Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 27048
/2024
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. ALBORA VALERIA, giusta procura in Parte_1 atti;
ricorrente e in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Roberta Troiano giusta procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09/12/2024 e ritualmente notificato, l'istante deduceva:
1. di essere stato dipendente dell' in virtù di Controparte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full– time dal
01.01.2013 fino al 31/12/2018 con la qualifica operatore qualificato inquadrato al parametro retributivo 160 come CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL;
2. di aver prestato lavoro straordinario, sia diurno sia notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
3. che pertanto sussisteva il suo diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica per le ore di lavoro straordinario effettuate in eccedenza rispetto al limite massimo fissato dall' artt.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28 comma 2 CCNL Autoferrotranvieri Mobilità –TPL 28/11/2015. Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale: accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale cha va dal 01/01/2014 al 31/12/2018, eccedono il limite massimo fissato dagli artt.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28 comma 2 Controparte_2
per l'effetto, condannare l' in persona del Controparte_1
Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica relativamente al suddetto periodo, l'importo di € 9.495,20 – risultante dal prospetto contabile, costituente parte integrante del presente atto – ovvero il diverso importo eventualmente liquidato dal Giudice in via equitativa ex art.432 c.p.c., anche scaturente dal diverso periodo che l'adito Giudice vorrà ritenere, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
condannare la società resistente, in persona del Presidente del CdA, nonché legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva che eccepiva la nullità del Controparte_1 ricorso introduttivo, la prescrizione dei crediti e nel merito chiedeva il rigetto ovvero, in subordine, una diversa quantificazione del preteso danno anche richiamandosi ai precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e poi decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
Va in via preliminare respinta l' eccezione di nullità del ricorso atteso che dal tenore complessivo dello stesso appaiono sufficientemente dettagliati sia il petitum che la causa petendi dell' azione. Nel merito la domanda è fondata secondo il percorso argomentativo di seguito riportato.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte il danno da usura psicofisica si iscrive (Cass. Sez. Un. 6572 del 2006; Cass. n. 26972 del 2008) nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Al principio è stato dato seguito dalla giurisprudenza successiva che, sottolineando la distinzione del danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico (Cass. n. 24180 del 2013; Cass. n. 24563 del 2016), ha sancito come la mancata fruizione dei riposi possa essere fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva (v. Cass. n. 18884 del 2019, con la giurisprudenza ivi citata, Cassazione civile sez. lav., 30/05/2023, n.15223). Ciò premesso il ricorrente lamenta di aver patito tale danno come conseguenza dello svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario, protratto negli anni e superiore al limite consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore. Documenta lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, producendo le buste paga sulle quali risulta, mese per mese, l'annotazione del numero di ore di lavoro straordinario prestato. Ciò premesso è documentale lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario in misura superiore alle 250 ore per anno con riferimento al periodo oggetto di ricorso.
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.n.66/2003, rubricato “Lavoro straordinario” – premesso che «il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto» (1° comma) e che «i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario» (2° comma) – al 3° comma dispone che «in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali». Il D.Lgs.n.66/2003 – che disciplina l'orario di lavoro
– ha recepito le direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, poi codificate dalla direttiva 2003/88/CE. Il CCNL Autoferrotranvieri Mobilità – TPL del 28/11/2015 all'articolo 28, secondo comma ha stabilito che «in luogo del limite previsto dall'art.5, comma 3, del D.Lgs. n.66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27», laddove la richiamata norma contrattuale dispone che «per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive». Dalla lettura delle disposizioni normative in oggetto, emerge l'indicazione di un numero massimo di ore di lavoro straordinario che, nella specie, risulta massicciamente e sistematicamente superato per molti anni. La lunga durata di tale stato di cose dimostra plasticamente come si trattasse non già di un' esigenza temporanea di ricorso allo straordinario, bensì di un endemico problema di carenza di personale (come del resto riconosciuto anche da nella memoria) che imponeva al ricorrente, in maniera costante e continua, di prestare la propria attività lavorativa ben oltre l'orario contrattuale. Ciò, come chiaramente emerge dalle sentenze della Suprema Corte in materia, determina un danno da usura psico- fisica nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (così Cassazione civile sez. lav., 21/07/2023, n.21934). Detto danno, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, sul reddito della persona offesa, ma determinante una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Quanto ai rilievi di parte resistente concernenti le ore di lavoro effettivo, appaiono del tutto inconferenti. Siamo in presenza di ore di lavoro straordinario conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato dalla stessa datrice in busta paga, laddove, evidentemente, ha ritenuto trattarsi di ore tutte effettivamente lavorate (e retribuite come tali).
La Corte di Cassazione con le richiamate pronunce nn. 18884/19 e 26450/21, ha inoltre chiarito che la maggiorazione retributiva erogata per il lavoro straordinario, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che
“tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che - anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
Nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali ( come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico-finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione.
In definitiva, dovendosi procedere alla quantificazione equitativa del danno da usura psicofisica, qui accertato, risulta congruo l'importo pari ad € 1.898,00 pari al 20%, dell'importo calcolato dal ricorrente, a titolo di risarcimento per lavoro straordinario eccedente le 300 ore annuali, dallo stesso calcolato in misura del 100% della paga oraria maggiorata secondo le percentuali contrattuali, (valore riportato nella prima colonna del conteggio allegato al ricorso).
Orienta ad una siffatta conclusione anche la portata dell'accordo sindacale intervenuto di recente ( 11.3.2024) tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori – ove la percentuale ipotizzata e concordata è indicata nel 15% dell'importo complessivo riconosciuto come straordinario nell'ultimo decennio - che costituisce senz'altro un indice utile nel percorso finalizzato alla liquidazione equitativa del danno che si sta compiendo, trattandosi di percentuale soppesata in una sede qualificata , ove si affrontano gli interessi contrapposti delle parti.
Inoltre, a tal fine ( liquidazione equitativa), si è altresì tenuto conto della non maturata prescrizione del credito in questione– che soggiace al termine ordinario decennale in ragione della sua natura risarcitoria e non retributiva – in quanto il primo atto di messa in mora è dato dalla pec del 13.2.2024 allegata all' atto introduttivo ed il credito azionato parte proprio dal 2014.
Ciò premesso, il danno da usura psico-fisica, può essere liquidato equitativamente in complessivi euro 1.898,00.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo.
Per il principio della soccombenza Controparte_1 dev'essere condannato al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 si liquidano come in dispositivo ridotte del 10% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Clara Ruggiero, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, ritenuto il danno da usura psico-fisica per lo svolgimento di lavoro straordinario oltre i limiti consentiti, condanna
[...]
l risarcimento del danno in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida equitativamente in € 1.898,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al soddisfo;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi € 1250,00, oltre Parte_1 rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €118,50, IVA e CPA, con distrazione.
Napoli, 13/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Clara Ruggiero)