Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 7383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 15/04/2025 nella causa n. 7383/2024 RGL, promossa da:
(CF ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Torino, Via San Pio V, presso lo studio dell'avv. ROBERTO CARAPELLE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa e dal Dott. ANGELO CP_2
MAURIZIO RAGUSA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: carta elettronica del docente
1. il ricorrente afferma di aver lavorato come docente Parte_1 in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di €
500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo;
2. afferma esservi stata violazione del principio Parte_1 eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
1.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi
1
legali dalla maturazione del credito al saldo;
in subordine chiede, previo accertamento del diritto alla fruizione del beneficio, la condanna del al riconoscimento della somma di € 500,00 annui a titolo di CP_1 risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.;
3. il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, CP_1 contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
4. all'odierna udienza parte ricorrente, preso atto che il ricorrente è fuoriuscito dal sistema scolastico, ha chiesto l'accoglimento della domanda subordinata;
il MIM ne ha chiesto il rigetto per difetto di allegazione del pregiudizio subito;
5. l'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti
2 RGL n. 7383/2024
al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
6. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
7. la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
3 RGL n. 7383/2024
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
8. la medesima pronuncia ha evidenziato come la mancata attribuzione degli importi dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, da presumersi persistente nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione del diritto-dovere formativo;
tenendo conto del nesso tra carta e formazione, la Suprema
Corte ha rilevato come l'estinzione del diritto a fruire del beneficio, pur non connesso all'ultimarsi della supplenza, si verifichi con la fuoriuscita del docente precario dal sistema scolastico: sino a che il docente resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze ed eventualmente riceva incarichi, o ancor più ove transiti in ruolo, permane il diritto all'adempimento; ove per contro il docente sia fuoriuscito dal sistema scolastico al momento della decisione sul merito, resta solo il diritto al risarcimento del danno;
9. l'azione risarcitoria è volta a sanare un pregiudizio che la Corte definisce
“a sfumature plurime, pur nella pochezza economica”, consistente in un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità;
10. il ricorrente risulta aver svolto l'ultimo servizio nell'a.s. 2022/23, con l'assegnazione di una supplenza dal 01/09/2022 al 06/11/2022; attualmente il ricorrente non risulta transitato in ruolo, iscritto nelle graduatorie per le supplenze, né risulta essere stato destinatario di nomine;
la difesa del ricorrente, prendendo atto che il docente sia fuoriuscito dal sistema scolastico e pertanto dell'impossibilità di ottenere l'adempimento, ha insistito per l'accoglimento della domanda subordinata, relativa alla condanna del a versargli le somme CP_1
4 RGL n. 7383/2024
corrispondenti al beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici oggetto di causa, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.;
11. la già richiamata sentenza ex art. 363 bis c.p.c. della Corte di
Cassazione, dopo aver chiarito le ragioni per cui, per chi non sia più interno al sistema scolastico, l'unica azione sia quella risarcitoria, ha cura di precisare che “Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
12. nel ricorso la domanda risarcitoria è unicamente fondata sull'affermato
“diritto ad ottenere il rimborso delle spese di formazione professionali nei limiti di € 500,00 per ogni anno scolastico dal 2019/2020 o dalla veriore data accertanda”: è quindi richiesto il risarcimento di un danno emergente per il quale tuttavia non è fornita alcuna allegazione in fatto, che consenta l'utilizzo di elementi probatori presuntivi ad integrare un supporto probatorio inesistente;
neppure il ricorrente si sofferma ad indicare quali tipologie di spese – che non si possono presumere, non trattandosi di danno in re ipsa – abbia sostenuto per la propria formazione, posto che la carta elettronica può essere utilizzata per le più varie tipologie di acquisti (libri e testi, hardware e software, corsi di aggiornamento e qualificazione, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei ed eventi culturali, acquisto di servizi di connettività…), e a differenza del caso esaminato dalla Corte d'Appello territoriale nella sentenza n. 376 del 29/10/2024, non è allegato alcun pregiudizio cagionato alla professionalità;
5 RGL n. 7383/2024
13. il ricorso non può trovare accoglimento;
la presenza di precedenti di merito in senso contrario consente la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
6