Decreto cautelare 3 agosto 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Decreto cautelare 8 novembre 2024
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/02/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08415/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8415 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da IA LLER, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
LL Raffo, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto al ricorso introduttivo:
- del D.M. n.37 del 29.2.2024, recante “ Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva ”, limitatamente all’interesse fatto valere, nonché nella parte in cui (art. 4, comma 10), facendo riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero sul sostegno, con titolo ancora non riconosciuto, dispone che il loro inserimento in GAE avviene con riserva, a condizione che il relativo conseguimento/riconoscimento avvenga entro la data del 30.06.2024, impedendo di fatto la loro permanenza con riserva nelle stesse GAE e quindi di conseguenza l'assunzione di incarichi di insegnamento anche di ruolo e la stipulazione dei relativi contratti;
- del decreto dirigenziale USP Taranto prot.n.12007 dell’11.07.2024, con cui sono state pubblicate ed approvate per il prossimo biennio le GAE per la Provincia di Taranto relative al sostegno prima fascia (ADSS), dalle quali è stata esclusa la ricorrente per effetto del citato art.4, comma 10, D.M. n.37/2024;
- delle medesime GAE per la Provincia di Taranto relative al sostegno (ADSS), nella parte in cui non comprende ed anzi espressamente esclude il nominativo della ricorrente;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, ove occorra, dell’avviso dell’USP Taranto prot.n.11531 del 3.7.2024 relativo alle operazioni di scioglimento della riserva ex art.4 comma 10 D.M. 37/2024;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del decreto dirigenziale dell’USP di Taranto prot.n.16783 del 09.09.024, con cui sono state redatte ed aggiornate in via definitiva le GPS per l’anno scolastico 2024/26 nella parte in cui la ricorrente è inserita in seconda fascia sostegno ADSS, anziché nella prima fascia con riserva;
- di tutti i provvedimenti dirigenziali dell’USP di Taranto con cui sono stati individuai i docenti destinatari di contratto di supplenza annuale nell’ambito del sostegno (ADSS) nella parte in cui non è ricompresa la ricorrente per l’anno scolastico corrente;
- ove occorra, del bando di cui all’O.M. n.88/24 in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia e dell’Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole del D.M. n. 37 del 29 febbraio 2024, recante “ Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva ”, nella parte in cui, all’art. 4, comma 10, con specifico riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati sul sostegno all'estero, ma in possesso di titolo ancora non riconosciuto in Italia, ne ammette l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE), ma prescrive che tale riserva si sciolga positivamente solo nel caso in cui il riconoscimento del titolo avvenga entro la data del 30 giugno 2024. Con il gravame de quo la parte ricorrente impugna, altresì, il decreto dirigenziale dell’Ufficio scolastico territoriale di Taranto prot.n.12007 dell’11.7.2024, recante approvazione e pubblicazione, per il biennio 2024-2025, delle citate graduatorie siccome aggiornate per la Provincia di Taranto, relativamente agli elenchi afferenti gli insegnanti di sostegno di prima fascia (ADSS), nella parte in cui la stessa risulta esclusa, per effetto del citato art.4 comma 10 D,.M. n.37/2024, per non avere, alla data del 30 giugno 2024, ottenuto il riconoscimento del proprio titolo dallo Stato italiano.
2. Il gravame è affidato al seguente unico ed articolato motivo di censura:
“ Violazione di Legge: omessa applicazione del principio dell’accesso parziale di cui agli artt.1 bis e 5 septies e 3 Co.2 del D.Lgs. 6 Novembre 2007 n. 206 di attuazione dell’art.4 septies della Direttiva Europea N.2005/36/Ce e n.55/2013; Violazione ed elusione del giudicato; Violazione dell’art.16 D.Lgs. n.206/2007 sul riconoscimento dei titoli esteri; Violazione art.97 Cost.; Violazione del giusto e corretto procedimento – Violazione art.3 L.241/1990; Omessa Motivazione; Illegittimità derivata; Erronea presupposizione di Fatto e di Diritto; Eccesso di potere: contraddittorietà e illogicità manifeste; Difetto di istruttoria; Ingiustizia manifesta; Disparità di Trattamento ”. Deduce, in particolare, parte ricorrente che l’impugnata prescrizione di cui al D.M. n. 37/2024 si porrebbe in contrasto con la Direttiva Europea n. 36/2005, negando il diritto al lavoro degli abilitati all’estero e di accesso alla professione docente, nonchè con il D.lgs. n. 206/2007, nella parte in cui, all’articolo 1 bis ed al successivo art. 5 septies co.1., sancisce i requisiti necessari ai fini dell’accesso parziale alle professioni regolamentate.
Deduce, altresì:
- che il D.M. impugnato non chiarirebbe se la conservazione della iscrizione nelle GAE sia subordinata al conseguimento o al riconoscimento del titolo estero entro il 30 giugno 2024;
- che sussisterebbe disparità di trattamento rispetto agli iscritti nelle Graduatorie provinciali di supplenza, ai quali sarebbe consentita, non solo l’iscrizione con riserva nelle stesse, ma, altresì, la conservazione della iscrizione pur in pendenza del procedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero, con possibilità di immissione in ruolo e stipula del contratto di lavoro sotto condizione risolutiva nel caso in cui il citato procedimento si concluda con un diniego nel corso del periodo di svolgimento dell’incarico di supplenza.
3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.
4. In esito alla camera di consiglio del 29 agosto 2024, con ordinanza n. 3853 del 30 agosto 2024, la domanda cautelare è stata rigettata.
5. La ridetta ordinanza è stata, tuttavia, riformata in appello solo ai fini della sollecita fissazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., giusta ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 3688 del 4 ottobre 2024.
6. Con motivi aggiunti notificati il 29 ed il 30 ottobre 2024 la parte ricorrente ha, altresì, impugnato “il decreto dirigenziale dell’USP di Taranto prot.n.16783 del 09.09.024, con cui sono state redatte ed aggiornate in via definitiva le GPS per l’anno scolastico 2024/26 nella parte in cui la ricorrente è inserita in seconda fascia sostegno ADSS, anziché nella prima fascia con riserva; tutti i provvedimenti dirigenziali dell’USP di Taranto con cui sono stati individuai i docenti destinatari di contratto di supplenza annuale nell’ambito del sostegno (ADSS) nella parte in cui non è ricompresa la ricorrente per l’anno scolastico corrente e ove occorra, il bando di cui all’O.M. n.88//24 in parte qua e nei limiti dell’interesse fatto valere”, contestando di non aver potuto avere accesso alla prima fascia delle GPS a causa della preclusione, prevista dalla stessa ordinanza ministeriale n.88/2024, secondo la quale non è possibile essere iscritti nelle GAE e nelle GPS per la medesima fascia.
Deduce, in particolare, la ricorrente di essere stata lesa da tale prescrizione, non avendo potuto iscriversi nella prima fascia delle GPS per effetto della precedente iscrizione, nella medesima fascia, nelle GAE con riserva, riserva poi scioltasi negativamente a cagione del mancato riconoscimento del titolo estero entro la data del 30 giugno 2024. A seguito di tale circostanza, e per effetto della prescritta incompatibilità, la ricorrente sarebbe rimasta, in tesi ingiustamente, esclusa dalla prima fascia sia nelle GPS sia nelle GAE.
7. In esito alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024, con ordinanza n. 5600 del 6 dicembre 2024, la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata rigettata.
8. In vista dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2024 la parte ricorrente ha depositato memoria conclusiva.
9. Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Le doglianze portate da parte ricorrente nel gravame introduttivo non sono fondate. Infondati sono altresì i motivi aggiunti.
10.1. Preliminarmente va escluso il dedotto contrasto dell’articolo 4, comma 10, dell’impugnato decreto ministeriale n. 37/2024 sia con la Direttiva n.36/2005 che con il D.lgs n. 206/2007.
In proposito si rammenta che il decreto ministeriale n. 37/2024 disciplina l’ “ Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo ”, che è evidentemente un procedimento attraverso il quale i docenti già iscritti nelle citate Graduatorie (nelle quali, trattandosi di graduatorie ad esaurimento, non sono ammessi nuovi ingressi) possono aggiornare la propria posizione in ragione dei titoli medio tempore conseguiti. È allora evidente che il ridetto procedimento di aggiornamento è un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello preordinato al riconoscimento nel nostro Paese del titolo abilitante conseguito in un altro Paese membro cui è dedicata la Direttiva n. 36/2005, recepita in Italia con il D.lgs n. 206/2007. L’incarico di insegnamento presuppone, infatti, il possesso del titolo abilitante o specializzante che, ove conseguito all’estero, deve essere riconosciuto dallo Stato membro per essere quivi utilizzato, con la conseguenza che la disciplina relativa alle modalità di attribuzione del ridetto incarico mediante attingimento dalle graduatorie ad esaurimento regolamenta una fase che interviene a valle del procedimento di riconoscimento ed in ragione di ciò, su questo non può incidere.
10.2. Infondata è anche la contestazione sollevata in via diretta in relazione al tenore dell’articolo 4 de D.M. n. 37/2024. Non sussistono dubbi in ordine alla portata letterale ed al significato dell’art. 4 del citato D.M., il quale recita così: “Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2023/2024 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2024. Con successivo avviso della competente Direzione generale saranno fornite le istruzioni relative a tempi e modalità di scioglimento della riserva” .
Pertanto non residuano dubbi in ordine alla circostanza che esso, in relazione ai titoli conseguiti all’estero, ai fini dello scioglimento della riserva in senso positivo, richieda, non già il conseguimento (come espressamente previsto, invece, per i soggetti i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2023/2024), bensì il riconoscimento entro la data del 30 giugno 2024.
Infine non si ravvisa la denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle GPS. Tanto può concludersi avuto riguardo, da una parte, alla specificità delle Graduatorie ad esaurimento che consentono, fino appunto all’esaurimento di queste e con un meccanismo straordinario che deroga alla regola del pubblico concorso, l’immissione stabile in ruolo del personale docente attinto dalle stesse con contratto a tempo indeterminato e, dall’altra, alla circostanza che diversamente, in via ordinaria, attraverso le Graduatorie provinciali per le supplenze, vengono affidati solo incarichi a tempo determinato per la copertura di posti di insegnamento rimasti scoperti in esito allo scorrimento, in prima battuta, delle GAE.
Vero peraltro è che, con riferimento alle GPS l’O.M. n. 88/2024, così come già faceva l’O.M. n. 60/2022 per il precedente biennio, ha previsto, all’articolo 7, comma 4, lettera e), che, ai fini della presentazione della domanda di inserimento, aggiornamento o trasferimento nelle GPS, debbano essere dichiarati “ i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati ”, precisando che “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024”, che inoltre “ La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti” e che tuttavia, “Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo ”.
Dunque, come è evincibile dalla lettera del citato articolo 7 dell’O.M. n. 88/2024, anche per l’inserimento nella prima fascia delle GPS vale la regola per la quale il requisito dell’abilitazione e della specializzazione debba essere conseguito entro il 30 giugno 2024, pena lo scioglimento negativo della riserva e l’inserimento in fascia diversa, ove possono essere iscritti i docenti non in possesso di abilitazione o di specializzazione. Tuttavia, diversamente da quanto avviene per le GAE, per il caso di titolo estero è sufficiente, ai fini della iscrizione, la sola presentazione della istanza di riconoscimento, che consente l’iscrizione con riserva ed anche la stipula del contratto di supplenza sotto condizione risolutiva per il caso di diniego di riconoscimento del titolo intervenuto nelle more.
Tale disposizione va però letta, ai fini che ci occupano e con riguardo ai bienni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, in combinato disposto con il D.M. n. 111/2024 che disciplina la “ Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”, in esito alla quale ai docenti attinti dalle GPS di prima fascia ed assunti a tempo determinato è riconosciuta la possibilità, in caso di superamento delle prove di cui all’articolo 6, di essere assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo.
Il D.M. citato prevede, infatti, all’articolo 2, che sia nell’anno scolastico 2024/2025, che nel successivo, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuino dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente siano assegnati con contratto a tempo determinato solo ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno (e, pertanto, solo a coloro che conseguano il titolo di specializzazione rispettivamente entro il 30 giugno 2024 ed il 30 giugno 2025), disponendo espressamente che la previsione non si applichi “ a coloro che sono inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi ”.
Dunque, esattamente come per le GAE, dalle quali vengono individuati solo docenti da assumere a tempo indeterminato, anche per gli iscritti nella prima fascia delle GPS è preclusa la stipula di contratti a tempo indeterminato ove iscritti con riserva - e non a pieno titolo - alla data del 30 giugno 2024.
L’identità di ratio è palese: la possibilità di stipula del contratto di docenza previsto in favore degli insegnanti iscritti con riserva nelle GPS sotto condizione risolutiva (come da O.M. n. 88/2024) è sancita solo in ragione della circostanza che per questi l’assunzione è prevista a tempo determinato e per la durata dell’incarico di supplenza. Ma anche per questi, qualora, come per gli iscritti nelle GAE, la prospettiva assunzionale sia a tempo indeterminato (come nella procedura straordinaria di cui al D.M. n. 111/2024) vale la regola del possesso dei requisiti di abilitazione e specializzazione – e riconoscimento, ove si tratti di titolo estero - entro il 30 giugno 2024: non può infatti essere inserito stabilmente nel ruoli scolastici chi non ne possieda i requisiti di accesso, indipendentemente dalla circostanza che provenga dalle GAE o dalle GPS.
Se ne inferisce che agli iscritti con riserva nelle GPS è riconosciuta la possibilità di stipulare solo contratti a tempo determinato, sotto condizione risolutiva, e solo in esito all’ordinario scorrimento delle graduatorie, in caso di posti non coperti in ragione dello scorrimento delle GAE.
Il meccanismo di scorrimento incrociato delle graduatorie, infatti, prevede un percorso che impone in prima battuta la scelta dei docenti in possesso dei necessari requisiti per essere stabilmente immessi in ruolo, quali sono i docenti iscritti nella prima fascia delle GAE, che, pertanto, sono assunti con priorità rispetto agli altri graduati proprio in quanto abilitati o specializzati con titolo conseguito o riconosciuto in Italia entro la data di avvio delle procedure di attingimento. La chiamata dei docenti supplenti dalla prima fascia delle GPS, iscritti con riserva in quanto in possesso di titolo di abilitazione o specializzazione in attesa di riconoscimento, rappresenta dunque una alternativa alla impossibilità di assunzione di docenti titolati, circostanza che giustifica il conferimento della supplenza a soggetto che possieda i requisiti di accesso all’insegnamento solo in fieri.
Va esclusa, dunque, alla stregua di tutto quanto sin qui rappresentato la sussistenza del denunciato profilo di disparità di trattamento.
Con riguardo, poi al precedente citato da parte ricorrente, definito con la richiamata decisione del Consiglio di Stato, sez. VII, 22 aprile 2024 n. 3633, esso non appare contraddire quanto sin qui concluso.
Si premette che nel giudizio all’esame del Consiglio di Stato alla fattispecie oggetto di causa era applicabile il D.M. n. 66/2022. Orbene, con la decisione citata il giudice dell’appello si è limitato ad escludere che, con riguardo alla iscrizione con riserva nelle GAE, ammessa dall’articolo 4, comma 10, a favore di docenti in attesa del riconoscimento in Italia del proprio titolo specializzante conseguito all’estero, debba ritenersi consentito all’amministrazione di introdurre “ limitazioni agli effetti dell’inserimento con riserva”, quale l’accantonamento del posto senza possibilità di chiamata per la stipula del contratto come fatto, nel caso al suo esame, dall’Amministrazione scolastica.
Né vale il confronto fatto dalla ricorrente con le procedure concorsuali straordinarie alle quali è consentito l’accesso con riserva in pendenza del riconoscimento. Al contrario della procedura di aggiornamento delle GAE cui è dedicato i D.M. n. 37 2024, le procedure concorsuali cui si riferisce la ricorrente prevedono un titolo di accesso e il superamento di prove, all’esito delle quali viene stilata una graduatoria: perciò, viste le differenze dei rispettivi presupposti e modalità di svolgimento, le due procedure non sarebbero sovrapponibili, come invece intende la ricorrente.
Sul piano della valutazione dei contrapposti interessi, poi, la stipula del contratto di insegnamento con la ricorrente, che di fatto, alla data in cui l’Amministrazione ha potuto procedere con la nomina in ruolo, non vantava ancora il titolo di specializzazione necessario alla sua assunzione, avrebbe comportato e comporterebbe danni ingenti in termini di corretto e disciplinato svolgimento delle operazioni di affidamento degli incarichi a tempo indeterminato. Tanto deve concludersi anche avuto riguardo al possibile scenario nel quale, successivamente alla stabile immissione in ruolo del docente ed all’assunzione dello stesso con contratto a tempo indeterminato, il preteso riconoscimento dovesse essere negato con conseguente necessaria risoluzione del contratto in corso di anno scolastico.
In tale circostanza dalla risoluzione del contratto a tempo indeterminato in corso di anno scolastico, in disparte l’aggravamento procedimentale, deriverebbero non pochi effetti non solo sulla continuità didattica, ma anche in termini di frustrazione della stessa finalità del meccanismo di attingimento dalle GAE, volto ad immettere stabilmente in ruolo i docenti ivi iscritti a pieno titolo, al fine di assicurare lo stabile (e non precario) accrescimento del ruolo scolastico, ricorrendo alla individuazione degli insegnanti supplenti solo nel caso di impossibile individuazione del docente per il tramite delle prime.
Infine va, altresì, rilevato che, se è vero che il principio sancito dall’art. 1, comma 2- bis , della l. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale “ i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede ”, di carattere generale rispetto all’agire pubblicistico e che trova fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. (C.d.S., Sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9298; Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891; Sez. VI, 1° luglio 2021, n. 5008), non consente di addossare al docente che richieda il riconoscimento del proprio titolo estero le conseguenze negative del ritardo della P.A. nel decidere sulla sua richiesta, è anche vero, in via generale, che nella fattispecie che ci occupa, in assenza di espressa disposizione al riguardo, ove il titolo dovesse essere riconosciuto successivamente alla decadenza dalle GAE, decretata per assenza del riconoscimento entro il 30 giugno 2024, sarebbe comunque consentita allo stesso docente l’iniziativa risarcitoria per la chance occupazionale perduta e per il periodo di servizio non prestato.
Donde l’infondatezza del ricorso anche sotto tale profilo e la legittimità dell’operato della Amministrazione scolastica nel non inserire la ricorrente nelle GAE siccome aggiornate per l’anno scolastico 2024-2025.
10.2 Quanto ai motivi aggiunti, può prescindersi, in questa sede, dallo scrutinio della ricevibilità del gravame, come da rilievo recato nella ordinanza cautelare n. 5600/2024, attesa la loro manifesta infondatezza.
Preliminarmente va detto che l’art.3, comma 7, dell’O.M. n. 88 /2024 prevede espressamente che “ I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia - e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia - cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva “S”) ”. Dunque da tale disposizione si evince che per tutta la durata della riserva l’iscritto, appunto con riserva, nelle GAE possa presentare domanda di iscrizione nelle GPS nella medesima graduatoria nella quale è iscritto nelle GAE, senza incorrere in impedimento alcuno. Alla data di pubblicazione dell’O.M. n. 88/2024 (maggio 2024) pendeva ancora la riserva di iscrizione nelle GAE (scaduta solo il 30 giugno 2024, con decadenza dichiarata solo l’11 luglio 2024), con la conseguenza che la ricorrente ben avrebbe potuto procedere alla iscrizione ed alla scelta delle sedi prevista ai fini dell’ottenimento dell’incarico di supplenza. D’altronde è la stessa ricorrente che ammette contraddittoriamente che “ alla data di scadenza delle istanze in GPS (giugno 20204) la ricorrente risultava ancora inserita con riserva nelle GAE (l’esclusione è stata sancita con provvedimento USP dell’11.7.2024 a seguito del mancato scioglimento della riserva relativa al riconoscimento del titolo che doveva avvenire entro il 3.7.2024)” ; sicchè, in ragione di tale condizione, sulla base dell’ultimo periodo del comma 7 del citato articolo 3, non sussisteva a quella data alcuna preclusione alla sua iscrizione in prima fascia nelle GPS, essendo i riservatari, come la ricorrente, espressamente esclusi dal divieto di posizionamento contemporaneo nelle GPS e nelle GAE per la medesima graduatoria.
In ogni caso non risulta comprovato in atti:
- il tentativo, solo in tesi mal riuscito, della ricorrente comunque iscritta, alla data dei fatti contestati, nelle GAE e nelle GPS per la II fascia e con riserva nelle GAE di prima fascia, di iscrizione nella medesima prima fascia delle GPS;
- che la ricorrente, comunque iscritta nelle GPS in seconda fascia, abbia formulato istanza ex art. 12 O.M. n.88/2024 (si sensi del quale “ Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero ”), per una delle 150 sedi disponibili al fine di ottenere il conferimento dell’ambìto incarico di supplenza; circostanza anzi espressamente smentita dall’Amministrazione con la relazione depositata in atti. Tale circostanza assume particolare rilievo, considerato che, ai sensi del richiamato articolo 12, “La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento ”.
Donde l’infondatezza dei motivi aggiunti per tutto quanto sin qui rappresentato.
11. In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti sono entrambi infondati e vanno rigettati.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come integrato dai motivi aggiunti li rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido fra le stesse, che liquida in euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO