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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/10/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. MA IX Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 223/2025 RG promossa da ( elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. BOMBOI GIAN SALVO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante contro
( elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. MURRU MARIA GRAZIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellato e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 15.10.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: voglia la Corte, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Nuoro, indicata in epigrafe, e specificamente: - rideterminare in misura inferiore l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi all'appellata e Controparte_1 comunque nella misura che il Giudice di Appello riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare che nel giudizio di primo grado, incorrendo in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, il Giudice ha erroneamente ritenuto il sostanzialmente soccombente e, per l'effetto accertare e Parte_1 dichiarare la soccombenza reciproca tra le parti nel giudizio di primo grado con compensazione integrale delle spese del giudizio;
in via subordinata: - nel denegato caso in cui i Giudice, accertata e dichiarata la soccombenza reciproca tra le parti, ritenga di non poter procedere alla compensazione integrale delle spese di lite, dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 92 co. 2 cpc in misura che riterrà di giustizia. PER PARTE APPELLATA: voglia la Corte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Rigettare l'appello proposto dal , in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Nuoro n. 157/2025. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 157/2025, con Parte_1 cui il Tribunale di Nuoro - rigettata la domanda di addebito proposta dalla e dichiarata la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1 CP_1
, i quali avevano contratto matrimonio civile il 27.5.2000 - poneva a
[...] carico del un assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili, sino Parte_1 alla data della perdita del reddito di cittadinanza da parte della , e di CP_1 euro 700,00 mensili, per il periodo successivo. In particolare, il tribunale gravato – considerato che la era Parte_1 comproprietaria per ¼ della casa dei genitori, percepiva una pensione di invalidità di euro 500,00 mensili circa, pagava un canone di locazione di euro 300 mensili e non beneficiava più del reddito di cittadinanza mentre il era andato in pensione nel 2013 e percepiva una somma netta Parte_1 mensile di circa euro 2.300/2.400,00, senza alcun canone, vivendo in comodato gratuito – riteneva congruo determinare l'assegno di mantenimento in favore della nella misura di euro 450 mensili, oltre rivalutazione CP_1 annuale, dal deposito del ricorso e sino alla perdita del reddito di cittadinanza e nella misura di euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, dalla data della perdita del reddito di cittadinanza, compensando per ½ le spese di lite, poste nel resto a carico del . Parte_1
ha contestato la sentenza eccependo l'erronea valutazione Parte_1 delle risultanze istruttorie nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, incongruo rispetto alle effettive capacità economico reddituali delle parti ed al concreto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Inoltre, il Parte_1 si è doluto della statuizione sulle spese di lite, ritenendola errone compensava solo parzialmente le spese nonostante l'esito complessivo del giudizio.
si è costituita in giudizio, resistendo al gravame di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché infondato. La Procura Generale è intervenuta nel procedimento. All'udienza di comparizione in Camera di Consiglio la Corte si è riservata la decisione. Motivi della decisione Come è noto, in tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che (cfr Cass. n. 4327/22) “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” e che, inoltre, (cfr Cass. n. 975/21) “In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”. I motivi di censura avanzati dal vanno, pertanto, valutati alla luce di Parte_1 tali principi di diritto. Orbene, innanzi tutto è sostanzialmente chiara, e, peraltr, non oggetto di alcuna contestazione, la reciproca situazione economico reddituale, come riportata nella sentenza gravata in forza delle risultanze istruttorie. In particolare, risulta che:
- le parti, le quali avevano contratto matrimonio civile nel 2000, avevano convissuto, prima, ad Alghero in una casa in locazione e, dal 2016, a La Caletta di Siniscola, in una casa di proprietà dei genitori del , in Parte_1 comodato d'uso;
- dal matrimonio non erano nati figli;
- la aveva lavorato sino al 2007 come commessa e, CP_1 successivamente, si era occupata della casa e della anziana madre mentre il era brigadiere della Guardia di Finanza ed era Parte_1 andato in pensione nel 2013;
- negli anni successivi la coppia aveva, quindi, potuto contare sulla pensione del , di circa 2.300,00/2.400,00 mensili, e Parte_1 sull'assegno d'invalidità della , di circa euro 500,00 mensili;
CP_1
- allo stato, alla , nata nel 1962 ed inoccupata dal 2007, CP_1 comproprietaria per ¼ di un immobile ad Alghero, è stata riconosciuta una invalidità totale e permanente della capacità lavorativa e percepisce una pensione mensile di euro 600,00 circa e non di euro 500,00 (vedi deduzioni della stessa comparsa di costituzione appello e CP_2 certificazione redditi 2025);
- non risultano in atti ulteriori sovvenzioni in seguito al venire meno del reddito di cittadinanza nel 2023;
- il , nato nel 1959, è andato in pensione nel 2013 per inabilità Parte_1 assoluta al lavoro, percepisce un reddito mensile di euro 2.300,00/2.400,00, con una cessione del quinto contratta durante il matrimonio per euro 438,00 mensili, e vive in un'abitazione dei genitori in comodato. L'unico dato in contestazione tra le parti è se effettivamente la versi CP_1 un canone mensile di locazione di euro 300,00, posto che il ha Parte_1 eccepito in appello l'omessa produzione del relativo contratto, poi depositato debitamente registrato in questo giudizio. Sul punto, si concorda, comunque, con quanto sostenuto in sentenza in ordine alla mancata contestazione da parte del della specifica allegazione Parte_1 della introdotta fin dal ricorso introduttivo del giudizio (“La ricorrente CP_1 inizialmente si era stabilita presso la casa ereditata dai genitori di cui è comproprietaria con i fratelli nella misura di 1/4, ma a causa della difficile convivenza con il fratello minore, ha tolto in locazione una piccolo appartamento per il canone annuale di euro 3.600,00”). Orbene, alla luce di tali risultanze, è del tutto ragionevole sostenere, come affermato nella sentenza impugnata, che la non possa esercitare CP_1 alcuna attività lavorativa mentre è documentalmente dimostrato che, allo stato, in difetto di agevolazioni pubbliche, vive con un reddito mensile di euro 600,00, dovendo versare un canone di locazione di euro 300,00. Evidentemente, quindi, la non ha adeguati redditi propri e non può CP_1 procurarseli da sola. Il contributo al suo mantenimento va, quindi, di certo riconosciuto e la sua entità va determinata “in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato” (art. 156 c.c.) ed al fine di “mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, come sancito dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra riportate. Ciò posto, deve innanzi tutto evidenziarsi come la nulla abbia CP_1 specificatamente dedotto nel giudizio di primo grado sull'effettivo tenore di vita goduto dalle parti durante il matrimonio. La stessa si limitava ad allegare, infatti, che “i coniugi hanno deciso di comune accordo che la si CP_1 sarebbe occupata in maniera esclusiva della cura della casa ed avrebbe cessato di lavorare. Pertanto, la famiglia si è sempre sostenuta con i proventi dell'attività lavorativa del dipendente del corpo della guardia di Parte_1 finanza fino al pensionamento intervenuto nell'anno 2013”. Evidentemente, pur non avendo un affitto da pagare dopo il trasferimento nel 2016 a Siniscola, dove i coniugi sono andati a vivere in un appartamento concesso in comodato gratuito, è evidente che, dovendo sostenersi con un solo stipendio, il tenore di vita della famiglia non poteva essere particolarmente agiato, tanto più negli anni precedenti quando dovevano affrontare anche l'esborso di un canone di affitto. In sentenza, per la ricostruzione del tenore di vita, in difetto di qualsiasi allegazione della , si fa riferimento esclusivamente ad una deduzione CP_1 del contenuta nella sua comparsa di costituzione e con cui lo stesso, Parte_1 per difendersi da quanto affermato dalla in ordine al fatto che lui CP_1 aveva sperperato i loro risparmi, sosteneva che le parti avevano speso eccessivamente rispetto alle entrate (“(lo stesso , peraltro, ha Parte_1 ammesso che «ingenti somme sono state altresì spese di comune accordo per sostenere uno stile di vita, effettivamente non congruo, con acquisti costosi, frequentazioni di ristoranti»). Ad avviso della Corte, però, tale allegazione, di per sé ed in difetto di qualsiasi ulteriore deduzione, è inidonea a fondare una valutazione concreta sull'effettivo tenore di vita condotto dalle parti. Pertanto, alla luce del complesso istruttorio sopra riportato in relazione all'effettiva condizione economico-reddituale delle parti e tenuto conto di un tenore di vita che, del tutto verosimilmente, non può essere stato particolarmente agiato durante la convivenza matrimoniale, ritiene la Corte che, allo stato, considerato anche l'aumento intervenuto nelle more del giudizio della pensione di invalidità ad euro 600,00 mensili, sia congruo fissare in euro 500,00 mensili l'assegno di mantenimento da versare in favore della , CP_1 con decorrenza dalla data odierna. Infine, dato l'esito complessivo del giudizio, ed in particolare la reciproca soccombenza delle parti, posto che la domanda di addebito avanzata dalla era rigettata, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno CP_1 interamente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 157/2025 emessa dal Tribunale di Nuoro il 9.4.2025, che conferma per il resto, fissa in euro 500,00 mensili l'assegno di mantenimento posto a carico di da versare in favore della con Parte_1 CP_1 decorrenza dalla data odierna;
conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Sassari il 15.10.2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott.ssa MA IX
appellante contro
( elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. MURRU MARIA GRAZIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellato e Con l'intervento della Procura Generale OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE All'udienza del 15.10.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: voglia la Corte, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Nuoro, indicata in epigrafe, e specificamente: - rideterminare in misura inferiore l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi all'appellata e Controparte_1 comunque nella misura che il Giudice di Appello riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare che nel giudizio di primo grado, incorrendo in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, il Giudice ha erroneamente ritenuto il sostanzialmente soccombente e, per l'effetto accertare e Parte_1 dichiarare la soccombenza reciproca tra le parti nel giudizio di primo grado con compensazione integrale delle spese del giudizio;
in via subordinata: - nel denegato caso in cui i Giudice, accertata e dichiarata la soccombenza reciproca tra le parti, ritenga di non poter procedere alla compensazione integrale delle spese di lite, dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 92 co. 2 cpc in misura che riterrà di giustizia. PER PARTE APPELLATA: voglia la Corte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Rigettare l'appello proposto dal , in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Nuoro n. 157/2025. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. Svolgimento del processo
ha proposto appello avverso la sentenza n. 157/2025, con Parte_1 cui il Tribunale di Nuoro - rigettata la domanda di addebito proposta dalla e dichiarata la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1 CP_1
, i quali avevano contratto matrimonio civile il 27.5.2000 - poneva a
[...] carico del un assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili, sino Parte_1 alla data della perdita del reddito di cittadinanza da parte della , e di CP_1 euro 700,00 mensili, per il periodo successivo. In particolare, il tribunale gravato – considerato che la era Parte_1 comproprietaria per ¼ della casa dei genitori, percepiva una pensione di invalidità di euro 500,00 mensili circa, pagava un canone di locazione di euro 300 mensili e non beneficiava più del reddito di cittadinanza mentre il era andato in pensione nel 2013 e percepiva una somma netta Parte_1 mensile di circa euro 2.300/2.400,00, senza alcun canone, vivendo in comodato gratuito – riteneva congruo determinare l'assegno di mantenimento in favore della nella misura di euro 450 mensili, oltre rivalutazione CP_1 annuale, dal deposito del ricorso e sino alla perdita del reddito di cittadinanza e nella misura di euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, dalla data della perdita del reddito di cittadinanza, compensando per ½ le spese di lite, poste nel resto a carico del . Parte_1
ha contestato la sentenza eccependo l'erronea valutazione Parte_1 delle risultanze istruttorie nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, incongruo rispetto alle effettive capacità economico reddituali delle parti ed al concreto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Inoltre, il Parte_1 si è doluto della statuizione sulle spese di lite, ritenendola errone compensava solo parzialmente le spese nonostante l'esito complessivo del giudizio.
si è costituita in giudizio, resistendo al gravame di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto perché infondato. La Procura Generale è intervenuta nel procedimento. All'udienza di comparizione in Camera di Consiglio la Corte si è riservata la decisione. Motivi della decisione Come è noto, in tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che (cfr Cass. n. 4327/22) “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” e che, inoltre, (cfr Cass. n. 975/21) “In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”. I motivi di censura avanzati dal vanno, pertanto, valutati alla luce di Parte_1 tali principi di diritto. Orbene, innanzi tutto è sostanzialmente chiara, e, peraltr, non oggetto di alcuna contestazione, la reciproca situazione economico reddituale, come riportata nella sentenza gravata in forza delle risultanze istruttorie. In particolare, risulta che:
- le parti, le quali avevano contratto matrimonio civile nel 2000, avevano convissuto, prima, ad Alghero in una casa in locazione e, dal 2016, a La Caletta di Siniscola, in una casa di proprietà dei genitori del , in Parte_1 comodato d'uso;
- dal matrimonio non erano nati figli;
- la aveva lavorato sino al 2007 come commessa e, CP_1 successivamente, si era occupata della casa e della anziana madre mentre il era brigadiere della Guardia di Finanza ed era Parte_1 andato in pensione nel 2013;
- negli anni successivi la coppia aveva, quindi, potuto contare sulla pensione del , di circa 2.300,00/2.400,00 mensili, e Parte_1 sull'assegno d'invalidità della , di circa euro 500,00 mensili;
CP_1
- allo stato, alla , nata nel 1962 ed inoccupata dal 2007, CP_1 comproprietaria per ¼ di un immobile ad Alghero, è stata riconosciuta una invalidità totale e permanente della capacità lavorativa e percepisce una pensione mensile di euro 600,00 circa e non di euro 500,00 (vedi deduzioni della stessa comparsa di costituzione appello e CP_2 certificazione redditi 2025);
- non risultano in atti ulteriori sovvenzioni in seguito al venire meno del reddito di cittadinanza nel 2023;
- il , nato nel 1959, è andato in pensione nel 2013 per inabilità Parte_1 assoluta al lavoro, percepisce un reddito mensile di euro 2.300,00/2.400,00, con una cessione del quinto contratta durante il matrimonio per euro 438,00 mensili, e vive in un'abitazione dei genitori in comodato. L'unico dato in contestazione tra le parti è se effettivamente la versi CP_1 un canone mensile di locazione di euro 300,00, posto che il ha Parte_1 eccepito in appello l'omessa produzione del relativo contratto, poi depositato debitamente registrato in questo giudizio. Sul punto, si concorda, comunque, con quanto sostenuto in sentenza in ordine alla mancata contestazione da parte del della specifica allegazione Parte_1 della introdotta fin dal ricorso introduttivo del giudizio (“La ricorrente CP_1 inizialmente si era stabilita presso la casa ereditata dai genitori di cui è comproprietaria con i fratelli nella misura di 1/4, ma a causa della difficile convivenza con il fratello minore, ha tolto in locazione una piccolo appartamento per il canone annuale di euro 3.600,00”). Orbene, alla luce di tali risultanze, è del tutto ragionevole sostenere, come affermato nella sentenza impugnata, che la non possa esercitare CP_1 alcuna attività lavorativa mentre è documentalmente dimostrato che, allo stato, in difetto di agevolazioni pubbliche, vive con un reddito mensile di euro 600,00, dovendo versare un canone di locazione di euro 300,00. Evidentemente, quindi, la non ha adeguati redditi propri e non può CP_1 procurarseli da sola. Il contributo al suo mantenimento va, quindi, di certo riconosciuto e la sua entità va determinata “in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato” (art. 156 c.c.) ed al fine di “mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, come sancito dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra riportate. Ciò posto, deve innanzi tutto evidenziarsi come la nulla abbia CP_1 specificatamente dedotto nel giudizio di primo grado sull'effettivo tenore di vita goduto dalle parti durante il matrimonio. La stessa si limitava ad allegare, infatti, che “i coniugi hanno deciso di comune accordo che la si CP_1 sarebbe occupata in maniera esclusiva della cura della casa ed avrebbe cessato di lavorare. Pertanto, la famiglia si è sempre sostenuta con i proventi dell'attività lavorativa del dipendente del corpo della guardia di Parte_1 finanza fino al pensionamento intervenuto nell'anno 2013”. Evidentemente, pur non avendo un affitto da pagare dopo il trasferimento nel 2016 a Siniscola, dove i coniugi sono andati a vivere in un appartamento concesso in comodato gratuito, è evidente che, dovendo sostenersi con un solo stipendio, il tenore di vita della famiglia non poteva essere particolarmente agiato, tanto più negli anni precedenti quando dovevano affrontare anche l'esborso di un canone di affitto. In sentenza, per la ricostruzione del tenore di vita, in difetto di qualsiasi allegazione della , si fa riferimento esclusivamente ad una deduzione CP_1 del contenuta nella sua comparsa di costituzione e con cui lo stesso, Parte_1 per difendersi da quanto affermato dalla in ordine al fatto che lui CP_1 aveva sperperato i loro risparmi, sosteneva che le parti avevano speso eccessivamente rispetto alle entrate (“(lo stesso , peraltro, ha Parte_1 ammesso che «ingenti somme sono state altresì spese di comune accordo per sostenere uno stile di vita, effettivamente non congruo, con acquisti costosi, frequentazioni di ristoranti»). Ad avviso della Corte, però, tale allegazione, di per sé ed in difetto di qualsiasi ulteriore deduzione, è inidonea a fondare una valutazione concreta sull'effettivo tenore di vita condotto dalle parti. Pertanto, alla luce del complesso istruttorio sopra riportato in relazione all'effettiva condizione economico-reddituale delle parti e tenuto conto di un tenore di vita che, del tutto verosimilmente, non può essere stato particolarmente agiato durante la convivenza matrimoniale, ritiene la Corte che, allo stato, considerato anche l'aumento intervenuto nelle more del giudizio della pensione di invalidità ad euro 600,00 mensili, sia congruo fissare in euro 500,00 mensili l'assegno di mantenimento da versare in favore della , CP_1 con decorrenza dalla data odierna. Infine, dato l'esito complessivo del giudizio, ed in particolare la reciproca soccombenza delle parti, posto che la domanda di addebito avanzata dalla era rigettata, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno CP_1 interamente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 157/2025 emessa dal Tribunale di Nuoro il 9.4.2025, che conferma per il resto, fissa in euro 500,00 mensili l'assegno di mantenimento posto a carico di da versare in favore della con Parte_1 CP_1 decorrenza dalla data odierna;
conferma nel resto l'impugnata sentenza. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali di entrambi i gradi di giudizio. Sassari il 15.10.2025
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi
Il Presidente
Dott.ssa MA IX