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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3196/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1563/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948202200005185000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto appello avverso la sentenza n.1563/2024 depositata il 05/03/2024 con cui è stato rigettato il ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo del veicolo in sua proprietà targato Targa_1
Nel ricorso aveva dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato adottato a seguito di adesione del contribuente alla c.d. “rottamazione quater”, vizi attinenti alla notifica dell'atto impugnato, la mancata notifica degli atti prodromici, intervenuta decadenza, l'illegittima applicazione degli interessi di mora.
La Corte di primo grado rilevava che non risultava in atti alcuna prova dell'adesione alla rottamazione- quater da parte del contribuente;
in ogni caso, la predetta adesione avrebbe potuto condurre alla rinuncia al ricorso. Riteneva inoltre regolare la notifica degli atti prodromici e che non fosse decorso alcun termine prescrizionale o decandenziale. Inoltre riteneva la contestazione sull'inapplicabilità degli interessi di mora, infine, risulta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio;
Nell'appello si eccepisce 1. Nullità della sentenza nella parte in cui non si è espressa sulla carenza dei presupposti per notificare il fermo.
Erronea determinazione sulla validità della notifica poiché è necessaria la delega per eseguire il fermo, atto simile al precetto
L'DE si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
Come già evidenziato nella sentenza impugnata a seguito della presentazione della domanda di adesione alla campagna di definizione agevolata relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione.
Nel caso in esame l'atto impugnato è una comunicazione preventiva di fermo e, pertanto, l'adozione dello stesso deve ritenersi legittima.
Inoltre la domanda di adesione alla campagna di definizione agevolata risulta essere stata presentata circa due mesi prima il termine ultimo della chiusura della possibilità di adesione e le domande avanzate non venivano accettate “de plano”, ma sulle stesse – e sui ruoli e carichi sottesi - doveva essere eseguito un controllo al fine di vagliarne l'eventuale possibilità di definizione o meno e, successivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 236 della L. n. 197/2022, Nel caso che ci occupa non è stata data dimostrazione tanto dell'avvenuta accettazione della istanza di definizione agevolata tanto dei pagamenti eseguiti a scadenza, precisando che con la sottoscrizione dell'istanza il Contribuente “assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi”, contegno non tenuto da parte della odierna appellante
In ordine alla erronea determinazione sulla validità della notifica poiché è necessaria la delega per eseguire il fermo giova ricordare che la Corte di Cassazione ha più volte previsto le ipotesi di nullità della notificazione.
Con l'ordinanza n. 21071/2018 la Sezione Tributaria ha affermato che: “Orbene, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto impositivo tale nullità "è sanata, a norma dell'articolo 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato" (Cass. n. 1238/2014).
In particolare questa Corte ha anche chiarito - estendendo gli effetti sananti non solo agli atti processuali, ma anche a quelli amministrativi come quello che qui ci occupa;
che "la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo" (Cass. n. 654/2014).
E' il raggiungimento dello scopo, infatti, e cioè consentire al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositivo, quel che realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento perché tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento. La sanatoria, tuttavia, si è precisato "non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante" (Cass. n. 10445/2011), situazione che peraltro e' espressamente dedotta nel caso che ci occupa avendo da un lato le contribuenti tempestivamente impugnato l'atto, dall'altro avendo esse sia in questa sede che nei gradi di merito eccepito anche l'intervenuta decadenza dell'Erario dal potere accertativo”.
Ed ancora con l'ordinanza n. 29008/2022 ha precisato che: “Le ipotesi di inesistenza della notifica sono eccezionali. Si riducono ai casi in cui la notifica sia stata eseguita in luogo e a persona del tutto sconnessi dal destinatario. La notifica di un atto presso la sede secondaria della società destinataria non integra un'ipotesi di inesistenza bensì di nullità sanabile in virtu' del principio generale - che trova un punto di emersione nell'articolo 156 c.p.c. - per raggiungimento dello scopo.
Giova infine evidenziare che l'art. 7 – sexies, primo comma, primo periodo, così come modificato dal
Decreto Legislativo del 23 ottobre 2023 stabilisce che: “È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.” Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve pertanto dovendosi ritenere la validità della notifica non essendo necessaria alcuna delega per l'esecuzione della stessa.
Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1, avverso la sentenza n.1563/2024 depositata il 05/03/2024. Condanna l'appellante, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori come per legge. Reggio Calabria
22 gennaio 2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3196/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1563/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 05/03/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948202200005185000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da atti di causa)
Resistente/Appellato: (come da atti di causa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto appello avverso la sentenza n.1563/2024 depositata il 05/03/2024 con cui è stato rigettato il ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo del veicolo in sua proprietà targato Targa_1
Nel ricorso aveva dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato adottato a seguito di adesione del contribuente alla c.d. “rottamazione quater”, vizi attinenti alla notifica dell'atto impugnato, la mancata notifica degli atti prodromici, intervenuta decadenza, l'illegittima applicazione degli interessi di mora.
La Corte di primo grado rilevava che non risultava in atti alcuna prova dell'adesione alla rottamazione- quater da parte del contribuente;
in ogni caso, la predetta adesione avrebbe potuto condurre alla rinuncia al ricorso. Riteneva inoltre regolare la notifica degli atti prodromici e che non fosse decorso alcun termine prescrizionale o decandenziale. Inoltre riteneva la contestazione sull'inapplicabilità degli interessi di mora, infine, risulta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio;
Nell'appello si eccepisce 1. Nullità della sentenza nella parte in cui non si è espressa sulla carenza dei presupposti per notificare il fermo.
Erronea determinazione sulla validità della notifica poiché è necessaria la delega per eseguire il fermo, atto simile al precetto
L'DE si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso
All'odierna udienza le parti concludevano come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
Come già evidenziato nella sentenza impugnata a seguito della presentazione della domanda di adesione alla campagna di definizione agevolata relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione.
Nel caso in esame l'atto impugnato è una comunicazione preventiva di fermo e, pertanto, l'adozione dello stesso deve ritenersi legittima.
Inoltre la domanda di adesione alla campagna di definizione agevolata risulta essere stata presentata circa due mesi prima il termine ultimo della chiusura della possibilità di adesione e le domande avanzate non venivano accettate “de plano”, ma sulle stesse – e sui ruoli e carichi sottesi - doveva essere eseguito un controllo al fine di vagliarne l'eventuale possibilità di definizione o meno e, successivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 236 della L. n. 197/2022, Nel caso che ci occupa non è stata data dimostrazione tanto dell'avvenuta accettazione della istanza di definizione agevolata tanto dei pagamenti eseguiti a scadenza, precisando che con la sottoscrizione dell'istanza il Contribuente “assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi”, contegno non tenuto da parte della odierna appellante
In ordine alla erronea determinazione sulla validità della notifica poiché è necessaria la delega per eseguire il fermo giova ricordare che la Corte di Cassazione ha più volte previsto le ipotesi di nullità della notificazione.
Con l'ordinanza n. 21071/2018 la Sezione Tributaria ha affermato che: “Orbene, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto impositivo tale nullità "è sanata, a norma dell'articolo 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato" (Cass. n. 1238/2014).
In particolare questa Corte ha anche chiarito - estendendo gli effetti sananti non solo agli atti processuali, ma anche a quelli amministrativi come quello che qui ci occupa;
che "la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo" (Cass. n. 654/2014).
E' il raggiungimento dello scopo, infatti, e cioè consentire al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositivo, quel che realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento perché tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento. La sanatoria, tuttavia, si è precisato "non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante" (Cass. n. 10445/2011), situazione che peraltro e' espressamente dedotta nel caso che ci occupa avendo da un lato le contribuenti tempestivamente impugnato l'atto, dall'altro avendo esse sia in questa sede che nei gradi di merito eccepito anche l'intervenuta decadenza dell'Erario dal potere accertativo”.
Ed ancora con l'ordinanza n. 29008/2022 ha precisato che: “Le ipotesi di inesistenza della notifica sono eccezionali. Si riducono ai casi in cui la notifica sia stata eseguita in luogo e a persona del tutto sconnessi dal destinatario. La notifica di un atto presso la sede secondaria della società destinataria non integra un'ipotesi di inesistenza bensì di nullità sanabile in virtu' del principio generale - che trova un punto di emersione nell'articolo 156 c.p.c. - per raggiungimento dello scopo.
Giova infine evidenziare che l'art. 7 – sexies, primo comma, primo periodo, così come modificato dal
Decreto Legislativo del 23 ottobre 2023 stabilisce che: “È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti.” Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve pertanto dovendosi ritenere la validità della notifica non essendo necessaria alcuna delega per l'esecuzione della stessa.
Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1, avverso la sentenza n.1563/2024 depositata il 05/03/2024. Condanna l'appellante, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori come per legge. Reggio Calabria
22 gennaio 2026