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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5287/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'avv. Maria Pagano che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso CP_1
l'avv. Chiara Ceroni che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero. conclusioni per entrambe le parti: emettere sentenza non definitiva sullo status;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.5.2024 ha adito il Tribunale di Firenze al fine Parte_1
di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Colombia il Per_ 30.3.1999 con , dal quale erano nate le figlie e , rispettivamente il CP_1 Per_2
27.9.03 ed il 24.11.11- A fondamento della domanda ha rappresentato che le parti si erano separate con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 20-21.11.19 le cui disposizioni erano state successivamente modificate con decreto emesso il 10-15.11.21, quando era stato Per_ revocato il contributo per la figlia nel frattempo trasferitasi presso il padre.
Costituitasi , previo ascolto della figlia minore, all'udienza del 12.3.25 entrambe CP_1
le parti hanno chiesto la pronuncia limitata allo status e la prosecuzione del giudizio in istruttoria per i provvedimenti relativi alla prole.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la quale può essere assunta qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione”.
Infatti, come emerge dalla copia della sentenza di separazione prodotta dal ricorrente,
l'udienza presidenziale venne celebrata il 13.9.2016. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (7.5.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza di separazione risulta passata in giudicato con attestazione datata 1.9.20-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre otto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, ed anzi la si è CP_1
riaccompagnata, non può più essere ricostituita.
pagina 2 di 3 Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.3.1999 in TA MA (Colombia) tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
TA MA (Colombia) il 25.5.1981, trascritto nei Registri del Comune di Scandicci (FI), atto n. 70, parte II, serie C, anno 1999;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
spese al definitivo.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 12 marzo 2023.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5287/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio”
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'avv. Maria Pagano che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso CP_1
l'avv. Chiara Ceroni che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero. conclusioni per entrambe le parti: emettere sentenza non definitiva sullo status;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.5.2024 ha adito il Tribunale di Firenze al fine Parte_1
di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Colombia il Per_ 30.3.1999 con , dal quale erano nate le figlie e , rispettivamente il CP_1 Per_2
27.9.03 ed il 24.11.11- A fondamento della domanda ha rappresentato che le parti si erano separate con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 20-21.11.19 le cui disposizioni erano state successivamente modificate con decreto emesso il 10-15.11.21, quando era stato Per_ revocato il contributo per la figlia nel frattempo trasferitasi presso il padre.
Costituitasi , previo ascolto della figlia minore, all'udienza del 12.3.25 entrambe CP_1
le parti hanno chiesto la pronuncia limitata allo status e la prosecuzione del giudizio in istruttoria per i provvedimenti relativi alla prole.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la quale può essere assunta qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui per quel che qui interessa
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione”.
Infatti, come emerge dalla copia della sentenza di separazione prodotta dal ricorrente,
l'udienza presidenziale venne celebrata il 13.9.2016. Pertanto, alla data del deposito del ricorso (7.5.2024) erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata. Mentre la sentenza di separazione risulta passata in giudicato con attestazione datata 1.9.20-
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre otto anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, ed anzi la si è CP_1
riaccompagnata, non può più essere ricostituita.
pagina 2 di 3 Tanto basta per l'accoglimento della suddetta domanda.
In ordine alle ulteriori domande occorre invece rimettere la causa sul ruolo per l'istruttoria, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visto l'art. 279 n. 4) c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.3.1999 in TA MA (Colombia) tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
TA MA (Colombia) il 25.5.1981, trascritto nei Registri del Comune di Scandicci (FI), atto n. 70, parte II, serie C, anno 1999;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
spese al definitivo.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 12 marzo 2023.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
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