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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2024, n. 28465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28465 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DA IO RA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 15/02/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto al capo in materia di armi, inammissibilità nel resto del ricorso;
udito il difensore, avv. Giovanni Zagarese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 28465 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di IO RA DA avverso l'ordinanza emessa in data 23 dicembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata la istanza volta alla sostituzione della custodia in carcere applicata al predetto con altra misura meno afflittiva. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IO RA DA che con atto di ricorso deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi significativi in ordine al dedotto affievolimento delle esigenze cautelari e al superamento della presunzione di pericolosità del soggetto. Meramente apparente è la affermata inincidenza sul quadro cautelare della consulenza balistica, volta ad escludere la catalogabilità tra le armi e munizioni degli oggetti raffigurati nelle immagini acquisite e poste a base del reato di cui al capo 9. Quanto al capo 1 il Tribunale, considerando il solo tempo decorso dalla applicazione della misura, ha omesso di considerare quello decorso dalla commissione del fatto e quello della sottoposizione alla privazione della libertà. Inoltre, quanto al pericolo di reiterazione del reato il Tribunale lo ha ritenuto sussistente nonostante il rappresentato scioglimento del sodalizio criminoso e il ruolo di intermediario svolto dal ricorrente, che - pertanto - non rivestiva ruoli apicali, cosicché la prognosi secondo la quale il ricorrente potrebbe ricreare le medesime o diverse condizioni risulta priva di giustificazione e contraddetta dalla individuazione da parte del GIP di altre figure di spicco del sodalizio. Infine, non è assolto l'obbligo della motivazione in ordine alla inadeguatezza della minore misura richiesta degli arresti domiciliari anche con presidi elettronici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata ha rigettato l'appello proposto dalla difesa ritenendo inalterate le esigenze cautelari, sul rilievo della sussistenza della doppia presunzione cautelare vigente in relazione alla contestazione di cui all'art. 74, aggravato da 416-bis.l. c.p. e all'esito dell'esame degli elementi di novità evidenziati dalla difesa, segnatamente: 2 ( ) - la perizia balistica volta a dimostrare che le armi con il cui DA era raffigurato non fossero riconducibili ad armi da guerra;
- il tempo trascorso dalla esecuzione della misura;
- il rappresentato scioglimento del sodalizio. Quanto alla prima emergenza l'ha ritenuta inincidente sul quadro cautelare posto a base della misura;
quanto alla seconda, ha rilevato che non vi erano ulteriori elementi volti a valorizzarne il significato;
quanto allo scioglimento del sodalizio ha rilevato che la posizione centrale del ricorrente mantenuta fino all'ultimo lo poneva nelle condizioni di ricreare, nello stesso o in diverso ambito, le condizioni per replicare le condotte già collaudate e aggravate anche ai sensi dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. 3. Ritiene questa Corte che quanto alla omessa considerazione della perizia balistica la censura è generica, non essendo censurabile il giudizio di inincidenza della natura delle armi rispetto alla necessità di superare la vigente presunzione cautelare. Quanto al tempo decorso dalla commissione del fatto e alla adeguatezza della minor misura, dal testo della ordinanza non risulta la relativa deduzione - comunque, il primo aspetto riguardando la misura genetica, il secondo risultando assorbito dal ritenuto mancato superamento della predetta doppia presunzione cautelare. Anche la censura che fa leva sullo scioglimento della compagine criminale, si svolge secondo un inammissibile generica declinazione in fatto rispetto all'incensurabile giudizio di reiterabilità di condotte analoghe sul rilievo della posizione centrale mantenuta fino all'ultimo dal ricorrente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/06/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio quanto al capo in materia di armi, inammissibilità nel resto del ricorso;
udito il difensore, avv. Giovanni Zagarese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 28465 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di IO RA DA avverso l'ordinanza emessa in data 23 dicembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata rigettata la istanza volta alla sostituzione della custodia in carcere applicata al predetto con altra misura meno afflittiva. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IO RA DA che con atto di ricorso deduce con unico motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi significativi in ordine al dedotto affievolimento delle esigenze cautelari e al superamento della presunzione di pericolosità del soggetto. Meramente apparente è la affermata inincidenza sul quadro cautelare della consulenza balistica, volta ad escludere la catalogabilità tra le armi e munizioni degli oggetti raffigurati nelle immagini acquisite e poste a base del reato di cui al capo 9. Quanto al capo 1 il Tribunale, considerando il solo tempo decorso dalla applicazione della misura, ha omesso di considerare quello decorso dalla commissione del fatto e quello della sottoposizione alla privazione della libertà. Inoltre, quanto al pericolo di reiterazione del reato il Tribunale lo ha ritenuto sussistente nonostante il rappresentato scioglimento del sodalizio criminoso e il ruolo di intermediario svolto dal ricorrente, che - pertanto - non rivestiva ruoli apicali, cosicché la prognosi secondo la quale il ricorrente potrebbe ricreare le medesime o diverse condizioni risulta priva di giustificazione e contraddetta dalla individuazione da parte del GIP di altre figure di spicco del sodalizio. Infine, non è assolto l'obbligo della motivazione in ordine alla inadeguatezza della minore misura richiesta degli arresti domiciliari anche con presidi elettronici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata ha rigettato l'appello proposto dalla difesa ritenendo inalterate le esigenze cautelari, sul rilievo della sussistenza della doppia presunzione cautelare vigente in relazione alla contestazione di cui all'art. 74, aggravato da 416-bis.l. c.p. e all'esito dell'esame degli elementi di novità evidenziati dalla difesa, segnatamente: 2 ( ) - la perizia balistica volta a dimostrare che le armi con il cui DA era raffigurato non fossero riconducibili ad armi da guerra;
- il tempo trascorso dalla esecuzione della misura;
- il rappresentato scioglimento del sodalizio. Quanto alla prima emergenza l'ha ritenuta inincidente sul quadro cautelare posto a base della misura;
quanto alla seconda, ha rilevato che non vi erano ulteriori elementi volti a valorizzarne il significato;
quanto allo scioglimento del sodalizio ha rilevato che la posizione centrale del ricorrente mantenuta fino all'ultimo lo poneva nelle condizioni di ricreare, nello stesso o in diverso ambito, le condizioni per replicare le condotte già collaudate e aggravate anche ai sensi dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. 3. Ritiene questa Corte che quanto alla omessa considerazione della perizia balistica la censura è generica, non essendo censurabile il giudizio di inincidenza della natura delle armi rispetto alla necessità di superare la vigente presunzione cautelare. Quanto al tempo decorso dalla commissione del fatto e alla adeguatezza della minor misura, dal testo della ordinanza non risulta la relativa deduzione - comunque, il primo aspetto riguardando la misura genetica, il secondo risultando assorbito dal ritenuto mancato superamento della predetta doppia presunzione cautelare. Anche la censura che fa leva sullo scioglimento della compagine criminale, si svolge secondo un inammissibile generica declinazione in fatto rispetto all'incensurabile giudizio di reiterabilità di condotte analoghe sul rilievo della posizione centrale mantenuta fino all'ultimo dal ricorrente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/06/2024.