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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1345/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
AN ELIANA, RE
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3037/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11617 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7900/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n.11617 per l'importo di euro 8.986,00, relativo ad omesso versamento del tributo IMU, anno di imposta 2020, lamentando:
1) Carenza di legittimazione attiva, non essendo indicato il trasferimento dei poteri di riscossione dal Comune di Giugliano in Campania al concessionario Municipia s.p.a.;
2) Carenza di legittimazione passiva in quanto il tributo è relativo ad immobile posto sotto sequestro a far data dal 25.05.2016 e, come tale, non soggetto ad IMU.
Nella contumacia della concessionaria, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli con la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile per intempestività.
Ed, invero, sebbene la contribuente avesse ha contestato la legittimazione del concessionario Municipia s.
p.a. a svolgere attività di riscossione per conto del Comune di Giugliano, tuttavia, nelle premesse dell'atto impugnato, era richiamata la delibera di conferimento del servizio al concessionario e gli atti generali come le delibere comunali, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. (cfr. Cass.
N.14927/2024).
La parte aveva anche evidenziato di aver sospeso il pagamento del tributo dal momento del sequestro giudiziario del bene, ma secondo il giudice di prime cure il provvedimento giudiziario di sequestro non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti, per cui il proprietario dell'immobile continua ad essere soggetto passivo dell'imposta IMU (cfr. Cass. Ord. n.8057/2021).
Avverso tale sentenza propone appello la contribuente con cui nel reiterare le eccezioni sollevate in primo grado, insiste per l'ammissibilità del ricorso di primo grado.
Al riguardo va osservato che nel caso di specie non risulta rispettata tale scansione temporale, sanzionata a pena di inammissibilità, dato che il ricorso risulta notificato in data 15/1/24, mentre la costituzione in giudizio della ricorrente è avvenuta solo in data 10/5/24 e ciò in quanto l'art. 3 cpv. D.Lvo 220/23 ha abrogato, per i ricorsi notificati a far data dal 4/1/24, l'art. 17 bis D.L.vo 546/92 così eliminando la fase del “reclamo”.
La Corte rileva che anche le altre doglianze contenute nell'atto di appello sono infondate.
Con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione emettere l'atto impugnato da parte della società concessionaria, ma il mezzo di impugnazione si rivela inammissibile per la sua assoluta genericità, in quanto,
a fronte del puntuale richiamo del giudice di primo grado al fatto che lo stesso atto impugnato facesse menzione dell'atto in virtù del quale la società era stata incaricata della qualità di concessionaria, la censura si risolve in un'apodittica contestazione della legittimazione, senza riferire quale sia il vizio che eventualmente renda inidoneo l'atto richiamato a conferire la qualità de qua in capo all'appellata.
Con riferimento alla questione dell'esonero dal pagamento del tributo in ragione della sottopozione dei beni a sequestro, e ciò sulla scorta della previsione di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 175 del 2014 a mente del quale
“durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e, comunque, fino all'assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi”.
La censura è però infondata.
La norma riportata nell'atto di appello appare però non completa, in quanto il testo sopra riportato è preceduto dalla previsione che “A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il comma 3-bis è sostituito dal seguente”
E' evidente quindi che la norma, che peraltro si limita a prevedere solo una sospensione e per colui che amministra il bene sottoposto a sequestro, vale solo per i sequestri disposti in base al codice antimafia, e non anche per tutte le altre ipotesi nelle quali sia dato assoggettare beni a sequestro.
Nella fattispecie, anche a voler superare il fatto che il provvedimento prodotto da parte dell'appellante in primo grado, non ricomprende tutti i beni per i quali è stato emesso l'avviso impugnato, emerge però che il verbale di esecuzione del sequestro recante la data del 25 maggio 2016, è stato redatto in esecuzione di un sequestro preventivo in relazione all'Ordinanza Applicativa di Misura Cautelare Artt. 272 e ss. C.p.p., avente nr.19104/I4 RGNR, nr. 8440/2015 R.R.G.G/P; e n.198/2016 R.MC. del 05/05/2016 emessa dal
Tribunale Ordinario di Napoli - Uff G.I.P. - Sez. XI.
Risulta quindi evidente che la norma di sospensione dal pagamento del tributo invocata dall'appellante non sia in concreto applicabile, attesa la natura eterogenea del sequestro operante nel caso in esame rispetto a quello contemplato dalla norma invocata, con la conseguenza che la ricorrente, in quanto proprietaria del bene, resta onerata del pagamento del relativo tributo.
L'appello è rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che si liquidano in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
AN ELIANA, RE
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3037/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14427/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11617 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7900/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n.11617 per l'importo di euro 8.986,00, relativo ad omesso versamento del tributo IMU, anno di imposta 2020, lamentando:
1) Carenza di legittimazione attiva, non essendo indicato il trasferimento dei poteri di riscossione dal Comune di Giugliano in Campania al concessionario Municipia s.p.a.;
2) Carenza di legittimazione passiva in quanto il tributo è relativo ad immobile posto sotto sequestro a far data dal 25.05.2016 e, come tale, non soggetto ad IMU.
Nella contumacia della concessionaria, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli con la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile per intempestività.
Ed, invero, sebbene la contribuente avesse ha contestato la legittimazione del concessionario Municipia s.
p.a. a svolgere attività di riscossione per conto del Comune di Giugliano, tuttavia, nelle premesse dell'atto impugnato, era richiamata la delibera di conferimento del servizio al concessionario e gli atti generali come le delibere comunali, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. (cfr. Cass.
N.14927/2024).
La parte aveva anche evidenziato di aver sospeso il pagamento del tributo dal momento del sequestro giudiziario del bene, ma secondo il giudice di prime cure il provvedimento giudiziario di sequestro non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti, per cui il proprietario dell'immobile continua ad essere soggetto passivo dell'imposta IMU (cfr. Cass. Ord. n.8057/2021).
Avverso tale sentenza propone appello la contribuente con cui nel reiterare le eccezioni sollevate in primo grado, insiste per l'ammissibilità del ricorso di primo grado.
Al riguardo va osservato che nel caso di specie non risulta rispettata tale scansione temporale, sanzionata a pena di inammissibilità, dato che il ricorso risulta notificato in data 15/1/24, mentre la costituzione in giudizio della ricorrente è avvenuta solo in data 10/5/24 e ciò in quanto l'art. 3 cpv. D.Lvo 220/23 ha abrogato, per i ricorsi notificati a far data dal 4/1/24, l'art. 17 bis D.L.vo 546/92 così eliminando la fase del “reclamo”.
La Corte rileva che anche le altre doglianze contenute nell'atto di appello sono infondate.
Con riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione emettere l'atto impugnato da parte della società concessionaria, ma il mezzo di impugnazione si rivela inammissibile per la sua assoluta genericità, in quanto,
a fronte del puntuale richiamo del giudice di primo grado al fatto che lo stesso atto impugnato facesse menzione dell'atto in virtù del quale la società era stata incaricata della qualità di concessionaria, la censura si risolve in un'apodittica contestazione della legittimazione, senza riferire quale sia il vizio che eventualmente renda inidoneo l'atto richiamato a conferire la qualità de qua in capo all'appellata.
Con riferimento alla questione dell'esonero dal pagamento del tributo in ragione della sottopozione dei beni a sequestro, e ciò sulla scorta della previsione di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 175 del 2014 a mente del quale
“durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e, comunque, fino all'assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi”.
La censura è però infondata.
La norma riportata nell'atto di appello appare però non completa, in quanto il testo sopra riportato è preceduto dalla previsione che “A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il comma 3-bis è sostituito dal seguente”
E' evidente quindi che la norma, che peraltro si limita a prevedere solo una sospensione e per colui che amministra il bene sottoposto a sequestro, vale solo per i sequestri disposti in base al codice antimafia, e non anche per tutte le altre ipotesi nelle quali sia dato assoggettare beni a sequestro.
Nella fattispecie, anche a voler superare il fatto che il provvedimento prodotto da parte dell'appellante in primo grado, non ricomprende tutti i beni per i quali è stato emesso l'avviso impugnato, emerge però che il verbale di esecuzione del sequestro recante la data del 25 maggio 2016, è stato redatto in esecuzione di un sequestro preventivo in relazione all'Ordinanza Applicativa di Misura Cautelare Artt. 272 e ss. C.p.p., avente nr.19104/I4 RGNR, nr. 8440/2015 R.R.G.G/P; e n.198/2016 R.MC. del 05/05/2016 emessa dal
Tribunale Ordinario di Napoli - Uff G.I.P. - Sez. XI.
Risulta quindi evidente che la norma di sospensione dal pagamento del tributo invocata dall'appellante non sia in concreto applicabile, attesa la natura eterogenea del sequestro operante nel caso in esame rispetto a quello contemplato dalla norma invocata, con la conseguenza che la ricorrente, in quanto proprietaria del bene, resta onerata del pagamento del relativo tributo.
L'appello è rigettato e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che si liquidano in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, se dovuti.