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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/07/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/3270
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2024\3270 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
, rappresentato ed assistito Parte_1 C.F._1
dall'avvocato DI PASQUALE GIOVANNI
Ricorrente
Nei confronti di
Direzione Provinciale di Palermo, non Controparte_1 comparsa
Resistente
Roma, non comparsa Controparte_1
Resistente
Pagina 1 Conclusioni del ricorrente:
“ vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ragusa revocare l'impugnato decreto, e per conseguenza ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, con decorrenza dal 11/10/2024, data di presentazione dell'istanza (art. 109 T.U.S.G.), nonché riconoscere la rimborsabilità a spese dello Stato anche delle spese del presente ricorso (procedura derivata e accidentale connessa al processo penale in cui il beneficio è stato richiesto: art. 75, comma 1,
T.U.S.G.), da quantificare con separata nota di riservato deposito”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, rappresentato ed assistito dall'avvocato Giovanni Parte_1
Di Pasquale, ricorreva nei confronti della Controparte_2
Ragusa, nonché della
[...] Controparte_3
chiedendo l'annullamento del
[...]
provvedimento, in data 12.11.2024 (notificatogli in pari data), con il quale il
Tribunale penale di Ragusa, in composizione monocratica, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata dal nominato in data 07.10.2023. Pt_1
L'istante premetteva che la richiesta di ammissione al beneficio era stata rigettata poiché questi avrebbe omesso di indicare, tra i componenti del di lui nucleo familiare, la coniuge, ; e contestava la Controparte_4 correttezza della decisione assunta, stante che, come documentato, la si era separata dall' in data 07.12.2022, distaccandosi dal CP_4 Pt_1
nucleo familiare dell'odierno comparente.
Chiedeva, dunque, che il decidente annullasse l'atto impugnato, disponendo la ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato (a far data dalla presentazione della relativa domanda) ed altresì
Pagina 2 disponendo il rimborso delle spese di costituzione e difesa del procedimento di opposizione a carico dell'Erario ex art. 75 TUSG.
Non si costituiva l' . Controparte_1
All'udienza del 25.06.2025, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Le ragioni esposte dalla parte ricorrente appaiono comprovate dalla incontestata documentazione prodotta e fondate su corrette considerazioni in diritto, sì da dover trovare accoglimento.
Va, comunque, preliminarmente osservato:
- Che sussiste in capo ad la legittimazione attiva, Parte_1
vertendosi in tema di opposizione a decreto che aveva negato la ammissione al beneficio (invero, nell'ambito delle controversie in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola “parte” che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio: ex multis Cass. n. 4023\2020).
- Che sussiste, parimenti, in capo alla la Controparte_1
legittimazione passiva (invero, a differenza delle controversie afferenti alla liquidazione dei compensi, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione disciplinato dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere notificato all' in ragione del ruolo di Controparte_1
legittimato passivo nel relativo processo).
Quindi, come anticipato, parte ricorrente ha documentalmente smentito il presupposto – id est lo stato di coniugio, sottaciuto dal ricorrente - sulla scorta del quale il Tribunale di Ragusa, in data 08.11.2024, aveva dichiarato inammissibile la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Pagina 3 Stato, avanzata dall nell'ambito del procedimento penale n. 4326\2023 Pt_1
RGNR.
Invero, sono stati prodotti in giudizio il certificato di residenza del ricorrente e il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi
, in data 18.01.2023, nel corpo del quale si da' atto che le Parte_2
parti erano comparse dianzi al Presidente del Tribunale già in data
07.12.2022.
Parte resistente, pur avendone l'onere, nulla ha rilevato in merito, onde, per il principio di “non contestazione”, non rimane che dare atto della illegittimità del decreto di inammissibilità reso dal giudice penale, stante che già separato, non avrebbe dovuto indicare la di lui moglie CP_5
tra i componenti del suo nucleo familiare (né, a fortiori, computare l'eventuale reddito da costei percepito in sede di autocertificazione).
Da tanto consegue che l'autodichiarazione di appare Parte_1
idonea a soddisfare gli oneri informativi e certificativi richiesti dalla normativa vigente.
Va, pertanto, disposta, previa revoca del provvedimento di inammissibilità del 08.11.2024, la ammissione di al Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato relativamente al procedimento penale n.
4326\2023 RGNR, a far data dalla presentazione della istanza.
Procedendo al regolamento delle spese, osserva il decidente che occorre prendere le mosse dal principio di ordine generale secondo cui l'ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale (Cass. n. 35691/2022), che è ben suscettibile di estensione anche al caso qui in esame in cui l'opposizione non sia rivolta contro il provvedimento di revoca ma contro quel diverso provvedimento
Pagina 4 che a monte abbia proprio negato l'ammissione, di cui invece se ne ravvisino i presupposti giustificativi ab origine.
Ai sensi dell'art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 115/02, che, come accennato, è disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito
(penale, civile, amministrativo, contabile e tributario: v. titolo primo stesso
D.P.R.), “l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
La corretta esegesi di tale norma impone di affermare che l'ammissione riguarda non solo il “processo” per cui è stata disposta, ma anche i procedimenti di carattere strumentale che ne possano scaturire (da notare la consapevole, e dunque significativa, distinzione adoperata nella norma tra il “processo” e le “procedure”), ivi inclusi quelli inerenti alla stessa domanda di ammissione, senza necessità di dover riproporre, per ciascuno di questi ultimi, altrettante nuove ed autonome richieste di ammissione.
Una volta accolta l'opposizione, pertanto, il giudice non può condannare lo Stato, ovvero come nella specie l' Controparte_1
legittimata nel procedimento di opposizione al diniego di ammissione (Cass.
n. 5806/2022), a pagare le spese del procedimento in virtù del principio di soccombenza, come se si trattasse di una normale causa di cognizione.
Del resto, il difensore della parte ammessa al patrocinio, che abbia svolto la propria attività difensiva in detta procedura di opposizione (o subprocedimento, se si preferisce) a carattere incidentale, non perde il diritto alla propria remunerazione, ma può conseguirla in base alle previsioni di cui agli artt. 75, primo comma, e nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 D.P.R. cit. e, cioè, con separato decreto a seguito di separata istanza del difensore (in termini, Cass. II, 24 ottobre 2023, n. 5124).
P.Q.M.
Pagina 5 Accoglie l'opposizione, revoca l'atto impugnato ed ammette, con decorrenza
07.10.2023, al patrocinio a spese dello Stato nel proc. n. Parte_1
4326\2023.
Si riserva la liquidazione delle spese del presente giudizio in favore del patrocinatore dell'opponente, da porre a carico dell'Erario, nelle forme di cui all'art. 82 TUSG.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 25.6.25.
Il giudice
Francesco Paolo Pitarresi
Pagina 6
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesco Paolo Pitarresi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2024\3270 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
, rappresentato ed assistito Parte_1 C.F._1
dall'avvocato DI PASQUALE GIOVANNI
Ricorrente
Nei confronti di
Direzione Provinciale di Palermo, non Controparte_1 comparsa
Resistente
Roma, non comparsa Controparte_1
Resistente
Pagina 1 Conclusioni del ricorrente:
“ vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ragusa revocare l'impugnato decreto, e per conseguenza ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, con decorrenza dal 11/10/2024, data di presentazione dell'istanza (art. 109 T.U.S.G.), nonché riconoscere la rimborsabilità a spese dello Stato anche delle spese del presente ricorso (procedura derivata e accidentale connessa al processo penale in cui il beneficio è stato richiesto: art. 75, comma 1,
T.U.S.G.), da quantificare con separata nota di riservato deposito”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, rappresentato ed assistito dall'avvocato Giovanni Parte_1
Di Pasquale, ricorreva nei confronti della Controparte_2
Ragusa, nonché della
[...] Controparte_3
chiedendo l'annullamento del
[...]
provvedimento, in data 12.11.2024 (notificatogli in pari data), con il quale il
Tribunale penale di Ragusa, in composizione monocratica, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata dal nominato in data 07.10.2023. Pt_1
L'istante premetteva che la richiesta di ammissione al beneficio era stata rigettata poiché questi avrebbe omesso di indicare, tra i componenti del di lui nucleo familiare, la coniuge, ; e contestava la Controparte_4 correttezza della decisione assunta, stante che, come documentato, la si era separata dall' in data 07.12.2022, distaccandosi dal CP_4 Pt_1
nucleo familiare dell'odierno comparente.
Chiedeva, dunque, che il decidente annullasse l'atto impugnato, disponendo la ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato (a far data dalla presentazione della relativa domanda) ed altresì
Pagina 2 disponendo il rimborso delle spese di costituzione e difesa del procedimento di opposizione a carico dell'Erario ex art. 75 TUSG.
Non si costituiva l' . Controparte_1
All'udienza del 25.06.2025, la causa veniva assunta in decisione.
Motivi della decisione
Le ragioni esposte dalla parte ricorrente appaiono comprovate dalla incontestata documentazione prodotta e fondate su corrette considerazioni in diritto, sì da dover trovare accoglimento.
Va, comunque, preliminarmente osservato:
- Che sussiste in capo ad la legittimazione attiva, Parte_1
vertendosi in tema di opposizione a decreto che aveva negato la ammissione al beneficio (invero, nell'ambito delle controversie in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola “parte” che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio: ex multis Cass. n. 4023\2020).
- Che sussiste, parimenti, in capo alla la Controparte_1
legittimazione passiva (invero, a differenza delle controversie afferenti alla liquidazione dei compensi, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione disciplinato dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere notificato all' in ragione del ruolo di Controparte_1
legittimato passivo nel relativo processo).
Quindi, come anticipato, parte ricorrente ha documentalmente smentito il presupposto – id est lo stato di coniugio, sottaciuto dal ricorrente - sulla scorta del quale il Tribunale di Ragusa, in data 08.11.2024, aveva dichiarato inammissibile la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Pagina 3 Stato, avanzata dall nell'ambito del procedimento penale n. 4326\2023 Pt_1
RGNR.
Invero, sono stati prodotti in giudizio il certificato di residenza del ricorrente e il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi
, in data 18.01.2023, nel corpo del quale si da' atto che le Parte_2
parti erano comparse dianzi al Presidente del Tribunale già in data
07.12.2022.
Parte resistente, pur avendone l'onere, nulla ha rilevato in merito, onde, per il principio di “non contestazione”, non rimane che dare atto della illegittimità del decreto di inammissibilità reso dal giudice penale, stante che già separato, non avrebbe dovuto indicare la di lui moglie CP_5
tra i componenti del suo nucleo familiare (né, a fortiori, computare l'eventuale reddito da costei percepito in sede di autocertificazione).
Da tanto consegue che l'autodichiarazione di appare Parte_1
idonea a soddisfare gli oneri informativi e certificativi richiesti dalla normativa vigente.
Va, pertanto, disposta, previa revoca del provvedimento di inammissibilità del 08.11.2024, la ammissione di al Parte_1
Patrocinio a spese dello Stato relativamente al procedimento penale n.
4326\2023 RGNR, a far data dalla presentazione della istanza.
Procedendo al regolamento delle spese, osserva il decidente che occorre prendere le mosse dal principio di ordine generale secondo cui l'ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale (Cass. n. 35691/2022), che è ben suscettibile di estensione anche al caso qui in esame in cui l'opposizione non sia rivolta contro il provvedimento di revoca ma contro quel diverso provvedimento
Pagina 4 che a monte abbia proprio negato l'ammissione, di cui invece se ne ravvisino i presupposti giustificativi ab origine.
Ai sensi dell'art. 75, primo comma, del D.P.R. n. 115/02, che, come accennato, è disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito
(penale, civile, amministrativo, contabile e tributario: v. titolo primo stesso
D.P.R.), “l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
La corretta esegesi di tale norma impone di affermare che l'ammissione riguarda non solo il “processo” per cui è stata disposta, ma anche i procedimenti di carattere strumentale che ne possano scaturire (da notare la consapevole, e dunque significativa, distinzione adoperata nella norma tra il “processo” e le “procedure”), ivi inclusi quelli inerenti alla stessa domanda di ammissione, senza necessità di dover riproporre, per ciascuno di questi ultimi, altrettante nuove ed autonome richieste di ammissione.
Una volta accolta l'opposizione, pertanto, il giudice non può condannare lo Stato, ovvero come nella specie l' Controparte_1
legittimata nel procedimento di opposizione al diniego di ammissione (Cass.
n. 5806/2022), a pagare le spese del procedimento in virtù del principio di soccombenza, come se si trattasse di una normale causa di cognizione.
Del resto, il difensore della parte ammessa al patrocinio, che abbia svolto la propria attività difensiva in detta procedura di opposizione (o subprocedimento, se si preferisce) a carattere incidentale, non perde il diritto alla propria remunerazione, ma può conseguirla in base alle previsioni di cui agli artt. 75, primo comma, e nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 D.P.R. cit. e, cioè, con separato decreto a seguito di separata istanza del difensore (in termini, Cass. II, 24 ottobre 2023, n. 5124).
P.Q.M.
Pagina 5 Accoglie l'opposizione, revoca l'atto impugnato ed ammette, con decorrenza
07.10.2023, al patrocinio a spese dello Stato nel proc. n. Parte_1
4326\2023.
Si riserva la liquidazione delle spese del presente giudizio in favore del patrocinatore dell'opponente, da porre a carico dell'Erario, nelle forme di cui all'art. 82 TUSG.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 25.6.25.
Il giudice
Francesco Paolo Pitarresi
Pagina 6