Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 14
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione aliquota imposta di registro

    La Corte ritiene che l'obbligazione derivante dalla sentenza di condanna non attiene al credito tra cedente e ceduto (soggetto ad IVA), ma al diverso rapporto tra debitore ceduto e società cessionaria. Tale prestazione, non soggetta ad IVA, deve essere sottoposta all'imposta di registro con aliquota proporzionale. Non sussiste violazione del principio di alternatività tra imposta di registro e IVA, poiché l'applicazione di tale principio è limitata al caso in cui venga in considerazione lo stesso rapporto contrattuale. La Corte di cassazione, a Sezioni unite, sentenza n. 18520 del 2019, ha confermato la tesi dell'Ufficio, anche in relazione all'art. 20 del d.P.R. n. 131/86, secondo cui l'imposta di registro va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 14
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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