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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/06/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni De Marco Presidente
Dott. Elisa Di Giovanni Giudice
Dott. Fabrizio Di Sano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 12/2024
PROMOSSO DA
, p.i. Parte_1
, con sede in Carugate (MI), Via Alcide De Gasperi n. 11, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, c.f. , e C.F._1 dall'avv. Luciana Cipolla, c.f. C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
CF: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Russo (CF: ) e dall'avv. Cristina C.F._3
Fazio (CF: , domiciliata in Messina Via dei Mille 243 C.F._4
RESISTENTE
Con ricorso depositato l'8/4/2024 Parte_1 chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ponendo a Controparte_1 fondamento della domanda il credito vantato di € 454.370,24 (aggiornato al 19/6/2023), oltre interessi, e deducendo lo stato di insolvenza della debitrice, come peraltro desumibile dalla notevole esposizione debitoria riportata nei bilanci acquisiti (l'ultimo dei quali relativo all'esercizio 2021).
All'udienza fissata per la trattazione della causa parte il Giudice prendeva atto dell'avvenuto deposito da parte della resistente della domanda di accesso alla procedura di concordato ex artt. 40 e 44 CCII e, pertanto, riservava la decisione sulla domanda de qua all'esito della definizione della procedura alternativa di risoluzione della crisi.
Più precisamente, con ricorso depositato il 17/4/2024 dopo aver esposto la Controparte_1
struttura societaria e quella del gruppo di appartenenza, evidenziava le ragioni dello stato di crisi in cui versava e, anche al fine di evitare il consolidamento di alcuni gravami iscritti sull'unico immobile di proprietà (cfr. pag. 4), chiedeva l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 44 CCII, in uno alla concessione delle misure protettive di cui agli artt. 54 e 55 CCII.
Con decreto del 18/4/2024 l'intestato Tribunale concedeva i termini richiesti e nominava
Commissario giudiziale l'avv. Marco Merenda.
In data 19/6/2024 veniva depositato la proposta di concordato completo dei relativi allegati e del piano di risanamento, con la quale si dava atto del consolidamento delle ipoteche ivi indicate (cfr. pag. 2) e del sostegno economico per l'esecuzione del piano offerto da parte di e di Cofim CP_2
s.r.l. (cfr. pag. 3). La società dava, dunque, atto della presentazione di un piano di concordato c.d. misto, cioè caratterizzato sia dalla vendita di asset non strategici sia dalla continuità aziendale, e di un passivo ammontante ad oltre cinque milioni di euro (pag. 5), a fronte di un attivo di €
1.052.628,00, di cui € 175.707 per liquidità ed € 200.000 per finanza esterna (cfr. pagg. 5-6). Il piano, infine, contemplava la suddivisione dei creditori in sei classi e prevedeva il pagamento integrale dei “Debiti prededucibili verso dipendenti e professionisti”, il pagamento al 5,30% dei
“Debiti bancari garantiti da MCC”, il pagamento al 4,05% dei “Debiti previdenziali e tributari” e, infine, il pagamento al 3,95% di “Banche non garantite da MCC, fornitori ed altri chirografi” (cfr. pag. 6).
Con decreto del 4/9/2024 veniva concessa la proroga delle misure protettive già concesse. Acquisito nelle more il parere del Commissario in data 3/9/2024, con decreto del 4/9/2024 veniva fissata l'udienza dell'8/10/2024 per la decisione sulla domanda di apertura della procedura. All'udienza suddetta la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di memorie integrative. Con ordinanza del 31/1/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per il mutamento del Collegio e per le esigenze organizzative ivi indicate. Da ultimo, con decreto del
15/5/2025, anche considerata la sopravvenuta rinuncia alla domanda concordataria, veniva fissata l'udienza del 19/6/2025, allorché la causa veniva trattenuta per la decisione.
Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di concordato preventivo e che, pertanto, vada quest'ultima dichiarata inammissibile e che, al contempo, vada delibata la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (evidenziandosi sin d'ora che, ferma la diversità delle forme delle due presenti statuizioni – il decreto di inammissibilità della domanda di accesso allo strumento concordatario e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale – non vi sono ragioni ostative al relativo cumulo in un unico provvedimento, in particolare avente la forma della sentenza: cfr., sul punto, cui Cass. civ., sez. I, 5/6/2009, n. 12986, secondo cui “In tema di concordato preventivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento, che sia contestualmente emessa in relazione ad apposita istanza già sussistente, in quanto, ai sensi dell'art. 162 l. fall., l'esigenza di due distinti provvedimenti, per la dichiarazione di inammissibilità del concordato e per la dichiarazione di fallimento, ricorre solo per i casi in cui quest'ultimo non possa ancora essere dichiarato, in difetto dell'iniziativa di parte ora divenuta necessaria”, il cui principio deve ritenersi applicabile anche nel contesto della nuova disciplina, peraltro caratterizzata dall'unitarietà ab origine del procedimento riguardante la regolazione della crisi dell'impresa e, quindi, non più per effetto di un eventuale provvedimento giudiziale di riunione).
Al netto, infatti, di ogni ulteriore considerazione nel merito della domanda ex artt. 40 e 47 CCII avanzata (si richiamano, a questo proposito, le considerazioni espresse dal Commissario nella nota del 3/9/2024, secondo cui “appare lecito dubitare (oggi) in merito alla sussistenza di tenuto conto che l'attività della si è ridotta all'affitto di un p.v. in Messina ed Controparte_1 all'apertura - nella fase interinale della procedura unitaria - di un p.v. in Barcellona P.G. Anche a tacere della superiore considerazione, preme evidenziare che anche nell'ipotesi in cui dovesse realizzarsi il piano proposto, la società non sembra porsi l'obbiettivo di proseguire in maniera duratura sul mercato attraverso un riequilibrio della situazione finanziaria;
quindi, sembra, comunque, difettare il presupposto del going concern ” – cfr. pag. 17), è nella specie assorbente la rinuncia alla domanda de qua depositata dall'odierna ricorrente in data 14/5/2025, con la quale difatti è stata richiesta l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, alla luce delle considerazioni ivi esposte. Comparso all'udienza del 19/6/2025, il rappresentante legale della ha confermato il venir meno delle condizioni originariamente considerate per il Controparte_1
risanamento dell'impresa tramite la procedura di concordato preventivo. Ne viene che, dunque, la domanda di concordato va dichiarata inammissibile.
Passando all'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, sulla quale non v'è invero controversia posto che analoga domanda ha da ultimo avanzato anche l'odierna resistente
(cfr. supra), il Collegio osserva la sussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 121 CCII.
Senz'altro la società esercita un'attività commerciale ed è caratterizzata da Controparte_1 requisiti dimensionali eccedenti la soglia dell'impresa minore di cui all'art. 2, lett. d), CCII, come si può agevolmente evincere dalla documentazione acquisita nel corso del processo e, in ogni caso, dalle stesse deduzioni poste dalla resistente a fondamento della domanda di concordato preventivo avanzata. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al requisito ex art. 2, lett. b), CCII. Lo stato di insolvenza si ricava, anzitutto, da quanto esposto dalla stessa resistente e, dunque, dal conclamato stato di crisi che essa intendeva risanare attraverso lo strumento concordatario, da qualificarsi alla stregua di vera e propria insolvenza come dimostra il fatto che, venuto meno l'apporto finanziario esterno (nella nota del 15/5/2025 si dà atto che “recenti sviluppi non consentono più alla ed CP_2
alla COFIM di sostenere finanziariamente la procedura di concordato preventivo. Ciò rende opportuna la rinuncia alla procedura di concordato preventivo ed inevitabile la conseguente istanza per la liquidazione giudiziale in proprio”), la società non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. Si ricorda, peraltro, che con nota del 14/5/2024 Agenzia delle Entrate ha certificato un'esposizione debitoria della resistente pari ad € 778.002,23, in aggiunta ai ruoli non ancora presi in carico, e che la stessa resistente ha evidenziato un montante debitorio complessivamente superiore a cinque milioni di euro, a fronte di un attivo inferiore ad un milione di euro, di cui peraltro solo € 175.707,00 per liquidità disponibile.
Le superiori considerazioni, dunque, comprovano lo stato di insolvenza in cui versa la società e, dunque, fondano l'accoglimento della formulata domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Visti, dunque, gli artt. 2, 40, 41, 49, 121, 256 d.lgs. 14/2019, il Tribunale in composizione collegiale, respinta ogni ulteriore eccezione e difesa, così dispone:
Dichiara l'inammissibilità della domanda di apertura del concordato preventivo.
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Pace del Controparte_1
Mela in via zona industriale snc, c.f. , n. REA ME – 251354, amministratore P.IVA_2 CP_3
[...]
Delega alla procedura il Giudice dott. Mirko Intravaia.
Nomina Curatore l'avv. Marco Merenda, con studio in Messina.
Invita il Curatore a depositare la dichiarazione di accettazione in conformità alla circolare in uso presso questo Ufficio e reperibile in Cancelleria.
Ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Ordina al curatore di procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell'impresa e sugli altri beni della società fallita. Stabilisce il giorno 15/10/2025, ore 10:30, per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verificazione dello stato passivo.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza suddetta per trasmettere via PEC al curatore le relative domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Non esistendo nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 49, co. 4, d.lgs.
14/2019.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 19/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Antonino Orifici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni De Marco Presidente
Dott. Elisa Di Giovanni Giudice
Dott. Fabrizio Di Sano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 12/2024
PROMOSSO DA
, p.i. Parte_1
, con sede in Carugate (MI), Via Alcide De Gasperi n. 11, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, c.f. , e C.F._1 dall'avv. Luciana Cipolla, c.f. C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
CF: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Russo (CF: ) e dall'avv. Cristina C.F._3
Fazio (CF: , domiciliata in Messina Via dei Mille 243 C.F._4
RESISTENTE
Con ricorso depositato l'8/4/2024 Parte_1 chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ponendo a Controparte_1 fondamento della domanda il credito vantato di € 454.370,24 (aggiornato al 19/6/2023), oltre interessi, e deducendo lo stato di insolvenza della debitrice, come peraltro desumibile dalla notevole esposizione debitoria riportata nei bilanci acquisiti (l'ultimo dei quali relativo all'esercizio 2021).
All'udienza fissata per la trattazione della causa parte il Giudice prendeva atto dell'avvenuto deposito da parte della resistente della domanda di accesso alla procedura di concordato ex artt. 40 e 44 CCII e, pertanto, riservava la decisione sulla domanda de qua all'esito della definizione della procedura alternativa di risoluzione della crisi.
Più precisamente, con ricorso depositato il 17/4/2024 dopo aver esposto la Controparte_1
struttura societaria e quella del gruppo di appartenenza, evidenziava le ragioni dello stato di crisi in cui versava e, anche al fine di evitare il consolidamento di alcuni gravami iscritti sull'unico immobile di proprietà (cfr. pag. 4), chiedeva l'assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 44 CCII, in uno alla concessione delle misure protettive di cui agli artt. 54 e 55 CCII.
Con decreto del 18/4/2024 l'intestato Tribunale concedeva i termini richiesti e nominava
Commissario giudiziale l'avv. Marco Merenda.
In data 19/6/2024 veniva depositato la proposta di concordato completo dei relativi allegati e del piano di risanamento, con la quale si dava atto del consolidamento delle ipoteche ivi indicate (cfr. pag. 2) e del sostegno economico per l'esecuzione del piano offerto da parte di e di Cofim CP_2
s.r.l. (cfr. pag. 3). La società dava, dunque, atto della presentazione di un piano di concordato c.d. misto, cioè caratterizzato sia dalla vendita di asset non strategici sia dalla continuità aziendale, e di un passivo ammontante ad oltre cinque milioni di euro (pag. 5), a fronte di un attivo di €
1.052.628,00, di cui € 175.707 per liquidità ed € 200.000 per finanza esterna (cfr. pagg. 5-6). Il piano, infine, contemplava la suddivisione dei creditori in sei classi e prevedeva il pagamento integrale dei “Debiti prededucibili verso dipendenti e professionisti”, il pagamento al 5,30% dei
“Debiti bancari garantiti da MCC”, il pagamento al 4,05% dei “Debiti previdenziali e tributari” e, infine, il pagamento al 3,95% di “Banche non garantite da MCC, fornitori ed altri chirografi” (cfr. pag. 6).
Con decreto del 4/9/2024 veniva concessa la proroga delle misure protettive già concesse. Acquisito nelle more il parere del Commissario in data 3/9/2024, con decreto del 4/9/2024 veniva fissata l'udienza dell'8/10/2024 per la decisione sulla domanda di apertura della procedura. All'udienza suddetta la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di memorie integrative. Con ordinanza del 31/1/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per il mutamento del Collegio e per le esigenze organizzative ivi indicate. Da ultimo, con decreto del
15/5/2025, anche considerata la sopravvenuta rinuncia alla domanda concordataria, veniva fissata l'udienza del 19/6/2025, allorché la causa veniva trattenuta per la decisione.
Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di concordato preventivo e che, pertanto, vada quest'ultima dichiarata inammissibile e che, al contempo, vada delibata la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (evidenziandosi sin d'ora che, ferma la diversità delle forme delle due presenti statuizioni – il decreto di inammissibilità della domanda di accesso allo strumento concordatario e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale – non vi sono ragioni ostative al relativo cumulo in un unico provvedimento, in particolare avente la forma della sentenza: cfr., sul punto, cui Cass. civ., sez. I, 5/6/2009, n. 12986, secondo cui “In tema di concordato preventivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento, che sia contestualmente emessa in relazione ad apposita istanza già sussistente, in quanto, ai sensi dell'art. 162 l. fall., l'esigenza di due distinti provvedimenti, per la dichiarazione di inammissibilità del concordato e per la dichiarazione di fallimento, ricorre solo per i casi in cui quest'ultimo non possa ancora essere dichiarato, in difetto dell'iniziativa di parte ora divenuta necessaria”, il cui principio deve ritenersi applicabile anche nel contesto della nuova disciplina, peraltro caratterizzata dall'unitarietà ab origine del procedimento riguardante la regolazione della crisi dell'impresa e, quindi, non più per effetto di un eventuale provvedimento giudiziale di riunione).
Al netto, infatti, di ogni ulteriore considerazione nel merito della domanda ex artt. 40 e 47 CCII avanzata (si richiamano, a questo proposito, le considerazioni espresse dal Commissario nella nota del 3/9/2024, secondo cui “appare lecito dubitare (oggi) in merito alla sussistenza di
quindi, sembra, comunque, difettare il presupposto del going concern
risanamento dell'impresa tramite la procedura di concordato preventivo. Ne viene che, dunque, la domanda di concordato va dichiarata inammissibile.
Passando all'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, sulla quale non v'è invero controversia posto che analoga domanda ha da ultimo avanzato anche l'odierna resistente
(cfr. supra), il Collegio osserva la sussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 121 CCII.
Senz'altro la società esercita un'attività commerciale ed è caratterizzata da Controparte_1 requisiti dimensionali eccedenti la soglia dell'impresa minore di cui all'art. 2, lett. d), CCII, come si può agevolmente evincere dalla documentazione acquisita nel corso del processo e, in ogni caso, dalle stesse deduzioni poste dalla resistente a fondamento della domanda di concordato preventivo avanzata. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al requisito ex art. 2, lett. b), CCII. Lo stato di insolvenza si ricava, anzitutto, da quanto esposto dalla stessa resistente e, dunque, dal conclamato stato di crisi che essa intendeva risanare attraverso lo strumento concordatario, da qualificarsi alla stregua di vera e propria insolvenza come dimostra il fatto che, venuto meno l'apporto finanziario esterno (nella nota del 15/5/2025 si dà atto che “recenti sviluppi non consentono più alla ed CP_2
alla COFIM di sostenere finanziariamente la procedura di concordato preventivo. Ciò rende opportuna la rinuncia alla procedura di concordato preventivo ed inevitabile la conseguente istanza per la liquidazione giudiziale in proprio”), la società non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. Si ricorda, peraltro, che con nota del 14/5/2024 Agenzia delle Entrate ha certificato un'esposizione debitoria della resistente pari ad € 778.002,23, in aggiunta ai ruoli non ancora presi in carico, e che la stessa resistente ha evidenziato un montante debitorio complessivamente superiore a cinque milioni di euro, a fronte di un attivo inferiore ad un milione di euro, di cui peraltro solo € 175.707,00 per liquidità disponibile.
Le superiori considerazioni, dunque, comprovano lo stato di insolvenza in cui versa la società e, dunque, fondano l'accoglimento della formulata domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Visti, dunque, gli artt. 2, 40, 41, 49, 121, 256 d.lgs. 14/2019, il Tribunale in composizione collegiale, respinta ogni ulteriore eccezione e difesa, così dispone:
Dichiara l'inammissibilità della domanda di apertura del concordato preventivo.
Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di con sede in Pace del Controparte_1
Mela in via zona industriale snc, c.f. , n. REA ME – 251354, amministratore P.IVA_2 CP_3
[...]
Delega alla procedura il Giudice dott. Mirko Intravaia.
Nomina Curatore l'avv. Marco Merenda, con studio in Messina.
Invita il Curatore a depositare la dichiarazione di accettazione in conformità alla circolare in uso presso questo Ufficio e reperibile in Cancelleria.
Ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Ordina al curatore di procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell'impresa e sugli altri beni della società fallita. Stabilisce il giorno 15/10/2025, ore 10:30, per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verificazione dello stato passivo.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza suddetta per trasmettere via PEC al curatore le relative domande di insinuazione.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Non esistendo nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 49, co. 4, d.lgs.
14/2019.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, il 19/06/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Fabrizio Di Sano dott. Antonino Orifici