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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2400 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2400 /2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. LORENZA Parte_1 C.F._1
RAZZI, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. FULVIA Controparte_1 C.F._2
BONI, presso il quale ha eletto domicilio
RESISTENTE
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le Parti private congiuntamente: chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia: “1. Affidare il figlio minore della coppia, , in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
2. Disporre il diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti del figlio tutti i mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 19.30; nonché a settimane alternate, il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 19.30; il padre prenderà e riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna;
3. Stabilire a carico del padre, sig.
[...]
un assegno mensile pari ad Euro 600,00 (seicento) a titolo di concorso per il mantenimento CP_1 del figlio minore;
somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. Versamento da effettuarsi entro e non Part oltre il giorno 12 (dodici) di ogni mese, tramite bonifico sul conto corrente della madre sig.ra Oltre al 50% delle spese straordinarie così come disposto dal Protocollo D'Intesa adottato dal Tribunale di
Prato.
Saranno inoltre considerate straordinarie, oltre a quelle di cui al citato Protocollo d'Intesa, e dunque da sostenere a metà tra i genitori, anche le spese per le feste di compleanno, da festeggiare nell'ambito scolastico del minore, e dei regali per le feste di compleanno dei compagni di scuola.
Sarà concordata, anche nell'importo, e sostenuta a metà da ciascuno dai genitori, quando il minore avrà
l'età adeguata, la c.d. “paghetta” settimanale per le sue piccole necessità, da gestire in autonomia.
Si specifica che le uniche spese straordinarie da NON CONCORDARE saranno quelle riguardanti visite con pediatra privato, spese odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche ed eventuali tasse universitarie per Facoltà pubbliche.
Le spese di natura straordinaria dovranno essere rimborsate il mese successivo rispetto all'esborso, mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 (dieci) e previa esibizione della documentazione giustificativa della spesa. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, con qualsiasi modalità (sms, WhatsApp, mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le Parti stabiliscono che il padre collaborerà con la madre, occupandosi di accompagnare alle Per_1 attività sportive;
fatti salvi accordi diversi tra i genitori.
4. Le Parti convengono che l'assegno unico Part erogato dall' sia percepito integralmente dalla madre sig.ra in veste di collocataria della CP_2 prole minore;
5. I genitori espressamente si impegnano a prestare il reciproco consenso per il rinnovo
pagina 2 di 5 dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio, nonché per rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio in favore del figlio minore;
6. Le Parti danno atto, sotto la loro responsabilità, di voler definire, con il presente accordo, ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro, ad oggi, pendente;
7. Data la presenza di prole minore, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni di residenza che dovessero in futuro intervenire;
8. Spese di lite interamente compensate tra le Parti.
Il Pubblico ministero: visto del 13.11.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte In data 06/11/2023, la Sig.ra ha depositato ricorso ex art 473-bis.12 e ss c.p.c. chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi sull'affidamento del figlio minore , nato il [...] Per_1 dall'unione delle Parti, le quali sono state sentimentalmente legate dal mese di gennaio 2021 fino all'anno 2023.
La ricorrente ha insistito affinché il Giudice pronunciasse l'affido esclusivo del minore alla madre;
ha, infatti, allegato che il padre durante la convivenza ha tenuto condotte violente, aggredendola sia fisicamente che verbalmente anche in presenza del figlio minore, per le quali ha proposto querela ai danni del resistente. Ha dedotto che il padre ha dimostrato la propria completa inidoneità genitoriale, per non essersi curato di provocare turbamenti nel piccolo con i propri comportamenti aggressivi. Ai fini di provvedere al mantenimento del figlio, ha chiesto la corresponsione di un contributo pari ad euro 800,00 mensili.
Si è costituito il Sig. il quale si è opposto alla richiesta di affido esclusivo Controparte_1 ed ha contestato la ricostruzione fattuale della ricorrente. In particolare, ha allegato che la madre si
è da subito rivelata incapace di prendersi cura da sola del bambino, ma ha sempre rifiutato il supporto offerto dal resistente e dalla di lui madre, ed ha esasperato il conflitto tra le parti. In via preliminare, ha chiesto disporsi CTU sulla capacità genitoriale delle parti, con eventuale attivazione del monitoraggio dei Servizi Sociali competenti. Ha quindi richiesto l'affido condiviso del figlio e, sull'entità del contributo, si è reso disponibile a versare la somma di € 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 17/04/2024, il Giudice ha ordinato alle Parti di produrre gli estratti dei rispettivi conti correnti ed ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere una indagine socio-familiare, sui nuclei familiari dei genitori.
pagina 3 di 5 A scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza di prima comparizione del 17/07/2024, sentite, a mezzo interprete, le Parti presenti personalmente, il Giudice, in via temporanea ed urgente, ha affidato il figlio in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
ha disposto che il padre possa tenere con sé a settimane alternate, il sabato pomeriggio Per_1
o la domenica pomeriggio;
ha disposto che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento del figlio
, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50%, alle spese straordinarie;
ha sollecitato il Servizio Per_1
Sociale di Prato al deposito della relazione già richiesta;
ha invitato le Parti ad effettuare un percorso di mediazione familiare.
Depositata in data 5/11/2024 la relazione dei Servizi Sociali, il Giudice, all'esito dell'udienza del
28/01/2025, ha disposto l'ampliamento del diritto di visita padre-figlio, avendo le Parti raggiunto un accordo in tal senso.
All'esito dell'udienza del 17/06/2025, su richiesta concorde delle Parti, il Giudice ha rinviato la causa per la discussione all'udienza di trattazione scritta dell'11/11/2025.
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c., le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, rassegnando congiuntamente le conclusioni di cui in epigrafe ed il Giudice, preso atto, ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
Nulla ha opposto il pubblico ministero.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , il Collegio ritiene Per_1 condivisibile l'accordo raggiunto dai genitori sul regime di affidamento condiviso, sul suo collocamento prevalente presso la madre nonché sul suo mantenimento;
in particolare rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto in primis della sua tenerissima età (di appena due anni), delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Avendo le Parti raggiunto un accordo, sussistono i presupposti per dichiarare le spese integralmente compensate tra le parti. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
- omologa l'accordo raggiunto dalle Parti sulle condizioni nn. 1, 2, 3, 4 sopra trascritte;
- prende atto delle condizioni nn. 5 e 6 sopra trascritte.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 12/11/2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente di sezione dott. Lucia Schiaretti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2400 /2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. LORENZA Parte_1 C.F._1
RAZZI, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. FULVIA Controparte_1 C.F._2
BONI, presso il quale ha eletto domicilio
RESISTENTE
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le Parti private congiuntamente: chiedono che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia: “1. Affidare il figlio minore della coppia, , in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
2. Disporre il diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti del figlio tutti i mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 19.30; nonché a settimane alternate, il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 19.30; il padre prenderà e riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna;
3. Stabilire a carico del padre, sig.
[...]
un assegno mensile pari ad Euro 600,00 (seicento) a titolo di concorso per il mantenimento CP_1 del figlio minore;
somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT. Versamento da effettuarsi entro e non Part oltre il giorno 12 (dodici) di ogni mese, tramite bonifico sul conto corrente della madre sig.ra Oltre al 50% delle spese straordinarie così come disposto dal Protocollo D'Intesa adottato dal Tribunale di
Prato.
Saranno inoltre considerate straordinarie, oltre a quelle di cui al citato Protocollo d'Intesa, e dunque da sostenere a metà tra i genitori, anche le spese per le feste di compleanno, da festeggiare nell'ambito scolastico del minore, e dei regali per le feste di compleanno dei compagni di scuola.
Sarà concordata, anche nell'importo, e sostenuta a metà da ciascuno dai genitori, quando il minore avrà
l'età adeguata, la c.d. “paghetta” settimanale per le sue piccole necessità, da gestire in autonomia.
Si specifica che le uniche spese straordinarie da NON CONCORDARE saranno quelle riguardanti visite con pediatra privato, spese odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche ed eventuali tasse universitarie per Facoltà pubbliche.
Le spese di natura straordinaria dovranno essere rimborsate il mese successivo rispetto all'esborso, mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 (dieci) e previa esibizione della documentazione giustificativa della spesa. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, con qualsiasi modalità (sms, WhatsApp, mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le Parti stabiliscono che il padre collaborerà con la madre, occupandosi di accompagnare alle Per_1 attività sportive;
fatti salvi accordi diversi tra i genitori.
4. Le Parti convengono che l'assegno unico Part erogato dall' sia percepito integralmente dalla madre sig.ra in veste di collocataria della CP_2 prole minore;
5. I genitori espressamente si impegnano a prestare il reciproco consenso per il rinnovo
pagina 2 di 5 dei rispettivi documenti validi anche per l'espatrio, nonché per rilascio e rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio in favore del figlio minore;
6. Le Parti danno atto, sotto la loro responsabilità, di voler definire, con il presente accordo, ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro, ad oggi, pendente;
7. Data la presenza di prole minore, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente le eventuali variazioni di residenza che dovessero in futuro intervenire;
8. Spese di lite interamente compensate tra le Parti.
Il Pubblico ministero: visto del 13.11.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte In data 06/11/2023, la Sig.ra ha depositato ricorso ex art 473-bis.12 e ss c.p.c. chiedendo al Tribunale adito di pronunciarsi sull'affidamento del figlio minore , nato il [...] Per_1 dall'unione delle Parti, le quali sono state sentimentalmente legate dal mese di gennaio 2021 fino all'anno 2023.
La ricorrente ha insistito affinché il Giudice pronunciasse l'affido esclusivo del minore alla madre;
ha, infatti, allegato che il padre durante la convivenza ha tenuto condotte violente, aggredendola sia fisicamente che verbalmente anche in presenza del figlio minore, per le quali ha proposto querela ai danni del resistente. Ha dedotto che il padre ha dimostrato la propria completa inidoneità genitoriale, per non essersi curato di provocare turbamenti nel piccolo con i propri comportamenti aggressivi. Ai fini di provvedere al mantenimento del figlio, ha chiesto la corresponsione di un contributo pari ad euro 800,00 mensili.
Si è costituito il Sig. il quale si è opposto alla richiesta di affido esclusivo Controparte_1 ed ha contestato la ricostruzione fattuale della ricorrente. In particolare, ha allegato che la madre si
è da subito rivelata incapace di prendersi cura da sola del bambino, ma ha sempre rifiutato il supporto offerto dal resistente e dalla di lui madre, ed ha esasperato il conflitto tra le parti. In via preliminare, ha chiesto disporsi CTU sulla capacità genitoriale delle parti, con eventuale attivazione del monitoraggio dei Servizi Sociali competenti. Ha quindi richiesto l'affido condiviso del figlio e, sull'entità del contributo, si è reso disponibile a versare la somma di € 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 17/04/2024, il Giudice ha ordinato alle Parti di produrre gli estratti dei rispettivi conti correnti ed ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di svolgere una indagine socio-familiare, sui nuclei familiari dei genitori.
pagina 3 di 5 A scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza di prima comparizione del 17/07/2024, sentite, a mezzo interprete, le Parti presenti personalmente, il Giudice, in via temporanea ed urgente, ha affidato il figlio in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
ha disposto che il padre possa tenere con sé a settimane alternate, il sabato pomeriggio Per_1
o la domenica pomeriggio;
ha disposto che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento del figlio
, la somma di € 400,00 mensili, oltre al 50%, alle spese straordinarie;
ha sollecitato il Servizio Per_1
Sociale di Prato al deposito della relazione già richiesta;
ha invitato le Parti ad effettuare un percorso di mediazione familiare.
Depositata in data 5/11/2024 la relazione dei Servizi Sociali, il Giudice, all'esito dell'udienza del
28/01/2025, ha disposto l'ampliamento del diritto di visita padre-figlio, avendo le Parti raggiunto un accordo in tal senso.
All'esito dell'udienza del 17/06/2025, su richiesta concorde delle Parti, il Giudice ha rinviato la causa per la discussione all'udienza di trattazione scritta dell'11/11/2025.
Nelle note ex art. 127-ter c.p.c., le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, rassegnando congiuntamente le conclusioni di cui in epigrafe ed il Giudice, preso atto, ha rimesso immediatamente la causa al Collegio per la decisione.
Nulla ha opposto il pubblico ministero.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , il Collegio ritiene Per_1 condivisibile l'accordo raggiunto dai genitori sul regime di affidamento condiviso, sul suo collocamento prevalente presso la madre nonché sul suo mantenimento;
in particolare rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse del figlio a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto in primis della sua tenerissima età (di appena due anni), delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Avendo le Parti raggiunto un accordo, sussistono i presupposti per dichiarare le spese integralmente compensate tra le parti. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
- omologa l'accordo raggiunto dalle Parti sulle condizioni nn. 1, 2, 3, 4 sopra trascritte;
- prende atto delle condizioni nn. 5 e 6 sopra trascritte.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 12/11/2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente di sezione dott. Lucia Schiaretti
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