Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 04/02/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00821/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5592 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio IA Di Leva, Pierluigi Tramparulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Antonio IA Di Leva in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via C. Console n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia esecutiva
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo):
a) dell'ordinanza n. 113 del 16.06.2025, a firma del Funzionario Responsabile del Settore 5/Antiabusivismo del Comune di Piano di Sorrento, notificata in data 25.06.2025, nella parte in cui ordina la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del ricorrente quale asserito responsabile dell'abuso;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione: 1) la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 29618 del 15.10.2024; 2) il verbale di sopralluogo e sequestro del 18/06/2024, richiamati nel provvedimento impugnato sub a).
(per quanto riguarda i motivi aggiunti):
1) della nota a firma del Funzionario Responsabile del Settore 5/Antiabusivismo del Comune di Piano di Sorrento, prot n. 25983 del 14.10.2025;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa AN ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 - Il ricorso introduttivo ha ad oggetto la legittimità del provvedimento n. 113 /2025 a mezzo del quale il Comune di Piano di Sorrento ha contestualmente A) respinto l’istanza di condono edilizio ex l. n. 326/03 relativa alla realizzazione sine titulo di un fabbricato ad uso commerciale oggetto di ulteriori recenti opere di completamento funzionale e B) ingiunto la demolizione dello stesso al proprietario LE FF e al conduttore PO AN.
A sostegno del gravame il ricorrente (che insta per l’annullamento dell’atto impugnato nella sola parte di interesse) ha dedotto, in estrema sintesi, di non poter essere ritenuto “responsabile” dell’abuso, essendo il contratto di locazione dell’immobile intestato alla Excursions and Transfers soc. cooperativa a r.l., di cui egli è legale rappresentante. Il Comune avrebbe, dunque, omesso ogni opportuno accertamento in merito al soggetto cui intimare la demolizione.
In data 14/10/2025 l’ente, riscontrando l’istanza di autotutela del ricorrente, ha ribadito, alla luce del contratto di locazione risolto poi in data 12/08/24, la sussistenza della disponibilità dell’immobile da parte del PO alla data del sopralluogo del giugno 2024.
Con ricorso per motivi aggiunti, il PO ha impugnato anche quest’ultima comunicazione.
2 - Ha resistito all’impugnativa il Comune di Piano di Sorrento, instando per il suo rigetto.
3 - Alla camera di consiglio del 29/1/2026 il ricorso è stato assunto in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4 - La domanda introduttiva va accolta.
È documentalmente provato che il contratto di locazione (con decorrenza 1/3/2024) relativo all’immobile oggetto di causa è intercorso tra il LE e la Excursions and Transfers soc. cooperativa a r.l., di cui il PO è legale rappresentante. Non a ragione, quindi, il Comune ha ordinato al PO di ripristinare lo stato dei luoghi, a tanto indotto dalla dichiarazione resa dal PO un anno prima in sede di sopralluogo (“ …PO AN, che dichiarava di essere conduttore del locale in virtù di contratto di locazione che però non veniva consegnato .. ”, così nella relazione di sopralluogo versata in atti).
Al riguardo, è sufficiente rammentare “ che <<ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione o la rimozione dell'opera abusiva va ingiunta "al proprietario e al responsabile dell'abuso", e non è previsto uno sdoppiamento della responsabilità per il caso in cui essa sia ascrivibile ad una persona giuridica: si vuol dire, cioè, che l'illecito amministrativo che si estrinseca nella realizzazione di opere edilizie abusive non è tipizzato quale illecito del quale deve rispondere, a titolo personale, anche, o solo, il legale rappresentante della persona giuridica alla quale l'opera abusiva debba essere imputata; di conseguenza, quando il soggetto responsabile dell'abuso sia da individuare in una persona giuridica, sarà a quest'ultima che deve essere indirizzata l'ingiunzione di rimozione o demolizione, e non già, a titolo personale, al legale rappresentante di questa>>” , Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 20 giugno 2022, n. 5031, ma anche – da ultimo - Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sent. n. 3783 e, arg. a contrario, Tar Lazio, Roma, sez. II quater, sent n. 23099/24.
Alla luce di quanto precede, il provvedimento n. 113/25 va annullato limitatamente alla parte in cui ha individuato anche PO AN quale soggetto tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, fatto salvo l’ulteriore corso dell’azione amministrativa da esercitarsi nel rispetto dei suindicati principi e previo accertamento dell’effettiva attribuibilità dell’abuso al destinatario dell’ordinanza.
5 - Stessa sorte segue la nota in data 14/10/2025 con la quale il Comune ha respinto la domanda di autotutela, confermando la determinazione in precedenza assunta.
6 - Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità in fatto della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AU LE, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
AN ZI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZI | IA AU LE |
IL SEGRETARIO