Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
1299/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 1299/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Dei Mille 19, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Marianna Annunziata, presso il cui studio, in Torre Annunziata alla Via Pastore n. 65, è elettivamente domiciliata e CP_1
, nato a [...] il giorno 01.04.1977, residente in [...]alla
[...]
Via Dei Mille, 4, rappresentato e difeso gusta procura in atti dall'avv. Fausta Antonella Cirillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 47/E
RICORRENTI
NONCHÈ resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025, i coniugi si sono riportati al ricorso introduttivo del giudizio e ne hanno chiesto l'integrale accoglimento.
Il PM, in data 11.02.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.06.2024, le parti in epigrafe individuate hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in data 16.07.2008 nel Comune di Castellammare di Stabia, nel corso del quale è nato il figlio (nato a [...] il [...]), minorenne;
che essendo intervenuta tra i Per_1
coniugi una forte intollerabilità e incompatibilità caratteriale, veniva instaurato procedimento per la
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l'obbligo a carico del di corrispondere un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento CP_1
di e un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per quest'ultimo; che da allora non avevano mai ripreso la convivenza per cui ricorrevano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Hanno, altresì, dedotto che la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 4385/20216 rigettava l'appello proposto dal confermando quanto statuito con la sentenza di separazione e che, CP_1
successivamente il Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 1448/2028 del 04.05.2018, a parziale modifica delle condizioni della separazione giudiziale, revocava l'assegno di € 200,00 posto a carico del Sig. a favore del coniuge , mantenendo inalterate le altre condizioni. CP_1 Parte_1
Quanto ai redditi rispettivamente percepiti, i coniugi hanno allegato che il lavora come CP_1
impiegato presso la società Nautica Store s.r.l. (con un reddito lordo annuo di euro 40.534,19 per l'anno 2023, di euro 39.410,00 per l'anno 2022 ed euro 38.961,31 per l'anno 2021), è comproprietario al 50% con la moglie della casa coniugale sita in Torre Annunziata alla via Dei Mille n.19, è titolare di due autovetture e comproprietario di una barca a vela;
è titolare di un conto di deposito titoli aperto presso “Illimity Bank” e di un fondo di risparmio il cui beneficiario è il figlio , presso la Per_1
“Illimity Bank”; mentre ha allegato di aver percepito un reddito annuo lordo pari ad Parte_1
euro 21.312,00 per il 2022 e di 3.036,00 per il 2021.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta delle parti, con ordinanza depositata in data 29.01.2025, in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso ben più di un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 10.01.2013 nel procedimento di separazione giudiziale poi definito dal medesimo Tribunale con sentenza n. 1442/2016 pubblicata in data 18.05.2016, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 4385/2016 del
12.10.2016, pubblicata in data 12.12.2016 e passata in giudicato come da attestazione del 21.07.2023.
Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
2 Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse del figlio minore, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 21.06.2024, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castellammare di Stabia in data 16.07.2008 tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1. affidamento condiviso, ai sensi della L. 54/2006, del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento presso la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
2. disciplina del diritto di visita regolato come da piano genitoriale depositato e di seguito riportato:
a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, durante il periodo scolastico, il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana, prelevando il minore all'uscita dalla scuola e riaccompagnandolo a casa dalla madre alle ore 20,00;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, durante il periodo non scolastico, il martedì e il giovedì pomeriggio di ogni settimana prelevando il minore da casa della madre alle ore 13,30 e riaccompagnandolo alle ore 20,00;
c) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a settimane alterne, il fine settimana, dal venerdì alla domenica sera, con i relativi pernottamenti e con le seguenti modalità: - durante il periodo scolastico prelevando il figlio all'uscita dalla scuola e riaccompagnandolo a casa dalla madre alle ore 20,00 della domenica sera;
- durante il periodo non scolastico prelevando il figlio da casa della madre alle ore 13,30 del venerdì e riaccompagnandolo alle ore 20,00 della domenica sera;
d) il minore trascorrerà con il padre, alternativamente di anno in anno con la madre, le festività natalizie e quelle della fine dell'anno con decorrenza dal 24 dicembre sino al 30 dicembre o dal
31 dicembre al sei gennaio;
per le vacanze pasquali il minore, di anno in anno, trascorrerà ad anni alterni, con un genitore dal Venerdì dall'uscita della scuola antecedente alla Domenica delle
Palme sino alla Domenica delle Palme;
con l'altro genitore dal Venerdì Santo sino al lunedì in
Albis alle 21, salvo diverso accordo;
e) il minore trascorrerà ogni anno con il padre, il giorno della festa del papà, del compleanno ed onomastico e con la madre, il giorno della festa della mamma, del compleanno ed onomastico;
3 f) il padre avrà facoltà di trascorrere con il minore una intera settimana nel periodo invernale di ogni anno (da intendersi quale periodo che va dal 7 gennaio al 31 marzo), prelevandolo da casa della madre alle ore 20,00 della domenica e riaccompagnandolo alle ore 20,00 della domenica successiva, per trascorrere con lo stesso eventuali vacanze invernali;
detto periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori 15 giorni prima della sua esecuzione;
g) la madre avrà facoltà di trascorrere con il minore una intera settimana nel periodo invernale di ogni anno (da intendersi quale periodo che va dal 7 gennaio al 31 marzo), per trascorrere con lo stesso eventuali vacanze invernali;
in detto periodo, che dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori 15 giorni prima della sua esecuzione, saranno sospese le visite del padre;
h) il padre terrà con sé il minore durante il periodo estivo per quindici giorni consecutivi, ad anni alterni dal 1 al 16 agosto e dal 16 agosto al 30 agosto, periodo che dovrà essere concordato obbligatoriamente entro il 30 giugno di ogni anno;
3. assegnazione della casa coniugale sita in Torre Annunziata alla Via Dei Mille 19, alla ricorrente in quanto rispondente all'interesse del figlio minore;
Per_1
4. è posto a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore del figlio , di € CP_1 Per_1
352,40 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate come da protocollo d'intesa sottoscritto dal COA di Torre Annunziata con il Tribunale di Torre
Annunziata in data 06.07.2021;
5. l'assegno unico sarà percepito al 50% dai coniugi e pertanto gli istanti provvederanno a presentare le necessarie richieste agli enti competenti e le detrazioni fiscali saranno a favore di ciascun coniuge al 50%;
6. entrambi i ricorrenti godono di una loro adeguata indipendenza economica e sin da ora rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento a carico dell'altro coniuge, e si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuali mutamenti di domicilio ovvero di residenza e prestano il loro consenso al rilascio del passaporto;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n.221, parte II, serie A, anno 2008 del Comune di
Castellammare di Stabia);
d. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.02.2025.
4 Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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