TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/10/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1415/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
CO SA - Presidente
LV Capitano - Giudice
NC CI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1415/2020 degli affari civili contenziosi
, nata a [...] e Linosa (AG) il 15/09/1963, Parte_1
, nata a [...] e Linosa il 2.4.1976, Parte_2 [...]
, nato a [...] e Linosa il 26.6.1972, Parte_3 Parte_4
, nata a [...] e Linosa il 20.4.1974 (Avv. GAGLIANO PAOLO)
[...]
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] e Linosa il 05/02/1969 Controparte_1
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: impugnazione di testamento, condannatorio
1 CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 30.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio, gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio chiedendo di dichiarare la nullità, per mancanza di autenticità, del Controparte_1 testamento olografo datato 5.4.2016, pubblicato in notar di Canicattì il 1.12.2017, solo Per_1 apparentemente vergato dal de cuius (padre di e Persona_2 Parte_1 nonno degli altri attori), con cui quest'ultimo aveva lasciato i suoi beni al figlio per CP_1
l'effetto, chiedeva di dichiarare la devoluzione per legge dell'eredità relitta dal de cuius oltre che la condanna del convenuto a restituire i beni oggetto del lascito testamentario e a pagare le fruttificazioni.
Radicatasi la lite, nessuno si costituiva per sebbene ritualmente Controparte_1 evocato in giudizio.
La causa, istruita mediante espletamento di ctu grafologica e produzioni documentali, veniva posta in decisione all'udienza del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1 che non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Nel merito, in ordine alla delazione ereditaria di , è certamente fondata la Persona_2 domanda di accertamento della nullità del testamento olografo del 5.4.2016, solo apparentemente vergato da , pubblicato dal notaio di Canicattì il 1.12.2017 con cui Persona_2 Per_1 il de cuius aveva lasciato i suoi beni al figlio CP_1
Sulla base di quanto accertato dal c.t.u. dott.ssa nella relazione depositata in data Persona_3
19.9.2025 – che, siccome logicamente e adeguatamente motivata, si condivide appieno in questa sede – si ricava che la scheda testamentaria non è riconducibile al de cuius, non essendo stata da questi sottoscritta. Il ctu, dopo aver effettuato accertamenti meticolosi e privi di vizi di natura logica e metodologica ha concluso affermando che “la scheda testamentaria datata Per_4
05 04 2016 e la sua sottoscrizione non sono da ritenere opera grafica del de cuius Persona_2
.
[...]
Le risultanze della ctu trovano conforto nell'atteggiamento processuale del convenuto, la cui mancata costituzione costituisce ulteriore elemento a sfavore del nominato erede da valutare ex art 116 c.p.c. 2 Conclusivamente, mancando l'essenziale elemento dell'autografia, il testamento del 4.12.2016 deve dunque dichiararsi nullo, secondo quanto prescritto dall'art. 602 c.c..
Deve essere adesso esaminata la domanda con la quale gli attori hanno chiesto di condannare il convenuto alla restituzione dei beni ereditari.
Va premesso che il convenuto, seppure il testamento sia affetto da nullità, è uno dei coeredi del de cuius in quanto figlio dello stesso (cfr. dai certificati anagrafici in atti).
Pertanto, se da un lato il convenuto, in quanto coerede, non può essere condannato alla restituzione dei beni ereditari, dall'altro, deve certamente essere dichiarato il diritto degli attori, anch'essi eredi legittimi, a essere immessi nel compossesso dei beni ereditari.
La domanda volta a ottenere le fruttificazioni è inammissibile, in quanto la stessa può essere proposta nell'ambito di un giudizio divisorio in seno al quale potrà essere domandato a chi ha avuto l'uso esclusivo dei beni la condanna a restituire i frutti.
Ora nel caso in esame, non è stata proposta una domanda di scioglimento della comunione.
A questo proposito è bene chiarire che, sebbene parte attrice, all'udienza del 17.6.2025, abbia dichiarato di rinunciare alla domanda di scioglimento della comunione, tale domanda non è stata mai formulata dall'attore, sicchè la rinuncia è tamquam non esset.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei valori minimi di cui al dm
55/2014 tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di ctu vanno poste a carico del convenuto
P. Q. M.
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara nullo il testamento olografo datato 5.4.2026, solo apparentemente vergato da
, pubblicato dal notar di Canicattì il 1.12.2017 (Rep n. 84188, racc. Persona_2 Per_1
n. 34103);
-dichiara l'apertura della successione ereditaria di secondo le norme della Persona_2 successione legittima;
-dichiara che gli attori hanno il diritto di essere immessi, nella loro qualità di eredi, nel compossesso dei beni ereditari;
-dichiara inammissibile la domanda relativa alle fruttificazioni
3 -condanna a pagare agli attori le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
4.383,00, di cui euro 3.808,00 per compenso di avvocato e euro 575,00 per spese, oltre accessori di legge
-pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico del convenuto
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NC CI CO SA
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
CO SA - Presidente
LV Capitano - Giudice
NC CI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1415/2020 degli affari civili contenziosi
, nata a [...] e Linosa (AG) il 15/09/1963, Parte_1
, nata a [...] e Linosa il 2.4.1976, Parte_2 [...]
, nato a [...] e Linosa il 26.6.1972, Parte_3 Parte_4
, nata a [...] e Linosa il 20.4.1974 (Avv. GAGLIANO PAOLO)
[...]
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] e Linosa il 05/02/1969 Controparte_1
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: impugnazione di testamento, condannatorio
1 CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 30.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio, gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio chiedendo di dichiarare la nullità, per mancanza di autenticità, del Controparte_1 testamento olografo datato 5.4.2016, pubblicato in notar di Canicattì il 1.12.2017, solo Per_1 apparentemente vergato dal de cuius (padre di e Persona_2 Parte_1 nonno degli altri attori), con cui quest'ultimo aveva lasciato i suoi beni al figlio per CP_1
l'effetto, chiedeva di dichiarare la devoluzione per legge dell'eredità relitta dal de cuius oltre che la condanna del convenuto a restituire i beni oggetto del lascito testamentario e a pagare le fruttificazioni.
Radicatasi la lite, nessuno si costituiva per sebbene ritualmente Controparte_1 evocato in giudizio.
La causa, istruita mediante espletamento di ctu grafologica e produzioni documentali, veniva posta in decisione all'udienza del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_1 che non si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Nel merito, in ordine alla delazione ereditaria di , è certamente fondata la Persona_2 domanda di accertamento della nullità del testamento olografo del 5.4.2016, solo apparentemente vergato da , pubblicato dal notaio di Canicattì il 1.12.2017 con cui Persona_2 Per_1 il de cuius aveva lasciato i suoi beni al figlio CP_1
Sulla base di quanto accertato dal c.t.u. dott.ssa nella relazione depositata in data Persona_3
19.9.2025 – che, siccome logicamente e adeguatamente motivata, si condivide appieno in questa sede – si ricava che la scheda testamentaria non è riconducibile al de cuius, non essendo stata da questi sottoscritta. Il ctu, dopo aver effettuato accertamenti meticolosi e privi di vizi di natura logica e metodologica ha concluso affermando che “la scheda testamentaria datata Per_4
05 04 2016 e la sua sottoscrizione non sono da ritenere opera grafica del de cuius Persona_2
.
[...]
Le risultanze della ctu trovano conforto nell'atteggiamento processuale del convenuto, la cui mancata costituzione costituisce ulteriore elemento a sfavore del nominato erede da valutare ex art 116 c.p.c. 2 Conclusivamente, mancando l'essenziale elemento dell'autografia, il testamento del 4.12.2016 deve dunque dichiararsi nullo, secondo quanto prescritto dall'art. 602 c.c..
Deve essere adesso esaminata la domanda con la quale gli attori hanno chiesto di condannare il convenuto alla restituzione dei beni ereditari.
Va premesso che il convenuto, seppure il testamento sia affetto da nullità, è uno dei coeredi del de cuius in quanto figlio dello stesso (cfr. dai certificati anagrafici in atti).
Pertanto, se da un lato il convenuto, in quanto coerede, non può essere condannato alla restituzione dei beni ereditari, dall'altro, deve certamente essere dichiarato il diritto degli attori, anch'essi eredi legittimi, a essere immessi nel compossesso dei beni ereditari.
La domanda volta a ottenere le fruttificazioni è inammissibile, in quanto la stessa può essere proposta nell'ambito di un giudizio divisorio in seno al quale potrà essere domandato a chi ha avuto l'uso esclusivo dei beni la condanna a restituire i frutti.
Ora nel caso in esame, non è stata proposta una domanda di scioglimento della comunione.
A questo proposito è bene chiarire che, sebbene parte attrice, all'udienza del 17.6.2025, abbia dichiarato di rinunciare alla domanda di scioglimento della comunione, tale domanda non è stata mai formulata dall'attore, sicchè la rinuncia è tamquam non esset.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei valori minimi di cui al dm
55/2014 tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di ctu vanno poste a carico del convenuto
P. Q. M.
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara nullo il testamento olografo datato 5.4.2026, solo apparentemente vergato da
, pubblicato dal notar di Canicattì il 1.12.2017 (Rep n. 84188, racc. Persona_2 Per_1
n. 34103);
-dichiara l'apertura della successione ereditaria di secondo le norme della Persona_2 successione legittima;
-dichiara che gli attori hanno il diritto di essere immessi, nella loro qualità di eredi, nel compossesso dei beni ereditari;
-dichiara inammissibile la domanda relativa alle fruttificazioni
3 -condanna a pagare agli attori le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
4.383,00, di cui euro 3.808,00 per compenso di avvocato e euro 575,00 per spese, oltre accessori di legge
-pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico del convenuto
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NC CI CO SA
(atto firmato digitalmente)
4