Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1345
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Carenza di legittimazione attiva

    Il giudice di primo grado ha ritenuto l'eccezione inammissibile per intempestività, poiché l'atto impugnato richiamava la delibera di conferimento del servizio al concessionario, presumibilmente conoscibile. La Corte d'appello ha ritenuto la censura inammissibile per genericità, non avendo l'appellante indicato specifici vizi nell'atto di conferimento.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva per immobile sottoposto a sequestro

    Il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione, affermando che il sequestro giudiziario non comporta la perdita della titolarità del bene, la quale permane in capo al proprietario, soggetto passivo dell'imposta. La Corte d'appello ha confermato tale decisione, precisando che la norma invocata per la sospensione del tributo si applica solo ai sequestri disposti in base al codice antimafia, mentre nel caso di specie il sequestro era di natura preventiva penale, e quindi non rientrava nell'ambito di applicazione della norma stessa.

  • Inammissibile
    Ammissibilità del ricorso di primo grado

    La Corte ha rilevato che il ricorso di primo grado era stato notificato in data successiva all'entrata in vigore della normativa che ha abrogato la fase del reclamo, e che la costituzione in giudizio era avvenuta in data ben posteriore, rendendo il ricorso inammissibile per mancato rispetto dei termini procedurali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1345
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1345
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo