Articolo 1 della Legge 25 marzo 1943, n. 193
Versione
30 aprile 1943
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, 14 marzo 1941 -XIX, n. 193, e 19 gennaio 1942-XX, n. 40, previsti per i contratti di mutuo stipulati tino al 31 dicembre 1942-XXI, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino ai 31 dicembre 1943.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BENINI - ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Entrata in vigore il 30 aprile 1943