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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14476 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2592/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
TR CI, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
TI BARBARA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.12.2021 ha chiesto al Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...] in Roma il 16.02.2012 precisando che dalla detta unione era nato il CP_1 figlio (n. il 03.01.2008). Per_1
Il ricorrente rappresentando che con decreto di omologa del Tribunale Civile di Roma del 15/02/2013 i coniugi si erano separati alle seguenti condizioni: A) la sig.ra provvederà autonomamente al proprio mantenimento in quanto aiutata CP_1 economicamente dai genitori;
B) il figlio minore viene affidato in Persona_2
1 modo condiviso ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente con la madre, C) il marito si impegna a corrispondere alla moglie per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 300,00 oltre alle spese straordinarie nella misura del Per_1
50%. Parte ricorrente chiedeva: che fossero dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
che fosse statuito che la provvedesse CP_1 autonomamente al proprio mantenimento;
che fosse disposto che il padre avrebbe dovuto corrispondere alla resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , stante la richiesta di collocamento paritario alternato, l'assegno Per_1 mensile di € 150,00, entro il giorno 30 di ogni mese, oltre alle spese mediche non mutuabili e scolastiche e successivamente quelle legate alla frequenza dell'Università nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie ricreative e sportive nella misura del 50% ciascuno, da concordare preventivamente tra i coniugi per iscritto previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
disporre che venisse Per_1 affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento paritario a mesi alterni presso entrambi i genitori, in ragione del supremo interesse del minore e che venissero stabilite ampie modalità di visita come meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la resistente la quale deduceva: che la richiesta di collocamento alternato non rispondeva alle esigenze di una sana ed equilibrata crescita del minore e avrebbe potuto comportare delle problematiche relative alle terapie mediche seguite dal ragazzo;
che a causa della presenza discontinua del padre nella vita di Per_1 quest'ultimo di era sempre più distaccato dal padre nonostante la resistente avesse sempre incentivato il rapporto padre/figlio; che dal punto di vista economico le esigenze del minore dal tempo della separazione, avvenuta quando aveva 5 anni, si erano accresciute, rendendosi necessario un adeguamento dell'assegno mensile anche in considerazione delle patologie di cui soffre;
che il ricorrente, che al Per_1 momento della separazione dichiarava di percepire uno stipendio mensile di
€1.800,00 adesso poteva contare su redditi mensili netti di circa € 3.700,00. La ricorrente, pertanto, chiedeva: che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che fosse disposto l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre ed ampie modalità di visita per il padre;
che fosse statuito che il padre avrebbe dovuto corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio un assegno mensile di € 1.000,00 oltre Istat da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario;
che fosse statuito che le spese straordinarie per Per_1 sarebbero gravate nelle misura del 50% su ciascun genitore e che fosse disposto che la madre avrebbe continuato a godere degli assegni familiari.
Celebrata l'udienza presidenziale in data 20.04.2022, proceduto all'ascolto del minore, il Presidente f.f. con ordinanza del 10.10.2022 ha confermato le condizioni della separazione come vigenti con riferimento all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita paterno, non essendo emerse criticità o circostanze che ne imponessero la modifica del regime vigente, ed ha posto a carico di per Parte_1 il mantenimento del figlio minore un assegno pari ad euro 500,00 mensili, Per_1
2 oltre Istat, da corrispondersi a entro il giorno cinque di ogni mese al Controparte_1 suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Svolta la fase istruttoria in data 10.04.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.1 c.p.c. a decorrere dal
24.04.2025.
§§§
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa del Tribunale di Roma del 15.02.2013; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Affidamento, collocamento e diritto di visita paterno
Quanto all'affidamento le parti concordano sull'affidamento condiviso, così come vi
è accordo anche sul collocamento presso la madre, avendo il padre in corso di causa rinunciato al collocamento alternato.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Detto regime di affidamento può essere derogato solo ove ricorrano gravi ragioni idonee a manifestare un sostanziale disinteresse da parte dell'altro genitore o addirittura il compimento da parte di quest'ultimo di atti contrari all'interesse del figlio, ragioni che non sussistono nel caso di specie in cui, peraltro, entrambe le parti chiedono disporsi l'affido condivo.
Questo Collegio ritiene di dover accogliere le richieste delle parti, disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre in Per_1 ossequio del principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento e tenuto conto dello stato di fatto ormai consolidatosi nel tempo.
Quanto al diritto di visita paterno, rilevato che a breve, ossia il 03.01.2026, Per_1 diverrà maggiorenne, il Collegio dispone che il padre vedrà e terrà con sé Per_1 quando lo vorrà concordandolo direttamente con il figlio e compatibilmente con le sue esigenze e comunque almeno a fine settimana alternati dal venerdì sera o sabato mattina alla domenica sera.
Mantenimento ordinario e straordinario di Per_1
3 In merito al mantenimento del figlio il ricorrente ha chiesto, da ultimo, che fosse posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento l'assegno mensile di €
250,00 e che le spese straordinarie fossero suddivisi in modo paritario tra i genitori, fermo restando che la resistente percepisce già in via esclusiva e diretta € 343,66 mensili a titolo di pensione di e € 199,40 a titolo di assegno unico;
mentre Per_1 la resistente ha chiesto una contribuzione paterna mensile di € 1.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dall'analisi reddituale e patrimoniale delle parti si evince che ha percepito un Pt_1 reddito imponibile pari ad € 44.505,00 nel 2018, ad € 46.164,00 nel 2022 e ad €
44.099,00 nel 2023, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti, mentre per gli anni 2019 e 2020 ha goduto di un reddito da lavoro rispettivamente di € 47.085,84 e di € 44.460,00, come si evince dai CU prodotti;
egli, inoltre, nell'unica dichiarazione sostitutiva in atti depositata in data 09.04.2022, ha dichiarato che oltre a svolgere l'attività di dipendente presso la GT era, altresì, socio al 50% della società Fois srl ed ha dichiarato altresì di non aver mai percepito redditi da tale società; ha omesso di dichiarare i propri rapporti di altre due società, la G&F s.r.l. e la EY CP_2
delle quali in corso di causa, in seguito alle eccezioni di parte avversa, si è
[...] limitato a depositare degli estratti senza produrre alcun altro tipo di documentazione inerente alle summenzionate società ed al rapporto intercorrente tra le società ed il ricorrente;
egli, inoltre, non ha mai provveduto a depositare la dichiarazione sostitutiva in seguito all'ordinanza del 04.05.2023; peraltro ha lamentato di essere gravato da un pignoramento di settembre 2023 sul conto proprio conto Intesa per un importo fino alla concorrenza di € 3.814,05, conto corrente di cui però non produce gli estratti conto richiesti. Il ricorrente, da ultimo, ha dichiarato di essere proprietario di un immobile per il quale corrisponde il relativo mutuo a tasso variabile la cui rata si aggira attorno ad € 1000,00 al mese e di convivere con la propria compagna con la quale si presume suddivida le spese del ménage familiare.
Quanto alla nella prima dichiarazione sostitutiva di atto notorio del CP_1
05.04.2022 ha dichiarato di essere titolare e Amministratore unico della CP_3
e di aver percepito negli anni dal 2018 al 2020 un reddito annuo complessivo
[...] inferiore ad € 850,00 per ciascun anno;
la resistente dichiara però che la società di sua proprietà ha due collaboratori con stipendi mensili tra € 1200,00 e 1600,00; successivamente, il 20.04.2022 in sede di udienza presidenziale la stessa ha dichiarato di aver percepire un introito di circa € 800,00 mensili, per poi ritornare a dichiarare con successiva dichiarazione sostitutiva del 03.07.2023 per gli anno 2019, 2021 e
2021 redditi complessivi annui inferiori ad € 800,00. Dall'analisi degli estratti del conto cointestato alla resistente ad alla di lei sorella prodotti in atti emergono svariati bonifici effettuati nel conto in questione da parte della e molteplici Controparte_3 versamenti in contanti: in particolare nel periodo 01.04.2024 / 31.05.2024 vi sono stati bonifici da parte della menzionata società in favore del conto in questione pari da
€ 2.550,00 (per i quali non si evince la causale) mentre nello stesso periodo sono stati
4 versati in contanti € 4.430,00 per un totale di € 6.980,00 in 2 mesi;
altresì nel periodo tra il 20.09.2024 e il 31.12.2024 i bonifici effettuati dalla citata società amministrata dalla resistente in favore del conto in questione sono stati pari ad € 8.923,00
(giustificati come acconti o saldi stipendi tra settembre 2024 e febbraio 2024 per la sorella della resistente) mentre i versamenti in contanti sono stati pari ad € 1.850,00 per un importo complessivo di € 10.773,00. Si rileva da ultimo che dalle dichiarazioni dei redditi in atti si evince un reddito imponibile nel 2018 pari ad € 445,00; nel 2019 di € 1.264,00 e sia nel 2020 pari a zero.
Deve considerarsi: che parte ricorrente non ha chiarito nel corso del giudizio la relazione tra lo stesso e le due società (G&F s.r.l. e la EY di Controparte_2 neppure menzionate in dichiarazione sostitutiva in cui ha solo rappresentato di essere socio al 50% della Fois srl senza depositare alcunché in merito alle summenzionate tre società; che la resistente ha proceduto a dichiarazioni contraddittorie in relazione al proprio reddito (cfr. 2 dichiarazioni sostitutive e dichiarazioni dei redditi da una parte e dichiarazioni in sede di udienza presidenziale dall'altra); che dal conto corrente della cointestato con la sorella, risultano i bonifici effettuati da CP_1 per importo più ampi se non doppi rispetto allo stipendio della Controparte_3 sorella che dovrebbe essere di circa € 1.231,23, come dichiarato Parte_2 dalla resistente;
che, in particolare, nel periodo di 5 mesi dinnanzi analizzato, i bonifici complessivi sono stati di € 11.478,00 (2.550,00 e 8.928,00) con una corresponsione mensile media di 2.295,00; che inoltre nello stesso periodo analizzato sono stati versati nel conto indicato € 6.280,00 (4.430,00 + 1850,00) in contati dunque circa € 1250,00 al mese;
che non appare verosimile che la resistente non tragga introiti dalla società di sua proprietà e dalla stessa amministrata visto che la medesima società riesce ad erogare ben due stipendi;
che le condotte di entrambe le parti sono, per le ragioni dinnanzi indicate, valutabili ai sensi dell'art. 116 comma 2.,
c.p.c. quanto a possibili maggiori redditi sia del ricorrente sia della resistente;
che lo vanta, comunque, un reddito da lavoro annuo superiore a 40.000,00, sostiene Pt_1 mensilmente una rata di mutuo di circa € 1.000,00 e condivide le spese del ménage familiare con la compagna. Alla luce di quanto esposto codesto Collegio ritiene equo, attese anche le accresciute esigenze di prossimo alla maggiore età, porre a Per_1 carico del padre a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario del Parte_1 figlio di € 600,00, oltre aggiornamento Istat come per legge da Per_1 corrispondere il giorno 5 di ciascun mese a con decorrenza dal mese Controparte_1 di novembre 2025; si pongono altresì le spese straordinarie a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del
17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono i figli, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
5 (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
NO UN
6 Infine, per quanto concerne la domanda della madre di attribuzione degli assegni familiari al 100% oggi divenuti NO unico universale, dichiara che la Pt_1 resistente lo sta già percependo nella misura di € 199,40 in via esclusiva e diretta chiedendo che, nel caso in cui il mantenimento a suo carico venisse aumentato,
l'assegno unico possa essere suddiviso tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'art. 2, c. 2, del Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico” ha statuito che “l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5” i menzionati commi dell'art. 6 prevedono che “L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4.05.1983 n.184 l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.”
Sul punto deve inoltre rilevarsi che nel caso di separazione o divorzio l'Inps con circolare n. 23/2022 ha chiarito che “ai fini del pagamento 'in misura intera' o
'ripartita', il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per
l'imputazione del pagamento previste nella domanda (…). Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi.
Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque
d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%. Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n.
183/1984, occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%; dal
7 che discende nei casi di affidamento condiviso, l'assegno in esame spetta al 50% tra i genitori.
Ciò comporta che l'assegno unico alla luce dello statuito affidamento condiviso spetterà per il 50% alla madre e per il restante 50% al padre, salvi diversi accordi intercorrenti tra le parti.
Spese di giudizio
Attesa la natura della controversia ed il parziale accoglimento di quanto chiesto dalle parti le spese del presente giudizio devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
, e i quali hanno contratto matrimonio in Roma il
[...] Controparte_1
16.02.2012;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 00115, parte I, serie 03);
3. affida il figlio ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso di sé;
4. dispone che sia collocato presso la madre;
Per_1
5. statuisce che padre vedrà e terrà con sé quando lo vorrà concordandolo Per_1 direttamente con il figlio e compatibilmente con le sue esigenze e, comunque, almeno a fine settimana alternati dal venerdì sera o sabato mattina alla domenica sera.
6. dispone che corrisponda a , con decorrenza dal mese Parte_1 Controparte_1 di novembre 2025, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo complessivo di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , con la specifica che detto importo andrà rivalutato di anno in Per_1 anno secondo gli Indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
con le precisazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014, per cui sono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi
8 anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.);
7. stabilisce quanto alle spese straordinarie, come meglio indicate in parte motiva, che esse graveranno nella misura del 50% su ciascun genitore;
8. statuisce che l'NO UN spetterà, salvo diverso accordo tra le parti, per metà a e per metà ; Parte_1 Controparte_1
9. ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
10. compensa le spese di lite
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
30/09/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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