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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. EF RA Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1896/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Massimo Mancusi ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Controparte_1
UB e con lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura metropolitana dell' ; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Velletri n.
306/2024, pubblicata in data 16 febbraio 2024, non notificata.
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE: - accertare e dichiarare l'illegittimità della compensazione integrale delle spese di lite da parte del Giudice di primo grado, ferma nel resto;
- accertare e dichiarare la misura della liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, quantificate per l'intero in euro 2.697,00, o nella misura del 50% o nella diversa somma ritenuta di giustizia, ferma nel resto;
- in riforma del capo della sentenza appellata, nella parte in cui il Giudice di primo grado ha integralmente compensato le spese di lite, liquidare le spese di lite di primo grado nella misura intera di euro 2.697,00 o nella misura del 50% o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, ferma nel resto;
- per l'effetto condannare l' CP_1
al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma intera, al 50% od in quella ritenuta di giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, pari alla somma che il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si è dichiarato antistatario nel giudizio di primo grado, oltre che nel presente grado di appello, ferma nel resto.
CONCLUSIONI PARTE APPELLATA: Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di
Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza eccezione deduzione, respingere il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Velletri, pronunciando nel processo introdotto da con ricorso iscritto in data 14 luglio 2023 e notificato in data 21 luglio 2023, Parte_1
CP_ volto ad accertare l'illegittimità della decurtazione operata dall' sull'assegno IO della ricorrente, per non essere state considerate le trattenute da lavoro dipendente relative all'attività svolta da agosto 2021 a luglio 2022, dichiarava cessata la materia del contendere per avere l'Istituto erogato quanto dovuto in data 21 agosto 2023. Infine, compensava integralmente le spese di lite atteso che il riconoscimento del diritto della ricorrente era avvenuto da parte dell' nelle more CP_1
del giudizio in via di autotutela.
2. In data 11 luglio 2024 depositava tempestivo ricorso in appello ai sensi Parte_1 dell'articolo 434 c.p.c. sulla base di un unico motivo limitato all'impugnazione della statuizione sulle spese di lite. In particolare, lamentava l'erroneità e la contraddittorietà dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale, nel compensare integralmente le spese di lite, non aveva recato idonea motivazione sul punto. Nello specifico, sosteneva che il giudice di prime cure, nel valutare la soccombenza ai fini della liquidazione delle spese di lite avrebbe dovuto tenere in debita considerazione che alla data del deposito del ricorso (14 luglio 2023) nessuna somma era stata CP_ corrisposta dall' nonostante le relative comunicazioni, costringendo così la ricorrente ad incardinare il giudizio. Pertanto, l'intervenuto pagamento delle somme dovute da parte dell' , CP_1
poco tempo dopo il deposito del ricorso introduttivo, avrebbe dovuto essere considerata una circostanza irrilevante ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Da ultimo, evidenziava come il Tribunale, nel liquidare i compensi a titolo di spese legali avrebbe dovuto adeguarsi ai criteri fissati nel D.M. n. 55 del 2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
CP_ 2.1. Con memoria depositata in data 15 maggio 2025 si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
2 3. Con decreto ex art. 435 c.p.c. del 12 settembre 2024, ritualmente comunicato all'appellante, veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 25 giugno 2025.
3.1. All'udienza da ultimo fissata la causa è stata decisa come da dispositivo.
4. L'appello è fondato.
4.1. Il giudice di prime cure, dopo aver dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del
CP_ contendere in seguito all'avvenuto pagamento da parte dell' della prestazione rivendicata dalla odierna appellante, ha così motivato a proposito della statuizione sulle spese di lite del grado:
<< In ordine alle spese di lite, atteso che il riconoscimento del diritto è avvenuto in via di
autotutela da parte dell' a distanza di appena un mese dall'introduzione del presente CP_1
giudizio, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti>>.
Tale statuizione non merita di essere condivisa.
Sul punto, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che, nel caso in cui il giudice dichiari cessata la materia del contendere, la pronuncia in ordine alle spese di lite deve essere regolata secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, da individuarsi in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte e da effettuarsi secondo criteri di verosimiglianza o su una indagine sommaria di delibazione sul merito
(Cass. Ord. n. 23618/2017).
In tal senso, si è espresso anche il Giudice delle Leggi che, con sentenza n. 274/2005, ha chiarito come, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese, in quanto renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo. La Consulta, pertanto, ha individuato la ratio della condanna al rimborso delle spese di giudizio, evidenziandone la natura non sanzionatoria, essendo mera conseguenza oggettiva della soccombenza, in questo caso solo virtuale (Cass. Ord. n. 23618/2017).
In punto di fatto, si rileva come il pagamento degli arretrati non corrisposti della prestazione
CP_ previdenziale da parte dell' sia pervenuto all'odierna appellante solo in corso di causa, nello specifico ad agosto 2023, quindi dopo un significativo lasso di tempo dal riconoscimento della pensione di vecchiaia ordinaria e della corrispondenza intercorsa, e successivamente anche alla notifica allo stesso del ricorso di primo grado. Il ritardo nel pagamento della prestazione CP_1 previdenziale dovuta ha dato causa all'instaurazione del giudizio in cui l' , stante l'avvenuto CP_1
pagamento e la cessata materia del contendere, è risultato virtualmente soccombente, sicché questa
Corte non ravvisa la sussistenza di presupposti idonei per la declaratoria di compensazione delle
3 spese di lite. Ne deriva, pertanto, la necessità di quantificare le spese del giudizio di primo grado sulla base dei parametri legali di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
5. Sul punto, osserva il Collegio che il D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (da applicare ratione temporis alla regolamentazione degli oneri del giudizio di primo grado), come da ultimo aggiornato dal D.M. n.
147/2022, all'articolo 4 disciplina i “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” stabilendo quanto segue:
“1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
6. Secondo i parametri dell'articolo 5 del D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, lo scaglione da utilizzare per liquidare le spese di giudizio, nel caso di specie, è quello previsto per le cause previdenziali/assistenziali con valore fra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
È inoltre pacifico che si tratti di causa previdenziale, avendo ad oggetto il pagamento delle somme relative alla pensione di vecchiaia erroneamente trattenute dall' . CP_1
Di poi, risulta congrua l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento perché, pur dovendo tenere a mente che il compenso liquidato dal giudice deve essere tale da non mortificare l'attività svolta dai patrocinatori, è comunque indiscutibile che la decisione della controversia non abbia richiesto la soluzione di specifiche questioni di fatto e di diritto, risultando di contro semplice e scevra di profili di effettiva criticità. Ebbene, i valori minimi dello scaglione da € 5.200,01 a
26.000,00 sono pari:
- fase di studio della controversia: € 465,00
- fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- fase decisionale: € 1.011,00 per cui il compenso complessivo ammonta a € 1.865,00, non essendo stata svolta attività istruttoria.
7. Va precisato che spetta all'appellante anche il compenso per la fase decisionale, avendo la
Suprema Corte chiarito al riguardo che in tale fase rientra, oltre alla precisazione delle conclusioni,
4 alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, anche l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo (v. Cass. n. 5289/2023), incombenti svolti - quanto meno in parte - nel caso di specie.
Di contro, nulla può essere liquidato per la fase “istruttoria e/o trattazione”, perché la fase di trattazione è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc e perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M.
n. 55/2014 s.m.i. (al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21).
8. Pertanto, alla stregua delle svolte considerazioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno liquidate nel maggior importo di € 1.865,00, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA e con la richiesta distrazione in favore del procuratore CP_ antistatario, con conseguente condanna dell' in conformità. CP_ Le spese del giudizio di secondo grado sono poste a carico dell' ex art. 91 cpc e sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 s.m.i.:
- individuando lo scaglione di riferimento secondo il principio del decisum;
- per le sole fasi da compensare e secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (giusta le osservazioni già svolte in tema, che valgono mutatis mutandis).
P.q.m.
Accoglie l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, condanna CP_ l' a rimborsare a le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida Parte_1
nella somma di € 1.865,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario. CP_ Condanna l' a rimborsare a le spese di lite dell'odierno giudizio d'appello Parte_1 che liquida nella somma di € 962,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso all'udienza del 25 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
EF RA
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