Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 129
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Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla carenza dei presupposti per notificare il fermo

    La Corte ha ritenuto che l'adozione del preavviso di fermo fosse legittima in quanto l'atto impugnato era una comunicazione preventiva e non un fermo già iscritto. Inoltre, l'appellante non ha dimostrato né l'accettazione della domanda di definizione agevolata né i pagamenti eseguiti a scadenza, nonostante l'impegno a rinunciare ai giudizi con la sottoscrizione dell'istanza.

  • Rigettato
    Erronea determinazione sulla validità della notifica

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (ordinanze n. 21071/2018, n. 654/2014, n. 10445/2011 e n. 29008/2022) e l'art. 7-sexies, primo comma, del D.Lgs. 23/10/2023, affermando che la nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo, ovvero dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione. Ha inoltre precisato che l'inesistenza della notifica è un'ipotesi eccezionale e che la notifica presso una sede secondaria non integra inesistenza ma nullità sanabile. Ha infine concluso che la validità della notifica è confermata e che non è necessaria alcuna delega per l'esecuzione del fermo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 129
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 129
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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