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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente BOLOGNESI MAURO
, Relatore PARENTINI MIRKO
, UD SC ANGELO
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC0000017660001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1058/2025 depositato il 26/11/2025
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. Ricorrente_1 s.r.l. ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2024/001/SC/000001766/0/001 - con cui la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, intimava il pagamento di € 7.938,00 sulla base dell'assunto giuridico che in relazione all'imposta di registro, dovuta in relazione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale n. 1766/2024 emesso a favore della stessa società ricorrente, fosse applicabile l'aliquota in misura proporzionale del 3% di cui all'art. 8, primo comma, lett. b), Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. La ricorrente deduce che l'avviso impugnato non avrebbe fatto corretta applicazione delle disposizioni che sovrintendono all'imposta di registro giacché la Nota II dell'art. 8 della Parte I della Tariffa, precisa che “gli atti di cui al comma 1, lettera b) [ ….] non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico”. Pertanto, posto che il credito oggetto dell'ingiunzione si riferisce a credito derivante da finanziamento, pacificamente sottoposto a regime IVA, l'aliquota in misura proporzionale non potrebbe trovare applicazione in forza della disposizione di legge richiamata. Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la reiezione del ricorso deducendo in buona sostanza che il credito azionato in via monitoria dipende non già da un rapporto di finanziamento ma da un diverso rapporto di cessione in blocco di crediti in cui i crediti ceduti costituiscono un patrimonio separato della cessionaria sicché non osterebbe all'applicazione dell'aliquota in misura proporzionale, ordinariamente applicabile ai decreti ingiuntivi, il riferito principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
2. Motivazione. Il collegio, pur nella consapevolezza dei persistenti contrasti sul punto anche nella giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna, non attiene al credito tra la
2 cedente ed il ceduto, sottoposto ad IVA, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debitore ceduto e la società cessionaria, con la conclusione che tale prestazione, che non è soggetta, neppure teoricamente (perché di fatto esentata), all'imposta sul valore aggiunto va sottoposta ad imposta di registro, con aliquota proporzionale. Pertanto, nel caso in cui la cessionaria di un credito abbia ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ceduto, come nella fattispecie che qui ci occupa, e l'Ufficio pretenda il pagamento del registro in relazione a tale decreto ingiuntivo, non è configurabile alcuna violazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, fissato dagli artt. 40 e 8, lett. b - nota Il della tariffa parte prima del T.U. n. 131/1986 la cui applicazione, in base alla giurisprudenza di legittimità, va limitata al caso in cui venga in considerazione il medesimo rapporto contrattuale. A corroborare tale prospettazione è la Corte di cassazione, a Sezioni unite, con la nota sentenza n. 18520 del 2019, sia pure resa in una fattispecie diversa, ma affine, in quanto il negozio collegato era dato da una fideiussione, anziché da una cessione del credito. Con tale decisione la Suprema Corte è giunta a convalidare la tesi dell'Ufficio anche in relazione al disposto dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/86, in virtù del quale l'imposta di registro va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, e non è possibile configurare alcuna operazione complessiva e inscindibile. In conclusione, va pienamente confermato l'atto impugnato. L'opinabilità della controversia, l'ondivago orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità sopra evidenziato, la diversa soccombenza fra i gradi giudizio e motivi di equità, impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate. Genova 25.11.2025
Il UD relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)
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Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente BOLOGNESI MAURO
, Relatore PARENTINI MIRKO
, UD SC ANGELO
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
Email_2 elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001SC0000017660001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1058/2025 depositato il 26/11/2025
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. Ricorrente_1 s.r.l. ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2024/001/SC/000001766/0/001 - con cui la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, intimava il pagamento di € 7.938,00 sulla base dell'assunto giuridico che in relazione all'imposta di registro, dovuta in relazione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale n. 1766/2024 emesso a favore della stessa società ricorrente, fosse applicabile l'aliquota in misura proporzionale del 3% di cui all'art. 8, primo comma, lett. b), Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986. La ricorrente deduce che l'avviso impugnato non avrebbe fatto corretta applicazione delle disposizioni che sovrintendono all'imposta di registro giacché la Nota II dell'art. 8 della Parte I della Tariffa, precisa che “gli atti di cui al comma 1, lettera b) [ ….] non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico”. Pertanto, posto che il credito oggetto dell'ingiunzione si riferisce a credito derivante da finanziamento, pacificamente sottoposto a regime IVA, l'aliquota in misura proporzionale non potrebbe trovare applicazione in forza della disposizione di legge richiamata. Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la reiezione del ricorso deducendo in buona sostanza che il credito azionato in via monitoria dipende non già da un rapporto di finanziamento ma da un diverso rapporto di cessione in blocco di crediti in cui i crediti ceduti costituiscono un patrimonio separato della cessionaria sicché non osterebbe all'applicazione dell'aliquota in misura proporzionale, ordinariamente applicabile ai decreti ingiuntivi, il riferito principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
2. Motivazione. Il collegio, pur nella consapevolezza dei persistenti contrasti sul punto anche nella giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna, non attiene al credito tra la
2 cedente ed il ceduto, sottoposto ad IVA, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debitore ceduto e la società cessionaria, con la conclusione che tale prestazione, che non è soggetta, neppure teoricamente (perché di fatto esentata), all'imposta sul valore aggiunto va sottoposta ad imposta di registro, con aliquota proporzionale. Pertanto, nel caso in cui la cessionaria di un credito abbia ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore ceduto, come nella fattispecie che qui ci occupa, e l'Ufficio pretenda il pagamento del registro in relazione a tale decreto ingiuntivo, non è configurabile alcuna violazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA, fissato dagli artt. 40 e 8, lett. b - nota Il della tariffa parte prima del T.U. n. 131/1986 la cui applicazione, in base alla giurisprudenza di legittimità, va limitata al caso in cui venga in considerazione il medesimo rapporto contrattuale. A corroborare tale prospettazione è la Corte di cassazione, a Sezioni unite, con la nota sentenza n. 18520 del 2019, sia pure resa in una fattispecie diversa, ma affine, in quanto il negozio collegato era dato da una fideiussione, anziché da una cessione del credito. Con tale decisione la Suprema Corte è giunta a convalidare la tesi dell'Ufficio anche in relazione al disposto dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/86, in virtù del quale l'imposta di registro va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, e non è possibile configurare alcuna operazione complessiva e inscindibile. In conclusione, va pienamente confermato l'atto impugnato. L'opinabilità della controversia, l'ondivago orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità sopra evidenziato, la diversa soccombenza fra i gradi giudizio e motivi di equità, impongono l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Spese compensate. Genova 25.11.2025
Il UD relatore Il Presidente (dr. Mirko Parentini) (dr. Mauro Bolognesi)
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