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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1726/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1726/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Lai Carlo, elettivamente domiciliato presso lo Studio del detto difensore in Alghero (SS), Via Mazzini n. 90; attore opponente
c o n t r o
(C.F. ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
a tanto legittimata dalla prima mandataria Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Mancusi Controparte_3
Mario, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dario Piu in Sassari, Via E. Costa n. 78, convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“1) ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, e previo rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecuzione a decreto opposto;
2) in via preliminare: dichiarare l'inefficacia del decreto perché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione;
3) in via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
4) sempre in via pregiudiziale: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili perché tardivamente proposte;
pagina 1 di 7 5) in via gradata e nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, dato atto che il procedimento di mediazione obbligatorio si è concluso negativamente: respingere le domande proposte dalla Parte_2 nei confronti di in quanto infondate, assolvendo Parte_1 quest'ultimo da ogni avversa pretesa;
6) In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1
per l'importo di 28.406,93, oltre interessi legali ex art. Parte_1
1284 c.c. sul capitale di € 24.881,53 dal 01/01/2014 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. In estremo subordine: condannare a corrispondere a Parte_1
l'importo di cui ha indebitamente usufruito, al netto dei Controparte_1 versamenti effettuati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
37/2021 con cui il Tribunale di Sassari gli ha ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 28.406,93, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dall'1.8.2017 fino al saldo ed oltre spese legali ivi liquidate. In particolare, l'opponente ha eccepito:
1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato oltre il termine perentorio previsto ex lege;
2) la carenza di legittimazione attiva di , non essendo stata CP_1 fornita prova che il credito oggetto di causa sia stato incluso nell'operazione di cessione dei crediti da;
Parte_3
3) l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria, non essendosi mai perfezionata la cessione di quota del trattamento pensionistico prevista quale condizione del finanziamento, in assenza del benestare dell'ente pagina 2 di 7 gestore ed in mancanza di erogazione delle somme di cui alla richiesta di finanziamento. Per tali motivi, l'opponente ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, la carenza di legittimazione attiva di e CP_1 comunque di rigettare, nel merito, le domande della stessa.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 8.11.2021, ha Controparte_1 allegato:
1) di aver tentato una prima notifica, non andata a buon fine, nel rispetto dei termini di cui all'art. 644 cpc, dovendosi, in ogni caso, valutare nel merito la pretesa creditoria azionata;
2) che l'opponente, in data 18/04/2007, con contratto di finanziamento n. 85813 per € 33.360,00, da restituirsi mediante cessione del quinto, sottoscritto quale pensionato cedeva pro solvendo a CP_4 [...]
una quota del proprio trattamento pensionistico, obbligandosi ad CP_5 estinguere l'obbligazione per l'intero importo convenuto;
3) l'avvenuta erogazione del finanziamento, a seguito della presentazione della documentazione relativa alla propria pensione da parte di Parte_1
;
[...]
4) che l'ente pensionistico, nonostante la notifica del contratto e le successive istanze formulate, non prendeva in carico la trattenuta e che le rate previste venivano corrisposte, solo parzialmente, direttamente da;
Parte_1
5) la legittimazione ad agire in capo a titolare del Controparte_1 credito azionato, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, concluso con Controparte_5
Per tali motivi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 28.406,93, oltre interessi legali, o dell'importo di cui il medesimo ha indebitamente usufruito, al netto dei versamenti effettuati.
1.3. Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, la causa, istruita mediante produzioni documentali, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31.10.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 7 2. 2.1. Il primo motivo di opposizione, relativo all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pronuncia previsto dall'art. 644 cpc, è meritevole di accoglimento. Il decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta esser stato notificato, a mezzo del Servizio postale, mediante invio di raccomandata a/r in data 12.4.2021, poi ricevuta il 15.4.2021, e quindi, come già rilevato con ordinanza dell'1.12.2022, oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione (26.1.2021), così che lo stesso deve essere dichiarato inefficace e, conseguentemente, revocato. Tuttavia, in conformità al condivisibile orientamento della Suprema Corte, deve ritenersi che ciò non esima il Giudice dall'esame del merito della pretesa creditoria, atteso che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere- dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio” (Cass. 13/6/2013, n. 14910; Cass. n. 3908/2016). Invero la notificazione dell'ingiunzione, comunque effettuata, è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso.
2.2. Quanto agli ulteriori motivi, l'opposizione è invece infondata. Anzitutto, anche alla luce di quanto sopra osservato, si deve infatti ritenere che dalla (pacifica) tardività della costituzione in giudizio della convenuta opposta non derivi l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della medesima somma ingiunta, formulata in forza dello stesso contratto già posto a fondamento della pretesa creditoria in sede monitoria. Si tratta, difatti, della medesima domanda (per petitum e causa petendi) già proposta con il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 7 Inoltre, per quanto di seguito si dirà, nemmeno occorre verificare l'ammissibilità dell'ulteriore domanda proposta dall'opposta in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento.
2.3. Deve poi essere rigettata anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a in quanto la stessa, a dimostrazione Controparte_1 dell'intervenuta cessione di crediti in blocco da e Controparte_5 dell'inclusione del credito di cui trattasi tra quelli oggetto di cessione, ha prodotto in giudizio non solo il contratto di cessione dei crediti in data 5.12.2018 (doc. 4) e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 11.12.2018 (allegata in sede monitoria), ma anche: attestazione notarile inerente l'elenco dei crediti ceduti, da cui risulta quello nei confronti di
(doc. 10); contratto di finanziamento in data 18.4.2007 Parte_1 originariamente concluso dall'opponente con la cedente (doc. 2 monitorio) e relativo piano di ammortamento (doc. 6); ulteriore documentazione probatoria del credito ceduto (doc.ti 1, 3, 8, 9, 12). La disponibilità di tale documentazione, infatti, non è giustificabile se non in ragione dell'intervenuta cessione del credito de quo. Tali elementi complessivamente considerati, unitamente all'assenza di richieste di adempimento da parte della cedente , consentono, CP_5 pertanto, anche in via presuntiva, di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta (in tal senso, Cass. 16.4.2021 n. 10200; Cass. 17944/2023).
2.4. Nel merito, quanto alla pretesa creditoria della convenuta opposta, occorre anzitutto ricordare che sulla stessa, quale attore in senso sostanziale, grava l'onere della prova, con la precisazione che il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). Ebbene, nel caso di specie, a dimostrazione del proprio credito, CP_1
ha prodotto il contratto di finanziamento contro cessione di quote di
[...] trattamento pensionistico in data 18.4.2007 (doc. 2 monitorio) con relativo piano di ammortamento (doc. 6) - sottoscritti dall'opponente, come non è contestato - nonché estratto conto relativo al rapporto (doc. 5).
pagina 5 di 7 Premesso che l'opposta ha quindi provato il titolo contrattuale della propria pretesa, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di mancata erogazione della somma finanziata proposta dall'opponente. Risulta infatti per tabulas che, quanto alla complessiva somma di € 21.285,29, indicata in contratto quale “saldo al cedente”: la somma di € 17.092,31 è stata ricevuta da , come da quietanza dallo stesso Parte_1 sottoscritta il 15.5.2007 (doc. 9); la residua somma di € 4.192,98 è stata utilizzata per estinguere un precedente finanziamento dal medesimo sottoscritto, come da autorizzazione e conteggio estintivo in data 15.5.2007 (doc.ti 7 e 8). A dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento devono, inoltre, richiamarsi sia l'avvenuto pagamento di parte delle rate pattuite, come risulta dall'estratto conto in atti, sia le dichiarazioni espressamente riferite al finanziamento n. 85813, sottoscritte (e non disconosciute) da in data 17.4.2009, 24.2.2010, 4.3.2010 (doc. 12), Parte_1 contenenti richieste di dilazione e riconoscimento del debito da parte del medesimo. Peraltro, infondata appare anche l'eccezione dell'opponente secondo cui l'operazione di finanziamento dietro cessione del quinto in questione non si sarebbe perfezionata a causa del mancato benestare da parte dell'ente gestore del trattamento pensionistico. In proposito, posto che l'omissione della presa in carico da parte dell' è confermata anche dalla CP_4 convenuta opposta, si rileva che, tuttavia, il mancato perfezionamento della cessione del credito, non fa venir meno l'obbligo restitutorio in capo al soggetto mutuatario. Si tratta infatti, come chiaramente indicato in contratto all'art. 1), di cessione pro solvendo, con la conseguenza che il finanziato/cedente non è liberato a seguito della cessione, ma deve comunque rispondere dell'obbligazione assunta in caso di inadempimento del debitore ceduto. Ciò risulta espressamente anche dall'atto di quietanza sottoscritto da in data 15.5.2007 (doc. 9), in cui lo Parte_1 stesso si dichiara consapevole di essere tenuto al rimborso integrale del finanziamento, come da piano di ammortamento, in caso di mancata accettazione della cessione da parte dell'ente pensionistico. Anche tale doglianza attorea deve, pertanto, essere rigettata.
In conclusione, posta l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto a causa della tardività della notifica dell'ingiunzione, nel merito, invece, è fondata la domanda di condanna dell'opponente a pagare a parte opposta la pagina 6 di 7 somma di € 28.406,93, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. (come richiesto dall'opposta) sul capitale di € 24.881,53 dal 31.1.2014 (come da estratto prodotto sub 4 in monitorio) fino al saldo.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia (di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento), le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria. Le spese del giudizio monitorio restano invece a carico di parte opposta, in considerazione dell'inefficacia e della revoca del decreto ingiuntivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inefficace e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 37/2021 del Tribunale di Sassari;
2. condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 28.406,93, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale di € 24.881,53 dal 31.1.2014 fino al saldo;
3. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 3.200,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 21/05/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SASSARI SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1726/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Lai Carlo, elettivamente domiciliato presso lo Studio del detto difensore in Alghero (SS), Via Mazzini n. 90; attore opponente
c o n t r o
(C.F. ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
a tanto legittimata dalla prima mandataria Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Mancusi Controparte_3
Mario, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dario Piu in Sassari, Via E. Costa n. 78, convenuta opposta
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“1) ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, e previo rigetto della istanza di concessione della provvisoria esecuzione a decreto opposto;
2) in via preliminare: dichiarare l'inefficacia del decreto perché notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione;
3) in via pregiudiziale: dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
4) sempre in via pregiudiziale: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili perché tardivamente proposte;
pagina 1 di 7 5) in via gradata e nel merito, in accoglimento della proposta opposizione, dato atto che il procedimento di mediazione obbligatorio si è concluso negativamente: respingere le domande proposte dalla Parte_2 nei confronti di in quanto infondate, assolvendo Parte_1 quest'ultimo da ogni avversa pretesa;
6) In ogni caso, con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1
per l'importo di 28.406,93, oltre interessi legali ex art. Parte_1
1284 c.c. sul capitale di € 24.881,53 dal 01/01/2014 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. In estremo subordine: condannare a corrispondere a Parte_1
l'importo di cui ha indebitamente usufruito, al netto dei Controparte_1 versamenti effettuati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. 1.1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
37/2021 con cui il Tribunale di Sassari gli ha ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di € 28.406,93, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dall'1.8.2017 fino al saldo ed oltre spese legali ivi liquidate. In particolare, l'opponente ha eccepito:
1) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato oltre il termine perentorio previsto ex lege;
2) la carenza di legittimazione attiva di , non essendo stata CP_1 fornita prova che il credito oggetto di causa sia stato incluso nell'operazione di cessione dei crediti da;
Parte_3
3) l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria, non essendosi mai perfezionata la cessione di quota del trattamento pensionistico prevista quale condizione del finanziamento, in assenza del benestare dell'ente pagina 2 di 7 gestore ed in mancanza di erogazione delle somme di cui alla richiesta di finanziamento. Per tali motivi, l'opponente ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, la carenza di legittimazione attiva di e CP_1 comunque di rigettare, nel merito, le domande della stessa.
1.2. Costituitasi in giudizio in data 8.11.2021, ha Controparte_1 allegato:
1) di aver tentato una prima notifica, non andata a buon fine, nel rispetto dei termini di cui all'art. 644 cpc, dovendosi, in ogni caso, valutare nel merito la pretesa creditoria azionata;
2) che l'opponente, in data 18/04/2007, con contratto di finanziamento n. 85813 per € 33.360,00, da restituirsi mediante cessione del quinto, sottoscritto quale pensionato cedeva pro solvendo a CP_4 [...]
una quota del proprio trattamento pensionistico, obbligandosi ad CP_5 estinguere l'obbligazione per l'intero importo convenuto;
3) l'avvenuta erogazione del finanziamento, a seguito della presentazione della documentazione relativa alla propria pensione da parte di Parte_1
;
[...]
4) che l'ente pensionistico, nonostante la notifica del contratto e le successive istanze formulate, non prendeva in carico la trattenuta e che le rate previste venivano corrisposte, solo parzialmente, direttamente da;
Parte_1
5) la legittimazione ad agire in capo a titolare del Controparte_1 credito azionato, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, concluso con Controparte_5
Per tali motivi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 28.406,93, oltre interessi legali, o dell'importo di cui il medesimo ha indebitamente usufruito, al netto dei versamenti effettuati.
1.3. Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, la causa, istruita mediante produzioni documentali, previo mutamento del giudice istruttore, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31.10.2024 sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 7 2. 2.1. Il primo motivo di opposizione, relativo all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla pronuncia previsto dall'art. 644 cpc, è meritevole di accoglimento. Il decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta esser stato notificato, a mezzo del Servizio postale, mediante invio di raccomandata a/r in data 12.4.2021, poi ricevuta il 15.4.2021, e quindi, come già rilevato con ordinanza dell'1.12.2022, oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione (26.1.2021), così che lo stesso deve essere dichiarato inefficace e, conseguentemente, revocato. Tuttavia, in conformità al condivisibile orientamento della Suprema Corte, deve ritenersi che ciò non esima il Giudice dall'esame del merito della pretesa creditoria, atteso che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere- dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio” (Cass. 13/6/2013, n. 14910; Cass. n. 3908/2016). Invero la notificazione dell'ingiunzione, comunque effettuata, è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso.
2.2. Quanto agli ulteriori motivi, l'opposizione è invece infondata. Anzitutto, anche alla luce di quanto sopra osservato, si deve infatti ritenere che dalla (pacifica) tardività della costituzione in giudizio della convenuta opposta non derivi l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della medesima somma ingiunta, formulata in forza dello stesso contratto già posto a fondamento della pretesa creditoria in sede monitoria. Si tratta, difatti, della medesima domanda (per petitum e causa petendi) già proposta con il ricorso per emissione di decreto ingiuntivo.
pagina 4 di 7 Inoltre, per quanto di seguito si dirà, nemmeno occorre verificare l'ammissibilità dell'ulteriore domanda proposta dall'opposta in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento.
2.3. Deve poi essere rigettata anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a in quanto la stessa, a dimostrazione Controparte_1 dell'intervenuta cessione di crediti in blocco da e Controparte_5 dell'inclusione del credito di cui trattasi tra quelli oggetto di cessione, ha prodotto in giudizio non solo il contratto di cessione dei crediti in data 5.12.2018 (doc. 4) e la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 11.12.2018 (allegata in sede monitoria), ma anche: attestazione notarile inerente l'elenco dei crediti ceduti, da cui risulta quello nei confronti di
(doc. 10); contratto di finanziamento in data 18.4.2007 Parte_1 originariamente concluso dall'opponente con la cedente (doc. 2 monitorio) e relativo piano di ammortamento (doc. 6); ulteriore documentazione probatoria del credito ceduto (doc.ti 1, 3, 8, 9, 12). La disponibilità di tale documentazione, infatti, non è giustificabile se non in ragione dell'intervenuta cessione del credito de quo. Tali elementi complessivamente considerati, unitamente all'assenza di richieste di adempimento da parte della cedente , consentono, CP_5 pertanto, anche in via presuntiva, di ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta (in tal senso, Cass. 16.4.2021 n. 10200; Cass. 17944/2023).
2.4. Nel merito, quanto alla pretesa creditoria della convenuta opposta, occorre anzitutto ricordare che sulla stessa, quale attore in senso sostanziale, grava l'onere della prova, con la precisazione che il contraente che agisca per la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno o l'adempimento deve fornire la prova del proprio titolo, ovvero dell'esistenza del rapporto tra le parti, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale grava invece l'onere di provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'altrui diritto (Cass. Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533). Ebbene, nel caso di specie, a dimostrazione del proprio credito, CP_1
ha prodotto il contratto di finanziamento contro cessione di quote di
[...] trattamento pensionistico in data 18.4.2007 (doc. 2 monitorio) con relativo piano di ammortamento (doc. 6) - sottoscritti dall'opponente, come non è contestato - nonché estratto conto relativo al rapporto (doc. 5).
pagina 5 di 7 Premesso che l'opposta ha quindi provato il titolo contrattuale della propria pretesa, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di mancata erogazione della somma finanziata proposta dall'opponente. Risulta infatti per tabulas che, quanto alla complessiva somma di € 21.285,29, indicata in contratto quale “saldo al cedente”: la somma di € 17.092,31 è stata ricevuta da , come da quietanza dallo stesso Parte_1 sottoscritta il 15.5.2007 (doc. 9); la residua somma di € 4.192,98 è stata utilizzata per estinguere un precedente finanziamento dal medesimo sottoscritto, come da autorizzazione e conteggio estintivo in data 15.5.2007 (doc.ti 7 e 8). A dimostrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento devono, inoltre, richiamarsi sia l'avvenuto pagamento di parte delle rate pattuite, come risulta dall'estratto conto in atti, sia le dichiarazioni espressamente riferite al finanziamento n. 85813, sottoscritte (e non disconosciute) da in data 17.4.2009, 24.2.2010, 4.3.2010 (doc. 12), Parte_1 contenenti richieste di dilazione e riconoscimento del debito da parte del medesimo. Peraltro, infondata appare anche l'eccezione dell'opponente secondo cui l'operazione di finanziamento dietro cessione del quinto in questione non si sarebbe perfezionata a causa del mancato benestare da parte dell'ente gestore del trattamento pensionistico. In proposito, posto che l'omissione della presa in carico da parte dell' è confermata anche dalla CP_4 convenuta opposta, si rileva che, tuttavia, il mancato perfezionamento della cessione del credito, non fa venir meno l'obbligo restitutorio in capo al soggetto mutuatario. Si tratta infatti, come chiaramente indicato in contratto all'art. 1), di cessione pro solvendo, con la conseguenza che il finanziato/cedente non è liberato a seguito della cessione, ma deve comunque rispondere dell'obbligazione assunta in caso di inadempimento del debitore ceduto. Ciò risulta espressamente anche dall'atto di quietanza sottoscritto da in data 15.5.2007 (doc. 9), in cui lo Parte_1 stesso si dichiara consapevole di essere tenuto al rimborso integrale del finanziamento, come da piano di ammortamento, in caso di mancata accettazione della cessione da parte dell'ente pensionistico. Anche tale doglianza attorea deve, pertanto, essere rigettata.
In conclusione, posta l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto a causa della tardività della notifica dell'ingiunzione, nel merito, invece, è fondata la domanda di condanna dell'opponente a pagare a parte opposta la pagina 6 di 7 somma di € 28.406,93, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. (come richiesto dall'opposta) sul capitale di € 24.881,53 dal 31.1.2014 (come da estratto prodotto sub 4 in monitorio) fino al saldo.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, considerando il valore della controversia (di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento), le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria. Le spese del giudizio monitorio restano invece a carico di parte opposta, in considerazione dell'inefficacia e della revoca del decreto ingiuntivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inefficace e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 37/2021 del Tribunale di Sassari;
2. condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 28.406,93, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale di € 24.881,53 dal 31.1.2014 fino al saldo;
3. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in complessivi € 3.200,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Sassari, 21/05/2025 Il Giudice Francesca Fiorentini
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