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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/06/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 137/2025 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Giulia Lucchi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 137/2025 sub. 1, nei confronti di:
- (c.f./p.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda,
n. 8;
- (c.f./P.IVA ) in persona del legale rappresentant Controparte_2 P.IVA_2
p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8;
- (c.f./P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8;
- (c.f./P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_4
del legale rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8 int.
2; - (c.f./P.IVA ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5
rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8
- ricorrenti in proprio -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 16.5.2025, le società in intestazione hanno presentato istanza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ai sensi dell'art. 37 CCII, per il tramite del liquidatore e legale rapp.te.
Le ricorrenti, in particolare, chiedono l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto appartenenti al medesimo gruppo ai sensi dell'art. 287 CCII (come si dirà infra).
Le ricorrenti hanno provveduto a depositare solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario la stessa si palesa imprescindibile per l'accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalle visure allegate.
Non si procede alla fissazione di udienza di comparizione, essendo essa superflua, pure nella cornice del procedimento unitario, laddove la richiesta di autodichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sia palesemente fondata (come nel caso di specie). Come pacifico in atti, le odierne ricorrenti sono società controllate in misura totalitaria da altra società - o Controparte_6
anche solo “ (codice fiscale e partita IVA ), con sede in CP_6 P.IVA_6
Castelvetro di Modena (MO) - Via Filanda n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Liquidatore) (CF CP_7
) – oggi assoggettata a liquidazione giudiziale presso il C.F._1
Tribunale di Modena, con sentenza del 21.3.2025, rg 38/2025, Curatore dott. GD dott. Carlo Bianconi. Persona_1
Fa parziale eccezione la società Controparte_4
, le cui quote sono detenute da al 50%, essendo il
[...] CP_6
residuo mezzo detenuto da personalmente. CP_7
L'assetto che precede determina con ogni evidenza una ipotesi di controllo
(totalitario) rilevante ai sensi dell'art. 2359 c.c..
Il controllo in parola fa presumere, in capo alla controllante, una attività
(quantomeno pregressa, nel caso in esame) di direzione e coordinamento: ciò che conduce al riscontro della esistenza di un gruppo di imprese, per come inequivocabilmente definito all'art. 2, comma 1, lett. h) CCII.
Manca infatti qualsiasi prova di segno contrario: al contrario, si riscontra analogia e/o identità nell'oggetto sociale e nel management di tutte le imprese coinvolte.
L'art. 287, comma 1, CCII, che fa riferimento al ricorso unico spiegato ab origine nei confronti del gruppo di imprese, opera nei confronti delle società oggi ricorrenti.
L'art. 288 CCII, che prende invece in considerazione la ipotesi in cui le diverse società di un unico gruppo siano già state assoggettate a liquidazione giudiziale in momenti diversi, opera nei rapporti tra le odierne ricorrenti e
CP_6
Ne viene che: - ai sensi della prima norma citata, si stima utile la apertura di una unica procedura di liquidazione giudiziale delle società in intestazione, con nomina di un unico GD e di un unico Curatore, fermo in ogni caso il principio di separazione delle masse;
- ai sensi della seconda norma citata, si impone il coordinamento e la collaborazione tra gli organi della procedura quivi aperta e quelli della procedura che ha investito la controllante.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
Le ricorrenti esercitano attività commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, le rispettive situazioni patrimoniali evidenziano l'esistenza di attivo, passivo patrimoniali complessivi di importo tale da rendere plastica l'evidenza del superamento delle soglie di legge.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia la impossibilità oggettiva di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non essendo le ricorrenti più in grado di garantire il corretto svolgimento della propria attività.
Quanto alle cause del dissesto delle debitrici, si rimanda a quanto dichiarato dalle stesse ricorrenti nell'istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
in sintesi, esse sono riconducibili alla irreversibile crisi finanziaria in cui versano, alla risalente inoperatività, e al default della controllante.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale delle imprese ricorrenti
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49, 287 e 288 del D.lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
- (c.f./p.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentant p.t., corrente in P.IVA_1
Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8;
- (c.f./P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n.
8;
- (c.f./P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentant p.t., corrente in P.IVA_3
Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8;
- (c.f./P.IVA Controparte_4
), in persona del legale rappresentant p.t., corrente in P.IVA_4
Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8 int. 2;
- (c.f./P.IVA ), in Controparte_5 P.IVA_5
persona del legale rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO),
Via Filanda, n. 8
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore l'Avv. Ernest Owusu Trevisi del Foro di Modena,
Ordina al legale rappresentante delle società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 25.9.2025 ore 11.10, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Giulia Lucchi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 137/2025 sub. 1, nei confronti di:
- (c.f./p.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda,
n. 8;
- (c.f./P.IVA ) in persona del legale rappresentant Controparte_2 P.IVA_2
p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8;
- (c.f./P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8;
- (c.f./P.IVA ), in persona Controparte_4 P.IVA_4
del legale rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8 int.
2; - (c.f./P.IVA ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_5
rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8
- ricorrenti in proprio -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 16.5.2025, le società in intestazione hanno presentato istanza per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ai sensi dell'art. 37 CCII, per il tramite del liquidatore e legale rapp.te.
Le ricorrenti, in particolare, chiedono l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto appartenenti al medesimo gruppo ai sensi dell'art. 287 CCII (come si dirà infra).
Le ricorrenti hanno provveduto a depositare solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario la stessa si palesa imprescindibile per l'accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalle visure allegate.
Non si procede alla fissazione di udienza di comparizione, essendo essa superflua, pure nella cornice del procedimento unitario, laddove la richiesta di autodichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sia palesemente fondata (come nel caso di specie). Come pacifico in atti, le odierne ricorrenti sono società controllate in misura totalitaria da altra società - o Controparte_6
anche solo “ (codice fiscale e partita IVA ), con sede in CP_6 P.IVA_6
Castelvetro di Modena (MO) - Via Filanda n. 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore (Liquidatore) (CF CP_7
) – oggi assoggettata a liquidazione giudiziale presso il C.F._1
Tribunale di Modena, con sentenza del 21.3.2025, rg 38/2025, Curatore dott. GD dott. Carlo Bianconi. Persona_1
Fa parziale eccezione la società Controparte_4
, le cui quote sono detenute da al 50%, essendo il
[...] CP_6
residuo mezzo detenuto da personalmente. CP_7
L'assetto che precede determina con ogni evidenza una ipotesi di controllo
(totalitario) rilevante ai sensi dell'art. 2359 c.c..
Il controllo in parola fa presumere, in capo alla controllante, una attività
(quantomeno pregressa, nel caso in esame) di direzione e coordinamento: ciò che conduce al riscontro della esistenza di un gruppo di imprese, per come inequivocabilmente definito all'art. 2, comma 1, lett. h) CCII.
Manca infatti qualsiasi prova di segno contrario: al contrario, si riscontra analogia e/o identità nell'oggetto sociale e nel management di tutte le imprese coinvolte.
L'art. 287, comma 1, CCII, che fa riferimento al ricorso unico spiegato ab origine nei confronti del gruppo di imprese, opera nei confronti delle società oggi ricorrenti.
L'art. 288 CCII, che prende invece in considerazione la ipotesi in cui le diverse società di un unico gruppo siano già state assoggettate a liquidazione giudiziale in momenti diversi, opera nei rapporti tra le odierne ricorrenti e
CP_6
Ne viene che: - ai sensi della prima norma citata, si stima utile la apertura di una unica procedura di liquidazione giudiziale delle società in intestazione, con nomina di un unico GD e di un unico Curatore, fermo in ogni caso il principio di separazione delle masse;
- ai sensi della seconda norma citata, si impone il coordinamento e la collaborazione tra gli organi della procedura quivi aperta e quelli della procedura che ha investito la controllante.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
Le ricorrenti esercitano attività commerciale.
Quanto al superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII, le rispettive situazioni patrimoniali evidenziano l'esistenza di attivo, passivo patrimoniali complessivi di importo tale da rendere plastica l'evidenza del superamento delle soglie di legge.
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia la impossibilità oggettiva di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non essendo le ricorrenti più in grado di garantire il corretto svolgimento della propria attività.
Quanto alle cause del dissesto delle debitrici, si rimanda a quanto dichiarato dalle stesse ricorrenti nell'istanza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
in sintesi, esse sono riconducibili alla irreversibile crisi finanziaria in cui versano, alla risalente inoperatività, e al default della controllante.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale delle imprese ricorrenti
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49, 287 e 288 del D.lgs. 12 gennaio 2019,
n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
- (c.f./p.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentant p.t., corrente in P.IVA_1
Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8;
- (c.f./P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n.
8;
- (c.f./P.IVA Controparte_3
), in persona del legale rappresentant p.t., corrente in P.IVA_3
Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8;
- (c.f./P.IVA Controparte_4
), in persona del legale rappresentant p.t., corrente in P.IVA_4
Castelvetro di Modena (MO), Via Filanda, n. 8 int. 2;
- (c.f./P.IVA ), in Controparte_5 P.IVA_5
persona del legale rappresentant p.t., corrente in Castelvetro di Modena (MO),
Via Filanda, n. 8
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore l'Avv. Ernest Owusu Trevisi del Foro di Modena,
Ordina al legale rappresentante delle società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 25.9.2025 ore 11.10, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo