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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 583/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
19.3.2024, cui è stata riunita la causa originariamente rubricata al n. 704/24 R.G.
da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, e , Parte_2
- opponenti –
rappresentati e difesi dagli Avv.ti PALMIERI EDMONDO e FASANO FILOMENA, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Salerno alla Via Rocco
Cocchia n. 93
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– opposto -
rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis c.p.c., con domicilio eletto in Via Piave 7,
Venezia Mestre
O G G ETTO : O pposi zi one al l 'ordi na nza - i ng i unzi one ex art t . 22 e ss. L689/ 198 1,
l avoro/ prev. .
1 CONCLUS IONI
Per parti opponenti:
a) Dichiarare nullo l'avviso di I° accesso in cui come soggetto ispezionato appare la EG CE
RL (società oggi in liquidazione);
b) Conseguenzialmente nulle tutte le diffide, il verbale ispettivo conclusivo e l'ordinanza –
ingiunzione, qui opposta che su quell'atto nullo si fondano;
c) Dichiarare violate tutte le norme che regolano lo svolgimento del procedimento amministrativo;
d) Dichiarare nullo ogni atto conseguenziale per NON aver la adempiuto al suo preciso onere Pt_3
della personale audizione che viene disposta solo dopo l'emissione di una prima ordinanza ingiunzione e quindi atto inutile oltre che nullo;
e) Ancora nel merito e ove per assurdo il Giudice non dovesse considerare la pletora di nullità
assolute fin qui evidenziate, la privazione del diritto di difesa di cui ha sofferto la , Voglia Pt_1
revocare il verbale e la ingiunzione conseguenziale ai sensi di quanto disposto dal citato art. 8 della legge 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, laddove nessuna colpa può addebitarsi alla che ha partecipato e vinto un bando di gara e ancor meno può solo immaginarsi una qualche Pt_1
volontà di partecipazione alla violazione, solo presunta, indicata dalla Pt_3
f) In via ancora più gradata, ricondurre ogni eventuale sanzione ai minimi di legge e calcolarla secondo le disposizioni di cui all' art.
8. della citata legge n. 689/81, essendo evidente la incolpevolezza della alla creazione di eventuali e al momento solo ipotetiche situazioni di Pt_1
illegittimità;
g) Disporre la restituzione dell'importo di Euro 3.765,00 ingiustamente fatto esborsare alla;
Pt_1
h) Condannare la alle spese e competenze di lite con attribuzione ai difensori antistatari. Pt_3
Par Per :
nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare l'ordinanza ingiunzione impugnata, anche nella misura ingiunta atteso che trattasi di misura fissa prevista dalla norma violata, con rigetto della domanda di restituzione della somma di euro 3.765,00 che la comunicazione di notizia di reato esibita nel presente giudizio, dimostra trattarsi di sanzione per violazioni di natura penalistica, sanate e pagate in quanto riconosciute nella fondatezza.
2 Con vittoria di spese, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2015.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi successivamente riuniti ed il proprio Parte_1
legale rappresentante proponevano opposizione avverso le ordinanze Parte_2
Par ingiunzioni notificate nei loro confronti da – al quale obbliato principale Pt_2
ed alla società quale obbligata solidale – con le quali si comminava nei loro confronti sanzione amministrativa di € 45.180,00 riferita ad asserita violazione degli artt. 18, co.
5bis. D.Lgs. 276/03 e dell'art. 1, co, 1 e 6, D.Lgs. 8/2016 in tema di somministrazione illecita di manodopera. Premesso che le contestazioni erano riferite a propri dipendenti utilizzati in appalto conferito da relativo alla sede di Mestre di via Torino CP_2
n. 88 nel periodo settembre 2018-giugno 2019, sostenevano l'illegittimità delle ordinanze-ingiunzioni perché affette da vizio procedurale, stante la notifica del verbale di ispezione a società differente, EG CE e le diffuse inesattezze contenute nelle comunicazioni successive, e nel merito negavano una propria responsabilità dolosa o colposa a fonte di organizzazione dell'appalto facente capo esclusivamente a
[...]
; contestava inoltre la quantificazione della sanzione rispetto ai parametri di cui CP_2
all'art. 11 L. 689/81, evidenziando l'intervenuto pagamento dell'importo di € 3.765,00.
Chiedeva chiamarsi in causa individuata quale effettivo soggetto Controparte_3
responsabile della violazione della normativa in tema di appalto e somministrazione e formulava le conclusioni come riportate in epigrafe
2. L' costituendosi in giudizio sosteneva la legittimità formale e sostanziale delle CP_1
ordinanze-ingiunzioni opposte.
Par
3. La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze su istanza dell'
– parte ricorrente infatti pur chiedendo amissione a prova contraria non individuava alcun teste a questo fine -, e preveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
3 4. La società ed il suo legale rappresentante propongono opposizione avverso ordinanze ingiunzioni emesse nei loro confronti – del legale rappresentante quale responsabile principale e della società quale obbligato solidale – in relazione ad asserita violazione del disposto di cui agli artt. 29, co. 1, e 18, co. 5 bis, D.Lgs. 276/03, secondo cui “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.”
5. Sul vizio procedurale: é documentale che il verbale di primo accesso del 6.3.2019 (doc.
12 opponenti) non venne notificato a ma (erroneamente) a Parte_1
EG CE, mentre l'opponente venne interessata dell'esistenza di un procedimento ispettivo con la diffida del 6.3.2019 notificatale via pec (doc. 5 opponenti) intitolata
“verbale di ispezione” e contente precisa richiesta di informazioni e documentazione riferita al personale utilizzato nella sede di di Mestre via Torino, cui seguì CP_2
Par pronta risposta della società del 12.3.2019 (doc. 6 opponenti); seguiva sollecito dell'
Par e risposta di (docc. 13 e 14 ) ed ulteriore interlocuzione con Parte_1
Par le missive sub dcc. 21 e 22 . Successivamente venne notificato alla opponente dapprima verbale interlocutorio del 18.4.2019 (doc. 7 opponenti) e poi due verbali di accertamento: il verbale di accertamento VE00001/2019-591-01 del 31.12.2019 (doc. 10
opponenti) relativo alla violazione art. 38 bis L. 81/15 ed il contestuale verbale di accertamento VE 00000/2019-588-01 relativo alla violazione dell'art. 18 co 5 bis D.Lgs.
Par 276/03 (doc. 2 ). Quindi, prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per cui causa avvenne anche l'audizione della parte.
6. Si richiama sul punto Cass., 26050/23, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso assume rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, solo ove abbia determinato
4 una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata.”; infatti, è
orientamento consolidato, richiamato anche nei precedenti giudiziari dimessi da parte opponente, che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa costituisca giudizio sul rapporto e non sull'atto. In relazione alla fattispecie di causa peraltro alcuna violazione del diritto di difesa è conseguita in capo all'opponente per la mancata notifica del verbale di accesso, posto che la stessa venne immediatamente notificata di un procedimento ispettivo nei suoi confronti – la richiesta di documentazione ed informazione da parte
Par dell' altro non poteva essere - e del contesto di riferimento, ovvero al personale dipendente da utilizzato presso la sede di di Via Parte_1 CP_2
Torino a Mestre, e del resto nessuna sostanziale ulteriore informazione era contenuta nel verbale di accesso ispettivo (doc. 12 opponente); nel corso del procedimento amministrativo inoltre gli opponenti risultano aver più volte interloquito sia in via documentale che attraverso audizione (doc. 16 opponenti).
7. Si rileva peraltro, in relazione ai diffusi rilievi svolti da parti opponenti, che:
- EG CE fino al giugno 2020 era società il cui capitale era interamente detenuto da (cfr. visura, sub doc. 3 opponenti); Parte_1
Par
- destinatario delle prime comunicazioni dell' lungi da essere un Persona_1
soggetto estraneo all'azienda era all'epoca dell'ispezione e tutt'ora socio al 50% di e Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella visura sub Parte_1
doc. 4 opponenti risulta “rappresentante dell'impresa”, ed é soggetto con cui sono intercorse comunicazioni con il committente in relazione al contratto di appalto (si vedano le mail allegate sub doc. 2 opponenti);
- che nella stessa documentazione dimessa dagli opponenti figura accordo quadro con il gruppo , del quale fa parte , soggetto con cui è intercorso il CP_2 CP_4
contratto di appalto (cfr. docc. sub 2 opponenti),
sicché a fronte di tali elementi le doglianze di lesione del diritto di difesa e di gravi errori
Par procedurali da parte dell' si rivelano destituite di fondamento.
5 8. Nel merito, va innanzitutto ribadito che le ordinanze-ingiunzioni opposte sono
Par conseguenti al verbale di accertamento VE 00000/2019-588-01 (doc. 2 ) con il quale si contesta al ed alla società opponente, in relazione al personale utilizzato Pt_2
nell'appalto relativo alla sede di di Mestre via Torino e per il periodo dal CP_2
settembre 2018 al giugno 2019, la violazione dell'art. 18, co. 5 bis, D.Lgs. 276/03 secondo cui “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.”, che stabilisce una sanzione amministrativa cumulabile con quella di cui all'art. 38 bis L. 81/15 (cui si riferisce il diverso verbale di accertamento
VE00001/2019-591-01 sub doc. 10 opponenti), come previsto esplicitamente da quest'ultima norma, secondo cui “Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è
posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione n.d.r.: sottolineatura dell'estensore]. Per questa ragione il pagamento avvenuto da parte dell'opponente dell'importo sub doc. 16, riferito al verbale
VE00001/2019-591-01, non ha rilevanza nel procedimento odierno.
9. Gli opponenti non hanno contestato quanto risulta dal verbale di accertamento e dedotto in memoria di costituzione, ovvero che il personale (alcuni dipendenti, altri in
Par somministrazione fino a marzo 2019, cfr. documentazione riferita a Persona_2
e ) inviato da nell'appalto svolgeva, in turnistiche Controparte_5 Parte_1
determinate, le stesse mansioni e procedure seguite dal personale dipendente da , CP_2
alterandosi con gli stessi nei turni di attività di reception e di portierato, anche per sostituzioni occasionali per malattia/permesso del personale dipendente da (cfr. CP_2
deposizioni dei testi e a conferma della dichiarazioni rese in sede Tes_1 CP_5
6 ispettiva), sulla base di presenze non verificate peraltro dalla datrice di lavoro – infatti il
Par registro presenze non venne fornito all' da -, in assenza di Parte_1
direttive e di verifiche svolte dal datore di lavoro bensì sotto la supervisione quotidiana del personale della committente. Dette circostanze sono peraltro state ampiamente confermate nel corso dell'istruttoria testimoniale e coerenti con la documentazione acquisita (prospetto presenze e dichiarazioni rese in sede di accertamento, confermate in giudizio).
10. Da ciò la condivisibile conclusione degli ispettori per cui a non Parte_1
fosse affidato l'espletamento di un servizio – quello di portierato reception e di guardiania
– bensì la mera fornitura di personale per lo svolgimento di alcuni turni per i quali il personale di non era sufficiente;
unica attività “organizzativa” affidata alla società CP_2
opponente era la predisposizione della turnistica, peraltro sulla base di specifiche e variabili disposizioni della committente, e l'autorizzazione di ferie e permessi. Un'attività
dunque assolutamente analoga da quella che sarebbe stata svolta dal somministratore in caso di contratto di somministrazione di manodopera. Risulta dunque provato l'elemento oggetto della fattispecie di cui all'art. 18, co. 5 bis, D.Lgs. 276/03.
11. In ipotesi del tutto similari anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'esistenza di un appalto genuino: si veda Cass., 12551/20, secondo cui “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus
7 personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale,
è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la
S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).”; similmente anche Cass., 18455/23.
12. Quanto all'elemento soggettivo, la sussistenza di dolo o quantomeno colpa in capo al legale rappresentante della società opponente deve ritenersi sussistente per la sua necessaria consapevolezza circa le concrete modalità di gestione dell'appalto, cui insieme all'utilizzatore, formale committente, ha concorso. La Parte_1
circostanza che l'appaltatore si sia attenuto alle indicazioni del committente CP_4
sulla base del bando e del disciplinare (doc. 2 opponenti) non esclude il profilo quantomeno della colpa, anche perché il bando era compatibile con l'attribuzione della gestione di un servizio in senso proprio all'appaltatore, affidato ad una sua organizzazione autonoma. In sostanza, in astratto l'affidamento a Parte_1
di attività di vigilanza/portierato era compatibile con un appalto genuino, ma la
[...]
concreta gestione del personale e dell'attività ha deviato dalla fattispecie tipica di cui all'art. 1655 c.c.. Che ciò poi sia avvenuto su richiesta dea committente non esclude l'elemento soggettivo in capo all'opponente, non potendo lo stesso non avere avuto piena consapevolezza delle modalità di gestione dell'appalto consistente nella sostanza nella mera messa a disposizione di manodopera.
13. Sul quantum: l'importo oggetto della sanzione risulta correttamente calcolato, in relazione al disposto dell'art. 18, co. 5 bis, D.Lgs. 276/03 che stabilisce importo fisso di
8 € 50 per giornata e della previsione della L. 145/18 che, con l'art. 1, co. 445, lett d) ha previso un aumento del 20% degli importi delle sanzioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 276/03.
14. Da tutto qui argomentato consegue il rigetto delle opposizioni e delle domande svolte con i ricorsi.
15. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità e complessità delle questioni di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta le opposizioni e le domande di cui ai ricorsi.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 09/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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