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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 804/2019 R.G. promossa da
, in proprio e nella qualità di Presidente l.r.p.t. della Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Ferrari CP_1
-RICORRENTE-
contro
Controparte_2 rappresentato e difeso dai funzionari delegati Rossella Scalercio e Giuseppe Gallo
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 06.05.2019, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso Controparte_2
l'ordinanza di ingiunzione n. 1/2019, del 15.01.2019, notificatale il 04.04.2019, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.850,00, di cui € 3.883,00 per sanzione pecuniaria ed € 33,00 per spese di notificazione, così suddivisa: a) € 733,00 per violazione dell'art.
9-bis comma 2 della legge 28/11/96 n. 608 e successive modificazioni, per non aver inviato al competente Centro per l'Impiego, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione di assunzione dei lavoratori occupato dal 28/6/2014, occupata Controparte_3 Persona_1
dal 28/6/2014, occupata dal 14/7/2014 e occupato dal Controparte_4 Controparte_5
28/6/2014; b) € 2.200,00 per violazione dell'art.
4-bis comma 2 del D.Lgs. 181/2000 e successive modificazioni, per non aver consegnato ai sopra indicati lavoratori, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una copia della comunicazione
1 d'instaurazione del rapporto di lavoro, ovvero del contratto di lavoro contenente le informazioni richieste dal D.Lgs 152/97; c) € 917,00 per violazione dell'art. 39 comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito nella L. 133/2008, per aver omesso di istituire il libro unico del lavoro, e ne chiedeva, insistendo sull'assenza del vincolo della subordinazione, l'annullamento.
Con Si costituiva la in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso del quale deduceva variamente l'infondatezza.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
2.1. Sotto il profilo processuale, occorre evidenziare che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass.
Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Il giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione non configura, dunque, impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa fatta valere con il provvedimento (analogo al giudizio instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo) nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente all'Amministrazione e all'opponente.
Pertanto, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava sull' opposto la prova dei presupposti sostanziali alla base della sanzione CP_2
irrogata, tra cui figura la natura subordinata dei rapporti di lavoro fatti valere in giudizio.
2.2. In definitiva, nel caso di specie, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, per i periodi oggetto di contestazione, intercorrente tra l'odierna parte opponente e i lavoratori , Controparte_3 Persona_1
2 e la cui prova incombe sull'ITL opposto, è Controparte_4 Controparte_5 presupposto indefettibile dell'applicazione delle sanzioni contestate e irrogate con l'ordinanza impugnata.
Infatti, la qualificazione del rapporto costituisce il presupposto necessario dell'applicazione della normativa di diritto pubblico invocata e posta alla base dell'ordinanza ingiunzione, che prevede precisi obblighi di comunicazione e consegna in capo ai datori di lavoro. Tali obblighi risultano dunque esigibili esclusivamente per i soggetti che rivestono tale qualità, mentre le omissioni contestate non hanno rilevanza di illeciti amministrativi nel contesto di rapporti privi delle caratteristiche proprie e degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato.
2.3. Tanto chiarito, a norma dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
L'elemento decisivo per l'esatto inquadramento di una prestazione lavorativa negli schemi della subordinazione è, dunque, il vincolo della soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, il quale si risolve, in concreto, nel suo assoggettamento al controllo sull'espletamento delle attività affidate e nella significativa limitazione della sua autonomia funzionale, con osservanza di moduli organizzativi predefiniti e stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.
Laddove, poi, la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e dunque il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, è possibile far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità
e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale
(anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. in generale Cass. 30.3.2010 n. 7681).
Tali elementi, che hanno natura sussidiaria rispetto al vincolo della subordinazione inteso come la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della
3 prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, seppure non assumano valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono comunque indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (v. Cass. 26.5.2021 n. 14530).
2.4. Calando tali coordinate al caso concreto, alla luce del complessivo compendio probatorio presente in atti e tenuto conto delle peculiarità proprie della fattispecie
Con concreta, il giudicante ritiene che la documentazione che l' opposto pone a fondamento della propria pretesa impositiva non è sufficiente a provare adeguatamente il fatto costitutivo che solo giustifica la comminazione della sanzione, ovvero la natura subordinata dell'attività di animazione turistica posta in essere dai citati lavoratori nei periodi oggetto di contestazione in favore della parte opponente.
In fatto, è pacifico che nel corso dell'accesso ispettivo, effettuato in data 22-08-2014, presso la struttura turistica Mediterraneo Palace Hotel di Amantea (CS), venivano trovati intenti a svolgere attività di animazione turistica i lavoratori , Controparte_3
e Nella circostanza, l'amministratore Persona_1 Controparte_4 Persona_2
della società (Rosa S.r.l.) che gestiva il Mediterraneo Palace Hotel, esibiva il contratto di servizi ed animazione turistica, siglato da tale società e l per il periodo CP_6
dall'0l-07-2014 al 31- 08-2014.
Pacifico, che tali lavoratori erano soci dell e che con la stessa avevano CP_6
sottoscritto delle lettere di incarico, per prestazioni sportive dilettantistiche di animatori, che prevedevano il riconoscimento di compensi, soggetti a regime fiscale agevolato, come da combinato disposto articoli 67 primo comma lettera m) e 69 del D.P.R. 917/86, ai quali erano pure allegate autocertificazioni non superiori alla franchigia di € 7.500,00, ex art.69 comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Orbene, tanto precisato, il giudicante ritiene che, diversamente da quanto sostenuto Con dall' convenuto nella propria memoria di costituzione, la circostanza che l'attività lavorativa svolta dai citati lavoratori non rientrasse in concreto tra le prestazioni lavorative dilettantistiche, con conseguente erronea applicazione della disciplina fiscale di maggior favore, non può costituire ex se prova sufficiente della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la ed i suoi soci ( CP_1 [...]
, e , così da Controparte_3 Persona_1 Controparte_4 Persona_2
giustificare la comminazione delle sanzioni irrogate alla parte opponente. Né tale prova
4 della subordinazione emerge dalle dichiarazioni dei lavoratori intervistati, nessuno dei quali ha rilasciato delle dichiarazioni dalle quali desumere che l'opponente esercitasse sugli stessi il potere direttivo, organizzativo e disciplinare tipico del datore di lavoro (cfr.
Con ampiamente dichiarazioni dei lavoratori, ovvero all. 10 memoria ).
In assenza di una chiara deduzione e prova del vincolo della subordinazione, la domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta di cui al ricorso deve sicuramente trovare accoglimento alla luce della specifica disposizione di cui all'art. 6, co. 11, D.Lgs.
150/2011, in forza della quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
3. In presenza di un quadro probatorio deficitante e considerate le peculiarità proprie della fattispecie concreta, non si può quindi che ritenere quantomeno carente la prova del fatto ascritto alla parte opponente, difettando una prova sufficiente di quanto sostenuto dal
Con resistente in ordine al presupposto della natura subordinata dei rapporti di lavoro, sebbene sussistano, in relazione alla formula dubitativa utilizzata dal giudicante le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c., come integrato dalla Sentenza della
Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) In accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 1/2019 emessa dall' in data Controparte_2
15/01/2019 e notificata in data 04/04/2019;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 12.01.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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