte_3 al giudice di pace di Napoli, opposizione avverso il provvedimento del Controparte_1 prot. nr. RA7707-2020/Cond. del 24.09.2020, notificato in data 19.02.2021, con cui era stata disposta la revisione della sua patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, a seguito dell'azzeramento dei punti (cfr. art. 126 bis, comma 6, del codice della strada).
A fondamento di tale provvedimento vi erano una serie di contestazioni relative al mancato pagamento del pedaggio autostradale in violazione dell'art. 176, comma 21, del d.lgs. n. 285 del 1992.
Con sentenza n. 13933/2024, pubblicata in data 18.06.2024 e notificata in pari data, il Giudice
1 di Pace ha dichiarato la contumacia del e, preso atto del mancato deposito, da parte CP_1 della P.A., della documentazione probatoria della “responsabilità dell'opponente”, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando il resistente alle spese di giudizio, liquidate in € 350,00 oltre accessori.
Avverso tale decisione il ha proposto gravame e, con un unico motivo, ha dedotto CP_1 che la sentenza era nulla, atteso che il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza non gli erano stati notificati, con conseguente violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 101 c.p.c.. L'appellante ha evidenziato che la suddetta violazione gli aveva impedito di assolvere l'onere probatorio a suo carico, incidendo quindi sul suo diritto di difesa, e ha concluso chiedendo di “accogliere l'appello proposto, dichiarando la nullità della sentenza per i suesposti motivi e rimettendo la causa al giudice di primo grado”.
Lo si è costituito, eccependo l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità CP_2 dei motivi e perché l'unica richiesta avanzata era quella di rimessione della causa al giudice di I grado. L'appellato ha poi riproposto i motivi di opposizione e ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
§ 2. L'appello è tempestivo, essendo stato proposto in data 18.07.2024, entro il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza.
Il gravame è ammissibile anche dal punto di vista contenutistico, atteso che l'appellante può limitarsi a sollevare motivi di rito nel caso in cui il loro eventuale accoglimento comporterebbe la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass., sez. III, n.
19159 del 29/09/2005; Cass., sez. III, n. 2053 del 29/01/2010).
§ 3. Nel merito, l'appello è fondato, posto che il Giudice di Pace ha dichiarato la contumacia del convenuto, senza avvedersi che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 non erano stati notificati alla P.A., con conseguente violazione del comma
8 dell'anzidetto articolo e lesione del diritto di difesa del resistente. Infatti, nel fascicolo d'ufficio relativo al I grado di giudizio non vi è prova dell'effettuazione della notificazione dei suddetti atti nei confronti del . Pertanto, il contraddittorio non è stato ritualmente instaurato, con CP_1 conseguente nullità della sentenza.
Alla declaratoria di nullità, segue la rimessione della causa al primo giudice in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 354, comma 1, cod. civ.. Sul punto va richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa e, più in generale, nei giudizi disciplinati dal rito lavoro, «il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell' "edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Né rileva che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti
2 introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio actionis" e "vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso» (cfr. Cass., sez. VI, n. 20757 del 01/10/2014; in senso conforme Cass., sez. lav., n. 12353 del 03/06/2014).
In conclusione, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., va disposta la rimessione della causa al giudice di pace di Napoli.
Poiché il vizio di nullità della sentenza per difetto di instaurazione del contraddittorio è imputabile alla cancelleria del giudice di prime cure, che non ha eseguito la notificazione (cfr. art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dal dichiara Parte_1 la nullità della sentenza del giudice di pace di Napoli n. 13933/2024, pubblicata il 18/06/2024;
b) letto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinanzi al giudice di pace di Napoli;
c) compensa le spese di lite.
Napoli, 24.02.2025 Il Giudice
3
È presente per il il procuratore dello Stato , la quale Controparte_1 Persona_1 conclude come da atto di appello. Per l'appellato è presente l'Avv. Schiano Lomoriello, CP_2 che conclude per il rigetto dell'appello e chiede che, data la peculiarità della vicenda, il giudice compensi le spese di lite in caso di accoglimento dell'appello. I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti. Alle ore 12.02, il Giudice si ritira in camera di consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito della camera di consiglio, il Giudice del Tribunale di Napoli,
X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 16447/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con atto di citazione notificato in data 18.07.2024
DA
Parte_1
, codice fiscale , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex
[...] P.IVA_1 lege presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, sita in Napoli, via Diaz n.
11
(Avvocatura dello Stato)
APPELLANTE
CONTRO
, codice fiscale nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, vico Latilla n. 18, presso lo studio dell'Avv. Rosario Schiano
Lomoriello
(Avv. Rosario Schiano Lomoriello)
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con “ricorso ex art. 22 e 23 legge 689/1981”, ha proposto, innanzi Controparte_3 al giudice di pace di Napoli, opposizione avverso il provvedimento del Controparte_1 prot. nr. RA7707-2020/Cond. del 24.09.2020, notificato in data 19.02.2021, con cui era stata disposta la revisione della sua patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, a seguito dell'azzeramento dei punti (cfr. art. 126 bis, comma 6, del codice della strada).
A fondamento di tale provvedimento vi erano una serie di contestazioni relative al mancato pagamento del pedaggio autostradale in violazione dell'art. 176, comma 21, del d.lgs. n. 285 del 1992.
Con sentenza n. 13933/2024, pubblicata in data 18.06.2024 e notificata in pari data, il Giudice
1 di Pace ha dichiarato la contumacia del e, preso atto del mancato deposito, da parte CP_1 della P.A., della documentazione probatoria della “responsabilità dell'opponente”, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando il resistente alle spese di giudizio, liquidate in € 350,00 oltre accessori.
Avverso tale decisione il ha proposto gravame e, con un unico motivo, ha dedotto CP_1 che la sentenza era nulla, atteso che il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza non gli erano stati notificati, con conseguente violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 101 c.p.c.. L'appellante ha evidenziato che la suddetta violazione gli aveva impedito di assolvere l'onere probatorio a suo carico, incidendo quindi sul suo diritto di difesa, e ha concluso chiedendo di “accogliere l'appello proposto, dichiarando la nullità della sentenza per i suesposti motivi e rimettendo la causa al giudice di primo grado”.
Lo si è costituito, eccependo l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità CP_2 dei motivi e perché l'unica richiesta avanzata era quella di rimessione della causa al giudice di I grado. L'appellato ha poi riproposto i motivi di opposizione e ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
§ 2. L'appello è tempestivo, essendo stato proposto in data 18.07.2024, entro il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza.
Il gravame è ammissibile anche dal punto di vista contenutistico, atteso che l'appellante può limitarsi a sollevare motivi di rito nel caso in cui il loro eventuale accoglimento comporterebbe la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass., sez. III, n.
19159 del 29/09/2005; Cass., sez. III, n. 2053 del 29/01/2010).
§ 3. Nel merito, l'appello è fondato, posto che il Giudice di Pace ha dichiarato la contumacia del convenuto, senza avvedersi che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 non erano stati notificati alla P.A., con conseguente violazione del comma
8 dell'anzidetto articolo e lesione del diritto di difesa del resistente. Infatti, nel fascicolo d'ufficio relativo al I grado di giudizio non vi è prova dell'effettuazione della notificazione dei suddetti atti nei confronti del . Pertanto, il contraddittorio non è stato ritualmente instaurato, con CP_1 conseguente nullità della sentenza.
Alla declaratoria di nullità, segue la rimessione della causa al primo giudice in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 354, comma 1, cod. civ.. Sul punto va richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa e, più in generale, nei giudizi disciplinati dal rito lavoro, «il giudice d'appello che ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione ed il perfezionamento della fase dell' "edictio actionis" con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, così da permettere l'instaurazione del contraddittorio con la controparte. Né rileva che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., che fa riferimento ai procedimenti
2 introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "edictio actionis" e "vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti introdotti con ricorso» (cfr. Cass., sez. VI, n. 20757 del 01/10/2014; in senso conforme Cass., sez. lav., n. 12353 del 03/06/2014).
In conclusione, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., va disposta la rimessione della causa al giudice di pace di Napoli.
Poiché il vizio di nullità della sentenza per difetto di instaurazione del contraddittorio è imputabile alla cancelleria del giudice di prime cure, che non ha eseguito la notificazione (cfr. art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto dal dichiara Parte_1 la nullità della sentenza del giudice di pace di Napoli n. 13933/2024, pubblicata il 18/06/2024;
b) letto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinanzi al giudice di pace di Napoli;
c) compensa le spese di lite.
Napoli, 24.02.2025 Il Giudice
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