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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 515/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), assistito e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
VALENTINA VENTURA BOERI e DAVIDE ODDO, come da mandato in atti
appellante
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
assistite e difese dall'Avv. SANDRO RICEPUTI, come da mandato in atti appellate
CONCLUSIONI: per parte appellante : Pt_1 "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in parziale riforma della gravata ordinanza ex articolo 702ter c.p.c. n. 396/2023, resa dal Tribunale di
Imperia il 14/4/2023 nella causa n. 2161/2018 R.G. promossa da , Controparte_1 [...]
e avverso depositata in CP_2 Controparte_3 Parte_1
cancelleria il 14/4/2023 ed in pari data comunicata all'appellante, non notificata al procuratore del convenuto appellante: 1) al punto 2 del dispositivo del provvedimento, venga valorizzato percentualmente l'aggravamento del danno prodotto dalle stesse danneggiate ai sensi dell'articolo 1227 del Codice Civile, non avendovi costoro posto tempestivo rimedio ed avendovi contribuito con le opere descritte dal CTU;
2) al punto
3 del dispositivo del provvedimento, venga escluso l'ordine riparatorio, ivi quantificato al 40% dei costi, derivante dalla vetustà dell'immobile; 3) al punto 4 del dispositivo del provvedimento, venga escluso l'onere delle spese posto in capo all'appellante in quanto totalmente accolta la propria tesi difensiva e respinta la richiesta così come introdotta dalle attrici, quanto meno con compensazione delle rispettive spese di lite del giudizio di I grado. 4) Vinte le spese di questo grado di giudizio.”
per parti appellate : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, 1) in principalità dichiarare inammissibile il gravame per gli esposti motivi 2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato per le esposte ragioni con conseguente conferma del provvedimento impugnato 3) Vinte le spese legali del presente giudizio”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, ed proponevano ricorso ex art. Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Imperia per sentire condannare Parte_1
al risarcimento dei danni causati al loro immobile sito in Sanremo, via Gabriele
D'Annunzio 244, nonchè all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni provenienti dal lastrico di copertura di proprietà del resistente. I fatti si possono così riassumere sulla base della sentenza impugnata:
“1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc, premesso di avere preventivamente esperito ATP nanti il medesimo Tribunale, i ricorrenti evidenziavano di avere subito all'immobile di loro proprietà gravi danni per infiltrazioni provenienti dal lastrico di copertura di proprietà del resistente. Si richiamavano alle conclusioni del già esperito A.T.P. e così concludevano: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ritenute fondate le argomentazioni difensive addotte 1)accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Signor per i danni da infiltrazioni provocati alla proprietà delle Parte_1
esponenti per le ragioni meglio identificate in premesse del presente atto e per l'effetto condannare lo stesso ad effettuare le opere necessarie alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni medesime;
2)condannare lo stesso all'integrale risarcimento dei danni patiti e patienti dalle esponenti in conseguenza delle suddette infiltrazioni di umidità in misura pari ad euro 13.939,00 per il ripristino dei locali di proprietà delle esponenti, mentre quelli relativi al risanamento del cornicione esterno e della facciata pari ad euro 13.510,00, ovvero nella diversa e maggiore misura che dovesse essere quantificata in corso di causa. Vinte le spese e competenze del presente procedimento”
2. Il ricorso veniva notificato a parte resistente che si costituiva in giudizio Pt_1
contestando la mancanza di prova della legittimazione attiva delle odierne attrici, la natura di magazzino dell'immobile attoreo, abusivamente destinato ad abitazione, ed eccependo che: “qualora detto solaio effettivamente risulti abbisognevole di manutenzione straordinaria, sempre nell'ottica della rustica copertura di un magazzeno rurale, questa dovrà essere individuata puntualmente nelle tali limitate necessità e l'onere ripartito necessariamente ai sensi dell'articolo 1126 del Codice
Civile, mentre i rispettivi danni da incuria dovranno rimanere a carico di ogni parte che, con la propria inerzia, non li ha prevenuti.” E così concludeva: "Piaccia all'Ill.mo
Tribunale di Imperia, contrariis reiectis, previa conversione del procedimento al rito ordinario ex articolo 702ter III comma del Codice di Procedura Civile, rigettare la domanda attrice sub 1) perché infondata in punto di fatto e di diritto per le motivazioni analizzate in narrativa per come formulata dall'attore; rigettare altresì la domanda attrice sub 2) perché anch'essa infondata in fatto ed in diritto. Spese ed onorari a carico della parte soccombente, dichiarando sin d'ora che non si accetta il contraddittorio su domande nuove rispetto a quelle enunciate nell'atto introduttivo".
3. All'udienza del 19.4.2019 il Giudice rigettava l'istanza di mutamento del rito e autorizzava il deposito di note illustrative sulle istanze delle parti.
4. Alla successiva udienza del 20.10.19 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ufficio del già svolto ATP n. 313/2015 R.G. e la Cancelleria procedeva in conformità.
5. All'udienza del 17.11.2021 la causa veniva discussa e, previa precisazione delle conclusioni come negli atti introduttivi, veniva trattenuta a riserva”.
Con ordinanza n. 396/2023 del 14/04/2023 il Tribunale di Imperia decideva la vertenza e riteneva fondate le domande delle parti ricorrenti nei limiti che seguono.
Preliminarmente, rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione processuale attiva, formulata dal resistente, avendo le ricorrenti dimostrato di essere titolari dei diritti azionati contro il Sig. , indicato come titolare degli obblighi ripristinatori e Pt_1
risarcitori.
Nel merito, il primo giudice riteneva provato il fenomeno infiltrativo sulla base delle risultanze della CTU dell'Ing. espletata nel procedimento per A.T.P. Persona_1
Invero, dopo aver reso un parere tecnico motivato per ciò che concerne la natura dei luoghi, l'esistenza delle infiltrazioni nell'immobile e i danni provocati sulla parte esterna dello stesso, il CTU affermava che i danni lamentati dalle signore CP_1
erano dovuti alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico di copertura di proprietà del resistente, nonché al naturale processo di invecchiamento dell'immobile. Il CTU indicava inoltre gli interventi di ripristino e ripartiva i costi per eliminare le cause delle infiltrazioni.
Occorre osservare che le ricorrenti domandavano di accertare la responsabilità del Sig.
in qualità di proprietario esclusivo del lastrico, mentre quest'ultimo eccepiva Pt_1
l'applicazione dell'art. 1126 c.c., secondo cui chi ha l'uso esclusivo del lastrico solare è tenuto a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico stesso, mentre i restanti due terzi sono a carico di tutti i condomini.
Il primo giudice, dopo aver accertato la natura condominiale dell'immobile sia pure composto da soli due proprietari, riteneva responsabile il Sig. ai sensi dell'art. Pt_1
2051 c.c., in qualità di proprietario esclusivo del lastrico, non avendo egli eseguito le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per impedire il fenomeno infiltrativo.
Dava atto di una responsabilità concorrente del ex artt. 2043, 1130 co. 1 CP_4
n. 4 e 1135 co. 1 n.4 c.c., perché non compiva atti manutentivi o conservativi nelle parti comuni dell'immobile, nè le ricorrenti si attivavano per convocare apposita assemblea al fine di deliberare sull'esecuzione dei lavori di ripristino.
Il Tribunale, applicato l'art. 1126 c.c., ripartiva i costi dei lavori di rimozione delle cause delle infiltrazioni, nonché del risarcimento dei danni, così come individuati nella
CTU, nella misura di un terzo a carico di e due terzi a carico delle ricorrenti. Pt_1
In particolare:
A. euro 36.355,00 per i lavori necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni (euro 29.375,00 per il rifacimento del lastrico di copertura ed euro
6.980,00 per l'impermeabilizzazione della soletta di copertura nel punto di contatto con il muro), importo suddiviso secondo l'art. 1126 c.c. per un terzo a carico di (euro 12.118,33) e per due terzi a carico delle ricorrenti (euro Pt_1
24.336,67);
B. euro 13.939,00 per i lavori di rifacimento interno dell'alloggio, tenuto conto che solo il 70% era dovuto alle infiltrazioni, essendo il restante 30% attribuito all'invecchiamento dell'immobile. Pertanto, il danno risarcibile ammontava ad euro 9.757,30 (70% di euro 13.939,00), importo suddiviso secondo l'art. 1126
c.c., per un terzo a carico di (euro 3.252,43) e per due terzi a carico Pt_1
delle ricorrenti (euro 6.504,87);
C. euro 13.150,00 per i danni alla parte esterna dell'edificio. Tenuto conto che il
40% era attribuito all'invecchiamento dell'immobile, il primo giudice dava atto che detto importo andava ripartito secondo gli ordinari millesimi generali, mentre il 60% (euro 8.106,00) era dovuto alle infiltrazioni. Pertanto, la somma di euro 8.106,00 era suddivisa, secondo l'art. 1126 c.c., per un terzo a carico di
(euro 2.702,00) e per due terzi a carico delle ricorrenti (euro 5.404,00). Pt_1
Le spese di lite seguivano infine la soccombenza e, tenuto conto della corresponsabilità delle parti, venivano poste a carico del resistente nella misura di un mezzo, compensandosi il residuo.
Avverso tale ordinanza proponeva appello , chiedendone la riforma. Parte_1
Con il primo motivo di appello lamentava la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c., relativamente al punto 2 del dispositivo dell'ordinanza impugnata, chiedendo che fosse valorizzato percentualmente l'aggravamento del danno prodotto dalle stesse danneggiate ai sensi dell'articolo 1227 c.c., non avendovi costoro posto tempestivo rimedio;
lamentava che il primo giudice non aveva tenuto in considerazione che le parti appellate erano rimaste inerti per diversi anni, aggravando pertanto il deterioramento della struttura. Il Tribunale avrebbe dovuto ridurre discrezionalmente il quantum risarcitorio e, solo in secondo luogo, procedere alla suddivisione ai sensi dell'art. 1126
c.c.
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui ripartiva il
40% dei costi per il risanamento esterno dell'immobile secondo i millesimi condominiali, andando così oltre il richiesto. Infatti, rispetto a tale partita, il provvedimento poteva solo escluderla dal computo, ma non farne oggetto di disposizione, trattandosi di manutenzioni sulle quali il aveva diritto di CP_4
decidere in autonomia nella sede propria di una assemblea, e quindi anche di non effettuare l'intervento, e tale determinazione non poteva essere sindacata giudizialmente;
invece il Tribunale – errando - attribuiva il 40% dei costi di risanamento esterno ai millesimi condominiali.
Con il terzo motivo di appello contestava la sentenza impugnata nella parte in cui lo condannava alla rifusione del 50% delle spese di lite. Invero, esso non Pt_1
risultava prevalentemente soccombente, avendo il primo giudice applicato l'art. 1126
c.c. , con la ripartizione dei costi per il ripristino ed il risarcimento dei danni nella misura di due terzi a carico delle appellate;
inoltre, non tutte le domande delle ricorrenti erano state accolte, tenuto conto che le stesse chiedevano riconoscersi la responsabilità esclusiva di esso appellante nella causazione delle infiltrazioni lamentate.
Pertanto, parte appellante lamentava la condanna alle spese nella misura del 50%, chiedendo la compensazione integrale.
L'appellante domandava infine il favore delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio le Signore opponendosi all'avversario appello e CP_1
chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, contestavano l'ammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. e ritenevano che le doglianze dell'appellante fossero destituite di fondamento, non avendo egli dimostrato il concorso dalle appellate nella realizzazione dell'evento dannoso ed essendosi esse anzi tempestivamente attivate in sede stragiudiziale mediante diffide indirizzate al Sig. , nonché attraverso il procedimento per Pt_1
A.T.P. ed il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Nel merito, le appellate contestavano la doglianza dell'appellante in punto di ripartizione dei costi per il risanamento esterno dell'immobile, avendo il Tribunale applicato correttamente l'art. 1126 c.c. con apposita esclusione delle opere migliorative.
Infine, le appellate ritenevano priva di fondamento la doglianza in punto spese, essendo state accolte le loro domande.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 25/2/2025 veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il primo motivo di appello non è fondato ma, al riguardo, vanno fatte le precisazioni che seguono.
L'appellante si duole che al punto 2 del dispositivo del provvedimento impugnato non sia stato valorizzato percentualmente l'aggravamento del danno prodotto dalle stesse danneggiate, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., non avendovi costoro posto tempestivo rimedio ed avendo contribuito al suo aggravamento. Ora, i fenomeni infiltrativi nell'immobile di proprietà di , Controparte_2 CP_1
e si verificavano nel corso del 2014 e, nello stesso anno,
[...] Controparte_3
le Signore denunciavano al Sig. le problematiche che colpivano CP_1 Pt_1
l'immobile di loro proprietà attraverso diffide stragiudiziali;
quindi, a causa del comportamento inerte dell'appellante, in data 04/02/2015 instauravano un procedimento per A.T.P. (R.G. 313/2015) per accertare l'entità delle infiltrazioni ed i costi necessari per l'eliminazione delle stesse.
All'esito del deposito della relazione peritale nel suddetto procedimento veniva accertato che le infiltrazioni erano dovute ad un ammaloramento dell'impermeabilizzazione del solaio di copertura, oltre che all'occlusione di due scarichi per la raccolta delle acque piovane ed all'assenza di un giunto di impermeabilizzazione tra il muro di contenimento ed il solaio di proprietà del sig.
. Pt_1
A causa della persistenza dei fenomeni infiltrativi e di umidità, in data 08/10/2018 le signore presentavano quindi il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che dava origine CP_1
al procedimento per cui è causa. Il tribunale ha accertato che “sussiste la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., in quanto non risulta che lo stesso -quale Pt_1
proprietario esclusivo del lastrico- si sia tempestivamente attivato ad eseguire le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria necessarie al fine dell'impedire il sorgere ed il protrarsi delle infiltrazioni, ma parimenti, trattandosi di un edificio in condominio, anche il Condominio non risulta essersi attivato per quanto di sua competenza, né in particolare risulta che i ricorrenti abbiano promosso (mediante apposita assemblea) l'adozione da parte del , del quale dalle emergenze CP_4
di causa risultano essere parte preponderante essendo il convenuto proprietario del solo lastrico solare, delle iniziative necessarie alla esecuzione di lavori di ripristino della impermeabilizzazione per evitare il procurarsi dei danni poi subiti da loro stessi”
e concludendo nel senso che “deve pertanto ritenersi sussistente anche una concorrente responsabilità del ai sensi dell'art. 2043 c.c.” ed CP_4
aggiungendo che “Pertanto, non essendosi il Condominio, pur minimo, attivato e non avendo gli odierni ricorrenti proceduto in tal senso convocando l'assemblea dei condomini ponendo all'O.d.G. la relativa problematica per deliberare in merito all'esecuzione dei lavori necessari, devono anch'essi ritenersi corresponsabili dei danni prodottisi al loro stesso immobile”. Il Tribunale ha quindi dato atto dell'esistenza di una responsabilità anche del e delle appellate nella CP_4
causazione dei danni da queste lamentati. La doglianza dell'appellante sul punto è pertanto fondata, ma è già stata accolta dal Tribunale. E' vero infatti che il Tribunale non ha formalmente applicato l'art. 1227 c.c. ed in tal senso sembrerebbe non avere tenuto conto di tale concorso di colpa, ma è altrettanto vero che ha in realtà considerato il concorso di colpa delle appellate poiché non ha fatto concorrere ai due terzi delle spese dovute per il risarcimento dei danni ex art. 1126 c.c. – spese che avrebbero dovuto essere addossate a tutto il condominio – anche il sig. , ma solo le Pt_1 [...]
. Ha, cioè, escluso dal concorso ai due terzi delle spese dovute CP_1 Parte_1
per il risarcimento dei danni alle sorelle che, in base alla motivazione del CP_1
Tribunale, avrebbe dovuto far capo all'intero condominio (composto da due soli condomini) ed in tal senso ha operato una riduzione del risarcimento dovuto alle
[...]
, escludendo l dal concorrervi. Il motivo di appello, dunque, con queste CP_1 Pt_1
precisazioni, non può trovare accoglimento.
Infondato appare anche il secondo motivo di appello.
Intanto, il Tribunale sul punto non ha pronunciato ultra petitum in quanto CP_2
e domandavano nel giudizio di primo
[...] Controparte_1 Controparte_3
grado di condannare il Sig. anche al risanamento del cornicione e della Pt_1
facciata esterna dell'edificio per cui è causa, sicchè vi era una domanda in tal senso delle ricorrenti.
Inoltre, il Tribunale non ha condannato il (composto peraltro unicamente, CP_4
come si è detto, dalle ricorrenti e dal convenuto) ad eseguire alcunchè o a sopportare i relativi costi, ma, aderendo alle conclusioni del CTU che quantificava in euro
13.1500,00 i costi per riparare i danni alla parte esterna dello stabile, specificando che solo il 60% dei danni era dovuto ai fenomeni infiltrativi derivanti dal soprastante lastrico solare, previa suddivisione dei costi ai sensi dell'art. 1126 c.c., ha “accertato e dichiarato che i lavori indicati dal CTU Ing. a pag. 13, ed allegati computi Per_1
metrici, che devono essere eseguiti per l'eliminazione dei danni alla parte esterna
(facciata e cornicione) … vadano attribuiti come statuito dal CTU per il CP_5
40% al normale invecchiamento e quindi da ripartirsi secondo i millesimi generali, mentre il restante 60% … essendo imputabile alle avvenute infiltrazioni … andrà ripartito ai sensi dell'art. 1126 c.c. in ragione di un terzo (pari ad € 2.702,00) a carico del convenuto e i restanti due terzi (pari ad € 5.404,00) a carico dei proprietari Pt_1
del sottostante immobile”.
Il Tribunale si è quindi limitato ad accertare – sulla base della c.t.u. - che il 40% dei danni era riconducibile ad un fenomeno di naturale invecchiamento della struttura e che doveva essere ripartito secondo i millesimi generali: spetterà poi al Condominio decidere se ripartire detta quota in base ai millesimi generali, oppure secondo altri criteri quali derivanti, per esempio, da un regolamento condominiale.
L'ordinanza impugnata ha, quindi, solo escluso dal computo tale voce di danno, ma non ne ha fatto oggetto di alcuna disposizione ed il potrà decidere in CP_4
autonomia se e come affrontare tale spesa.
Il motivo va pertanto respinto.
Quanto al terzo motivo di appello, la Corte osserva che vi è stata soccombenza dell . La c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ha infatti Pt_1
accertato che i lamentati fenomeni infiltrativi derivavano dal lastrico solare di proprietà esclusiva del Sig. , che ometteva i necessari interventi di ripristino e di Pt_1
manutenzione, così come descritti nella consulenza tecnica d'ufficio, cagionando danni all'immobile di proprietà delle Signore e che, in particolare, “il problema CP_1
principale delle infiltrazioni d'acqua è dovuto al diffuso ammaloramento dell'impermeabilizzazione del solaio piano di copertura. Inoltre, l'occlusione di due scarichi per la raccolta delle acque piovane (a causa della carenza di manutenzione periodica della copertura) e l'assenza di un giunto impermeabile tra muro di contenimento in cemento armato posto a monte del fabbricato e solaio hanno sicuramente contribuito a far aumentare le infiltrazioni d'acqua nei sottostanti locali”.
Il fatto che poi il Tribunale abbia fatto applicazione dell'art. 1126 c.c. per ripartire i relativi oneri per un terzo a carico di parte convenuta e per due terzi a carico Pt_1
dei proprietari degli immobili sottostanti, sia per ciò che riguarda gli oneri relativi alle opere da effettuare, sia per ciò che concerne la richiesta risarcitoria proposta dalle ricorrenti, attiene solo al criterio di ripartizione degli oneri, ma prescinde dalla responsabilità. Nessuna maggiore compensazione delle spese di lite può quindi essere disposta in favore dell'appellante.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto delle equivocità presenti nell'ordinanza appellata che la Corte ha dovuto chiarire, sono compensate nella misura di un quarto, ponendosi i residui tre quarti, liquidati come in dispositivo secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. D.M. 10/03/2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello da euro 26.001 a euro 52.000 ed esclusa la fase istruttoria, non celebrata, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 396/2023, Parte_1
emessa dal Tribunale di Imperia in data 13/4/2023 – 14/4/2023, che conferma;
compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio nella misura di un quarto;
pone a carico dell'appellante i residui tre quarti delle spese, liquidati, già effettuata la disposta compensazione, in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 4/3/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno