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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore
DR.SSA Viviana Criscuolo giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28871 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. CONTE FIORINDA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata [...] a [...] CP_1 C.F._2
Difensore avv FUSCO ANNA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 07/12/2022, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in Pozzuoli il CP_1
04/08/2016 riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano E ( 19.12.09 e Per_1 Per_2
3.11.16).
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- l'affidamento condiviso delle figlie minori con domiciliazione privilegiata paterna per e materna per e disciplina del diritto di visita. Per_1 Per_2
- la previsione a suo carico del contributo al mantenimento di nella misura di 250,00 € Per_2
mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. - la previsione a carico della del contributo al mantenimento di nella misura di CP_1 Per_1
250,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
- vittoria di spese con attribuzione
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo CP_1
la conferma delle condizioni della recente separazione ovvero :
- l'affidamento condiviso della figlie minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie minori a carico del ricorrente pari a 500,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
I coniugi comparivano in data 10.3.23 e 31.3.23 ed in quella sede dichiarava CP_2
non è possibile una riconciliazione;
faccio presente che Dal 15.6.2021 mia figlia vive con Per_1
me, precisamente da quando mia moglie a seguito della separazione si è trasferita in altra casa;
mia moglie vede senza problemi 2/3 di volte a settimana;
invece sta presso la mamma Per_1 Per_2
ed io la tengo 3 volte a settimana consecutive con pernottamento (una volta dal venerdi al lunedì ed una volta dal martedì al venerdi) Da settembre non sto versando più nulla per in quanto mia Per_2 moglie non mi dà nulla per . Io quindi chiedo l'adeguamento della regolamentazione alla Per_1
situazione attualmente vigente. Le nostre figlie hanno un ottimo rapporto sia con me che con la mamma. Mia figlia fa danza e spendo per lei € 170 al mese ma la madre non mi dà il suo Per_1
50%. Inoltre sto sostenendo le spese per i vari stage di danza per , pago le gite scolastiche Per_1 etc… ma la madre non contribuisce.
La dichiarava CP_1
siamo separati da giugno 2021; io sono contraria al collocamento di mia figlia al padre e Per_1
voglio specificare al riguardo che in sede di separazione fu stabilito il collocamento di entrambe le figlie presso di me;
poi però mio marito per non perdere la casa popolare mi chiese di mantenere la sola residenza anagrafica di mia figlia presso di lui e quindi presso la detta casa coniugale;
Per_1 mia figlia dorme dal padre una settimana 3 notti ed un'altra 4 notti;
inoltre i weekend sono alternati;
faccio presente che non condivido la separazione delle sorelle che quindi devono rimanere presso di me come già stabilito in separazione;
la ragione per la quale dorme spesso dal padre è che Per_1
frequenta danza nelle vicinanze della ex casa coniugale e spesso finisce la sera tardi alle 9,30 e quindi non è opportuno farla spostare sino a Licola dove sto io. Faccio presente che mio marito non versa il mantenimento per le figlie;
solo all'inizio versava qualcosa . La danza è pagata interamente dal padre, io non ho possibilità in quanto prendo solo il RDC di € 590 al mese, vivo in una casa mia..
Rimessi gli atti davanti al GI, con sentenza parziale veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo del Giudice istruttore.
Con ordinanza che il Collegio condivide si rigettavano le istanze istruttorie e si disponeva l'ascolto di per l'udienza del 31.10.24. Per_1
In quella sede il difensore di parte ricorrente e il difensore di parte resistente rappresentavano che le parti di fatto avevano raggiunto un'intesa in ordine alla collocazione paritaria. dichiarava Per_1
frequento il secondo anno dell'istituto superiore, del liceo linguistico. Vado bene a scuola ho conseguito la licenza media col voto nove e ho mantenuto l'anno scorso la media dell'8. Non so dopo la licenza liceale che cosa voglio fare, mi piacciono le materie umanistiche per cui non escludo all'università di seguire una facoltà umanistica. È bello avere una sorella più piccola anche se talvolta è molto impegnativo. Preciso che io fin da quando i miei genitori hanno deciso di separarsi ho detto loro che volevo stare con entrambi allo stesso modo. Io ho sofferto molto per la decisione dei miei genitori di separarsi anche se col tempo ho capito che era la scelta migliore perché così evitano di discutere e certamente io voglio stare con entrambi e così sto facendo attualmente. Certo avverto che casa di papà è più “la mia casa” nel senso che è quella dove vivevamo tutti assieme, ma sto bene ovviamente anche a casa di mamma. Preciso che attualmente ci siamo organizzati in maniera tale che io ed magari trascorriamo il venerdì il sabato e la domenica con papà il Per_2
lunedì dopo scuola andiamo da mamma e dormiamo a casa di mamma, il martedì da dopo la scuola nonché il mercoledì e il giovedì stiamo da Papà, quindi il venerdì sabato e la domenica andiamo da mamma, il lunedì dormiamo da Papà, il martedì mercoledì e giovedì stiamo da mamma. Di fatto così io ed trascorriamo lo stesso tempo con mamma e con papà. Non ho nessun disagio in Per_2
quest'organizzazione, un minimo di fastidio è legato al fatto di dover spostare i libri, ma oramai mi sono organizzata. Preciso che mamma vive a Licola, papà a Monteruscello, io frequento la scuola
a Pozzuoli ed la scuola a Monteruscello. La casa di mamma e la casa di papà distano Per_3 Per_2
circa cinque-sei minuti in macchina. Preciso che ho conseguito la patente e che con molta probabilità dovrei a breve avere un quadriciclo. Preciso che anche secondo me condivide questa Per_2
organizzazione anche se lei talvolta è più spontanea perché magari il lunedì chiede di rimanere a casa del genitore dal quale stiamo ed è più pigra nell'andare a dormire dall'altro. Se tu me lo chiedi ti devo dire che, per la verità, io non faccio questo nè per compiacere i miei genitori né per non sentirmi in difetto né con l'uno né con l'altro, penso che questo sia per me la soluzione migliore.
Preciso che io riesco a parlare con entrambi i miei genitori anche se ovviamente ogni mia difficoltà la condivido principalmente con il mio ragazzo. Preciso che sia io che frequentiamo danza a Per_2
Monteruscello
Il dichiarava Pt_1 a me andrebbe anche bene ratificare l'attuale organizzazione evidenzio che in precedenza Per_1
trascorreva più tempo da me ma effettivamente risponde al vero l'attuale organizzazione così come riferito da lei.
La dichiarava CP_1
attualmente ci siamo organizzati così, in attesa di una decisione che stabilisca la collocazione delle nostre figlie. Preciso che, nonostante la separazione avesse previsto la collocazione prevalente delle nostre figlie presso di me, effettivamente mi ha chiesto di poterle vedere di più e così è stato Pt_1
anche perché e hanno aderito ed attualmente abbiamo effettivamente attuato questo Per_1 Per_2 calendario da marzo 2023 . Preciso che dopo l'udienza presidenziale mi disse “vabbè allora Pt_1
mettiamo in pratica quanto stabilito, io ti darò il mantenimento e incontrerò le ragazze secondo il calendario!”; poi per la verità dopo poco (dopo circa un mese) mi ha detto che voleva vedere Pt_1
le ragazze di più e, poiché io penso che per loro è importante stare con il padre così come con la madre effettivamente abbiamo concordato un calendario paritario. Preciso che sono d'accordo al calendario attualmente vigente ma chiedo che comunque venga confermato il mantenimento a carico di perché io non lavoro e non ho entrate. Pt_1
Io sono contrario comunque anche nel caso di collocazione paritaria delle nostre figlie di assegnare la residenza di una di loro presso l'abitazione di , richiesta formulata per non perdere Pt_1
l'assegnazione della casa a canone agevolato;
Preciso che io sono contraria perché mi sembrerebbe strana, e non ne capisco il significato, una diversa residenza delle nostre figlie che essendo sorelle devono avere la medesima residenza. Preciso che io percepisco il reddito di inclusione per un importo mensile di 650 €; non penso che avrei alcun pregiudizio nel caso di trasferimento della residenza di una delle nostre figlie presso l'abitazione di , ma sono assolutamente contraria Pt_1
perché non ne capisco le ragioni sottostanti e temo che non risponda al vero che lui lo faccia solo per non perdere l'assegnazione e io so che la stessa non verrebbe mai assegnata, in caso di suo decesso, a . Per_1
Preciso che, benché da marzo 2023 di fatto le ragazze hanno uguali tempi di permanenza presso di me e presso di lui, mi sta passando integralmente il mantenimento . Pt_1
Il dichiara Pt_1
attualmente effettivamente le ragazze stanno pari tempo con me e con la madre, ma fino a marzo
2023 a dispetto di quanto previsto in separazione di fatto era in via prevalente con me ed Per_1
15 giorni al mese. Per_2
Io chiedo che il tribunale recepisca la collocazione paritaria delle nostre figlie secondo il calendario riferito anche da e che ponga a mio carico una contribuzione al mantenimento pari a 125 € Per_1
per ciascuna figlia considerata la collocazione paritaria. Le parti dichiaravano di non avere alcuna riserva in ordine alle reciproche competenze genitoriali;
la precisa solo che a suo giudizio il è troppo disinvolto nel consentire a di CP_1 Pt_1 Per_1
trattenersi da sola con il ragazzo in casa e dovrebbe prestare maggior attenzione.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc
Solo parte ricorrente depositava comparsa conclusionale modificando le richieste formulate nel ricorso introduttivo e chiedendo:
• Il collocamento paritario delle figlie stabilendo che le stesse stiano una settimana con un genitore dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina e con l'altro dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e viceversa;
• mantenimento diretto oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie secondo il protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli;
• in via subordinata porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 per il mantenimento di entrambe le figlie la somma di €250,00 (euro duecento CP_1 cinquanta/00) mensili, ossia €125,00 a figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, previste dal protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli;
• stabilire che la figlia abbia residenza privilegiata presso il padre in Pozzuoli NA alla Per_1 via Reginelle n. 51 e la figlia abbia residenza privilegiata presso la madre, in Pozzuoli Per_2 alla via Alice n.15 ai fini del "quantum" dell'assegno ADI e affinchè un domani possa garantirsi alla figlia il "Subentro nella domanda e nell'assegnazione" relativa all'alloggio di edilizia popolare di cui è assegnatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo il Tribunale già pronunciato il divorzio deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso, richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse dei minori essendo peraltro pacifico che le parti hanno una buona alleanza genitoriale e non hanno alcuna riserva rispetto alle reciproche competenze.
In ordine ai tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, fermo il diritto alla bigenitorialità, si osserva che non certo il figlio deve ruotare intorno al mondo dei genitori al quale deve adattarsi ma anzi deve avere riferimenti stabili e sicuri e di regola il Tribunale reputa che non sia percorribile la strada di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Nel caso di specie però:
• le parti vivono in abitazioni entrambe idonee ad accogliere le figlie ed ubicate non distanti tra loro e dai luoghi di interesse delle minori;
• e hanno una buona relazione con entrambi i genitori e già si dividono, dal Per_1 Per_2 mese di marzo 2023, in modo paritario tra le due abitazioni con ogni evidenza con disinvoltura se non hanno mai modificato tale abitudine oramai consolidata.
La resistente, non negando l'attuale equa ripartizione dei tempi di permanenza, non riferiva alcuna contrarietà (penso che per loro è importante stare con il padre così come con la madre effettivamente abbiamo concordato un calendario paritario) insistendo però solo per la conservazione della residenza anagrafica (con ogni evidenzia foriera di vantaggi fiscali-previdenziali).
Tanto induce il collegio e ritenere conforme all'interesse delle minori la previsione di simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori come già di fatto verificatosi, equa ripartizione che con ogni evidenza non ha rivelato criticità in quanto di fatto le parti già da lungo
Con tempo hanno gestito le minori secondo il calendario concordemente riferito alla dalla stessa minore.
Il Collegio nel caso di specie ritiene che la ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con i genitori soddisfi l'esigenza di garantire alle minori la situazione più confacente al loro benessere e alla loro crescita armoniosa e serena.
Quanto alla contribuzione al mantenimento delle minori si osserva che le parti devono provvedere al mantenimento diretto delle figlie durante i rispettivi tempi di permanenza e che, di regola, nel caso di affidamento paritario - laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore - non va prevista alcuna contribuzione indiretta (ex plurimis Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447).
Nel caso di specie entrambe le parti non percepiscono reddito da lavoro essendo inoccupate (vedi anche verbale del 10.3.23 e 31.3.23) e di vivere grazie alle misure di contrasto alla povertà (RDC prima e ADI all'attualità) e pertanto si ritiene di prevedere esclusivamente che le parti provvederanno al mantenimento diretto delle figlie durante i rispettivi paritari tempi di permanenza. Tale previsione decorre dal mese di marzo 2023 ovvero a partire da quando le parti hanno dichiarato di fatto di avere già attuato tale regime, mentre va confermata fino a quella data la precedente disciplina.
Si conferma altresì la contribuzione alle spese straordinarie delle figlie come concordata in separazione. In ordine a queste ultime, che andranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, il
Collegio rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine. In ordine alla residenza anagrafica si osserva che di fatto per le minori in regime di collocazione paritaria/alternata è possibile parlare di affidamento paritetico ovvero di doppia residenza/domicilio, di fatto presso entrambi i genitori (Trib. Di Firenze 2945 del 2.11.2018, Trib di Catanzaro n.443 del
28.2.2019, Trib di Roma 6447 del 26.3.2019, Trib. Di Palmi 22.2.2021).
Ciò posto nulla però può statuirsi in queta sede in ordine alla residenza anagrafica delle minori rivendicata da ambo le parti con ogni evidenza in ragione del fatto che l'ADI (beneficio del nucleo familiare) viene riconosciuto entro determinati limiti di ISEE e che, quando del nucleo familiare fa parte anche il figlio minore di anni 18, l'ISEE è calcolato secondo modalità differenziate dell'indicatore in ragione della diversa situazione familiare. Nulla si statuisce in merito esulando dall'oggetto del giudizio, auspicando una intesa delle parti.
Va infine osservato che ogni pronuncia relativa all'affidamento dei minori ed alla contribuzione al mantenimento è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti bensì di governare e controllare gli interessi dei minori rebus sic stantibus.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente l'intesa raggiunta in ordine alla collocazione paritaria delle minori e la peculiarità del regime di residenza anagrafico in tale ipotesi) ricorrono giusti motivi per compensare le spese
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo siamm in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui alla delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, dispone che lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pozzuoli il giorno 04/08/2016 da e da Parte_1
(atto n° 67, parte I serie, registro atti matrimonio anno 2016) già pronunciato CP_1
giusta sentenza n° 8666/23 sia regolata dalle seguenti condizioni:
• Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ( 19.12.09 e Persona_4
3.11.16) ad entrambi i genitori con collocamento paritario e previsione di simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori (secondo intesa delle parti e in caso di mancata intesa si dispone che le minori stiano una settimana con un genitore dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina e con l'altro dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e viceversa).
• Dispone con decorrenza dal mese di marzo 2023 (confermando fino a qualle data la precedente disciplina) che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle minori durante i rispettivi tempi di permanenza e dispone che siano ripartite tra i genitori al 50% le spese straordinarie delle figlie minori come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• compensa le spese.
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 24.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Valeria Rosetti giudice estensore
DR.SSA Viviana Criscuolo giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28871 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. CONTE FIORINDA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata [...] a [...] CP_1 C.F._2
Difensore avv FUSCO ANNA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 07/12/2022, la parte ricorrente chiedeva Parte_1
pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con in Pozzuoli il CP_1
04/08/2016 riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano E ( 19.12.09 e Per_1 Per_2
3.11.16).
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- l'affidamento condiviso delle figlie minori con domiciliazione privilegiata paterna per e materna per e disciplina del diritto di visita. Per_1 Per_2
- la previsione a suo carico del contributo al mantenimento di nella misura di 250,00 € Per_2
mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. - la previsione a carico della del contributo al mantenimento di nella misura di CP_1 Per_1
250,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
- vittoria di spese con attribuzione
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo CP_1
la conferma delle condizioni della recente separazione ovvero :
- l'affidamento condiviso della figlie minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie minori a carico del ricorrente pari a 500,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
I coniugi comparivano in data 10.3.23 e 31.3.23 ed in quella sede dichiarava CP_2
non è possibile una riconciliazione;
faccio presente che Dal 15.6.2021 mia figlia vive con Per_1
me, precisamente da quando mia moglie a seguito della separazione si è trasferita in altra casa;
mia moglie vede senza problemi 2/3 di volte a settimana;
invece sta presso la mamma Per_1 Per_2
ed io la tengo 3 volte a settimana consecutive con pernottamento (una volta dal venerdi al lunedì ed una volta dal martedì al venerdi) Da settembre non sto versando più nulla per in quanto mia Per_2 moglie non mi dà nulla per . Io quindi chiedo l'adeguamento della regolamentazione alla Per_1
situazione attualmente vigente. Le nostre figlie hanno un ottimo rapporto sia con me che con la mamma. Mia figlia fa danza e spendo per lei € 170 al mese ma la madre non mi dà il suo Per_1
50%. Inoltre sto sostenendo le spese per i vari stage di danza per , pago le gite scolastiche Per_1 etc… ma la madre non contribuisce.
La dichiarava CP_1
siamo separati da giugno 2021; io sono contraria al collocamento di mia figlia al padre e Per_1
voglio specificare al riguardo che in sede di separazione fu stabilito il collocamento di entrambe le figlie presso di me;
poi però mio marito per non perdere la casa popolare mi chiese di mantenere la sola residenza anagrafica di mia figlia presso di lui e quindi presso la detta casa coniugale;
Per_1 mia figlia dorme dal padre una settimana 3 notti ed un'altra 4 notti;
inoltre i weekend sono alternati;
faccio presente che non condivido la separazione delle sorelle che quindi devono rimanere presso di me come già stabilito in separazione;
la ragione per la quale dorme spesso dal padre è che Per_1
frequenta danza nelle vicinanze della ex casa coniugale e spesso finisce la sera tardi alle 9,30 e quindi non è opportuno farla spostare sino a Licola dove sto io. Faccio presente che mio marito non versa il mantenimento per le figlie;
solo all'inizio versava qualcosa . La danza è pagata interamente dal padre, io non ho possibilità in quanto prendo solo il RDC di € 590 al mese, vivo in una casa mia..
Rimessi gli atti davanti al GI, con sentenza parziale veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo del Giudice istruttore.
Con ordinanza che il Collegio condivide si rigettavano le istanze istruttorie e si disponeva l'ascolto di per l'udienza del 31.10.24. Per_1
In quella sede il difensore di parte ricorrente e il difensore di parte resistente rappresentavano che le parti di fatto avevano raggiunto un'intesa in ordine alla collocazione paritaria. dichiarava Per_1
frequento il secondo anno dell'istituto superiore, del liceo linguistico. Vado bene a scuola ho conseguito la licenza media col voto nove e ho mantenuto l'anno scorso la media dell'8. Non so dopo la licenza liceale che cosa voglio fare, mi piacciono le materie umanistiche per cui non escludo all'università di seguire una facoltà umanistica. È bello avere una sorella più piccola anche se talvolta è molto impegnativo. Preciso che io fin da quando i miei genitori hanno deciso di separarsi ho detto loro che volevo stare con entrambi allo stesso modo. Io ho sofferto molto per la decisione dei miei genitori di separarsi anche se col tempo ho capito che era la scelta migliore perché così evitano di discutere e certamente io voglio stare con entrambi e così sto facendo attualmente. Certo avverto che casa di papà è più “la mia casa” nel senso che è quella dove vivevamo tutti assieme, ma sto bene ovviamente anche a casa di mamma. Preciso che attualmente ci siamo organizzati in maniera tale che io ed magari trascorriamo il venerdì il sabato e la domenica con papà il Per_2
lunedì dopo scuola andiamo da mamma e dormiamo a casa di mamma, il martedì da dopo la scuola nonché il mercoledì e il giovedì stiamo da Papà, quindi il venerdì sabato e la domenica andiamo da mamma, il lunedì dormiamo da Papà, il martedì mercoledì e giovedì stiamo da mamma. Di fatto così io ed trascorriamo lo stesso tempo con mamma e con papà. Non ho nessun disagio in Per_2
quest'organizzazione, un minimo di fastidio è legato al fatto di dover spostare i libri, ma oramai mi sono organizzata. Preciso che mamma vive a Licola, papà a Monteruscello, io frequento la scuola
a Pozzuoli ed la scuola a Monteruscello. La casa di mamma e la casa di papà distano Per_3 Per_2
circa cinque-sei minuti in macchina. Preciso che ho conseguito la patente e che con molta probabilità dovrei a breve avere un quadriciclo. Preciso che anche secondo me condivide questa Per_2
organizzazione anche se lei talvolta è più spontanea perché magari il lunedì chiede di rimanere a casa del genitore dal quale stiamo ed è più pigra nell'andare a dormire dall'altro. Se tu me lo chiedi ti devo dire che, per la verità, io non faccio questo nè per compiacere i miei genitori né per non sentirmi in difetto né con l'uno né con l'altro, penso che questo sia per me la soluzione migliore.
Preciso che io riesco a parlare con entrambi i miei genitori anche se ovviamente ogni mia difficoltà la condivido principalmente con il mio ragazzo. Preciso che sia io che frequentiamo danza a Per_2
Monteruscello
Il dichiarava Pt_1 a me andrebbe anche bene ratificare l'attuale organizzazione evidenzio che in precedenza Per_1
trascorreva più tempo da me ma effettivamente risponde al vero l'attuale organizzazione così come riferito da lei.
La dichiarava CP_1
attualmente ci siamo organizzati così, in attesa di una decisione che stabilisca la collocazione delle nostre figlie. Preciso che, nonostante la separazione avesse previsto la collocazione prevalente delle nostre figlie presso di me, effettivamente mi ha chiesto di poterle vedere di più e così è stato Pt_1
anche perché e hanno aderito ed attualmente abbiamo effettivamente attuato questo Per_1 Per_2 calendario da marzo 2023 . Preciso che dopo l'udienza presidenziale mi disse “vabbè allora Pt_1
mettiamo in pratica quanto stabilito, io ti darò il mantenimento e incontrerò le ragazze secondo il calendario!”; poi per la verità dopo poco (dopo circa un mese) mi ha detto che voleva vedere Pt_1
le ragazze di più e, poiché io penso che per loro è importante stare con il padre così come con la madre effettivamente abbiamo concordato un calendario paritario. Preciso che sono d'accordo al calendario attualmente vigente ma chiedo che comunque venga confermato il mantenimento a carico di perché io non lavoro e non ho entrate. Pt_1
Io sono contrario comunque anche nel caso di collocazione paritaria delle nostre figlie di assegnare la residenza di una di loro presso l'abitazione di , richiesta formulata per non perdere Pt_1
l'assegnazione della casa a canone agevolato;
Preciso che io sono contraria perché mi sembrerebbe strana, e non ne capisco il significato, una diversa residenza delle nostre figlie che essendo sorelle devono avere la medesima residenza. Preciso che io percepisco il reddito di inclusione per un importo mensile di 650 €; non penso che avrei alcun pregiudizio nel caso di trasferimento della residenza di una delle nostre figlie presso l'abitazione di , ma sono assolutamente contraria Pt_1
perché non ne capisco le ragioni sottostanti e temo che non risponda al vero che lui lo faccia solo per non perdere l'assegnazione e io so che la stessa non verrebbe mai assegnata, in caso di suo decesso, a . Per_1
Preciso che, benché da marzo 2023 di fatto le ragazze hanno uguali tempi di permanenza presso di me e presso di lui, mi sta passando integralmente il mantenimento . Pt_1
Il dichiara Pt_1
attualmente effettivamente le ragazze stanno pari tempo con me e con la madre, ma fino a marzo
2023 a dispetto di quanto previsto in separazione di fatto era in via prevalente con me ed Per_1
15 giorni al mese. Per_2
Io chiedo che il tribunale recepisca la collocazione paritaria delle nostre figlie secondo il calendario riferito anche da e che ponga a mio carico una contribuzione al mantenimento pari a 125 € Per_1
per ciascuna figlia considerata la collocazione paritaria. Le parti dichiaravano di non avere alcuna riserva in ordine alle reciproche competenze genitoriali;
la precisa solo che a suo giudizio il è troppo disinvolto nel consentire a di CP_1 Pt_1 Per_1
trattenersi da sola con il ragazzo in casa e dovrebbe prestare maggior attenzione.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc
Solo parte ricorrente depositava comparsa conclusionale modificando le richieste formulate nel ricorso introduttivo e chiedendo:
• Il collocamento paritario delle figlie stabilendo che le stesse stiano una settimana con un genitore dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina e con l'altro dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e viceversa;
• mantenimento diretto oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie secondo il protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli;
• in via subordinata porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 per il mantenimento di entrambe le figlie la somma di €250,00 (euro duecento CP_1 cinquanta/00) mensili, ossia €125,00 a figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, previste dal protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli;
• stabilire che la figlia abbia residenza privilegiata presso il padre in Pozzuoli NA alla Per_1 via Reginelle n. 51 e la figlia abbia residenza privilegiata presso la madre, in Pozzuoli Per_2 alla via Alice n.15 ai fini del "quantum" dell'assegno ADI e affinchè un domani possa garantirsi alla figlia il "Subentro nella domanda e nell'assegnazione" relativa all'alloggio di edilizia popolare di cui è assegnatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo il Tribunale già pronunciato il divorzio deve solo pronunciarsi in ordine alle determinazioni accessorie
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso, richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse dei minori essendo peraltro pacifico che le parti hanno una buona alleanza genitoriale e non hanno alcuna riserva rispetto alle reciproche competenze.
In ordine ai tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, fermo il diritto alla bigenitorialità, si osserva che non certo il figlio deve ruotare intorno al mondo dei genitori al quale deve adattarsi ma anzi deve avere riferimenti stabili e sicuri e di regola il Tribunale reputa che non sia percorribile la strada di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori. Nel caso di specie però:
• le parti vivono in abitazioni entrambe idonee ad accogliere le figlie ed ubicate non distanti tra loro e dai luoghi di interesse delle minori;
• e hanno una buona relazione con entrambi i genitori e già si dividono, dal Per_1 Per_2 mese di marzo 2023, in modo paritario tra le due abitazioni con ogni evidenza con disinvoltura se non hanno mai modificato tale abitudine oramai consolidata.
La resistente, non negando l'attuale equa ripartizione dei tempi di permanenza, non riferiva alcuna contrarietà (penso che per loro è importante stare con il padre così come con la madre effettivamente abbiamo concordato un calendario paritario) insistendo però solo per la conservazione della residenza anagrafica (con ogni evidenzia foriera di vantaggi fiscali-previdenziali).
Tanto induce il collegio e ritenere conforme all'interesse delle minori la previsione di simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori come già di fatto verificatosi, equa ripartizione che con ogni evidenza non ha rivelato criticità in quanto di fatto le parti già da lungo
Con tempo hanno gestito le minori secondo il calendario concordemente riferito alla dalla stessa minore.
Il Collegio nel caso di specie ritiene che la ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con i genitori soddisfi l'esigenza di garantire alle minori la situazione più confacente al loro benessere e alla loro crescita armoniosa e serena.
Quanto alla contribuzione al mantenimento delle minori si osserva che le parti devono provvedere al mantenimento diretto delle figlie durante i rispettivi tempi di permanenza e che, di regola, nel caso di affidamento paritario - laddove si valutino le condizioni economiche dei genitori pressoché equilibrate e la piena paritarietà del contributo che ciascun genitore dà in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minore - non va prevista alcuna contribuzione indiretta (ex plurimis Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447).
Nel caso di specie entrambe le parti non percepiscono reddito da lavoro essendo inoccupate (vedi anche verbale del 10.3.23 e 31.3.23) e di vivere grazie alle misure di contrasto alla povertà (RDC prima e ADI all'attualità) e pertanto si ritiene di prevedere esclusivamente che le parti provvederanno al mantenimento diretto delle figlie durante i rispettivi paritari tempi di permanenza. Tale previsione decorre dal mese di marzo 2023 ovvero a partire da quando le parti hanno dichiarato di fatto di avere già attuato tale regime, mentre va confermata fino a quella data la precedente disciplina.
Si conferma altresì la contribuzione alle spese straordinarie delle figlie come concordata in separazione. In ordine a queste ultime, che andranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, il
Collegio rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine. In ordine alla residenza anagrafica si osserva che di fatto per le minori in regime di collocazione paritaria/alternata è possibile parlare di affidamento paritetico ovvero di doppia residenza/domicilio, di fatto presso entrambi i genitori (Trib. Di Firenze 2945 del 2.11.2018, Trib di Catanzaro n.443 del
28.2.2019, Trib di Roma 6447 del 26.3.2019, Trib. Di Palmi 22.2.2021).
Ciò posto nulla però può statuirsi in queta sede in ordine alla residenza anagrafica delle minori rivendicata da ambo le parti con ogni evidenza in ragione del fatto che l'ADI (beneficio del nucleo familiare) viene riconosciuto entro determinati limiti di ISEE e che, quando del nucleo familiare fa parte anche il figlio minore di anni 18, l'ISEE è calcolato secondo modalità differenziate dell'indicatore in ragione della diversa situazione familiare. Nulla si statuisce in merito esulando dall'oggetto del giudizio, auspicando una intesa delle parti.
Va infine osservato che ogni pronuncia relativa all'affidamento dei minori ed alla contribuzione al mantenimento è priva dei requisiti di decisorietà e di definitività essendo modificabile in ogni momento per motivi sopravenuti ed avendo la funzione, non di decidere una lite tra due soggetti bensì di governare e controllare gli interessi dei minori rebus sic stantibus.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente l'intesa raggiunta in ordine alla collocazione paritaria delle minori e la peculiarità del regime di residenza anagrafico in tale ipotesi) ricorrono giusti motivi per compensare le spese
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo siamm in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui alla delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, dispone che lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pozzuoli il giorno 04/08/2016 da e da Parte_1
(atto n° 67, parte I serie, registro atti matrimonio anno 2016) già pronunciato CP_1
giusta sentenza n° 8666/23 sia regolata dalle seguenti condizioni:
• Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ( 19.12.09 e Persona_4
3.11.16) ad entrambi i genitori con collocamento paritario e previsione di simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori (secondo intesa delle parti e in caso di mancata intesa si dispone che le minori stiano una settimana con un genitore dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina e con l'altro dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e viceversa).
• Dispone con decorrenza dal mese di marzo 2023 (confermando fino a qualle data la precedente disciplina) che i genitori provvedano al mantenimento diretto delle minori durante i rispettivi tempi di permanenza e dispone che siano ripartite tra i genitori al 50% le spese straordinarie delle figlie minori come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• compensa le spese.
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 24.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino