Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2026REG.PROV.COLL.
N. 01101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2025, proposto dalla Società F.lli di Dolce s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ester Daina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza:
della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, n. 54 del 2024, resa tra le parti, depositata il 22 gennaio 2024, pronunciata nel giudizio n.r.g. 465/2023;
- per la dichiarazione di nullità:
delle note dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 2165 del 21 maggio 2024 e n. 22663 del 28 maggio 2024;
della nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento n. 2593 del 28 marzo 2024;
del verbale della seduta istruttoria del 22 aprile 2024 della Speciale commissione-Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;
Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, il consigliere LE IZ e uditi per le parti l’avvocato Ester Daina e l’avvocato dello Stato Lidia La Rocca;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29 ottobre 2025 e depositato il 3 novembre 2025, la società F.lli di Dolce s.r.l. ha riassunto innanzi a questo C.g.a.r.s., ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., il ricorso, già proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, per l’ottemperanza della sentenza di questo Consiglio n. 54 del 2024, nonché per la declaratoria di nullità degli atti adottati in asserita violazione del giudicato, a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal menzionato T.a.r. con sentenza n. 2303 del 2025 (con la quale il primo giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, ha affermato la possibilità di riassumere la causa innanzi a questo C.g.a.r.s. ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.).
2. L’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana si è costituito nel presente giudizio con atto di costituzione del 6 novembre 2025, spiegando difese con successiva memoria del 28 novembre 2025 e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La ricorrente ha replicato con memoria dell’8 gennaio 2026.
4. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la questione concernente l'ammissibilità del ricorso in riassunzione, in relazione alla controversa possibilità di riassumere un giudizio davanti ad un giudice di grado diverso entro un termine assegnato dal giudice di grado inferiore.
5. Alla medesima camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso in riassunzione è inammissibile.
6.1. Infatti, come di recente affermato dalla Sezione: « L’eccezionalità, dunque, della competenza del Consiglio di Stato quale giudice di unico grado ai sensi dell’art. 113 c.p.a. – pur non essendo costituzionalmente garantita – esclude la possibilità di ritenere che tra l’ipoteticamente erronea proposizione del ricorso in ottemperanza dinanzi al T.A.R. e l’eventuale conseguente riassunzione del medesimo giudizio dinanzi al Consiglio di Stato possa rinvenirsi quell’omogeneità dei presupposti processuali costituente il fondamento legittimante la traslatio iudicii e, quindi, la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dipendenti dalla proposizione della domanda originaria. L’infungibilità, infatti, della competenza generale dei T.A.R., quali giudici di primo grado, e la competenza eccezionale del Consiglio di Stato, quale giudice dell’ottemperanza di unico grado nei casi in cui si configuri, osta all’ammissibilità (praeter legem, giacché essa non è prevista da alcuna norma nel codice del processo amministrativo) della riassunzione, dovendo quindi il T.A.R. che si dichiari incompetente soltanto pronunciarsi con una sentenza di inammissibilità del ricorso per ottemperanza (che potrà essere appellata ed eventualmente riformata, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., oppure confermata dal Consiglio di Stato), ma senza alcuna possibilità di riqualificazione dell’appello così proposto quale ricorso per ottemperanza, in ragione della diversità strutturale intercorrente tra una domanda di riforma di una sentenza e una domanda di esecuzione di una sentenza. Né si ritiene possibile la conversione formale del ricorso in riassunzione, dopo una declaratoria di incompetenza del T.A.R. Sicilia, in un autonomo ricorso in unico grado davanti al giudice superiore: e la non perspicuità di siffatta riqualificazione si correla (in disparte che il fenomeno cui si assiste sembra trascendere, per dimensione statistica, la mera occasionalità) essenzialmente al rilievo che non occorre affatto ammettere – giacché non v’è alcun bisogno, salvo minimi effetti sull’obbligazione tributaria connessa al contributo unificato – l’unicità tra il giudizio d’ottemperanza (erroneamente) introdotto davanti a un giudice di primo grado e quello, sempre reiterabile negli amplissimi limiti di prescrizione dell’actio iudicati, ex art. 2953 cod. civ., da proporre invece (e correttamente) in unico grado davanti al Consiglio di Stato o al Consiglio di Giustizia Amministrativa. La doverosa declaratoria di incompetenza con sentenza del T.A.R. di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, infatti, non precluderà, fuori dal caso in cui il ricorrente sia incorso in prescrizione dell’actio iudicati, la riproposizione – e non già la riassunzione, che quindi non occorre postulare in via esegetica e del tutto praeter legem – della medesima domanda di ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato o al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, mediante l’instaurazione di un nuovo giudizio con nuovi effetti sostanziali e processuali decorrenti dalla proposizione di quest’ultima domanda, anziché da quella introduttiva del giudizio precedente. La distinzione, dunque, tra riproposizione (senza bisogno, in questa evenienza, di alcuna salvezza di effetti precedenti: che, infatti, non è prevista da alcuna norma) e riassunzione assume rilevanza dirimente ai fini della decisione della controversia » (cfr. C.g.a.r.s., sez. giur., n. 1062 del 2025, §§ 2 e 3; conformi, C.g.a.r.s., sez. giur., n. 1070 del 2025; id., ord. 1003 del 2025).
7. Il ricorso in riassunzione deve quindi essere dichiarato inammissibile.
8. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione (n.r.g. 1101/2025), come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA de RA, Presidente
LE IZ, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IZ | MA de RA |
IL SEGRETARIO