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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 779/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI GIULIANO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5444/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230035961975000 IRAP 2019 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023/250580 IRAP 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
DINIEGO RIMBORSO IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il ricorrente Sig. , impugna:
1. la cartella di pagamento n. 296 2023 00359619 75, notificata il 22.06.2023, avente ad oggetto il recupero dell'asserito minor credito IRAP anno 2019 per € 6.059,00 oltre sanzioni e interessi;
2. il diniego (tacito) dell'istanza di rimborso IRAP per gli anni 2014-2017, presentata il
03.05.2019 e regolarmente notificata alla Direzione Provinciale di Palermo via PEC.
Il contribuente deduce:
• di non essere soggetto ad IRAP, in quanto avvocato privo di autonoma organizzazione ai sensi della sentenza SS.UU. n. 9451/2018;
• di aver versato negli anni 2014–2017 la somma complessiva di € 10.045,94 a titolo di IRAP non dovuta, come riepilogato nell'istanza di rimborso;
• di aver poi presentato dichiarazione integrativa Mod. Unico 2019, con esposizione del credito IRAP, successivamente disconosciuto dall'Ufficio mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973.
L'Ufficio sostiene che:
• la cartella trae origine non da controllo ex art. 36-ter, bensì ex art. 36-bis per compensazione di credito mai riconosciuto;
• la domanda di rimborso IRAP non sarebbe proponibile nel presente giudizio, ma solo tramite autonomo ricorso avverso il diniego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Sulla cartella di pagamento
Dalla cartella emerge che:
– l'Ufficio ha recuperato il “minor credito IRAP” pari a € 6.059,00 esposto nella dichiarazione integrativa Mod. Unico 2019, presentata il 27.01.2021;
– il credito IRAP riportato nel quadro RX della dichiarazione integrativa non risulta mai riconosciuto dall'Amministrazione;
– il controllo automatizzato ha quindi correttamente disconosciuto e iscritto a ruolo il relativo importo.
Non emergono vizi formali o sostanziali idonei a comportare l'annullamento della cartella e pertanto la domanda di annullamento della cartella deve essere rigettata.
2. Sul diniego del rimborso IRAP per gli anni 2014–2017
L'istanza di rimborso del 03.05.2019:
• reca un elenco analitico dei versamenti IRAP effettuati negli anni 2014-2017, per un totale di € 10.045,94, con indicazione delle singole ricevute e importi;
• è stata regolarmente presentata via PEC alla Direzione Provinciale di Palermo e risulta pienamente ricevuta dal sistema (ricevute di accettazione e consegna PEC) oltrechè formulata nel range temporale di 48 mesi dalla maturazione del credito
• non è mai stata evasa dall'Amministrazione, integrando pertanto un diniego tacito impugnabile ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. h) D.Lgs. 546/1992.
Il ricorrente ha fornito:
• le ricevute IRAP 2014-2017 allegandole nel fascicolo;
• le dichiarazioni IRAP e la dichiarazione Mod. Unico integrativa ove emerge che l'attività non presenta i requisiti di autonoma organizzazione richiesti per l'IRAP.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 9451/2018) conferma che un professionista privo di struttura organizzata non è soggetto ad IRAP — elemento confermato dalla documentazione prodotta.
L'Ufficio non ha contestato i versamenti né ha prodotto alcun atto di rigetto, pertanto la domanda di rimborso è pienamente fondata e va accolta. Per effetto del parziale accoglimento compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n. 296 2023 00359619 75; 2. accoglie il ricorso nella parte concernente il diniego del rimborso IRAP 2014–2017, annullando il diniego tacito dell'istanza di rimborso del 03.05.2019, con condanna dell' l'Agenzia delle Entrate a rimborsare al ricorrente la somma di € 10.045,94, oltre interessi di legge dalla data di presentazione dell'istanza;
3. compensa le spese
Palermo 12.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI GIULIANO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore RIGGIO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5444/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230035961975000 IRAP 2019 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023/250580 IRAP 2019
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
DINIEGO RIMBORSO IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il ricorrente Sig. , impugna:
1. la cartella di pagamento n. 296 2023 00359619 75, notificata il 22.06.2023, avente ad oggetto il recupero dell'asserito minor credito IRAP anno 2019 per € 6.059,00 oltre sanzioni e interessi;
2. il diniego (tacito) dell'istanza di rimborso IRAP per gli anni 2014-2017, presentata il
03.05.2019 e regolarmente notificata alla Direzione Provinciale di Palermo via PEC.
Il contribuente deduce:
• di non essere soggetto ad IRAP, in quanto avvocato privo di autonoma organizzazione ai sensi della sentenza SS.UU. n. 9451/2018;
• di aver versato negli anni 2014–2017 la somma complessiva di € 10.045,94 a titolo di IRAP non dovuta, come riepilogato nell'istanza di rimborso;
• di aver poi presentato dichiarazione integrativa Mod. Unico 2019, con esposizione del credito IRAP, successivamente disconosciuto dall'Ufficio mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973.
L'Ufficio sostiene che:
• la cartella trae origine non da controllo ex art. 36-ter, bensì ex art. 36-bis per compensazione di credito mai riconosciuto;
• la domanda di rimborso IRAP non sarebbe proponibile nel presente giudizio, ma solo tramite autonomo ricorso avverso il diniego.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Sulla cartella di pagamento
Dalla cartella emerge che:
– l'Ufficio ha recuperato il “minor credito IRAP” pari a € 6.059,00 esposto nella dichiarazione integrativa Mod. Unico 2019, presentata il 27.01.2021;
– il credito IRAP riportato nel quadro RX della dichiarazione integrativa non risulta mai riconosciuto dall'Amministrazione;
– il controllo automatizzato ha quindi correttamente disconosciuto e iscritto a ruolo il relativo importo.
Non emergono vizi formali o sostanziali idonei a comportare l'annullamento della cartella e pertanto la domanda di annullamento della cartella deve essere rigettata.
2. Sul diniego del rimborso IRAP per gli anni 2014–2017
L'istanza di rimborso del 03.05.2019:
• reca un elenco analitico dei versamenti IRAP effettuati negli anni 2014-2017, per un totale di € 10.045,94, con indicazione delle singole ricevute e importi;
• è stata regolarmente presentata via PEC alla Direzione Provinciale di Palermo e risulta pienamente ricevuta dal sistema (ricevute di accettazione e consegna PEC) oltrechè formulata nel range temporale di 48 mesi dalla maturazione del credito
• non è mai stata evasa dall'Amministrazione, integrando pertanto un diniego tacito impugnabile ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. h) D.Lgs. 546/1992.
Il ricorrente ha fornito:
• le ricevute IRAP 2014-2017 allegandole nel fascicolo;
• le dichiarazioni IRAP e la dichiarazione Mod. Unico integrativa ove emerge che l'attività non presenta i requisiti di autonoma organizzazione richiesti per l'IRAP.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 9451/2018) conferma che un professionista privo di struttura organizzata non è soggetto ad IRAP — elemento confermato dalla documentazione prodotta.
L'Ufficio non ha contestato i versamenti né ha prodotto alcun atto di rigetto, pertanto la domanda di rimborso è pienamente fondata e va accolta. Per effetto del parziale accoglimento compensa le spese tra le parti.
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso con riferimento alla cartella di pagamento n. 296 2023 00359619 75; 2. accoglie il ricorso nella parte concernente il diniego del rimborso IRAP 2014–2017, annullando il diniego tacito dell'istanza di rimborso del 03.05.2019, con condanna dell' l'Agenzia delle Entrate a rimborsare al ricorrente la somma di € 10.045,94, oltre interessi di legge dalla data di presentazione dell'istanza;
3. compensa le spese
Palermo 12.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE