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Ordinanza 10 febbraio 2025
Ordinanza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, ordinanza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Orlando Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott. Simona Capurso Giudice Relatore
all'esito dell'udienza del 14/01/2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 2690/2024 promosso da:
(C.F. con sede legale in Palermo, Via Marchese di Parte_1 P.IVA_1
Villabianca n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA ALFONSO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 26, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Giordano Balossi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giulia Bottoni in Livorno, Via Peroni n. 26, giusta procura in atti;
RECLAMATO
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
P.Q.M.
1. Con ricorso del 14/11/2024, la ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza emessa in data 30/10/2024 dal giudice dell'esecuzione, dott. Massimiliano
Magliacani, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva per rilascio promossa nei suoi confronti dalla . Controparte_1
Pagina 1 Nello specifico, l'odierna parte reclamante ha rappresentato di essere venuta a conoscenza solo in data 14/8/2024 della procedura esecutiva per rilascio promossa nei suoi confronti, allorquando recatasi presso l'immobile per cui è causa ha avuto contezza che in data 23/7/2024 era stato eseguito dall'Ufficiale giudiziario, il rilascio forzoso dell'immobile sito nel Comune di Riparbella, concesso in leasing alla dalla Parte_1
. Ha proposto, pertanto, opposizione ex art. 617, Controparte_1 secondo comma, c.p.c. avverso la suddetta procedura di rilascio in quanto l'esecuzione sarebbe stata portata a termine in assenza della comunicazione del preavviso di rilascio prevista ai sensi dell'art. 608, oltre che estesa ad un bene, la cui realizzazione non Contr rientra all'interno del contratto di leasing stipulato con la
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30/10/2024, ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo l'opposizione infondata e inammissibile, perché dagli atti risulta la regolare notifica del preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. al legale rappresentante della società, sig. avvenuta in data 30/10/2023, e anche perché, nelle Persona_1 esecuzioni per rilascio, l'opposizione agli atti esecutivi non è più ammissibile una volta immesso il creditore nel possesso dell'immobile.
La ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza ritenendola Parte_1 ingiusta ed errata per i seguenti motivi:
- Nullità della notifica del preavviso previsto dall'art.608 c.p.c., in quanto effettuata nei confronti del sig. quando non era più legale rappresentante della Persona_1 società reclamante, essendo stato sostituito dal dott. già in data CP_3
29/9/2023, e dunque prima della notifica effettuata il 30/10/2023;
- Ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi anche dopo l'immissione in possesso, in quanto l'opposizione, che in generale non può essere proposta dopo il completamento dell'esecuzione, diventa proponibile dopo tale momento quando con essa sia fatta valere la nullità dell'atto finale dell'esecuzione anche se dipendente da vizi di atti anteriori.
Alla luce di tali motivi, la ha rassegnato le seguenti conclusioni “1. revoca Parte_1 del decreto della cui impugnazione trattasi alla luce della illegittimità della procedura esecutiva di cui trattasi, stante la nullità della notifica dell'avviso di rilascio, in violazione di quanto disposto ex art. 145 c.p.c. e il conseguente spirare del termine di efficacia del precetto, con la caducazione degli atti esecutivi e il rientro, da parte della , nella Parte_1 disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato.
2. Concessione dell'immediata sospensione dell'esecuzione per la durata di trecento giorni, ovvero, in subordine, ricorrendo entrambi i presupposti di legge, la concessione della sospensione ex art. 624 c.p.c. emissione dei provvedimenti consequenziali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi”.
Pagina 2 Si è costituita in giudizio la , la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come la notifica del preavviso di rilascio sia stata regolarmente effettuata nei confronti del sig. Per_1 quale legale rappresentante della società reclamante, tenuto conto che la nomina
[...] del nuovo amministratore è stata inserita nella visura della società solo in data
26/10/2023, e dunque successivamente al 16/10/2023, data nella quale la
[...] ha consegnato gli atti all'Ufficiale giudiziario per la notifica, Controparte_1 perfezionatasi poi il 30/10/2023, e eccependo altresì l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta dopo che la procedura esecutiva si era ormai estinta con l'immissione in possesso dell'immobile. Alla luce di ciò, ha domandato il rigetto del reclamo con conferma dell'ordinanza reclamata del 30/10/2024 resa dal giudice dell'esecuzione stante la regolarità dell'intera procedura esecutiva.
All'udienza del 14/1/2025, le parti hanno discusso la causa e si sono riportate ai loro rispettivi scritti difensivi. All'esito il Collegio ha trattenuto la causa in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto si osserva che l'art. 608 c.p.c., nel disciplinare le modalità del rilascio, dispone che l'ufficiale giudiziario deve comunicare alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui provvederà alle operazioni relative.
La funzione di questa comunicazione viene individuata in quella di consentire al debitore di assistere alle operazioni di rilascio per controllarne la regolarità formale, di consentire l'adempimento spontaneo dell'obbligazione, e di permettere all'ufficiale giudiziario di procurarsi i mezzi appropriati alla reintegrazione (vedi Cass. civ. n.
1961/1995 e Cass. civ. n. 7357/2009 "l'esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l'accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo dove debbono compiersi gli atti esecutivi perchè ogni precedente attività è solo strumentale all'accesso avendo solo il fine di consentire all'esecutato di essere presente e all'ufficiale giudiziario di approntare i mezzi opportuni per superare, nell'ambito dei poteri consentiti dall'art. 513 c.p.c., le difficoltà materiali che si possono presentare").
La notificazione del preavviso di rilascio, dunque, è un adempimento prodromico all'esecuzione per rilascio e alle attività materiali di immissione in possesso del creditore.
Da questa premessa discende che la mancata comunicazione offre all'interessato il potere di proporre l'opposizione agli atti esecutivi, rispetto alla quale si pone, però, il problema della determinazione del termine finale entro cui è possibile promuove tale opposizione.
Pagina 3 L'art. 617, secondo comma, c.p.c. prevede un termine perentorio di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, che, in caso di procedura di rilascio, decorre dall'avvenuto accesso dell'ufficiale giudiziario, nei casi in cui il debitore ha avuto regolare comunicazione della data dell'accesso, oppure è stato comunque presente alle operazioni. Nel caso, invece, di mancata comunicazione del preavviso di rilascio (al quale deve essere equiparato quello della nullità della comunicazione), il termine decorre dalla data di conoscenza effettiva avuta dal debitore.
L'onere della prova della tempestività dell'opposizione grava sulla parte che intende proporla.
Nel caso in esame, avendo la reclamante eccepito la nullità della notifica del preavviso di rilascio, avrebbe dovuto fornire la prova certa della data in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti. Prova che non è stata fornita, in quanto La si è limitata a riferire di aver avuto contezza Parte_1 dell'esecuzione solo in data 14/8/2024, allorquando giunta sul luogo dell'immobile ha trovato un avviso dell'Ufficiale giudiziario che rappresentava di aver eseguito il rilascio il giorno 23/7/2024, al quale la stessa non aveva partecipato in quanto non regolarmente avvisata. Ma non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Va, inoltre, tenuto presente che determinante è, nel caso specifico, anche la circostanza che le operazioni di immissione nel possesso, al momento della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi depositata in data 3/9/2024, erano state già interamente compiute, come è pacifico tra le parti, in data 23/7/2024, con l'immissione in possesso del creditore sull'immobile per cui è causa.
Il compimento di queste operazioni, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, ha determinato la chiusura del processo esecutivo.
In questo caso, l'individuazione del momento finale di proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere svolto in una prospettiva diversa ed occorre distinguere se la dedotta nullità dipende dalla mancata (o illegittima) comunicazione del preavviso di rilascio o da altre cause (inesistenza del precetto o del titolo esecutivo o nullità della notificazione del precetto o della notificazione del titolo esecutivo).
Nel primo caso non vi sarà nullità che possa essere fatta valere dopo che l'immissione in possesso sia stata interamente compiuta.
Infatti, l'immissione in possesso, che è un atto dell'ufficiale giudiziario, non è atto reversibile nell'ambito del processo esecutivo quando questo si è definitivamente chiuso.
Pertanto, nell'esecuzione per rilascio, dopo il compimento delle operazioni di immissione in possesso, il processo esecutivo si conclude ed il debitore non può più proporre l'opposizione agli atti esecutivi, denunciando vizi di atti compiuti dall'ufficiale
Pagina 4 giudiziario che hanno preceduto le operazioni di immissione in possesso, in essi compresi la nullità della comunicazione dell'atto di preavviso (cfr. Cass. 7357/2009).
Questi principi applicati al caso di specie comportano che, ferma restando la nullità del preavviso di rilascio in quanto effettuata ad un soggetto che non era più il legale rappresentante della e dunque non aveva più alcun collegamento con la Parte_1 società debitrice, l'opposizione agli atti esecutivi debba essere dichiarata inammissibile, tenuto conto che la doglianza relativa alla nullità della notifica del preavviso di rilascio non può comportare la nullità dell'intera procedura esecutiva o dell'immissione in possesso e non consente, dunque, l'opposizione agli atti esecutivi quando l'esecuzione è oramai interamente compiuta.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022 per i procedimenti cautelari, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto la stessa non ha avuto luogo) e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e del carattere semplificato del presente procedimento.
PQM
- Rigetta il reclamo,
- Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.200,00
[...] per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Presidente
dott. Massimo Orlando
Pagina 5
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Orlando Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott. Simona Capurso Giudice Relatore
all'esito dell'udienza del 14/01/2025 nel procedimento iscritto al n. r.g. 2690/2024 promosso da:
(C.F. con sede legale in Palermo, Via Marchese di Parte_1 P.IVA_1
Villabianca n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA ALFONSO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 26, giusta procura in atti;
RECLAMANTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Giordano Balossi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giulia Bottoni in Livorno, Via Peroni n. 26, giusta procura in atti;
RECLAMATO
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
P.Q.M.
1. Con ricorso del 14/11/2024, la ha proposto reclamo avverso Parte_1
l'ordinanza emessa in data 30/10/2024 dal giudice dell'esecuzione, dott. Massimiliano
Magliacani, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva per rilascio promossa nei suoi confronti dalla . Controparte_1
Pagina 1 Nello specifico, l'odierna parte reclamante ha rappresentato di essere venuta a conoscenza solo in data 14/8/2024 della procedura esecutiva per rilascio promossa nei suoi confronti, allorquando recatasi presso l'immobile per cui è causa ha avuto contezza che in data 23/7/2024 era stato eseguito dall'Ufficiale giudiziario, il rilascio forzoso dell'immobile sito nel Comune di Riparbella, concesso in leasing alla dalla Parte_1
. Ha proposto, pertanto, opposizione ex art. 617, Controparte_1 secondo comma, c.p.c. avverso la suddetta procedura di rilascio in quanto l'esecuzione sarebbe stata portata a termine in assenza della comunicazione del preavviso di rilascio prevista ai sensi dell'art. 608, oltre che estesa ad un bene, la cui realizzazione non Contr rientra all'interno del contratto di leasing stipulato con la
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30/10/2024, ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo l'opposizione infondata e inammissibile, perché dagli atti risulta la regolare notifica del preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. al legale rappresentante della società, sig. avvenuta in data 30/10/2023, e anche perché, nelle Persona_1 esecuzioni per rilascio, l'opposizione agli atti esecutivi non è più ammissibile una volta immesso il creditore nel possesso dell'immobile.
La ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza ritenendola Parte_1 ingiusta ed errata per i seguenti motivi:
- Nullità della notifica del preavviso previsto dall'art.608 c.p.c., in quanto effettuata nei confronti del sig. quando non era più legale rappresentante della Persona_1 società reclamante, essendo stato sostituito dal dott. già in data CP_3
29/9/2023, e dunque prima della notifica effettuata il 30/10/2023;
- Ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi anche dopo l'immissione in possesso, in quanto l'opposizione, che in generale non può essere proposta dopo il completamento dell'esecuzione, diventa proponibile dopo tale momento quando con essa sia fatta valere la nullità dell'atto finale dell'esecuzione anche se dipendente da vizi di atti anteriori.
Alla luce di tali motivi, la ha rassegnato le seguenti conclusioni “1. revoca Parte_1 del decreto della cui impugnazione trattasi alla luce della illegittimità della procedura esecutiva di cui trattasi, stante la nullità della notifica dell'avviso di rilascio, in violazione di quanto disposto ex art. 145 c.p.c. e il conseguente spirare del termine di efficacia del precetto, con la caducazione degli atti esecutivi e il rientro, da parte della , nella Parte_1 disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato.
2. Concessione dell'immediata sospensione dell'esecuzione per la durata di trecento giorni, ovvero, in subordine, ricorrendo entrambi i presupposti di legge, la concessione della sospensione ex art. 624 c.p.c. emissione dei provvedimenti consequenziali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi”.
Pagina 2 Si è costituita in giudizio la , la quale ha Controparte_1 contestato tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come la notifica del preavviso di rilascio sia stata regolarmente effettuata nei confronti del sig. Per_1 quale legale rappresentante della società reclamante, tenuto conto che la nomina
[...] del nuovo amministratore è stata inserita nella visura della società solo in data
26/10/2023, e dunque successivamente al 16/10/2023, data nella quale la
[...] ha consegnato gli atti all'Ufficiale giudiziario per la notifica, Controparte_1 perfezionatasi poi il 30/10/2023, e eccependo altresì l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta dopo che la procedura esecutiva si era ormai estinta con l'immissione in possesso dell'immobile. Alla luce di ciò, ha domandato il rigetto del reclamo con conferma dell'ordinanza reclamata del 30/10/2024 resa dal giudice dell'esecuzione stante la regolarità dell'intera procedura esecutiva.
All'udienza del 14/1/2025, le parti hanno discusso la causa e si sono riportate ai loro rispettivi scritti difensivi. All'esito il Collegio ha trattenuto la causa in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto si osserva che l'art. 608 c.p.c., nel disciplinare le modalità del rilascio, dispone che l'ufficiale giudiziario deve comunicare alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui provvederà alle operazioni relative.
La funzione di questa comunicazione viene individuata in quella di consentire al debitore di assistere alle operazioni di rilascio per controllarne la regolarità formale, di consentire l'adempimento spontaneo dell'obbligazione, e di permettere all'ufficiale giudiziario di procurarsi i mezzi appropriati alla reintegrazione (vedi Cass. civ. n.
1961/1995 e Cass. civ. n. 7357/2009 "l'esecuzione per consegna o rilascio ha inizio soltanto con l'accesso dell'ufficiale giudiziario nel luogo dove debbono compiersi gli atti esecutivi perchè ogni precedente attività è solo strumentale all'accesso avendo solo il fine di consentire all'esecutato di essere presente e all'ufficiale giudiziario di approntare i mezzi opportuni per superare, nell'ambito dei poteri consentiti dall'art. 513 c.p.c., le difficoltà materiali che si possono presentare").
La notificazione del preavviso di rilascio, dunque, è un adempimento prodromico all'esecuzione per rilascio e alle attività materiali di immissione in possesso del creditore.
Da questa premessa discende che la mancata comunicazione offre all'interessato il potere di proporre l'opposizione agli atti esecutivi, rispetto alla quale si pone, però, il problema della determinazione del termine finale entro cui è possibile promuove tale opposizione.
Pagina 3 L'art. 617, secondo comma, c.p.c. prevede un termine perentorio di venti giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, che, in caso di procedura di rilascio, decorre dall'avvenuto accesso dell'ufficiale giudiziario, nei casi in cui il debitore ha avuto regolare comunicazione della data dell'accesso, oppure è stato comunque presente alle operazioni. Nel caso, invece, di mancata comunicazione del preavviso di rilascio (al quale deve essere equiparato quello della nullità della comunicazione), il termine decorre dalla data di conoscenza effettiva avuta dal debitore.
L'onere della prova della tempestività dell'opposizione grava sulla parte che intende proporla.
Nel caso in esame, avendo la reclamante eccepito la nullità della notifica del preavviso di rilascio, avrebbe dovuto fornire la prova certa della data in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti. Prova che non è stata fornita, in quanto La si è limitata a riferire di aver avuto contezza Parte_1 dell'esecuzione solo in data 14/8/2024, allorquando giunta sul luogo dell'immobile ha trovato un avviso dell'Ufficiale giudiziario che rappresentava di aver eseguito il rilascio il giorno 23/7/2024, al quale la stessa non aveva partecipato in quanto non regolarmente avvisata. Ma non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Va, inoltre, tenuto presente che determinante è, nel caso specifico, anche la circostanza che le operazioni di immissione nel possesso, al momento della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi depositata in data 3/9/2024, erano state già interamente compiute, come è pacifico tra le parti, in data 23/7/2024, con l'immissione in possesso del creditore sull'immobile per cui è causa.
Il compimento di queste operazioni, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, ha determinato la chiusura del processo esecutivo.
In questo caso, l'individuazione del momento finale di proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere svolto in una prospettiva diversa ed occorre distinguere se la dedotta nullità dipende dalla mancata (o illegittima) comunicazione del preavviso di rilascio o da altre cause (inesistenza del precetto o del titolo esecutivo o nullità della notificazione del precetto o della notificazione del titolo esecutivo).
Nel primo caso non vi sarà nullità che possa essere fatta valere dopo che l'immissione in possesso sia stata interamente compiuta.
Infatti, l'immissione in possesso, che è un atto dell'ufficiale giudiziario, non è atto reversibile nell'ambito del processo esecutivo quando questo si è definitivamente chiuso.
Pertanto, nell'esecuzione per rilascio, dopo il compimento delle operazioni di immissione in possesso, il processo esecutivo si conclude ed il debitore non può più proporre l'opposizione agli atti esecutivi, denunciando vizi di atti compiuti dall'ufficiale
Pagina 4 giudiziario che hanno preceduto le operazioni di immissione in possesso, in essi compresi la nullità della comunicazione dell'atto di preavviso (cfr. Cass. 7357/2009).
Questi principi applicati al caso di specie comportano che, ferma restando la nullità del preavviso di rilascio in quanto effettuata ad un soggetto che non era più il legale rappresentante della e dunque non aveva più alcun collegamento con la Parte_1 società debitrice, l'opposizione agli atti esecutivi debba essere dichiarata inammissibile, tenuto conto che la doglianza relativa alla nullità della notifica del preavviso di rilascio non può comportare la nullità dell'intera procedura esecutiva o dell'immissione in possesso e non consente, dunque, l'opposizione agli atti esecutivi quando l'esecuzione è oramai interamente compiuta.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, il reclamo deve essere rigettato in quanto infondato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022 per i procedimenti cautelari, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto la stessa non ha avuto luogo) e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e del carattere semplificato del presente procedimento.
PQM
- Rigetta il reclamo,
- Condanna al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.200,00
[...] per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Presidente
dott. Massimo Orlando
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