Articolo 2 della Legge 14 luglio 1957, n. 604
Articolo 1Articolo 3
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14 agosto 1957
Art. 2.
La spesa di lire 7 miliardi sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lire un miliardo nell'esercizio 1956-1957 e per lire un miliardo e 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1957-58 al 1960-61.
All'onere dello Stato dipendente dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e, per il successivo esercizio 1957-58 a carico del capitolo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione dello stesso Ministero per quest'ultimo esercizio.
Entrata in vigore il 14 agosto 1957