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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8325/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8325/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19.10.2022 vertente tra
, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Lara Maria Dal Medico e Francesco Lenaro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cornedo Vicentino (VI), via Umberto Tassoni n. 43;
-attori-
contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA;
-convenuta contumace- e REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, Piazza San Marco 63;
-convenuta- avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali); conclusioni delle parti: come da istanze di conclusioni scritte depositate in vista dell'udienza del 25.06.2025; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale figlio ed erede di Parte_1 [...]
, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la Repubblica FE di RM (quale Per_1 successore del c.d. “Terzo Reich”) e la Repubblica Italiana, al fine di vederli condannati in solido (lo Stato italiano a seguito dell'Art. 43 del DL 36/2022), previo accertamento della responsabilità della Repubblica FE di RM per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni del padre, al pagamento a sua favore di una somma di denaro pari ad € 71.900 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (la mancata retribuzione per il lavoro svolto in violazione della Convenzione di Ginevra del 1929) e non patrimoniali (la sofferenza per lo stato di completo assoggettamento in un contesto di torture e continui maltrattamenti) patiti dal de cuius. A sostegno della domanda, l'attore ha esposto in fatto che il padre, all'epoca dei fatti arruolato nell'esercito, era stato catturato il 12.09.1943 dai militari del Terzo Reich a Tolone (Francia) e deportato nel campo di lavoro tedesco ove era poi rimasto fino all'8.05.1945 in pagina1 di 7 condizione di schiavitù e sottoposto a lavori forzati massacranti in stato di denutrizione e in pessime condizioni igieniche nel costante timore di subire pene corporali e di venire ucciso. Alla luce di tali circostanze, l'attore ha sostenuto, per un verso, la giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie avanzate contro la Repubblica FE di RM
(dovendosi riconoscere la “giurisdizione universale” rispetto ai “crimini di diritto internazionale” costituiti da deportazioni e assoggettamento ai lavori forzati così come descritti nella risoluzione 95-I dell'11dicembre 1946 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e poi nei principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite nonché nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 25 maggio 1993 n. 827/1993 e 8 novembre 1994 n. 955/1994 e nella Convenzione istitutiva della Corte penale
Internazionale sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998) e, per altro verso, l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno per la natura di crimine di guerra e contro l'umanità dell'illecito perpetrato dai militari del Terzo Reich ai danni del suo congiunto alla luce dell'art. 7 co. 2 della
CEDU applicabile nell'ordinamento italiano in ragione dell'art. 10 della Costituzione (come affermato dalla giurisprudenza di legittimità). La Repubblica FE di RM, pur ritualmente convenuta mediante notifica Cont all'Ambasciatore della a Roma, è rimasta contumace.
Per contro, a mezzo della difesa erariale (cui era stata notificata la citazione in adempimento dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36), si è costituito in giudizio, per la Repubblica Italiana, il non già il presso il quale è Controparte_2 Controparte_3 stato costituito ex art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 in continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica FE di RM reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263. Contr Con articolata ricostruzione, l'Avvocatura erariale ha essenzialmente sostenuto che il e/o il ancorché non convenuto, fosse l'unico soggetto legittimato dal lato passivo del CP_5 rapporto sostanziale dedotto in giudizio, dato che “il legislatore ha indicato espressamente il CP_5 insediato a Roma come unico competente ad adempiere le obbligazioni di cui è dovesse venir ritenuto debitore in quanto accollante del debito che dovesse venir accertato a carico dello Stato tedesco”; un tanto alla luce del predetto Accordo tra Stati del 1962 e alla luce del citato D.L. 36/2022 intervenuto in sua continuità, scopo di tali fonti essendo quello di tenere indenne la Repubblica FE ES (da ultimo con le risorse del Fondo istituito) dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità da parte delle forze del Terzo Reich nel periodo '39-'45 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Ha conseguentemente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Roma, trovandosi a Roma la sede del Fondo e dovendosi individuare in tale sede il luogo in cui è sorta l'obbligazione e/o dove avrebbe dovuto comunque eseguirsi. Nel merito, secondo l'Avvocatura, l'art. 43 del decreto da ultimo citato avrebbe determinato l'applicazione di un'ipotesi di accollo ex lege secondo il paradigma di cui al 1273 co. 1 c.c. o un fenomeno di successione a titolo particolare nell'obbligazione risarcitoria, come peraltro si evincerebbe dalle circostanze per le quali: a) i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich
pagina2 di 7 possono essere fatti valere esclusivamente sul Fondo istituito presso il MEF (comma 2), con espressa esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della RM (comma 3); b) il Governo italiano – attraverso il MEF – è stato espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati (comma 2); c) gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti devono essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del c.p.c.. In via preliminare, l'Avvocatura ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'invocato credito di risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043, 2947 co. 3 c.c. (essendo decorso il termine di prescrizione di 15 anni stabilito ex art. 157 c.p. per il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p., unica fattispecie criminosa applicabile ratione temporis, non essendovi alcun impedimento giuridico alla predisposizione delle domande risarcitorie prima della pronuncia della Consulta del 2014 né potendo trovare applicazione il principio di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium poiché i reati perpetrati ai danni del de cuius sarebbero stati commessi in data antecedente alla elaborazione dei medesimi con conseguente limite costituito dal principio di irretroattività della norma penale riconosciuto a livello internazionale e interno -art. 25 Cost.-, o in ogni caso, essendo trascorso il termine di 5 anni ex art. 2947 co. 3 seconda parte c.c. dalla presumibile morte del reo, non individuato dall'attore) nonché della domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella retribuzione per l'attività svolta nel campo di detenzione (essendo decorso l'ordinario termine decennale dalla liberazione dal campo).
Nel merito, la intervenuta, nel sottolineare le lacune attoree in punto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa, ha evidenziato che, qualora il de cuius fosse stato catturato in quanto militare dell'esercito italiano, questi avrebbe dovuto essere considerato prigioniero di guerra con conseguente conformità della sua cattura e del suo trasferimento in RM in internamento (con adibizione al lavoro, ancorché non forzato) alla disciplina internazionale contenuta nella Convenzione dell'Aja del 1907 (artt. 4-6) nella Convenzione di Ginevra del 1929. Per l'effetto, così inquadrata la fattispecie (con esclusione dell'avvenimento dalla categoria dei crimini di guerra o dei delitti contro l'umanità), a dire dell'Avvocatura non poteva ritenersi sussistere la giurisdizione del Giudice Italiano in ragione del principio internazionale di immunità dello Stato estero per gli atti compiuti iure imperii. In ogni caso, secondo l'Avvocatura, anche a voler astrattamente sussumere la fattispecie nell'ambito dei crimini di guerra o contro l'umanità così aderendo alla tesi della deroga al principio di immunità internazionale, vi sarebbe comunque carenza di giurisdizione del Giudice italiano atteso che la violazione dei diritti fondamentali -derivante dai lavori forzati e dalla riduzione in schiavitù con trattamento inumano- sarebbe avvenuta esclusivamente in RM in ragione dell'affermato concreto trattamento inumano e contrario alla menzionata Convenzione del 1907 e non già in Italia (ove sarebbe avvenuta esclusivamente la cattura, legittima secondo il diritto bellico vigente all'epoca dei fatti) cosicché, ai sensi dell'Art. 3 co. 1 della L. 218/1995, la giurisdizione dovrebbe radicarsi unicamente presso il giudice tedesco (la RF non essendo “domiciliata o residente” in Italia e la rappresentanza diplomatica dell'Ambasciatore non comportando quella processuale), non potendo peraltro trovare applicazione il comma 2 (la Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 non trovando applicazione, secondo il costante orientamento della CGUE, a controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità nazionale). Ancora, anche a voler superare ogni questione in relazione alla giurisdizione, per l'Avvocatura alla fattispecie dovrebbe applicarsi il diritto tedesco ex art. 62 co. 1 della L. 218/1995
pagina3 di 7 atteso che tanto l'evento quanto il danno si sarebbero verificati solamente in RM, segnatamente presso il luogo di internamento. Infine, in relazione all'an e al quantum debeatur, l'Avvocatura ha rilevato la lacunosità delle allegazioni (e delle prove) attoree in relazione a tutti i profili di illecito e di danno lamentati e la necessità, in ogni caso, di scomputare dall'eventuale risarcimento l'importo degli eventuali benefici o indennizzi ricevuti dall'attore o dal de cuius con a) la legge 10 marzo 1955, n. 96; b) il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043; c) la legge 18 novembre 1980, n. 791 e d) la legge 29 gennaio 1994, n. 94 in ragione dell'operatività della compensatio lucri cum damno. L'attore, per quanto qui maggiormente rileva ai fini della decisione, nel prendere posizione rispetto alla comparsa di costituzione e all'intervento avversari, oltre a ribadire la giurisdizione del
Giudice italiano (dovendosi applicare il principio della “giurisdizione universale” trattandosi di crimini contro l'umanità), l'applicabilità della legge italiana nonché l'imprescrittibilità della pretesa risarcitoria avanzata (attesa la natura degli illeciti quali crimini statali di guerra e contro l'umanità - non già quali ipotesi di reato secondo il diritto penale interno- di diritto internazionale pertanto non soggetti a prescrizione secondo le norme consuetudinarie di diritto internazionale, applicabili retroattivamente nel nostro ordinamento civile indipendentemente dall'art. 25 Cost. deputato a regolare unicamente le fattispecie incriminatrici nel settore penale), ha ribadito come, sul piano
Cont sostanziale, la -quale soggetto di diritto internazionale in continuità con il Terzo Reich- fosse pienamente titolare della legittimazione passiva rispetto al rapporto controverso in qualità di danneggiante unitamente alla pur non potendosi ravvisare -in Controparte_6
Cont assenza di accordo tra debitore ( ) e terzo (Repubblica Italiana)- un'ipotesi di successione a
Cont titolo particolare dell'Italia nei debiti della con effetto liberatorio di quest'ultima bensì, al più, un'atipica vicenda successoria cumulativa determinante la solidarietà nel pagamento tra l'Italia e la
Cont
. Il GI, dopo aver promosso il contraddittorio in punto giurisdizione e competenza territoriale di questo ufficio ex art. 101 c.p.c. (questioni rilevate d'ufficio alla prima udienza), ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa in decisione. La causa passa ora in decisione. Cont La domanda dell'attore svolta in via principale nei confronti della non può essere accolta in ragione del difetto di giurisdizione del giudice italiano. Occorre in primo luogo evidenziare, in fatto, che l'attore ha agito dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni in L. 29.06.2022 n. 79) istitutiva del relativo Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Disposizione, questa, che ha comportato una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico in cui è intervenuta la sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale. Invero, con tale pronuncia la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbligava il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG) ovvero a negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla RM nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, -
pagina4 di 7 esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi, nella fattispecie, alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 e, per l'effetto, a negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona- per violazione, si badi, degli artt. 2 e 24 Cost..
Più specificamente, in applicazione dei c.d. “controlimiti” interni, era stato dichiarato incostituzionale l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli imponeva di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, perché in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 24 e 2, stante l'assenza di qualsiasi forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati. In sintesi, per la Consulta solamente l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rendeva manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. con conseguente esclusione del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ora, l'introduzione dell'art. 43 comma 3 del D.L. n. 36/22 (convertito con modificazioni in L. n. 79/2022) istitutiva del relativo Fondo -in espressa “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica FE di RM reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263”, vale a dire all'Accordo di Bonn del 1961-, con cui lo Stato italiano ha inteso farsi carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del Terzo Reich sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dichiarandosi essenzialmente unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica FE di RM ex art. 1273 c.c. (come si evince dalla previsione della notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c.), ha inequivocabilmente offerto alle vittime una forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati al ricorrere di alcuni requisiti (ovvero l'“accertamento” e la “liquidazione” dei danni subiti dalle vittime o la transazione con Stato Italiano, e non già la “condanna” della Repubblica FE di RM -rispetto alla quale appare esservi carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.-, quest'ultima in alcun modo individuata come litisconsorte necessario del giudizio).
Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della RF (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli Stati esteri (la regola -prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati, v. art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite e ribadita nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3.12.2012 RM vs. Italia) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della Repubblica FE di RM. Rispetto alla domanda di condanna della Repubblica FE di RM non vi è quindi giurisdizione del Giudice italiano.
pagina5 di 7 Occorre a questo punto esaminare la domanda attoree di condanna della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, quale asserita condebitrice solidale al risarcimento dei danni patiti dal de cuius nel periodo di internamento nei campi di lavoro tedeschi. Per i motivi sopra esaminati, l'esame, in questo caso, dev'essere rivolto al merito della pretesa sussistendo evidentemente la giurisdizione del giudice italiano, dovendosi ritenere la Repubblica Italiana -anche in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che del MEF- l'unico soggetto legittimato dal lato passivo del rapporto sostanziale controverso CP_7 dedotto in giudizio in ragione della citata novella legislativa che, con il suo intervento, ha consentito la ri-applicazione, nell'ordinamento italiano, del principio di ordine pubblico internazionale afferente all'immunità degli Stati esteri.
Invero, l'art. 43 del DL 36/2022 dà esatta continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica FE di RM, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 avente ad oggetto “il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali a) la Repubblica FE di RM si impegnava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (art. 1, paragrafo 1); b) il Governo italiano dichiarava
“definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica FE di RM o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Repubblica FE di RM da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2). La disposizione, in effetti, in armonia al principio di immunità degli Stati esteri e soprattutto in (espressa) continuità all'Accordo internazionale tra Stati, mira a tenere indenne la Repubblica FE ES dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima per i fatti specificati nel comma 1: i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte dalle vittime del Terzo Reich potranno trovare esecuzione -così il comma 3- esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La disposizione, in altri termini, dà luogo a una peculiare ipotesi di accollo del debito ex Cont lege fondato sull'accordo internazionale di Bonn tra (accollata) e Italia (accollante) avente ad oggetto l'obbligazione di risarcimento delle vittime del Terzo Reich (accollatari) ex art. 1273 co. 1 c.c.. Ciò trova conferma, oltre che nella regola di diritto internazionale sull'immunità, dalla stessa lettera della citata disposizione secondo cui: a) i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich possono essere fatti valere esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (comma 2), con espressa esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della
RM (comma 3); b) il Governo italiano – attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze– viene espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati (comma 2); c) gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del cod. proc. civ.. In ragione dell'accollo, la dei Ministri convenuta, quale accollante Controparte_6 ex lege, deve ritenersi legittimata a proporre, come in effetti ha tempestivamente fatto in comparsa di costituzione e risposta, le eccezioni in senso stretto spettanti all'accollata in forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c..
pagina6 di 7 Tra esse, evidentemente, anche l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del
Tribunale di Roma. L'eccezione è fondata. Invero, occorre dare continuità al principio sancito sulla medesima questione dal Suprema
Corte con la pronuncia n. 7371/2025 secondo cui “Per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale è territorialmente competente il giudice di Roma, secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, convertito dalla l. n. 79 del 2022, e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, deputata in via esclusiva all'erogazione dei predetti ristori risarcitori”. Ciò assorbe ogni ulteriore questione di merito della controversia rispetto alla domanda risarcitoria iure hereditatis nei confronti della Repubblica Italiana, essendo competente territorialmente il Tribunale di Roma. La novità della questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alla domanda dell'attore di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti della Repubblica FE di RM;
-Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Roma in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dall'attore iure hereditatis nei confronti della Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri;
-Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al
Giudice dichiarato competente;
-Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Venezia il 23.10.2025.
Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8325/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19.10.2022 vertente tra
, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Lara Maria Dal Medico e Francesco Lenaro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cornedo Vicentino (VI), via Umberto Tassoni n. 43;
-attori-
contro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA;
-convenuta contumace- e REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, Piazza San Marco 63;
-convenuta- avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali); conclusioni delle parti: come da istanze di conclusioni scritte depositate in vista dell'udienza del 25.06.2025; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale figlio ed erede di Parte_1 [...]
, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la Repubblica FE di RM (quale Per_1 successore del c.d. “Terzo Reich”) e la Repubblica Italiana, al fine di vederli condannati in solido (lo Stato italiano a seguito dell'Art. 43 del DL 36/2022), previo accertamento della responsabilità della Repubblica FE di RM per i crimini di guerra e contro l'umanità commessi ai danni del padre, al pagamento a sua favore di una somma di denaro pari ad € 71.900 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali (la mancata retribuzione per il lavoro svolto in violazione della Convenzione di Ginevra del 1929) e non patrimoniali (la sofferenza per lo stato di completo assoggettamento in un contesto di torture e continui maltrattamenti) patiti dal de cuius. A sostegno della domanda, l'attore ha esposto in fatto che il padre, all'epoca dei fatti arruolato nell'esercito, era stato catturato il 12.09.1943 dai militari del Terzo Reich a Tolone (Francia) e deportato nel campo di lavoro tedesco ove era poi rimasto fino all'8.05.1945 in pagina1 di 7 condizione di schiavitù e sottoposto a lavori forzati massacranti in stato di denutrizione e in pessime condizioni igieniche nel costante timore di subire pene corporali e di venire ucciso. Alla luce di tali circostanze, l'attore ha sostenuto, per un verso, la giurisdizione del giudice italiano in relazione alle pretese risarcitorie avanzate contro la Repubblica FE di RM
(dovendosi riconoscere la “giurisdizione universale” rispetto ai “crimini di diritto internazionale” costituiti da deportazioni e assoggettamento ai lavori forzati così come descritti nella risoluzione 95-I dell'11dicembre 1946 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e poi nei principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite nonché nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 25 maggio 1993 n. 827/1993 e 8 novembre 1994 n. 955/1994 e nella Convenzione istitutiva della Corte penale
Internazionale sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998) e, per altro verso, l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno per la natura di crimine di guerra e contro l'umanità dell'illecito perpetrato dai militari del Terzo Reich ai danni del suo congiunto alla luce dell'art. 7 co. 2 della
CEDU applicabile nell'ordinamento italiano in ragione dell'art. 10 della Costituzione (come affermato dalla giurisprudenza di legittimità). La Repubblica FE di RM, pur ritualmente convenuta mediante notifica Cont all'Ambasciatore della a Roma, è rimasta contumace.
Per contro, a mezzo della difesa erariale (cui era stata notificata la citazione in adempimento dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36), si è costituito in giudizio, per la Repubblica Italiana, il non già il presso il quale è Controparte_2 Controparte_3 stato costituito ex art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 in continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica FE di RM reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263. Contr Con articolata ricostruzione, l'Avvocatura erariale ha essenzialmente sostenuto che il e/o il ancorché non convenuto, fosse l'unico soggetto legittimato dal lato passivo del CP_5 rapporto sostanziale dedotto in giudizio, dato che “il legislatore ha indicato espressamente il CP_5 insediato a Roma come unico competente ad adempiere le obbligazioni di cui è dovesse venir ritenuto debitore in quanto accollante del debito che dovesse venir accertato a carico dello Stato tedesco”; un tanto alla luce del predetto Accordo tra Stati del 1962 e alla luce del citato D.L. 36/2022 intervenuto in sua continuità, scopo di tali fonti essendo quello di tenere indenne la Repubblica FE ES (da ultimo con le risorse del Fondo istituito) dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità da parte delle forze del Terzo Reich nel periodo '39-'45 al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Ha conseguentemente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Roma, trovandosi a Roma la sede del Fondo e dovendosi individuare in tale sede il luogo in cui è sorta l'obbligazione e/o dove avrebbe dovuto comunque eseguirsi. Nel merito, secondo l'Avvocatura, l'art. 43 del decreto da ultimo citato avrebbe determinato l'applicazione di un'ipotesi di accollo ex lege secondo il paradigma di cui al 1273 co. 1 c.c. o un fenomeno di successione a titolo particolare nell'obbligazione risarcitoria, come peraltro si evincerebbe dalle circostanze per le quali: a) i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich
pagina2 di 7 possono essere fatti valere esclusivamente sul Fondo istituito presso il MEF (comma 2), con espressa esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della RM (comma 3); b) il Governo italiano – attraverso il MEF – è stato espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati (comma 2); c) gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti devono essere notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del c.p.c.. In via preliminare, l'Avvocatura ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'invocato credito di risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043, 2947 co. 3 c.c. (essendo decorso il termine di prescrizione di 15 anni stabilito ex art. 157 c.p. per il reato di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 c.p., unica fattispecie criminosa applicabile ratione temporis, non essendovi alcun impedimento giuridico alla predisposizione delle domande risarcitorie prima della pronuncia della Consulta del 2014 né potendo trovare applicazione il principio di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium poiché i reati perpetrati ai danni del de cuius sarebbero stati commessi in data antecedente alla elaborazione dei medesimi con conseguente limite costituito dal principio di irretroattività della norma penale riconosciuto a livello internazionale e interno -art. 25 Cost.-, o in ogni caso, essendo trascorso il termine di 5 anni ex art. 2947 co. 3 seconda parte c.c. dalla presumibile morte del reo, non individuato dall'attore) nonché della domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella retribuzione per l'attività svolta nel campo di detenzione (essendo decorso l'ordinario termine decennale dalla liberazione dal campo).
Nel merito, la intervenuta, nel sottolineare le lacune attoree in punto di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa, ha evidenziato che, qualora il de cuius fosse stato catturato in quanto militare dell'esercito italiano, questi avrebbe dovuto essere considerato prigioniero di guerra con conseguente conformità della sua cattura e del suo trasferimento in RM in internamento (con adibizione al lavoro, ancorché non forzato) alla disciplina internazionale contenuta nella Convenzione dell'Aja del 1907 (artt. 4-6) nella Convenzione di Ginevra del 1929. Per l'effetto, così inquadrata la fattispecie (con esclusione dell'avvenimento dalla categoria dei crimini di guerra o dei delitti contro l'umanità), a dire dell'Avvocatura non poteva ritenersi sussistere la giurisdizione del Giudice Italiano in ragione del principio internazionale di immunità dello Stato estero per gli atti compiuti iure imperii. In ogni caso, secondo l'Avvocatura, anche a voler astrattamente sussumere la fattispecie nell'ambito dei crimini di guerra o contro l'umanità così aderendo alla tesi della deroga al principio di immunità internazionale, vi sarebbe comunque carenza di giurisdizione del Giudice italiano atteso che la violazione dei diritti fondamentali -derivante dai lavori forzati e dalla riduzione in schiavitù con trattamento inumano- sarebbe avvenuta esclusivamente in RM in ragione dell'affermato concreto trattamento inumano e contrario alla menzionata Convenzione del 1907 e non già in Italia (ove sarebbe avvenuta esclusivamente la cattura, legittima secondo il diritto bellico vigente all'epoca dei fatti) cosicché, ai sensi dell'Art. 3 co. 1 della L. 218/1995, la giurisdizione dovrebbe radicarsi unicamente presso il giudice tedesco (la RF non essendo “domiciliata o residente” in Italia e la rappresentanza diplomatica dell'Ambasciatore non comportando quella processuale), non potendo peraltro trovare applicazione il comma 2 (la Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 non trovando applicazione, secondo il costante orientamento della CGUE, a controversie relative ad attività che costituiscono espressione della sovranità nazionale). Ancora, anche a voler superare ogni questione in relazione alla giurisdizione, per l'Avvocatura alla fattispecie dovrebbe applicarsi il diritto tedesco ex art. 62 co. 1 della L. 218/1995
pagina3 di 7 atteso che tanto l'evento quanto il danno si sarebbero verificati solamente in RM, segnatamente presso il luogo di internamento. Infine, in relazione all'an e al quantum debeatur, l'Avvocatura ha rilevato la lacunosità delle allegazioni (e delle prove) attoree in relazione a tutti i profili di illecito e di danno lamentati e la necessità, in ogni caso, di scomputare dall'eventuale risarcimento l'importo degli eventuali benefici o indennizzi ricevuti dall'attore o dal de cuius con a) la legge 10 marzo 1955, n. 96; b) il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043; c) la legge 18 novembre 1980, n. 791 e d) la legge 29 gennaio 1994, n. 94 in ragione dell'operatività della compensatio lucri cum damno. L'attore, per quanto qui maggiormente rileva ai fini della decisione, nel prendere posizione rispetto alla comparsa di costituzione e all'intervento avversari, oltre a ribadire la giurisdizione del
Giudice italiano (dovendosi applicare il principio della “giurisdizione universale” trattandosi di crimini contro l'umanità), l'applicabilità della legge italiana nonché l'imprescrittibilità della pretesa risarcitoria avanzata (attesa la natura degli illeciti quali crimini statali di guerra e contro l'umanità - non già quali ipotesi di reato secondo il diritto penale interno- di diritto internazionale pertanto non soggetti a prescrizione secondo le norme consuetudinarie di diritto internazionale, applicabili retroattivamente nel nostro ordinamento civile indipendentemente dall'art. 25 Cost. deputato a regolare unicamente le fattispecie incriminatrici nel settore penale), ha ribadito come, sul piano
Cont sostanziale, la -quale soggetto di diritto internazionale in continuità con il Terzo Reich- fosse pienamente titolare della legittimazione passiva rispetto al rapporto controverso in qualità di danneggiante unitamente alla pur non potendosi ravvisare -in Controparte_6
Cont assenza di accordo tra debitore ( ) e terzo (Repubblica Italiana)- un'ipotesi di successione a
Cont titolo particolare dell'Italia nei debiti della con effetto liberatorio di quest'ultima bensì, al più, un'atipica vicenda successoria cumulativa determinante la solidarietà nel pagamento tra l'Italia e la
Cont
. Il GI, dopo aver promosso il contraddittorio in punto giurisdizione e competenza territoriale di questo ufficio ex art. 101 c.p.c. (questioni rilevate d'ufficio alla prima udienza), ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha rimessa in decisione. La causa passa ora in decisione. Cont La domanda dell'attore svolta in via principale nei confronti della non può essere accolta in ragione del difetto di giurisdizione del giudice italiano. Occorre in primo luogo evidenziare, in fatto, che l'attore ha agito dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni in L. 29.06.2022 n. 79) istitutiva del relativo Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Disposizione, questa, che ha comportato una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico in cui è intervenuta la sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale. Invero, con tale pronuncia la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbligava il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG) ovvero a negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla RM nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, -
pagina4 di 7 esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi, nella fattispecie, alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 e, per l'effetto, a negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona- per violazione, si badi, degli artt. 2 e 24 Cost..
Più specificamente, in applicazione dei c.d. “controlimiti” interni, era stato dichiarato incostituzionale l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli imponeva di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, perché in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 24 e 2, stante l'assenza di qualsiasi forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati. In sintesi, per la Consulta solamente l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rendeva manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. con conseguente esclusione del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ora, l'introduzione dell'art. 43 comma 3 del D.L. n. 36/22 (convertito con modificazioni in L. n. 79/2022) istitutiva del relativo Fondo -in espressa “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica FE di RM reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263”, vale a dire all'Accordo di Bonn del 1961-, con cui lo Stato italiano ha inteso farsi carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del Terzo Reich sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dichiarandosi essenzialmente unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica FE di RM ex art. 1273 c.c. (come si evince dalla previsione della notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c.), ha inequivocabilmente offerto alle vittime una forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati al ricorrere di alcuni requisiti (ovvero l'“accertamento” e la “liquidazione” dei danni subiti dalle vittime o la transazione con Stato Italiano, e non già la “condanna” della Repubblica FE di RM -rispetto alla quale appare esservi carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.-, quest'ultima in alcun modo individuata come litisconsorte necessario del giudizio).
Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della RF (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale -avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli Stati esteri (la regola -prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati, v. art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite e ribadita nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3.12.2012 RM vs. Italia) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della Repubblica FE di RM. Rispetto alla domanda di condanna della Repubblica FE di RM non vi è quindi giurisdizione del Giudice italiano.
pagina5 di 7 Occorre a questo punto esaminare la domanda attoree di condanna della Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, quale asserita condebitrice solidale al risarcimento dei danni patiti dal de cuius nel periodo di internamento nei campi di lavoro tedeschi. Per i motivi sopra esaminati, l'esame, in questo caso, dev'essere rivolto al merito della pretesa sussistendo evidentemente la giurisdizione del giudice italiano, dovendosi ritenere la Repubblica Italiana -anche in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che del MEF- l'unico soggetto legittimato dal lato passivo del rapporto sostanziale controverso CP_7 dedotto in giudizio in ragione della citata novella legislativa che, con il suo intervento, ha consentito la ri-applicazione, nell'ordinamento italiano, del principio di ordine pubblico internazionale afferente all'immunità degli Stati esteri.
Invero, l'art. 43 del DL 36/2022 dà esatta continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica FE di RM, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 avente ad oggetto “il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario” tra i due Paesi, in ordine alle quali a) la Repubblica FE di RM si impegnava a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi (art. 1, paragrafo 1); b) il Governo italiano dichiarava
“definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica FE di RM o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (art. 2, par. 1), assumendo altresì l'impegno a tenere indenne la Repubblica FE di RM da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi (par. 2). La disposizione, in effetti, in armonia al principio di immunità degli Stati esteri e soprattutto in (espressa) continuità all'Accordo internazionale tra Stati, mira a tenere indenne la Repubblica FE ES dalle azioni e pretese legali vantate nei confronti della medesima per i fatti specificati nel comma 1: i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte dalle vittime del Terzo Reich potranno trovare esecuzione -così il comma 3- esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La disposizione, in altri termini, dà luogo a una peculiare ipotesi di accollo del debito ex Cont lege fondato sull'accordo internazionale di Bonn tra (accollata) e Italia (accollante) avente ad oggetto l'obbligazione di risarcimento delle vittime del Terzo Reich (accollatari) ex art. 1273 co. 1 c.c.. Ciò trova conferma, oltre che nella regola di diritto internazionale sull'immunità, dalla stessa lettera della citata disposizione secondo cui: a) i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich possono essere fatti valere esclusivamente sul Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (comma 2), con espressa esclusione di eventuali azioni esecutive nei confronti della
RM (comma 3); b) il Governo italiano – attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze– viene espressamente legittimato in nome e nell'interesse proprio a stipulare transazioni con i danneggiati (comma 2); c) gli atti introduttivi relativi ai giudizi non ancora pendenti sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del cod. proc. civ.. In ragione dell'accollo, la dei Ministri convenuta, quale accollante Controparte_6 ex lege, deve ritenersi legittimata a proporre, come in effetti ha tempestivamente fatto in comparsa di costituzione e risposta, le eccezioni in senso stretto spettanti all'accollata in forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c..
pagina6 di 7 Tra esse, evidentemente, anche l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del
Tribunale di Roma. L'eccezione è fondata. Invero, occorre dare continuità al principio sancito sulla medesima questione dal Suprema
Corte con la pronuncia n. 7371/2025 secondo cui “Per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale è territorialmente competente il giudice di Roma, secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, convertito dalla l. n. 79 del 2022, e cioè il giudice del luogo dove è ubicata la tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, deputata in via esclusiva all'erogazione dei predetti ristori risarcitori”. Ciò assorbe ogni ulteriore questione di merito della controversia rispetto alla domanda risarcitoria iure hereditatis nei confronti della Repubblica Italiana, essendo competente territorialmente il Tribunale di Roma. La novità della questione e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
-Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alla domanda dell'attore di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti della Repubblica FE di RM;
-Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Roma in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dall'attore iure hereditatis nei confronti della Repubblica Italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri;
-Ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al
Giudice dichiarato competente;
-Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Venezia il 23.10.2025.
Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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