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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2240 /2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Limbadi (VV), via Giovanni XXIII, n. 63, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Di Mundo (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Alcide De Gasperi, n. 107, presso lo studio dell'avv. Alessandro Modafferi e rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Varì (PEC:
. Email_2
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_3
congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/12/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920199003305930000, notificata il 22.10.2019, cui sono sottesi gli atti di pagamento aventi numero 13920100001555770000
(relativo a contributi derivanti da decreto ingiuntivo per il 1990 e il 1991) e 43920130000010302000
(relativo a contributi IVS del 2006). La ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese contributive, in ragione dell'intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-accertare e dichiarare estinto il credito indicato nell'atto impugnato per intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in epigrafe;
- Cont accertare e dichiarare nullo e/o annullare l'atto di intimazione impugnato per i motivi di cui in epigrafe. Condannare resistenti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex articolo 93 cpc”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_4 CP_2
integralmente le pretese di parte ricorrente, chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle poste contributive riportate intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione.
3. Ai sensi dell'art. 24 comma 5, del D. Lgs. 46/1999, l'opposizione agli atti esecutivi al fine di contestare il merito degli stessi, deve avvenire entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica dell'atto medesimo.
4. L'intimazione di pagamento, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, è stata notificata il 22.10.2019, ed è stata impugnata, mediante l'iscrizione a ruolo dell'odierno ricorso, il 10.12.2019, ben oltre, dunque,
40 giorni dalla ricezione dell'atto di pagamento.
5. Per tale ragione, l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dalle parti resistenti deve trovare accoglimento e, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, escludendo, pertanto, la possibilità di valutare il merito della questione.
2 6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Limbadi (VV), via Giovanni XXIII, n. 63, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Francesco Di Mundo (PEC: ) che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Alcide De Gasperi, n. 107, presso lo studio dell'avv. Alessandro Modafferi e rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Varì (PEC:
. Email_2
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_3
congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
1 Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/12/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920199003305930000, notificata il 22.10.2019, cui sono sottesi gli atti di pagamento aventi numero 13920100001555770000
(relativo a contributi derivanti da decreto ingiuntivo per il 1990 e il 1991) e 43920130000010302000
(relativo a contributi IVS del 2006). La ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese contributive, in ragione dell'intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “-accertare e dichiarare estinto il credito indicato nell'atto impugnato per intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in epigrafe;
- Cont accertare e dichiarare nullo e/o annullare l'atto di intimazione impugnato per i motivi di cui in epigrafe. Condannare resistenti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex articolo 93 cpc”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali contestavano CP_4 CP_2
integralmente le pretese di parte ricorrente, chiedevano il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle poste contributive riportate intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione.
3. Ai sensi dell'art. 24 comma 5, del D. Lgs. 46/1999, l'opposizione agli atti esecutivi al fine di contestare il merito degli stessi, deve avvenire entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica dell'atto medesimo.
4. L'intimazione di pagamento, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, è stata notificata il 22.10.2019, ed è stata impugnata, mediante l'iscrizione a ruolo dell'odierno ricorso, il 10.12.2019, ben oltre, dunque,
40 giorni dalla ricezione dell'atto di pagamento.
5. Per tale ragione, l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata dalle parti resistenti deve trovare accoglimento e, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, escludendo, pertanto, la possibilità di valutare il merito della questione.
2 6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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